Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 2497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2497 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
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Proc. 16256 / 2023 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della riserva della causa in decisione all'udienza del 19/2/2025 ai sensi del combinato disposto degli artt. 189
ultimo comma e 281 quinquies comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 16256/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: restituzione immobile per recesso da comodato e rimborso spese di ristrutturazione , e vertente
TRA
con codice fiscale con codice Parte_1 C.F._1 Parte_2
fiscale , elett.te dom.ti in Ercolano (NA) alla via G. Semmola n. C.F._2
140 presso l'avv. Ciro Brandi, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
E
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Napoli al CP_1 C.F._3
Corso Umberto I n. 75 presso l'avv. Margherita Castiglia , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA – ATTRICE IN VIA RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI :
parte attrice conclude come da note scritte depositate il 29/10/2024 ;
parte convenuta conclude come da note scritte depositate il 29/10/2024 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e Parte_1 Pt_2
hanno dedotto di essere proprietari dell'immobile sito in Ercolano (NA) alla via
[...]
Pignalver n. 6 al catasto Foglio 13 part.1070, sub 5 cat A/5 piano terra, e di averlo concesso in comodato d'uso gratuito in favore di con contratto del CP_1
5/2/2019 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli in data 6/2/2019 al numero
347/3. Gli attori hanno precisato di aver inviato in data 3/9/2021 missiva alla comodataria chiedendo il rilascio del bene, ma senza esito, ed hanno affermato che continuava ad occupare illecitamente e senza alcun titolo il predetto CP_1
immobile. Dalla lettura della missiva di cui sopra si evince che al suo interno era specificato che il monolocale serviva per essere destinato ad abitazione del padre della attrice nella persona di tale , le cui condizioni di salute nel frattempo si Persona_1
erano aggravate, trattandosi di un luogo vicino all'abitazione dei proprietari.
Di qui la richiesta giudiziale di restituzione del bene.
Una volta instaurato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituita la convenuta ed ha eccepito in punto di rito il mancato rispetto del termine a comparire, asserendo che la citazione le era stata notificata l'1/8/2023, e quindi la nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164 c.p.c. Nel merito la resistente ha eccepito che già nella seconda metà
dell'anno 2018, i coniugi – le avevano concesso la possibilità di utilizzare Pt_2 CP_1
ai fini abitativi il piccolo monolocale di circa 20 mq. sito in Ercolano alla via Pignalver
n. 6, il cui rilascio è oggetto di causa, a condizione che si fosse fatta carico delle spese di ristrutturazione, con l'intesa che poi le sarebbe stato ceduto in vendita non appena la comodataria avesse avuto la possibilità economica di acquistarlo. 3
La resistente ha aggiunto di aver riparato l'immobile per renderlo idoneo ad essere utilizzato a fini abitativi e di aver pagato le spese dell'impianto elettrico, di sostituzione delle piastrelle e della porta di ingresso con una di tipo blindata.
A ristrutturazione terminata , e più precisamente nel febbraio 2019, i coniugi le avevano concesso di abitare nel bene insieme con il suo nucleo familiare a titolo di comodato d'uso gratuito a tempo indeterminato, con conseguente stipula e registrazione del contratto.
Quindi la resistente ha eccepito che il contratto di comodato era a tempo indeterminato e che sarebbe dovuto durare fino a quando non fossero cessate le esigenze abitative sue e del proprio nucleo familiare. Inoltre ha proposto domanda riconvenzionale CP_1
per la condanna degli attori al rimborso in suo favore delle spese di ristrutturazione,
sostenute a suo dire per l'importo di euro 5.000 .
Nel corso dell'udienza del 19/2/2025 entrambe le parti hanno fatto presente che CP_1
aveva rilasciato l'immobile in data 17/2/2025 . Pertanto hanno chiesto
[...]
concordemente la dichiarazione della cessazione della materia del contendere ed hanno rinunciato ciascuna alla condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Preliminarmente va respinta l'eccezione preliminare di rito sulla nullità della citazione per mancato rispetto del termine a comparire, atteso che dalla relata redatta dall'Ufficiale giudiziario risulta che la notifica della citazione si perfezionò ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e che il 18/7/2023 fu spedita la raccomandata informativa prevista dalla norma. Sul punto la convenuta ha asserito che la notifica si perfezionò l'1/8/2023,
dal che si deduce che in tale data ella ricevette la raccomandata informativa spedita ex art. 140 c.p.c.. Il perfezionamento della notifica si era però già realizzato il 28/7/2023,
una volta trascorsi dieci giorni dalla spedizione, così come previsto dall'art. 140 c.p.c., 4
per cui, pur tenendo conto della sospensione dovuta al periodo feriale, il rispetto dei 120
giorni da tale data fino all'udienza di prima comparizione, indicata in citazione per il
28/12/2023, è stato garantito.
