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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 431/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1390/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15427/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
34 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240120623846000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240120623846000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 15427 del 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha respinto il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 09720240120623846/000 emessa a suo carico dal'ADER di Roma per un importo di
€ 23.047,00, avente ad oggetto tre avvisi di accertamento per Imu per le annualità 2013, 2014 e 2015 emessi dal Comune di Marino.
Con tempestive controdeduzioni si è costituita in giudizio l'ADER invocando il rigetto dell'appello proposto con il favore delle spese.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il primo giudice, dopo aver preso atto dell'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento per l'annualità 2013, ha rilevato che l'ente impositore (Comune di Marino) ha proceduto alla rituale notifica degli avvisi di accertamento n. 277 (IMU 2014) e n. 291 (IMU 2015), che risultano ormai definitivi per mancata impugnazione.
L'appellante insiste nel riproporre il motivo relativo all'omessa (ovvero irregolare) notifica degli atti a monte dell'impugnata cartella.
Tuttavia come già accertato in primo grado le notifiche di entrambi gli avvisi di accertamento risultano regolari e, di conseguenza, le correlative pretese tributarie si sono rese definitive.
L'appellante propone in appello inoltre nuove eccezioni relative alla intervenuta decadenza dell'iscrizione a ruolo da cui è conseguita la cartella impugnata;
eccezioni che andavano proposte in sede di ricorso in primo grado e che devono, pertanto, considerarsi inammissibili per tardività.
L'appello proposto risulta, pertanto, infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 800,00 oltre accessori.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1390/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15427/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
34 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240120623846000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240120623846000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 15427 del 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha respinto il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 09720240120623846/000 emessa a suo carico dal'ADER di Roma per un importo di
€ 23.047,00, avente ad oggetto tre avvisi di accertamento per Imu per le annualità 2013, 2014 e 2015 emessi dal Comune di Marino.
Con tempestive controdeduzioni si è costituita in giudizio l'ADER invocando il rigetto dell'appello proposto con il favore delle spese.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il primo giudice, dopo aver preso atto dell'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento per l'annualità 2013, ha rilevato che l'ente impositore (Comune di Marino) ha proceduto alla rituale notifica degli avvisi di accertamento n. 277 (IMU 2014) e n. 291 (IMU 2015), che risultano ormai definitivi per mancata impugnazione.
L'appellante insiste nel riproporre il motivo relativo all'omessa (ovvero irregolare) notifica degli atti a monte dell'impugnata cartella.
Tuttavia come già accertato in primo grado le notifiche di entrambi gli avvisi di accertamento risultano regolari e, di conseguenza, le correlative pretese tributarie si sono rese definitive.
L'appellante propone in appello inoltre nuove eccezioni relative alla intervenuta decadenza dell'iscrizione a ruolo da cui è conseguita la cartella impugnata;
eccezioni che andavano proposte in sede di ricorso in primo grado e che devono, pertanto, considerarsi inammissibili per tardività.
L'appello proposto risulta, pertanto, infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 800,00 oltre accessori.