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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1375/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2921/2023 depositato il 01/06/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G.panico, 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
3 e pubblicata il 03/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011O00994/2019 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa ha impugnato la sentenza n. 14/03/23 pronunciata dalla locale Corte di Giustizia Tributaria di primo: il primo Giudice ha accolto il ricorso del contribuente Resistente_1 avverso l' Avviso di accertamento n. TY7011O00994 IVA 2016 condannando l'Agenzia alle spese (cfr. provvedimento originariamente impugnato e sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia ha gravato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati - la riforma (cfr. appello in atti).
Il contribuente appellato non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per migliore chiarezza dei fatti di causa appare opportuno riassumerli sinteticamente.
L'Agenzia delle Dogane (in data 08/09/2016) sottoponevano a verifica (anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
e 2017) il contribuente Resistente_1 (operante nel settore del “Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca") al fine di verificare il regolare assolvimento degli adempimenti in materia di produzione di energia elettrica (TUA d.lgs. n. 504/95).
I Verificatori accertavano che il Contribuente, per il noleggio di sei gruppi elettrogeni, aveva emesso fattura senza l'indicazione delle ore di relativo utilizzo e senza addebito di relativa accisa (cfr. documentazione in atti).
Pertanto, in relazione alla durata del noleggio e dei KWH prodotti, determinavano l'accisa dovuta, per l'anno 2016, in € 7.630,03 (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia delle Entrate di Siracusa, quindi, notificava al contribuente l'Avviso di accertamento n.
TY7011O00994/2019 per euro 1.679,00 per maggiore accisa aaccertata (cfr. provvedimento in atti).
Il Contribuente impugnava il provvedimento in parola.
L'Agenzia si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 14/03/2023, ha accolto il ricorso del contribuente ritenendo (in breve) che l'Amministrazione fosse venuta meno all'onere della prova (art. 2697 c.c.).
L'Agenzia delle entrate - come accennato – ha impugnato la sentenza in parola chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Il contribuente appellato non si è costituito. Premesso quanto precede il gravame è fondato.
1.- Il primo Giudice - in relazione ad altro contenzioso instaurato avverso l'Avviso di accertamento n.
TY7011O00995 IVA anno d'imposta 2017 - emesso per le medesime ragioni e tra le medesime Parti ha respinto il ricorso del contribuente (cfr. sentenza richiamata in atti).
2.- Osserva il Collegio che l'esercente attività di produzione di energia elettrica è tenuto all'osservanza degli adempimenti indicati all'art. 53 del Testo Unico delle accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504 e successive modifiche.
Qualora l'attività di produzione avvenga per mezzo di un gruppo elettrogeno di potenza superiore a 1 kW, in base al comma 4) del medesimo art. 53, l'esercente dovrà presentare all' Agenzia delle Dogane una denuncia di esercizio ed acquisire la relativa licenza (comma 7, art. 53).
3.- La licenza in parola è soggetta al pagamento di un diritto, da corrispondere annualmente nella misura indicata dal c. 3 del'art.63 del Testo Unico Accise.
L'accertamento e la liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica consumata per uso proprio, come stabilito al c. 1, dell'art. 55 del Testo Unico, sono effettuati dal competente Ufficio delle Dogane, sulla base della dichiarazione annuale di consumo prevista al comma 8), dell'art. 53, dalla quale devono risultare tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta (tra cui le letture dei contatori dell'elettricità prodotta, consumata o ceduta).
4.- La misura del canone è determinata in base alla potenzialità dell'impianto, alle ore di funzionamento dello stesso ed agli assorbimenti elettrici degli apparecchi utilizzati per gli impieghi sottoposti ad accisa.
Nella fattispecie, il noleggiante proprietario dei gruppi elettrogeni affittati aveva l'obbligo di stipulare apposita convenzione con l'Agenzia delle Dogane e pagare l'accisa sull'energia elettrica prodotta, addebitandola al noleggiatore dei beni.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Va riformata la sentenza impugnata.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza gravata.
Condanna il contribuente alle spese del doppio grado che liquida in complessivi euro 500,00
(cinquecento/00) di cui euro 250,00 per ciascun grado di giudizio.