Ciò premesso, nel merito va dichiarata la cessazione della materia del contendere,
almeno con riguardo alla domanda principale attorea, visto che sulla riconvenzionale della resistente le parti nulla hanno dedotto in udienza.
In proposito, almeno con riferimento alla richiesta di restituzione del bene dato in comodato, trattandosi di un rapporto obbligatorio che secondo gli attori sarebbe cessato per effetto della esigenza di destinare l'immobile ad abitazione del padre di
[...]
va applicato il criterio della soccombenza virtuale al fine del regolamento Parte_1
delle spese, e sul punto occorre considerare che la giurisprudenza di legittimità ( cfr.
Cass. civ. sez. un., 29/9/2014, n. 20448 ) ha precisato che il comodato di un immobile che sia stato pattuito per la destinazione di esso a soddisfare determinate esigenze del
comodatario ( nel caso trattato nella presente sede esigenze derivanti dall'utilizzo dell'appartamento da parte di quale abitazione familiare ), va ricondotto al CP_1
regime contrattuale di cui all'art. 1809 c.c., che concerne il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilirne la scadenza contrattuale, caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigerne la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno.
Infatti il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative della famiglia, sicché
il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento a tempo indeterminato, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno del comodante ai sensi dell'art. 1809 comma 2 c.c., e ferma, in tal caso, la necessità che il 5
Giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela del nucleo familiare del comodatario e il contrapposto bisogno del comodante ( v. Cass. civ. sez. III, 29/9/2023, n. 27634 ) .
In altri termini, in tema di comodato e di restituzione della cosa, l'art. 1809 c.c. contiene un criterio di equo contemperamento dei contrapposti interessi: l'interesse del comodante a rientrare in possesso del bene prevale su quello del comodatario solo di fronte al sopravvenire di un bisogno che sia urgente e impreveduto, per cui il connotato essenziale del bisogno legittimante il recesso non è qualitativo, ma cronologico, il che è
lo stesso che dire che il bisogno, sebbene non pretestuoso, voluttuario o artificiosamente indotto, non per forza deve essere grave, ma deve essere imprevisto, ossia sopravvenuto rispetto al contratto, oltre che urgente, ossia attuale e concreto al momento del recesso.
Inoltre l'interesse del comodante protetto dall'art. 1809 c.c. non necessariamente implica il bisogno di un uso diretto del bene concesso in comodato ( cfr. Cass. civ. sez.
III, 27/6/2023, n. 18334 ) .
Per l'appunto nella fattispecie in esame il monolocale serviva agli attori per farvi abitare il padre di trattandosi di un luogo vicino alla sua abitazione, al fine Parte_1
di accudirlo direttamente.
Sussisteva dunque un bisogno sopravvenuto prevalente sulle esigenze familiari della convenuta, per quanto sopra già chiarito, il che significa il recesso comunicato a CP_1
con la missiva del 3/9/2021 ha determinato il venir meno del rapporto
[...]
obbligatorio ed ha privato la detenzione della convenuta del proprio titolo giustificativo
.
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale di rimborso delle spese di ristrutturazione, l'art. 1808 c.c. al primo comma stabilisce che: "Il comodatario non ha
diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa", e, al secondo comma, 6
che: "Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la
conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti".
La norma, dunque, pone anzitutto, al primo comma, la regola generale secondo cui le spese sostenute per l'uso della cosa gravano sul comodatario, quale naturale limitazione dell'obbligazione assunta dal comodante. Detto obbligo, d'altronde, altro non è che un semplice corollario di quello di conservare e custodire la cosa, gravante sul comodatario ai sensi dell'art. 1804 c.c., con il carico del conseguente onere delle spese ordinarie, ivi compresa l'ordinaria manutenzione.
Il secondo comma, a differenza del primo, ha riguardo non già alle spese sostenute per l'uso della cosa, bensì a quelle straordinarie necessarie per la sua conservazione. Qui
l'impiego dell'espressione "conservazione" è sinonimo di "manutenzione", disciplinata in diversi frangenti di coesistenza di distinti diritti sul medesimo bene, come nel caso degli artt. 1575 e 1576 c.c., riferiti alla locazione, i quali pongono a carico del locatore una specifica obbligazione di eseguire tutti gli interventi di manutenzione, salvo quelli di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore, ovvero degli artt. 1004 e
1005 c.c., che ripartiscono gli oneri di manutenzione tra nudo proprietario ed usufruttuario, fornendo altresì un'indicazione esemplificativa dei caratteri della manutenzione straordinaria.
