Art. 44. (Diritto annuale per le imprese esercenti
attivita' di distribuzione di carburanti) 1. Fatta salva la possibilita' di successive disposizioni di portata piu' generale e di durata non limitata, anche nell'ambito dell'ordinaria potesta' regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , e successive modificazioni, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2009, per le imprese esercenti attivita' di distribuzione di carburanti, il fatturato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359 , deve essere inteso al netto delle accise. Le conseguenti minori entrate per il sistema camerale sono compensate nella misura di 1,5 milioni di euro da trasferire all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per essere successivamente ripartite tra le singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in proporzione alle minori entrate valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi alla riscossione del diritto annuale per l'anno 2008. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall' articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 , relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Note all'art. 44:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.»:
«3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8, da applicare secondo le modalita' di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresi' determinati gli importi del diritto applicabili alle unita' locali, nonche' le modalita' e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 .».
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 1, lettera f), numero 4) del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 maggio 2001, n. 359 recante «Regolamento per l'attuazione dell' art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.»:
«4) per gli altri soggetti, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile ; ».
- Si riporta il testo dell' art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.»:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». (2) (3) (4) (5)
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Aggiornamento (2)
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto che «l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 del presente articolo, e' ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005.».
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Aggiornamento (3)
- La legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto che la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 del presente art., e' ridotta di 487.309.000 euro per l'anno 2008, di 556 milioni di euro per l'anno 2009 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
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Aggiornamento (4)
- Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto che «Le dotazioni del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di cui all' art. 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 , sono ridotte, per l'anno 2008, rispettivamente di 90,5 milioni di euro e di 5,5 milioni di euro. La dotazione del predetto Fondo per la competitivita' e lo sviluppo e' incrementata, per l'anno 2009, di 90,5 milioni di euro.».
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Aggiornamento (5)
- Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che «il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 del presente art. e' integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008, di 2.340 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo e' altresi' incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno 2008, sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 dello stesso decreto-legge n. 112/2008 , dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 del presente art. e' ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011». Ha inoltre disposto che «la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 del presente art. e' integrata a valere sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 dello stesso decreto-legge n. 112/2008 , dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il medesimo fondo e' ridotto di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009.».
attivita' di distribuzione di carburanti) 1. Fatta salva la possibilita' di successive disposizioni di portata piu' generale e di durata non limitata, anche nell'ambito dell'ordinaria potesta' regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , e successive modificazioni, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2009, per le imprese esercenti attivita' di distribuzione di carburanti, il fatturato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359 , deve essere inteso al netto delle accise. Le conseguenti minori entrate per il sistema camerale sono compensate nella misura di 1,5 milioni di euro da trasferire all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per essere successivamente ripartite tra le singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in proporzione alle minori entrate valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi alla riscossione del diritto annuale per l'anno 2008. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall' articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 , relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Note all'art. 44:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.»:
«3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8, da applicare secondo le modalita' di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresi' determinati gli importi del diritto applicabili alle unita' locali, nonche' le modalita' e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 .».
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 1, lettera f), numero 4) del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 maggio 2001, n. 359 recante «Regolamento per l'attuazione dell' art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.»:
«4) per gli altri soggetti, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile ; ».
- Si riporta il testo dell' art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.»:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». (2) (3) (4) (5)
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Aggiornamento (2)
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto che «l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 del presente articolo, e' ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005.».
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Aggiornamento (3)
- La legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto che la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 del presente art., e' ridotta di 487.309.000 euro per l'anno 2008, di 556 milioni di euro per l'anno 2009 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
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Aggiornamento (4)
- Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto che «Le dotazioni del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di cui all' art. 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 , sono ridotte, per l'anno 2008, rispettivamente di 90,5 milioni di euro e di 5,5 milioni di euro. La dotazione del predetto Fondo per la competitivita' e lo sviluppo e' incrementata, per l'anno 2009, di 90,5 milioni di euro.».
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Aggiornamento (5)
- Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che «il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 del presente art. e' integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008, di 2.340 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo e' altresi' incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno 2008, sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 dello stesso decreto-legge n. 112/2008 , dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 del presente art. e' ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011». Ha inoltre disposto che «la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 del presente art. e' integrata a valere sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 dello stesso decreto-legge n. 112/2008 , dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il medesimo fondo e' ridotto di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009.».