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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/01/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3760 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, discussa all'udienza del 22 gennaio 2025
TRA
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Gnignera e Roberto Innocenzi
APPELLANTE
E
(c.f. ) CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Rita Santo
APPELLATA
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., legge n. 689 del 1981 – appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1346/2019
1 FATTO E DIRITTO
§1. Il ha proposto appello avverso la sentenza indicata in Parte_1 epigrafe che ha rigettato l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. G13155 del 28 settembre
2017, con la quale la irrogava la sanzione di € 10.329,00 per la violazione CP_1 dell'art. 4, comma 2, lett. b) del d.lgs. 31/2001, in virtù del quale le acque destinate al consumo umano debbono soddisfare i requisiti minimi di parametro (Fluoruri) previsti dall'allegato “I” del medesimo Decreto, parti “A” e “B”.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente ritenuto che la violazione dell'art. 4, comma secondo, lett. b) del d.lgs. 31/2001 sussiste anche quando lo sforamento dei valori di parametro si verifichi in un solo giorno di un intero anno, disattendendo la difesa del per la quale questa Pt_1 violazione presuppone che i campionamenti siano effettuati con una frequenza ed un numero di volte tali da rappresentare in maniera significativa la qualità dell'acqua distribuita durante l'anno (v. art. 8 del d.lgs. 31/2001);
2) la sentenza è contraria all'art. 5, commi 1 e 2 del d.lgs. 31/2001 (“perché è documentato, mediante il Verbale presupposto, che la verifica della conformità dei valori di parametro non fu effettuata al “contatore”, perché non è verosimile che tutti i contatori di Pt_1 fossero tecnicamente inaccessibili, ovvero presentassero un rischio di
[...] contaminazione dei campioni, e perché la non ha dimostrato il ricorrere di CP_1 questi specifici presupposti, che sono gli unici e soli che per Legge le avrebbero consentito di effettuare controlli in luoghi diversi dal “contatore” - v. pagg. 15 e 16 dell'atto di appello)
e all'art. 6, comma 11 del d.lgs. 150/2011 (“che impone all'Autorità che ha emesso
l'Ingiunzione l'onere di provare i fatti costitutivi della violazione, che siano controversi, ed al Giudice di accogliere l'opposizione all'Ordinanza, quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente” – v. pag. 16 dell'atto di appello);
3) il tribunale ha errato nel ritenere che le ordinanze sindacali emesse dal con cui Pt_1 inibiva l'uso dell'acqua in quanto non potabile già dal 2011, corroborassero il fatto che l'Ente era consapevole del superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente;
4) il tribunale avrebbe dovuto considerare non integralmente adempiuto l'ordine di produzione documentale impartito alla ai sensi dell'art. 6, comma 8, del d.lgs. CP_1
150/2001 (il quale prevede che il giudice, con il decreto di fissazione d'udienza, impartisce un ordine di produzione documentale all'Autorità che ha emesso il provvedimento opposto).
Il ha concluso chiedendo – in riforma della sentenza impugnata Parte_1
– l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. G13155 emessa dalla Regione Lazio in data
28 settembre 2017.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 22.1.2025.
2 § 2. L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello il sostiene che i controlli di cui Parte_1 al verbale presupposto non potessero soddisfare gli specifici requisiti in termini di numero, frequenza e significativa rappresentatività dei campionamenti richiesti dalla stessa norma e, pertanto, non si sarebbe potuta configurare la violazione dell'art. 4, comma secondo, lett. b) del d.lgs. 31/2001.
In particolare, parte appellante lamenta la contrarietà della sentenza impugnata all'art. 8, comma 1 del d.lgs. 31 del 2001, nella parte in cui la norma richiede “espressamente e specificamente, che vengano effettuati una pluralità di “campionamenti”” (v. pag. 5 dell'atto di appello), ritenendo che, in ossequio ai principi fissati nell'art. 8 del Dlgs, che Parte rinvia alla la determinazione dei calendari di campionamento dell' la CP_1 documentazione acquisita presso la consistente in copia del programma elaborato CP_1 dalla Asl di Viterbo, relativo ai controlli esterni svolti dalla Asl Viterbo nel territorio di competenza (inclusa la scheda relativa al Comune di , per verificare che le Parte_1 acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del Decreto lgs. 31/2011 e s.m.i., secondo i criteri generali dettati dalla ” depositato in atti (v. all. 4 del fascicolo CP_1 Parte di parte), fosse probante dell'obbligo dell' di procedere, prima dell'irrogazione della sanzione, ad almeno tre sedute di campionamento in diversi giorni ed in almeno tre punti differenti della filiera idro-potabile.
La , contestando quanto affermato dall'appellante, deduce al riguardo che CP_1
“nessun riferimento può essere […] individuato nella normativa circa le modalità con cui debbano essere svolti i controlli volti all'accertamento della violazione realizzata da parte del gestore della rete di distribuzione” affermando, tra l'altro che “tutte le ulteriori regole in materia di controlli, frequenze, campionamento, ecc. sono, invece, stabilite dal legislatore esclusivamente per assicurare quella sinergica collaborazione tra enti gestori della Part distribuzione, e altri Enti coinvolti nelle attività di controllo, volti ad assicurare la qualità delle acque erogate”, per poi precisare che “ciò non toglie, comunque, che qualsiasi violazione constatata rispetto le previsioni di cui all'art. 4, d.lgs. n. 31/2001 sia passibile di sanzione, ove l'accertamento riscontrato dall'organo sanzionatore non dia adito ad alcun dubbio sullo sforamento dei rilievi individuati” (v. pag. 4 della comparsa di costituzione in appello della ). CP_1
Le argomentazioni di parte appellante non sono condivisibili e l'appello va respinto per i seguenti motivi.
La sanzione di cui è causa è stata irrogata per il superamento, nell'acqua potabile distribuita al pubblico, del parametro legale relativo ai “fluoruri” e, dunque, per la violazione dell'art. 4 ( in particolare il co.2) del Dlgs. N 31/2001 (attuativo della direttiva 98/83/CE relativa alla
3 qualità delle acque destinate al consumo umano) ratione temporis applicabile, secondo cui
1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.
2. Al fine di cui al comma 1, le acque destinate al consumo umano:
a) non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16, devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I;
c) devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
14, comma 1.
La disposizione sanzionatoria di cui all'art. 19 del Dlgs n. 31/2001 prevede, poi,
l'irrogazione di una sanzione amministrativa per Chiunque fornisce acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2.
La lettura congiunta delle menzionate disposizioni richiama in maniera evidente la responsabilità di chi, in primis il gestore, distribuisca acque destinate al consumo umano affette dalla presenza di elementi dannosi per la salute pubblica, potendosi considerare tali quelle nelle quali gli elementi chimici indicati nella Tabella dell'allegato I della normativa, quali i “fluoruri” (per quel che rileva in questa sede), siano presenti in misura superiore alle soglie di legge.
D'altronde, gli obblighi di controllo in capo al gestore quale presupposto di una sua responsabilità, e dunque assoggettabilità a sanzione, sono sanciti nella normativa stessa, là dove essa statuisce che 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna, indicato all'articolo
2, comma 1, lettera b). Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico, il titolare ed il responsabile della gestione dell'edificio o della struttura devono assicurare che
i valori di parametro fissati nell'allegato 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto ( v. art. 5 co.2); o ancora, che
1. Sono controlli interni i controlli che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua, destinata al consumo umano.(…)
3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.
4. I risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che effettua i controlli esterni.
Si evince da tale impianto normativo che ad un sistema di “controlli interni” e di responsabilità gravanti sul gestore del sistema di erogazione dell'acqua potabile si affianca Part un sistema di “controlli esterni” gravanti sugli enti deputati alla verifica ( del CP_1 rispetto dei parametri normativi, connotati da una certa periodicità e varietà di punti di prelievo ( art. 8) ; il tutto teso ad una tutela rinforzata della salute pubblica.
4 Ne consegue che il semplice superamento dei parametri chimici nelle acque destinate a consumo umano è idoneo a configurare la responsabilità di chi vi è tenuto, in primis del gestore, per aver violato i suoi obblighi di mantenere le acque salubri e pulite.
Ed il riferimento di parte appellante alla necessità che l'accertamento di violazione possa compiersi solo all'esito di una verifica periodica e diversificata è irrilevante ai fini di causa, in quanto non tiene conto del fatto che ciò riguarda solo la regolamentazione dell'attività di controllo esterno da parte degli enti incaricati senza per questo incidere, escludendoli, sugli obblighi gravanti sul responsabile della distribuzione delle acque di tutela e di garanzia del mantenimento costante dei livelli chimici entro i parametri legali di salubrità.