Palermo, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG GE
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2921/2023 depositato il 01/06/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G.panico, 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
3 e pubblicata il 03/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011O00994/2019 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa ha impugnato la sentenza n. 14/03/23 pronunciata dalla locale Corte di Giustizia Tributaria di primo: il primo Giudice ha accolto il ricorso del contribuente Resistente_1 avverso l' Avviso di accertamento n. TY7011O00994 IVA 2016 condannando l'Agenzia alle spese (cfr. provvedimento originariamente impugnato e sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia ha gravato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati - la riforma (cfr. appello in atti).
Il contribuente appellato non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per migliore chiarezza dei fatti di causa appare opportuno riassumerli sinteticamente.
L'Agenzia delle Dogane (in data 08/09/2016) sottoponevano a verifica (anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
e 2017) il contribuente Resistente_1 (operante nel settore del “Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca") al fine di verificare il regolare assolvimento degli adempimenti in materia di produzione di energia elettrica (TUA d.lgs. n. 504/95).
I Verificatori accertavano che il Contribuente, per il noleggio di sei gruppi elettrogeni, aveva emesso fattura senza l'indicazione delle ore di relativo utilizzo e senza addebito di relativa accisa (cfr. documentazione in atti).
Pertanto, in relazione alla durata del noleggio e dei KWH prodotti, determinavano l'accisa dovuta, per l'anno 2016, in € 7.630,03 (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia delle Entrate di Siracusa, quindi, notificava al contribuente l'Avviso di accertamento n.
TY7011O00994/2019 per euro 1.679,00 per maggiore accisa aaccertata (cfr. provvedimento in atti).
Il Contribuente impugnava il provvedimento in parola.
L'Agenzia si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 14/03/2023, ha accolto il ricorso del contribuente ritenendo (in breve) che l'Amministrazione fosse venuta meno all'onere della prova (art. 2697 c.c.).
L'Agenzia delle entrate - come accennato – ha impugnato la sentenza in parola chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Il contribuente appellato non si è costituito. Premesso quanto precede il gravame è fondato.
1.- Il primo Giudice - in relazione ad altro contenzioso instaurato avverso l'Avviso di accertamento n.
TY7011O00995 IVA anno d'imposta 2017 - emesso per le medesime ragioni e tra le medesime Parti ha respinto il ricorso del contribuente (cfr. sentenza richiamata in atti).
2.- Osserva il Collegio che l'esercente attività di produzione di energia elettrica è tenuto all'osservanza degli adempimenti indicati all'art. 53 del Testo Unico delle accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504 e successive modifiche.
Qualora l'attività di produzione avvenga per mezzo di un gruppo elettrogeno di potenza superiore a 1 kW, in base al comma 4) del medesimo art. 53, l'esercente dovrà presentare all' Agenzia delle Dogane una denuncia di esercizio ed acquisire la relativa licenza (comma 7, art. 53).
3.- La licenza in parola è soggetta al pagamento di un diritto, da corrispondere annualmente nella misura indicata dal c. 3 del'art.63 del Testo Unico Accise.
L'accertamento e la liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica consumata per uso proprio, come stabilito al c. 1, dell'art. 55 del Testo Unico, sono effettuati dal competente Ufficio delle Dogane, sulla base della dichiarazione annuale di consumo prevista al comma 8), dell'art. 53, dalla quale devono risultare tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta (tra cui le letture dei contatori dell'elettricità prodotta, consumata o ceduta).
4.- La misura del canone è determinata in base alla potenzialità dell'impianto, alle ore di funzionamento dello stesso ed agli assorbimenti elettrici degli apparecchi utilizzati per gli impieghi sottoposti ad accisa.
Nella fattispecie, il noleggiante proprietario dei gruppi elettrogeni affittati aveva l'obbligo di stipulare apposita convenzione con l'Agenzia delle Dogane e pagare l'accisa sull'energia elettrica prodotta, addebitandola al noleggiatore dei beni.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Va riformata la sentenza impugnata.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza gravata.
Condanna il contribuente alle spese del doppio grado che liquida in complessivi euro 500,00
(cinquecento/00) di cui euro 250,00 per ciascun grado di giudizio.
Palermo, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG GE