La disciplina del comodato non reca invece alcuna previsione in ordine alla sussistenza di un'obbligazione di manutenzione straordinaria, ma si limita a fissare, al secondo comma del citato art. 1808 c.c., il diritto del comodatario al rimborso delle spese di manutenzione straordinaria qualora si tratti di spese necessarie ed urgenti.
Orbene, se è pur vero che le spese per la manutenzione straordinaria ricadranno normalmente sul comodante (v. Cass. civ. 13/1/2015 n. 296 ), ove egli sia anche proprietario della cosa comodata, come nella fattispecie, occorre verificare, ai fini della 7
decisione sulla riconvenzionale, se il comodante sia esposto ad un'obbligazione di manutenzione straordinaria nei confronti del comodatario, giacché, come evidenziato,
quella ordinaria grava senz'altro su quest'ultimo, ed altresì quali siano i limiti del diritto al rimborso riconosciuto dal secondo comma dell'art. 1808 c.c. al comodatario, tenuto conto che il rapporto di comodato fu formalizzato nel 2019, ma in realtà era preesistente, perché il bene già era stato concesso in godimento a titolo gratuito in favore di nel 2018. CP_1
Occorre anzitutto dire, in proposito, che il comodante si limita a consegnare la cosa al comodatario in assenza di una preesistente obbligazione in tal senso, attesa la tradizionale collocazione del comodato nell'ambito dei contratti reali. Sicché non è
pensabile immaginare l'applicazione al comodante, a fronte del precetto normativo in forza del quale il comodato si caratterizza per la pura e semplice consegna della cosa affinché il comodatario se ne serva per un tempo o per un uso determinato, di un precetto modellato su quello stabilito dall'art. 1575 c.c., il quale obbliga il locatore a consegnare la cosa "in buono stato di manutenzione" e successivamente a "mantenerla in stato da servire all'uso convenuto". Il che equivale a dire che il comodante consegna al comodatario la cosa nello stato in cui si trova, buono o cattivo che sia, e non è in alcun modo tenuto a far sì che la cosa consegnata sia idonea all'uso cui il comodatario intende destinarla, giacché, al contrario, detto uso è contemplato dalla norma quale limite imposto al godimento del comodatario e non quale parametro cui rapportare l'idoneità della cosa. Ciò trova conferma nella previsione secondo cui, ove la cosa presenti vizi, il comodante che ne sia consapevole è semplicemente tenuto ad avvisarne il comodatario, essendo altrimenti chiamato a rispondere dei danni dal medesimo subìti
ai sensi dell'art. 1812 c.c. 8
Escluso, pertanto, che il comodante sia assoggettato ad un'obbligazione di consegna della cosa tale da soddisfare un determinato standard qualitativo, è parimenti da escludere che egli sia gravato da un'obbligazione di manutenzione straordinaria, la quale avrebbe senso soltanto se sussistesse un'obbligazione del comodante di mantenere inalterata la qualità del godimento. Ciò ben si spiega con il carattere di gratuità del rapporto, il quale, nel complesso, esclude che il comodante sia tenuto ad alcunché nei confronti del comodatario, se non ad astenersi dall'interferire con il godimento che, una volta stipulato il contratto di comodato, a questi spetta. Né in contrario si può
argomentare dal comma secondo dell'art. 1808 c.c., in quanto la circostanza che il comodatario abbia diritto di esser rimborsato, in determinati frangenti, delle spese fatte sulla cosa comodata non implica affatto che il comodante sia tenuto ad effettuarle.
Tantomeno la disposizione pone il dovere per il comodatario di effettuare quelle spese,
straordinarie, che sono necessarie ( ossia indispensabili per la conservazione della cosa
), con diritto al rimborso, quando tali spese siano altresì urgenti ( e, cioè, quando non vi sia tempo di avvisare il comodante, al quale spetta la decisione se effettuarle o meno,
perché nel tempo la cosa correrebbe pericolo di perire o di subire ulteriori danni ). In
presenza della necessità e urgenza di interventi straordinari sulla cosa, il comodatario è
invece solo tenuto a darne avviso al comodante, in ossequio al generale obbligo di custodia sancito .
Tanto chiarito, vale la regola secondo cui il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione straordinaria ( non riconducibili alla categoria delle spese straordinarie necessarie e urgenti per la conservazione della cosa )
può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante ( v. Cass. civ. sez. II, 29/2/2024, n. 5371 ; Cass. civ. sez. III, 6/11/2002, n. 9
15543 ). Per l'appunto nel caso di specie le spese di rifacimento dell'impianto elettrico e di sostituzione della porta e delle mattonelle erano sicuramente funzionali ad un migliore godimento a fini abitativi dell'immobile, ma non erano necessarie per la sua conservazione e talmente urgenti da non consentire di preavvisare il proprietario. Al
contrario, esse furono eseguite dalla convenuta con tutta evidenza di intesa con
[...]
e a titolo di modus imposto alla comodataria, il quale è Parte_1 Parte_2
compatibile col carattere di essenziale gratuità del comodato medesimo, e non integra una controprestazione a vantaggio del concedente ( v. Cass. civ. sent. n. 4976 del 1997;
Cass. civ. sent. n. 3021 del 2001; Cass. civ. sent. n. 2091 del 1985 ). Di qui il rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta.
