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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/12/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, rientrato dalla camera di consiglio, ha dato lettura della sentenza depositata telematicamente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa, in persona del giudice monocratico dott.ssa TE
RI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1387 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a precetto, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11.11.1970 e residente in [...], Pisa, Via Tosco Romagnola n.
98, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra di loro, dagli avv.ti
AN MI e RA ON, presso il cui studio in Pisa, Via Santa
Maria n. 64, elettivamente domicilia;
ATTORE OPPONENTE
E
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Bielorussia) il 11.12.1967 e residente in [...](Pisa), Via Tosco
Romagnola n. 98, rappresentato e difesa dall'avv. Sonia Ticciati, presso il cui studio in Pontedera (Pi), Via F. Lotti n. 12, elettivamente domicilia;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa.
FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'atto di precetto, notificatogli in data 03.05.2024 da , con il quale gli veniva intimato il pagamento della Controparte_1
somma complessiva di €12.558,56 a titolo di contributo ordinario mensile al mantenimento della figlia minore, sulla base del decreto-ordinanza, pubblicato in data 07.08.2022, emesso dal Tribunale di Pisa a definizione del procedimento
RVG 2319/2021 dal medesimo instaurato.
L'opponente ha contestato l'idoneità di tale provvedimento a costituire valido titolo esecutivo, assumendo che l'obbligo di versare il contributo mensile di €
600,00 fosse condizionato al trasferimento della resistente dall 'immobile di sua proprietà, circostanza che non si sarebbe verificata. Ha dedotto, pertanto, che il credito azionato non sarebbe né certo né esigibile, essendo basato su una pretesa illecita.
A sostegno dell'opposizione, ha richiamato le vicende della Parte_1
convivenza, la cessazione del rapporto, le spese sostenute per la figlia e per la gestione dell'immobile, nonché ulteriori procedimenti intercorsi tra le parti, tra cui, in particolare, il contenuto del decreto di inammissibilità n. 396/2024 del
15.01.2024, con il quale veniva rigettata la richiesta di revisione avanzata dalla
CP_1
Ha, inoltre, formulato domande riconvenzionali volte alla riduzione del quantum dell'assegno, sottraendo la quota destinata alle esigenze abitative sino a quando la resistente continuerà a occupare l'immobile; alla condanna della resistente al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore dal settembre 2022, per € 1.064,50.
2. In data 24.10.2024 si è costituita in giudizio chiedendo Controparte_1
di rigettare l'opposizione a precetto perché ritenuta del tutto infondata in fatto e in diritto.
Parte opposta ha contestato integralmente le deduzioni avversarie, sostenendo che il decreto-ordinanza del 7 agosto 2022 aveva disposto il contributo di mantenimento in favore della figlia sulla base delle rispettive condizioni economiche delle parti, senza subordinare l'obbligo al trasferimento della resistente.
Ha evidenziato che il titolo esecutivo è valido ed efficace e che eventuali modifiche delle condizioni devono essere richieste con apposito giudizio di revisione, non potendo essere oggetto di accertamento incidentale in sede di opposizione all'esecuzione.
3. Con ordinanza, emessa in data 18.10.2024, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
4. All'esito dell'udienza del 19.12.2024 il giudicante fissava, per la discussione orale della causa, l'udienza del 04.12.2025;
5. L'opposizione va rigettata.
L'opponente ha agito in giudizio proponendo opposizione all'atto di precetto, notificatogli in data 03.05.2024, sulla base del Decreto-Ordinanza, pubblicato in data
07.08.2022, dal Tribunale di Pisa e riferito al procedimento R.V.G. 2319/2021 instaurato dallo stesso attore.
Va, in primo luogo, osservato come dalla lettura del provvedimento giurisdizionale si deduce che il Tribunale ha disposto l'affido condiviso della minore con tempi di permanenza paritetici presso ciascun genitore e ha posto a carico del padre l'obbligo di versare alla madre la somma di € 600,00 mensili, rivalutabile annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, senza prevedere nel dispositivo alcuna condizione sospensiva.
Pur dando atto il Collegio della disponibilità della resistente a trasferirsi in altra abitazione e pur considerando tale circostanza ai fini della congruità dell'importo, ciò non incide sulla natura dell'obbligo , che è statuito in termini chiari ed incondizionati nel dispositivo del provvedimento L'assegno di mantenimento è stato determinato tenendo conto delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali delle parti e delle esigenze della minore.
Cionondimeno, l'opponente, in quanto proprietario esclusivo dell'immobile abitato sine titulo anche dall'opposta, aveva pieno diritto di richiedere il rilascio e di agire nelle sedi competenti per ottenerlo, come in effetti è avvenuto con separato giudizio conclusosi con condanna della resistente alla restituzione dell'abitazione.
L'accertamento del mancato allontanamento della resistente dall'immobile, invocato dall'opponente quale fatto impeditivo dell'obbligo, presuppone una verifica di circostanze sopravvenute e, dunque, un accertamento di fatto estraneo al presente giudizio di opposizione all'esecuzione. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n.
27602/2020; Cass. civ., n. 17689/2019), in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. non possono essere dedotti fatti sopravvenuti idonei a modificare le statuizioni contenute nel titolo esecutivo, dovendo tali questioni essere fatte valere mediante apposito procedimento di revisione delle condizioni (art. 710 c.p.c. ( ante riforma Cartabia) e art. 337-quinquies c.c.).
L'opponente, pertanto, non può paralizzare l'azione esecutiva deducendo la sopravvenuta insussistenza dei presupposti economici o fattuali, né può ottenere in questa sede una riduzione dell'assegno o una compensazione con spese straordinarie, trattandosi di domande che richiedono un autonomo giudizio di cognizione.
Ne consegue che l'opposizione deve essere respinta, non ravvisandosi vizi di formazione o di validità del titolo esecutivo, né cause di inesistenza giuridica dello stesso.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi del DM di riferimento, dimidiati della metà per l'ammissione dell'opposta al gratuito patrocinio, avuto riguardo al valore della lite e con esclusione dell'attività istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa TE
RI, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1
€ 1698,50 in favore dell'Erario. Pisa, 4 dicembre 2025
IL GIUDICE
TE RI