D'altronde, diversamente opinando, rinviando l'accertamento di responsabilità all'esito dei controlli periodici da svolgersi nell'arco dell'anno, si finirebbe per consentire il procrastinarsi di una situazione di non salubrità delle acque riscontrata medio tempore con gravi rischi per la salute pubblica, che è esattamente il contrario del fine perseguito dalla normativa di settore.
Dunque, all'accertamento del superamento della soglia di legge del valore dei “fluoruri” seguito al campionamento di acqua di cui all'atto impugnato è legittimamente conseguito l'accertamento di responsabilità in capo al quale gestore della distribuzione Pt_1 dell'acqua potabile, inclusa quella distribuita al pubblico.
Ne consegue che tutte le argomentazioni di parte appellante relative al mancato rispetto della periodicità del campionamento della e, dunque, alla violazione degli oneri di CP_1 allegazione, di produzione documentale e di prova relativi alla sussistenza di tale allegato presupposto della sanzione non sono fondati.
L'asserita violazione dell'art. 5 del Dlgs n. 31/2001 per non essersi il campionamento delle acque svolto nel punto del contatore non è condivisibile, posto che il rilevamento alla base della sanzione è relativo alla distribuzione di acqua al pubblico ed eseguito al punto di consegna delle fontane pubbliche, come prescritto proprio dall'art. 5 co. 2. ( v. sopra).
Quanto all'asserita non contestazione dei risultati del campionamento ed alla violazione del campionamento si osserva che, sotto il primo profilo, è negli scritti difensivi endoprocedimentali del ( v. all. 3 parte appellata) il sostanziale riconoscimento del Pt_1 valore accertato dall'ente verificatore ( superamento di 1,50 mg di fluoruri) e dell'ascrivibilità del superamento dei parametri dei fluoruri di cui al prelievo di settembre
2015 al mancato funzionamento del sistema di miscelazione delle acque a disposizione del sotto il secondo, le allegazioni di parte appellante già in primo grado, ed Pt_1 ulteriormente in appello dove le argomentazioni sul punto sono alquanto succinte, si presentavano estremamente generiche compendiandosi in un mero richiamo regolamentare e senza contestazioni di dettaglio.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono l'appello deve essere respinto.
5 Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co 1 quater, dpr 115/2002 per il pagamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Respinge l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.500, oltre rimborsi di legge ove dovuti. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co 1 quater, dpr
115/2002 per il pagamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.
Roma, 22.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3760 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, discussa all'udienza del 22 gennaio 2025
TRA
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Gnignera e Roberto Innocenzi
APPELLANTE
E
(c.f. ) CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Rita Santo
APPELLATA
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., legge n. 689 del 1981 – appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1346/2019
1 FATTO E DIRITTO
§1. Il ha proposto appello avverso la sentenza indicata in Parte_1 epigrafe che ha rigettato l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. G13155 del 28 settembre
2017, con la quale la irrogava la sanzione di € 10.329,00 per la violazione CP_1 dell'art. 4, comma 2, lett. b) del d.lgs. 31/2001, in virtù del quale le acque destinate al consumo umano debbono soddisfare i requisiti minimi di parametro (Fluoruri) previsti dall'allegato “I” del medesimo Decreto, parti “A” e “B”.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente ritenuto che la violazione dell'art. 4, comma secondo, lett. b) del d.lgs. 31/2001 sussiste anche quando lo sforamento dei valori di parametro si verifichi in un solo giorno di un intero anno, disattendendo la difesa del per la quale questa Pt_1 violazione presuppone che i campionamenti siano effettuati con una frequenza ed un numero di volte tali da rappresentare in maniera significativa la qualità dell'acqua distribuita durante l'anno (v. art. 8 del d.lgs. 31/2001);
2) la sentenza è contraria all'art. 5, commi 1 e 2 del d.lgs. 31/2001 (“perché è documentato, mediante il Verbale presupposto, che la verifica della conformità dei valori di parametro non fu effettuata al “contatore”, perché non è verosimile che tutti i contatori di Pt_1 fossero tecnicamente inaccessibili, ovvero presentassero un rischio di
[...] contaminazione dei campioni, e perché la non ha dimostrato il ricorrere di CP_1 questi specifici presupposti, che sono gli unici e soli che per Legge le avrebbero consentito di effettuare controlli in luoghi diversi dal “contatore” - v. pagg. 15 e 16 dell'atto di appello)
e all'art. 6, comma 11 del d.lgs. 150/2011 (“che impone all'Autorità che ha emesso
l'Ingiunzione l'onere di provare i fatti costitutivi della violazione, che siano controversi, ed al Giudice di accogliere l'opposizione all'Ordinanza, quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente” – v. pag. 16 dell'atto di appello);
3) il tribunale ha errato nel ritenere che le ordinanze sindacali emesse dal con cui Pt_1 inibiva l'uso dell'acqua in quanto non potabile già dal 2011, corroborassero il fatto che l'Ente era consapevole del superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente;
4) il tribunale avrebbe dovuto considerare non integralmente adempiuto l'ordine di produzione documentale impartito alla ai sensi dell'art. 6, comma 8, del d.lgs. CP_1
150/2001 (il quale prevede che il giudice, con il decreto di fissazione d'udienza, impartisce un ordine di produzione documentale all'Autorità che ha emesso il provvedimento opposto).
Il ha concluso chiedendo – in riforma della sentenza impugnata Parte_1
– l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. G13155 emessa dalla Regione Lazio in data
28 settembre 2017.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 22.1.2025.
2 § 2. L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello il sostiene che i controlli di cui Parte_1 al verbale presupposto non potessero soddisfare gli specifici requisiti in termini di numero, frequenza e significativa rappresentatività dei campionamenti richiesti dalla stessa norma e, pertanto, non si sarebbe potuta configurare la violazione dell'art. 4, comma secondo, lett. b) del d.lgs. 31/2001.
In particolare, parte appellante lamenta la contrarietà della sentenza impugnata all'art. 8, comma 1 del d.lgs. 31 del 2001, nella parte in cui la norma richiede “espressamente e specificamente, che vengano effettuati una pluralità di “campionamenti”” (v. pag. 5 dell'atto di appello), ritenendo che, in ossequio ai principi fissati nell'art. 8 del Dlgs, che Parte rinvia alla la determinazione dei calendari di campionamento dell' la CP_1 documentazione acquisita presso la consistente in copia del programma elaborato CP_1 dalla Asl di Viterbo, relativo ai controlli esterni svolti dalla Asl Viterbo nel territorio di competenza (inclusa la scheda relativa al Comune di , per verificare che le Parte_1 acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del Decreto lgs. 31/2011 e s.m.i., secondo i criteri generali dettati dalla ” depositato in atti (v. all. 4 del fascicolo CP_1 Parte di parte), fosse probante dell'obbligo dell' di procedere, prima dell'irrogazione della sanzione, ad almeno tre sedute di campionamento in diversi giorni ed in almeno tre punti differenti della filiera idro-potabile.
La , contestando quanto affermato dall'appellante, deduce al riguardo che CP_1
“nessun riferimento può essere […] individuato nella normativa circa le modalità con cui debbano essere svolti i controlli volti all'accertamento della violazione realizzata da parte del gestore della rete di distribuzione” affermando, tra l'altro che “tutte le ulteriori regole in materia di controlli, frequenze, campionamento, ecc. sono, invece, stabilite dal legislatore esclusivamente per assicurare quella sinergica collaborazione tra enti gestori della Part distribuzione, e altri Enti coinvolti nelle attività di controllo, volti ad assicurare la qualità delle acque erogate”, per poi precisare che “ciò non toglie, comunque, che qualsiasi violazione constatata rispetto le previsioni di cui all'art. 4, d.lgs. n. 31/2001 sia passibile di sanzione, ove l'accertamento riscontrato dall'organo sanzionatore non dia adito ad alcun dubbio sullo sforamento dei rilievi individuati” (v. pag. 4 della comparsa di costituzione in appello della ). CP_1
Le argomentazioni di parte appellante non sono condivisibili e l'appello va respinto per i seguenti motivi.
La sanzione di cui è causa è stata irrogata per il superamento, nell'acqua potabile distribuita al pubblico, del parametro legale relativo ai “fluoruri” e, dunque, per la violazione dell'art. 4 ( in particolare il co.2) del Dlgs. N 31/2001 (attuativo della direttiva 98/83/CE relativa alla
3 qualità delle acque destinate al consumo umano) ratione temporis applicabile, secondo cui
1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.
2. Al fine di cui al comma 1, le acque destinate al consumo umano:
a) non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16, devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I;
c) devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
14, comma 1.
La disposizione sanzionatoria di cui all'art. 19 del Dlgs n. 31/2001 prevede, poi,
l'irrogazione di una sanzione amministrativa per Chiunque fornisce acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2.
La lettura congiunta delle menzionate disposizioni richiama in maniera evidente la responsabilità di chi, in primis il gestore, distribuisca acque destinate al consumo umano affette dalla presenza di elementi dannosi per la salute pubblica, potendosi considerare tali quelle nelle quali gli elementi chimici indicati nella Tabella dell'allegato I della normativa, quali i “fluoruri” (per quel che rileva in questa sede), siano presenti in misura superiore alle soglie di legge.
D'altronde, gli obblighi di controllo in capo al gestore quale presupposto di una sua responsabilità, e dunque assoggettabilità a sanzione, sono sanciti nella normativa stessa, là dove essa statuisce che 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna, indicato all'articolo
2, comma 1, lettera b). Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico, il titolare ed il responsabile della gestione dell'edificio o della struttura devono assicurare che
i valori di parametro fissati nell'allegato 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto ( v. art. 5 co.2); o ancora, che
1. Sono controlli interni i controlli che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua, destinata al consumo umano.(…)
3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.
4. I risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che effettua i controlli esterni.
Si evince da tale impianto normativo che ad un sistema di “controlli interni” e di responsabilità gravanti sul gestore del sistema di erogazione dell'acqua potabile si affianca Part un sistema di “controlli esterni” gravanti sugli enti deputati alla verifica ( del CP_1 rispetto dei parametri normativi, connotati da una certa periodicità e varietà di punti di prelievo ( art. 8) ; il tutto teso ad una tutela rinforzata della salute pubblica.
4 Ne consegue che il semplice superamento dei parametri chimici nelle acque destinate a consumo umano è idoneo a configurare la responsabilità di chi vi è tenuto, in primis del gestore, per aver violato i suoi obblighi di mantenere le acque salubri e pulite.
Ed il riferimento di parte appellante alla necessità che l'accertamento di violazione possa compiersi solo all'esito di una verifica periodica e diversificata è irrilevante ai fini di causa, in quanto non tiene conto del fatto che ciò riguarda solo la regolamentazione dell'attività di controllo esterno da parte degli enti incaricati senza per questo incidere, escludendoli, sugli obblighi gravanti sul responsabile della distribuzione delle acque di tutela e di garanzia del mantenimento costante dei livelli chimici entro i parametri legali di salubrità.
D'altronde, diversamente opinando, rinviando l'accertamento di responsabilità all'esito dei controlli periodici da svolgersi nell'arco dell'anno, si finirebbe per consentire il procrastinarsi di una situazione di non salubrità delle acque riscontrata medio tempore con gravi rischi per la salute pubblica, che è esattamente il contrario del fine perseguito dalla normativa di settore.
Dunque, all'accertamento del superamento della soglia di legge del valore dei “fluoruri” seguito al campionamento di acqua di cui all'atto impugnato è legittimamente conseguito l'accertamento di responsabilità in capo al quale gestore della distribuzione Pt_1 dell'acqua potabile, inclusa quella distribuita al pubblico.
Ne consegue che tutte le argomentazioni di parte appellante relative al mancato rispetto della periodicità del campionamento della e, dunque, alla violazione degli oneri di CP_1 allegazione, di produzione documentale e di prova relativi alla sussistenza di tale allegato presupposto della sanzione non sono fondati.
L'asserita violazione dell'art. 5 del Dlgs n. 31/2001 per non essersi il campionamento delle acque svolto nel punto del contatore non è condivisibile, posto che il rilevamento alla base della sanzione è relativo alla distribuzione di acqua al pubblico ed eseguito al punto di consegna delle fontane pubbliche, come prescritto proprio dall'art. 5 co. 2. ( v. sopra).
Quanto all'asserita non contestazione dei risultati del campionamento ed alla violazione del campionamento si osserva che, sotto il primo profilo, è negli scritti difensivi endoprocedimentali del ( v. all. 3 parte appellata) il sostanziale riconoscimento del Pt_1 valore accertato dall'ente verificatore ( superamento di 1,50 mg di fluoruri) e dell'ascrivibilità del superamento dei parametri dei fluoruri di cui al prelievo di settembre
2015 al mancato funzionamento del sistema di miscelazione delle acque a disposizione del sotto il secondo, le allegazioni di parte appellante già in primo grado, ed Pt_1 ulteriormente in appello dove le argomentazioni sul punto sono alquanto succinte, si presentavano estremamente generiche compendiandosi in un mero richiamo regolamentare e senza contestazioni di dettaglio.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono l'appello deve essere respinto.
5 Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co 1 quater, dpr 115/2002 per il pagamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Respinge l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.500, oltre rimborsi di legge ove dovuti. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co 1 quater, dpr
115/2002 per il pagamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.
Roma, 22.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
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