Alla luce dell'accordo intervenuto in tal senso tra le parti, vanno compensate integralmente tra di esse ex art. 92 comma 2 c.p.c. le spese del giudizio .
Infine non può non tenersi conto del comportamento processuale della convenuta, che ha proposto eccezioni di rito e di merito palesemente infondate ed ha chiesto pure in via riconvenzionale un rimborso di spese che non le spettava.
In proposito va valutata la circostanza che la resistente risulta ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera prot. n. 5354/2023 emessa il
21/11/2023 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
Orbene, la dichiarazione di ammissione di una parte al gratuito patrocinio operata dal
Consiglio dell'ordine degli avvocati di competenza è subordinata al successivo controllo della sussistenza della presenza e della permanenza dei requisiti da parte dell'autorità
giudiziaria. Quest'ultima può revocare l'ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato ove ricorrano le condizioni previste dalla norma di cui all'art 136 del D.P.R.
30/5/2002 n. 115. 10
In particolare, tale disposizione sancisce la revoca dell'ammissione al beneficio se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, con efficacia retroattiva .
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che integra il predetto stato soggettivo la coscienza della inammissibilità o della infondatezza della domanda o delle eccezioni, ovvero il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza nonché l'ignoranza colpevole ( cfr. Cass. 6 luglio 2003, n. 9060; Cass.
Civ. 12 gennaio 2010, n. 327; Cass. Civ., 8 settembre 2003, n. 13071; Cass. Civ. 21
luglio 2000, n. 9579 ).
Inoltre, laddove sussista la manifesta infondatezza in iure delle tesi prospettate, giacché
contrastanti con il diritto vivente e con la giurisprudenza consolidata, la suddetta circostanza può costituire indizio di quell'elemento soggettivo che è la colpa grave, in coerenza con il progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della Suprema
Corte, nonché con il mutato quadro ordinamentale, quale desumibile dai principi di ragionevole durata del processo ( art. 111 Cost. ), di illiceità dell'abuso del processo e di necessità di una interpretazione delle norme processuali che non comporti spreco di energie giurisdizionali ( cfr. Cass. civ., 22/2/2016 n. 3376 ).
In altri termini, la giurisprudenza di legittimità ritiene che costituisca valido motivo di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato accordato dal competente Ordine
forense la manifesta infondatezza della pretesa o della eccezione fatta valere. Ed invero,
poiché la valutazione della non manifesta infondatezza, prevista dalla norma di cui all'art. 122 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, va compiuta dal Consiglio dell'Ordine
competente non in astratto, ma in concreto ( dovendo lo stesso a tal fine valutare “le enunciazioni in fatto e in diritto” di cui l'istante intende avvalersi e “le prove specifiche” di cui intende chiedere l'ammissione ), ove non tempestivamente rilevata da 11
tale organo deve essere affidata al vaglio dell'autorità giudiziaria cui è imposta la revoca dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato ( cfr. Cass. civ.,
28/6/2018 n. 17037 ).
Nella fattispecie all'attenzione di questo Giudice, sussiste la palese e manifesta infondatezza delle eccezioni di rito e di merito nonché della domanda riconvenzionale,
attesa la loro contrarietà, già evidenziata, all'orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità ( v. per un caso simile Cass. civ. sez. lav., 27/11/2007, n.
24645 ) .
Tanto giustifica la revoca dell'ammissione della resistente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi della norma di cui all'art. 136 comma 2 D.P.R. 30/5/2002 n.
115, con apposito e autonomo decreto reso ai sensi di tale norma , sebbene pronunciato nel contesto della presente sentenza e quindi nella pronuncia di merito, in luogo di un separato decreto ( cfr. Cass. civ. sez. I, 28/7/2020, n. 16117 ; Cass. civ. sez. VI,
8/3/2018, n. 5535 ; Corte di Appello di Roma sez. VII, 18/10/2022, n. 6473 ), e con ricezione delle motivazioni in essa espresse.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda attorea di restituzione;
b ) rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
c ) visto l'art. 92 comma 2 c.p.c. compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
d ) visto l'art. 136 comma 2 D.P.R. 115/2002 revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta provvisoriamente in favore di dal Consiglio CP_1 12
dell'Ordine degli Avvocati di Napoli il 21/11/2023 tramite deliberazione prot. n.
5354/2023.
Napoli, 12/3/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi