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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/10/2025, n. 3743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3743 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9232/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 9232/2022 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto: Cessione dei crediti, vertente:
TRA (C.F. ), con sede in Milano, via Domenichino n. Parte_1 P.IVA_1
5, in persona del Procuratore dott. , in virtù dei poteri conferitigli Parte_2 con scrittura privata autenticata da Notaio in Persona_1 data 23 marzo 2022, Rep. 26916, Raccolta 11416 (doc. 1), rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto introduttivo, dagli avv.ti Paolo Bonalume (C.F.:
, (C.F.: C.F._1 Parte_3
), (C.F.: ) e C.F._2 Parte_4 C.F._3
(C.F.: -), con studio (LMS) in Milano, Parte_5 C.F._4 corso Magenta 84
-parte attrice-
CONTRO
( ) in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Affinito (C.F. e C.F._5
LE OS (C.F. ) giusta mandato su foglio separato, C.F._6 con lui domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura comunale, sita in Afragola (NA), alla p.zza Municipio n. 1
-parte convenuta -
*** CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 30.06.25 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009),
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mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
1.Con atto di citazione notificato in data 19.8.22, a mezzo posta certificata ai sensi della L.53/94, la (già conveniva in Parte_1 Parte_6 giudizio il al fine di sentir accertare e dichiarare il suo diritto Controparte_1 ad ottenere il pagamento da parte di quest'ultimo, quale cessionaria del credito pari ad € 801.993,52 portati dalla fattura emessa da a titolo di corrispettivo Parte_7 di prestazioni di servizi ecologici erogate in favore dell'Ente, oltre relativi interessi di mora maturati e maturandi. Segnatamente precisava di essere divenuta titolare in virtù di cessioni pro soluto, di
€ 801.993,52 per sorte capitale, portati dalla fattura emessa dalla società Pt_7
e riepilogata nel documento che allegava sub doc. 2.
[...]
Rivendicava altresì la spettanza degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura costituente la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel documento sovra indicato, prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo. Altresì gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, che rilevava scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione. Da ultimo € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 , portati dalla fattura prodotta sub doc. 3 e riepilogata nel documento sub doc.
4. Quanto alla spettanza del credito la rappresentava che la fattura Parte_1 era stata emessa dalla suddetta società cedente a titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi ecologici erogate in favore dell'Ente convenuto, e ceduta mediante cessione prodotta sub doc.
5. Precisava, all'uopo, che la suddetta cessione aveva avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi. Pertanto, in qualità di cessionaria e dunque, titolare dei predetti crediti, ribadiva essere legittimata a chiedere la condanna dell'Ente al pagamento in proprio favore della predetta sorte capitale di € 801.993,52. Fermo quanto sopra, in via subordinata avanzava domanda di condanna dell'Ente al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare della fattura costituente la predetta sorte capitale insoluta di € 801.993,52, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, per aver l'Ente pacificamente usufruito dei servizi erogati dalla società fornitrice, per il cui pagamento era stata emessa la fattura per il predetto importo di € 801.993,52.
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circa la spettanza altresì degli interessi maturati e maturandi, degli Parte_8 interessi anatocistici anzidetti e dell'importo di € 40 per la predetta fattura ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02. Tanto premesso, citava il convenuto ente in epigrafe indicato, a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 14/04/2023, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: - In Via Principale: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei Parte_1 seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di
[...]
I. € 801.993,52 per sorte capitale, di cui alla fattura riepilogata sub doc. 2; II. Parte_1 gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura costituente la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel documento prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. :
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
€ 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, di cui alla fattura prodotta sub doc. 3 e riepilogata sub doc. 4. -In Via Subordinata: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare Parte_1
l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta Parte_1 dovuta a per: − sorte capitale, − interessi moratori maturati e maturandi Parte_1 sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, − interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al
[...] pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo Parte_1 di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; • in ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex d.m. n. 55/14, oltre cpa, iva, contributo unificato, marca e successive. Si costituiva il impugnando la domanda attrice in quanto Controparte_1 inammissibile, improcedibile ed infondata. Preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione, ai sensi degli artt. 164.4 e 163 c.p.c. co 3 , n 3 e 4. Altresì, relativamente alla richiesta, il Comune di eccepiva la carenza di CP_1 legittimazione passiva. All'uopo argomentava essere oggetto della richiesta di pagamento, dei crediti che la aveva acquistato pro soluto ex art. Parte_1
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1260 c.c. dalla Pertanto, contestava che onde dimostrare la propria Parte_7 legittimazione attiva, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare non solo di avere acquisito pro-soluto il credito su fattura, ma che il credito fosse certo, liquido ed esigibile al momento della cessione. Argomentava sul punto dell'importante differenza rispetto alla libera cedibilità del credito, di cui all'art. 1260 c.c., ed alla sua opponibilità al debitore ceduto, se da quest'ultimo accettata od a lui notificata ex art. 1264 c.c., nel caso di cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente pubblico, in quanto subordinata alla preventiva adesione della Pubblica Amministrazione. Richiamava all'uopo la sentenza n. 3458/2020 nella quale la Suprema Corte ha statuito : “In tema di crediti dello Stato e degli enti pubblici territoriali, il principio della generale cedibilità anche senza il consenso del creditore, sancito dall'art. 1260 c. c., è derogato dall'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, che in tali casi richiede la previa adesione dell'amministrazione interessata;
tale deroga, tuttavia, essendo intesa ad evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della P.A.,opera solo fino a quando il contatto è "in corso" e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale, con la conseguenza che, in tema di appalto di opere pubbliche, può ritenersi realizzata soltanto a seguito dell'espletamento e dell'approvazione del collaudo da parte della P.A.”. Argomentava inoltre che l'art. 9 della L. 2248/1865, Allegato E prevedeva, in deroga al principio generale dell'art.1260 c.c., che qualora la cessione del credito derivi da un contratto in corso di esecuzione, il creditore cedente deve chiedere il consenso al debitore ceduto P.A. Altresì il successivo R.D. 2440/1923 prevedendo una specifica disciplina alle somme dovute dalle amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti richiamando, le previsioni contenute nel citato art. 9 della L. 2248/1865, allegato E. prevedeva che la cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente pubblico e ancora in corso di esecuzione è subordinata alla preventiva adesione della P.A.; dunque opponeva in altri termini, che affinché la cessione potesse ritenersi opponibile ad un ente pubblico era necessario il consenso espresso. Ferme ulteriori contestazioni in diritto, nella specie eccepiva che la società attrice depositando i singoli atti di cessione che sarebbero intervenuti, non aveva provato l'esistenza stessa dei summenzionati atti di cessione dei crediti con le singole società (presunte) di guisa che, atteso che a norma dell'art. 69, comma terzo, r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, la notificazione alla pubblica amministrazione della cessione di un credito del privato nei confronti della stessa, è produttiva di effetti, quando la cessione sia stata fatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, per quest'ultima intendendosi quella effettuata, ad opera di notaio od altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le forme di cui all'art. 2703 c.c., contestava nel caso in esame, mancare altresì, la prova della notifica all'Ente dell'atto di cessione, in quanto ribadiva che i contratti di cessione dei crediti vantati nei confronti di una pubblica amministrazione, sfuggono alla disciplina generale prevista in materia, dall'art. 1260 cod. civ., secondo cui l'accettazione del debitore ceduto è irrilevante ai fini del perfezionamento del negozio di cessione e della sua opponibilità a quest'ultimo.
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Infine, eccepiva che La non aveva fornito la prova dell'avvenuta Parte_1 accettazione, da parte del Comune di , della intervenuta cessione dei CP_1 crediti dedotti in giudizio. Dunque, sottolineava ex art. 1260 – 1264 c.c, non essere mai pervenuta richiesta di cessione come evincibile da nota allegata in atti, e pertanto eccepiva essere la richiesta di pagamento di parte attrice del tutto illegittima. Da ultimo rilevava che in data 14.06.2022 il Consiglio Comunale con delibera n. 62/2022 aveva deliberato lo stato dissesto finanziario del e Controparte_1 pertanto doveroso attenersi alle normative citate dal TU (Testo unico degli enti locali), in particolare all'art. 248 co. 2 che cita: “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.” Infine, che con la dichiarazione di dissesto di cui sopra, la competenza per la liquidazione e valutazione delle procedura spettasse all'Organismo straordinario di liquidazione “OSL” a cui avrebbe dovuto essere presentata relativa istanza, di contro eccepiva la procedura mai avanzata dalla Parte_1
Concludeva: In Via preliminare accertare e dichiarare la nullità della citazione ex art. 164 co. 4 c.p.c.; - per l'effetto, rigettare integralmente la domanda attorea. Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al difensore. Con riserva di precisare o modificare la presente opposizione, le eccezioni sollevate, le conclusioni proposte e di altro produrre e dedurre, anche in ordine alla indicazione dei mezzi di prova. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di cui all'art 183 co.6 c.p.c., il giudizio veniva rinviato all'udienza per la valutazione delle istanze istruttorie del 4.3.24, poi rinviata all'8.4.24. Stante la natura documentale della controversia, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ritenuta la controversia matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza cartolare del 30.6.25 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. 2. Sul merito La domanda avanzata dalla parte attrice è fondata e va accolta. In relazione alla eccezione del il difetto di legittimazione di ad CP_1 ottenere il pagamento dei crediti per omessa notifica ed accettazione della cessione dei crediti ai sensi dell'art. 70 comma 3^ del Regio Decreto n. 2440/1923 che richiama l'art. 9 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, va rilevato quanto segue. Gli atti di cessione dei crediti in favore di effettuate comunque a Parte_1 mezzo atti notarili aventi per oggetto i corrispettivi di forniture e prestazioni di servizi effettuate dalle cedenti, come riportate negli elenchi ed estratti allegati, risultano prodotti in giudizio e regolarmente notificati al (All. Controparte_1
05 cessione- zip , della produzione di parte attrice).
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Risulta allegata anche tutta la documentazione relativa alle fatture, ai rapporti contrattuali ed esecuzione delle forniture ( All. prod. di parte attrice doc. 2) senza alcuna specifica contestazione svolta al riguardo dal Comune di . CP_1
Ciò posto anche a prescindere dalla questione sulla applicabilità ad una amministrazione non statale dell'art. 69, comma 3 e dell'art. 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata in ogni caso sussiste poi solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale e da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui all'art. 1264 c.c. (Cass. civ., Sez. I, 01/02/2007, n. 2209). Il divieto di cessione del credito senza l'adesione della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 70, R.D. n. 2440 del 1923, trova applicazione esclusivamente in relazione ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione, rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore ceduto, ex art. 1260 c.c., l'esigenza di garantire la regolare esecuzione, evitando che durante la stessa possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa così risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. La necessità dell'adesione dell'Amministrazione interessata sussiste, tuttavia, solo fino a quando il contratto è in corso, mentre viene meno con la conclusione del medesimo. Orbene, nella fattispecie in esame, deve ritenersi che il rapporto contrattuale intercorrente tra il ceduto ed i soggetti creditori cedenti si sia ormai esaurito, essendo state da tempo erogate le prestazioni oggetto della presente causa.
In ogni caso nessuna prova risulta fornita dal su cui incombeva il relativo CP_1 onere ex art. 2967 c.c., quale soggetto eccipiente, circa l'eventuale continuazione dei rapporti contrattuali. Deve ritersi, pertanto, la non necessità per la validità ed opponibilità delle cessioni dell'assenso da parte della amministrazione ceduta.
La disciplina concernente la cessione dei crediti derivanti da fornitura o appalto nei confronti di una P.A. ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. a norma della quale la cessione deve solo essere notificata al debitore, senza che sia richiesta una sua espressa accettazione. È parimenti derogatoria rispetto al disposto di cui alla L. 52/1991 art. 1, il cui ambito di applicazione riguarda i casi in cui ricorrono cumulativamente tre condizioni, e cioè che il cedente sia un'impresa, che i crediti derivino dall'esercizio dell'attività di impresa e che sia una banca o un intermediario finanziario, “il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa […]”. In particolare, la cessione di un credito da appalto o fornitura/somministrazione vantato nei confronti di un ente pubblico è subordinata innanzitutto al rispetto di requisiti di forma specifici di cui al R.D. 2440/1923 art. 69, ricorrenti nel caso di specie, e in secondo luogo, qualora abbia ad oggetto crediti derivanti da contratto in corso, necessita di adesione da parte della P.A. interessata. Il R.D. 2440/1923
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art. 70 prevede che “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 […]”. La L. 2248/1865 art. 9 All. E stabilisce che
“Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”. Vi è ampia discussione, sia nella giurisprudenza di legittimità che nella giurisprudenza di merito, sull'applicabilità del predetto sistema normativo alle P.A. diverse dalle Amministrazioni Statali.
Nel caso di specie, comunque, pur volendo ritenere che tale complesso normativo si applichi anche in materia di cessione di crediti laddove il debitore ceduto è P.A. diversa dall'Amministrazione Statale, non è provato che i contratti di fornitura, da cui originano i crediti, fossero ancora in corso al momento della cessione. La prova di detta circostanza, essenziale per l'applicazione della disciplina di cui sopra, e in mancanza della quale si applica nuovamente l'art. 1260 c.c., non può che essere onere del convenuto ente che ha sollevato l'eccezione. Quanto all'ulteriore eccezione avanzata dall'ente convenuto circa lo stato di dissesto, giova rilevare che lo stato di dissesto del non rende inammissibile CP_1 la domanda avanzata dall'attrice. Infatti dichiarato il dissesto finanziario di un ente locale, nei confronti di questo non possono essere intraprese o proseguite, fino alla chiusura della gestione liquidatoria e all'approvazione del relativo rendiconto, azioni esecutive per i debiti insoluti alla data di deliberazione dello stato di dissesto, mentre le azioni di cognizione possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale dell'ente né alcuna sostituzione dell'organo straordinario di liquidazione agli organi istituzionali. Inoltre, come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 269 del 1998, qualora un ente locala cada in dissesto finanziario, i frutti e gli accessori del credito maturano anche successivamente all'apertura della procedura concorsuale, anche se durante tutto il periodo del dissesto non sono opponibili all'amministrazione (Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 30 gennaio 2008, n. 2095). In relazione al quantum richiesto dalla parte attrice per sorta capitale ed interessi con riscontro negli importi delle fatture allegate e nei solleciti prodotti, nessuna contestazione risulta specificamente avanzata dal convenuto né risulta CP_1 prodotta in giudizio prova di eventuali pagamenti parziali. Non risultano infatti contestati l'erogazione delle forniture cui si riferiscono le fatture prodotte, né i consumi ivi indicati, né le scadenze e i contestati ritardi, posti a fondamento degli interessi maturati. Conseguentemente vanno riconosciute in favore della parte attrice le somme richieste e il va condannato al relativo CP_1 pagamento.
E' dovuta altresì la debenza degli interessi moratori al tasso ex art. 5, D. Lgs. n. 231/02, applicabile alla fattispecie trattandosi di “contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo” (art. 2 d.lgs. cit.).
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Sono, altresì, dovuti gli interessi anatocistici ex art. 1283 cc, norma secondo cui “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”, sussistendone, nella fattispecie, i presupposti E', infine, dovuto il risarcimento dei danni ex art. 6, co.2, D.lgs. 231/2002. Tale disposizione ha previsto il diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile, somme determinate in “un importo minimo forfettario pari ad Euro 40 a titolo di risarcimento del danno, con possibilità di prova del maggior danno”. Nella specie né il creditore ha provato il maggior danno (nemmeno richiesto) né il debitore ha provato la propria mancanza di responsabilità, per cui la somma spettante a a titolo di risarcimento del danno deve essere determinata in euro 40 per la fattura insoluta come da elenco sub.3 prodotto. Ogni altra questione si ritiene assorbita dalla presente motivazione Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del G.M. Dr.ssa Matilde Boccia definitivamente pronunziando sul giudizio intestato, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
-Accoglie la domanda e per l'effetto:
-condanna il in persona del Commissario Straordinario, Controparte_1 legale rappresentante p.t.., al pagamento, in favore della cessionaria
[...] dei seguenti crediti: Parte_6
- € 801,993.52 per sorte capitale, di cui al documento riepilogativo nell'elenco prodotto sub doc 02;
- -gli interessi moratori, maturati e maturandi sulla sorta capitale come sopra indicata, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze della fattura sub.2 sino al saldo;
-gli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione (19.8.2022) sino al saldo;
- euro 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 per la fattura costituente la sorta capitale insoluta (cfr. sub. doc.3 e riepilogata sub doc. 4;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese di CP_1 lite, che liquida in €.1.686,00 per spese e €.14.598,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge. Così deciso in Aversa, 28/10/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia) L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel n. 9232/2022 r.g.a.c. Pagina 8 di 9 N. 9232/2022 R.G.A.C.
fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 9232/2022 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto: Cessione dei crediti, vertente:
TRA (C.F. ), con sede in Milano, via Domenichino n. Parte_1 P.IVA_1
5, in persona del Procuratore dott. , in virtù dei poteri conferitigli Parte_2 con scrittura privata autenticata da Notaio in Persona_1 data 23 marzo 2022, Rep. 26916, Raccolta 11416 (doc. 1), rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto introduttivo, dagli avv.ti Paolo Bonalume (C.F.:
, (C.F.: C.F._1 Parte_3
), (C.F.: ) e C.F._2 Parte_4 C.F._3
(C.F.: -), con studio (LMS) in Milano, Parte_5 C.F._4 corso Magenta 84
-parte attrice-
CONTRO
( ) in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Affinito (C.F. e C.F._5
LE OS (C.F. ) giusta mandato su foglio separato, C.F._6 con lui domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura comunale, sita in Afragola (NA), alla p.zza Municipio n. 1
-parte convenuta -
*** CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 30.06.25 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009),
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mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
1.Con atto di citazione notificato in data 19.8.22, a mezzo posta certificata ai sensi della L.53/94, la (già conveniva in Parte_1 Parte_6 giudizio il al fine di sentir accertare e dichiarare il suo diritto Controparte_1 ad ottenere il pagamento da parte di quest'ultimo, quale cessionaria del credito pari ad € 801.993,52 portati dalla fattura emessa da a titolo di corrispettivo Parte_7 di prestazioni di servizi ecologici erogate in favore dell'Ente, oltre relativi interessi di mora maturati e maturandi. Segnatamente precisava di essere divenuta titolare in virtù di cessioni pro soluto, di
€ 801.993,52 per sorte capitale, portati dalla fattura emessa dalla società Pt_7
e riepilogata nel documento che allegava sub doc. 2.
[...]
Rivendicava altresì la spettanza degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura costituente la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel documento sovra indicato, prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo. Altresì gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, che rilevava scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione. Da ultimo € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 , portati dalla fattura prodotta sub doc. 3 e riepilogata nel documento sub doc.
4. Quanto alla spettanza del credito la rappresentava che la fattura Parte_1 era stata emessa dalla suddetta società cedente a titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi ecologici erogate in favore dell'Ente convenuto, e ceduta mediante cessione prodotta sub doc.
5. Precisava, all'uopo, che la suddetta cessione aveva avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi. Pertanto, in qualità di cessionaria e dunque, titolare dei predetti crediti, ribadiva essere legittimata a chiedere la condanna dell'Ente al pagamento in proprio favore della predetta sorte capitale di € 801.993,52. Fermo quanto sopra, in via subordinata avanzava domanda di condanna dell'Ente al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare della fattura costituente la predetta sorte capitale insoluta di € 801.993,52, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, per aver l'Ente pacificamente usufruito dei servizi erogati dalla società fornitrice, per il cui pagamento era stata emessa la fattura per il predetto importo di € 801.993,52.
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circa la spettanza altresì degli interessi maturati e maturandi, degli Parte_8 interessi anatocistici anzidetti e dell'importo di € 40 per la predetta fattura ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02. Tanto premesso, citava il convenuto ente in epigrafe indicato, a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 14/04/2023, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: - In Via Principale: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei Parte_1 seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di
[...]
I. € 801.993,52 per sorte capitale, di cui alla fattura riepilogata sub doc. 2; II. Parte_1 gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura costituente la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel documento prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. :
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
€ 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, di cui alla fattura prodotta sub doc. 3 e riepilogata sub doc. 4. -In Via Subordinata: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare Parte_1
l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta Parte_1 dovuta a per: − sorte capitale, − interessi moratori maturati e maturandi Parte_1 sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, − interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al
[...] pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo Parte_1 di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; • in ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex d.m. n. 55/14, oltre cpa, iva, contributo unificato, marca e successive. Si costituiva il impugnando la domanda attrice in quanto Controparte_1 inammissibile, improcedibile ed infondata. Preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione, ai sensi degli artt. 164.4 e 163 c.p.c. co 3 , n 3 e 4. Altresì, relativamente alla richiesta, il Comune di eccepiva la carenza di CP_1 legittimazione passiva. All'uopo argomentava essere oggetto della richiesta di pagamento, dei crediti che la aveva acquistato pro soluto ex art. Parte_1
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1260 c.c. dalla Pertanto, contestava che onde dimostrare la propria Parte_7 legittimazione attiva, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare non solo di avere acquisito pro-soluto il credito su fattura, ma che il credito fosse certo, liquido ed esigibile al momento della cessione. Argomentava sul punto dell'importante differenza rispetto alla libera cedibilità del credito, di cui all'art. 1260 c.c., ed alla sua opponibilità al debitore ceduto, se da quest'ultimo accettata od a lui notificata ex art. 1264 c.c., nel caso di cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente pubblico, in quanto subordinata alla preventiva adesione della Pubblica Amministrazione. Richiamava all'uopo la sentenza n. 3458/2020 nella quale la Suprema Corte ha statuito : “In tema di crediti dello Stato e degli enti pubblici territoriali, il principio della generale cedibilità anche senza il consenso del creditore, sancito dall'art. 1260 c. c., è derogato dall'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, che in tali casi richiede la previa adesione dell'amministrazione interessata;
tale deroga, tuttavia, essendo intesa ad evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della P.A.,opera solo fino a quando il contatto è "in corso" e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale, con la conseguenza che, in tema di appalto di opere pubbliche, può ritenersi realizzata soltanto a seguito dell'espletamento e dell'approvazione del collaudo da parte della P.A.”. Argomentava inoltre che l'art. 9 della L. 2248/1865, Allegato E prevedeva, in deroga al principio generale dell'art.1260 c.c., che qualora la cessione del credito derivi da un contratto in corso di esecuzione, il creditore cedente deve chiedere il consenso al debitore ceduto P.A. Altresì il successivo R.D. 2440/1923 prevedendo una specifica disciplina alle somme dovute dalle amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti richiamando, le previsioni contenute nel citato art. 9 della L. 2248/1865, allegato E. prevedeva che la cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente pubblico e ancora in corso di esecuzione è subordinata alla preventiva adesione della P.A.; dunque opponeva in altri termini, che affinché la cessione potesse ritenersi opponibile ad un ente pubblico era necessario il consenso espresso. Ferme ulteriori contestazioni in diritto, nella specie eccepiva che la società attrice depositando i singoli atti di cessione che sarebbero intervenuti, non aveva provato l'esistenza stessa dei summenzionati atti di cessione dei crediti con le singole società (presunte) di guisa che, atteso che a norma dell'art. 69, comma terzo, r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, la notificazione alla pubblica amministrazione della cessione di un credito del privato nei confronti della stessa, è produttiva di effetti, quando la cessione sia stata fatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, per quest'ultima intendendosi quella effettuata, ad opera di notaio od altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le forme di cui all'art. 2703 c.c., contestava nel caso in esame, mancare altresì, la prova della notifica all'Ente dell'atto di cessione, in quanto ribadiva che i contratti di cessione dei crediti vantati nei confronti di una pubblica amministrazione, sfuggono alla disciplina generale prevista in materia, dall'art. 1260 cod. civ., secondo cui l'accettazione del debitore ceduto è irrilevante ai fini del perfezionamento del negozio di cessione e della sua opponibilità a quest'ultimo.
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Infine, eccepiva che La non aveva fornito la prova dell'avvenuta Parte_1 accettazione, da parte del Comune di , della intervenuta cessione dei CP_1 crediti dedotti in giudizio. Dunque, sottolineava ex art. 1260 – 1264 c.c, non essere mai pervenuta richiesta di cessione come evincibile da nota allegata in atti, e pertanto eccepiva essere la richiesta di pagamento di parte attrice del tutto illegittima. Da ultimo rilevava che in data 14.06.2022 il Consiglio Comunale con delibera n. 62/2022 aveva deliberato lo stato dissesto finanziario del e Controparte_1 pertanto doveroso attenersi alle normative citate dal TU (Testo unico degli enti locali), in particolare all'art. 248 co. 2 che cita: “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.” Infine, che con la dichiarazione di dissesto di cui sopra, la competenza per la liquidazione e valutazione delle procedura spettasse all'Organismo straordinario di liquidazione “OSL” a cui avrebbe dovuto essere presentata relativa istanza, di contro eccepiva la procedura mai avanzata dalla Parte_1
Concludeva: In Via preliminare accertare e dichiarare la nullità della citazione ex art. 164 co. 4 c.p.c.; - per l'effetto, rigettare integralmente la domanda attorea. Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al difensore. Con riserva di precisare o modificare la presente opposizione, le eccezioni sollevate, le conclusioni proposte e di altro produrre e dedurre, anche in ordine alla indicazione dei mezzi di prova. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di cui all'art 183 co.6 c.p.c., il giudizio veniva rinviato all'udienza per la valutazione delle istanze istruttorie del 4.3.24, poi rinviata all'8.4.24. Stante la natura documentale della controversia, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ritenuta la controversia matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza cartolare del 30.6.25 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. 2. Sul merito La domanda avanzata dalla parte attrice è fondata e va accolta. In relazione alla eccezione del il difetto di legittimazione di ad CP_1 ottenere il pagamento dei crediti per omessa notifica ed accettazione della cessione dei crediti ai sensi dell'art. 70 comma 3^ del Regio Decreto n. 2440/1923 che richiama l'art. 9 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, va rilevato quanto segue. Gli atti di cessione dei crediti in favore di effettuate comunque a Parte_1 mezzo atti notarili aventi per oggetto i corrispettivi di forniture e prestazioni di servizi effettuate dalle cedenti, come riportate negli elenchi ed estratti allegati, risultano prodotti in giudizio e regolarmente notificati al (All. Controparte_1
05 cessione- zip , della produzione di parte attrice).
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Risulta allegata anche tutta la documentazione relativa alle fatture, ai rapporti contrattuali ed esecuzione delle forniture ( All. prod. di parte attrice doc. 2) senza alcuna specifica contestazione svolta al riguardo dal Comune di . CP_1
Ciò posto anche a prescindere dalla questione sulla applicabilità ad una amministrazione non statale dell'art. 69, comma 3 e dell'art. 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata in ogni caso sussiste poi solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale e da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui all'art. 1264 c.c. (Cass. civ., Sez. I, 01/02/2007, n. 2209). Il divieto di cessione del credito senza l'adesione della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 70, R.D. n. 2440 del 1923, trova applicazione esclusivamente in relazione ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione, rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore ceduto, ex art. 1260 c.c., l'esigenza di garantire la regolare esecuzione, evitando che durante la stessa possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa così risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. La necessità dell'adesione dell'Amministrazione interessata sussiste, tuttavia, solo fino a quando il contratto è in corso, mentre viene meno con la conclusione del medesimo. Orbene, nella fattispecie in esame, deve ritenersi che il rapporto contrattuale intercorrente tra il ceduto ed i soggetti creditori cedenti si sia ormai esaurito, essendo state da tempo erogate le prestazioni oggetto della presente causa.
In ogni caso nessuna prova risulta fornita dal su cui incombeva il relativo CP_1 onere ex art. 2967 c.c., quale soggetto eccipiente, circa l'eventuale continuazione dei rapporti contrattuali. Deve ritersi, pertanto, la non necessità per la validità ed opponibilità delle cessioni dell'assenso da parte della amministrazione ceduta.
La disciplina concernente la cessione dei crediti derivanti da fornitura o appalto nei confronti di una P.A. ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. a norma della quale la cessione deve solo essere notificata al debitore, senza che sia richiesta una sua espressa accettazione. È parimenti derogatoria rispetto al disposto di cui alla L. 52/1991 art. 1, il cui ambito di applicazione riguarda i casi in cui ricorrono cumulativamente tre condizioni, e cioè che il cedente sia un'impresa, che i crediti derivino dall'esercizio dell'attività di impresa e che sia una banca o un intermediario finanziario, “il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa […]”. In particolare, la cessione di un credito da appalto o fornitura/somministrazione vantato nei confronti di un ente pubblico è subordinata innanzitutto al rispetto di requisiti di forma specifici di cui al R.D. 2440/1923 art. 69, ricorrenti nel caso di specie, e in secondo luogo, qualora abbia ad oggetto crediti derivanti da contratto in corso, necessita di adesione da parte della P.A. interessata. Il R.D. 2440/1923
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art. 70 prevede che “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 […]”. La L. 2248/1865 art. 9 All. E stabilisce che
“Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”. Vi è ampia discussione, sia nella giurisprudenza di legittimità che nella giurisprudenza di merito, sull'applicabilità del predetto sistema normativo alle P.A. diverse dalle Amministrazioni Statali.
Nel caso di specie, comunque, pur volendo ritenere che tale complesso normativo si applichi anche in materia di cessione di crediti laddove il debitore ceduto è P.A. diversa dall'Amministrazione Statale, non è provato che i contratti di fornitura, da cui originano i crediti, fossero ancora in corso al momento della cessione. La prova di detta circostanza, essenziale per l'applicazione della disciplina di cui sopra, e in mancanza della quale si applica nuovamente l'art. 1260 c.c., non può che essere onere del convenuto ente che ha sollevato l'eccezione. Quanto all'ulteriore eccezione avanzata dall'ente convenuto circa lo stato di dissesto, giova rilevare che lo stato di dissesto del non rende inammissibile CP_1 la domanda avanzata dall'attrice. Infatti dichiarato il dissesto finanziario di un ente locale, nei confronti di questo non possono essere intraprese o proseguite, fino alla chiusura della gestione liquidatoria e all'approvazione del relativo rendiconto, azioni esecutive per i debiti insoluti alla data di deliberazione dello stato di dissesto, mentre le azioni di cognizione possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale dell'ente né alcuna sostituzione dell'organo straordinario di liquidazione agli organi istituzionali. Inoltre, come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 269 del 1998, qualora un ente locala cada in dissesto finanziario, i frutti e gli accessori del credito maturano anche successivamente all'apertura della procedura concorsuale, anche se durante tutto il periodo del dissesto non sono opponibili all'amministrazione (Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 30 gennaio 2008, n. 2095). In relazione al quantum richiesto dalla parte attrice per sorta capitale ed interessi con riscontro negli importi delle fatture allegate e nei solleciti prodotti, nessuna contestazione risulta specificamente avanzata dal convenuto né risulta CP_1 prodotta in giudizio prova di eventuali pagamenti parziali. Non risultano infatti contestati l'erogazione delle forniture cui si riferiscono le fatture prodotte, né i consumi ivi indicati, né le scadenze e i contestati ritardi, posti a fondamento degli interessi maturati. Conseguentemente vanno riconosciute in favore della parte attrice le somme richieste e il va condannato al relativo CP_1 pagamento.
E' dovuta altresì la debenza degli interessi moratori al tasso ex art. 5, D. Lgs. n. 231/02, applicabile alla fattispecie trattandosi di “contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo” (art. 2 d.lgs. cit.).
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Sono, altresì, dovuti gli interessi anatocistici ex art. 1283 cc, norma secondo cui “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”, sussistendone, nella fattispecie, i presupposti E', infine, dovuto il risarcimento dei danni ex art. 6, co.2, D.lgs. 231/2002. Tale disposizione ha previsto il diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile, somme determinate in “un importo minimo forfettario pari ad Euro 40 a titolo di risarcimento del danno, con possibilità di prova del maggior danno”. Nella specie né il creditore ha provato il maggior danno (nemmeno richiesto) né il debitore ha provato la propria mancanza di responsabilità, per cui la somma spettante a a titolo di risarcimento del danno deve essere determinata in euro 40 per la fattura insoluta come da elenco sub.3 prodotto. Ogni altra questione si ritiene assorbita dalla presente motivazione Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del G.M. Dr.ssa Matilde Boccia definitivamente pronunziando sul giudizio intestato, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
-Accoglie la domanda e per l'effetto:
-condanna il in persona del Commissario Straordinario, Controparte_1 legale rappresentante p.t.., al pagamento, in favore della cessionaria
[...] dei seguenti crediti: Parte_6
- € 801,993.52 per sorte capitale, di cui al documento riepilogativo nell'elenco prodotto sub doc 02;
- -gli interessi moratori, maturati e maturandi sulla sorta capitale come sopra indicata, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze della fattura sub.2 sino al saldo;
-gli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione (19.8.2022) sino al saldo;
- euro 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 per la fattura costituente la sorta capitale insoluta (cfr. sub. doc.3 e riepilogata sub doc. 4;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese di CP_1 lite, che liquida in €.1.686,00 per spese e €.14.598,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge. Così deciso in Aversa, 28/10/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia) L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel n. 9232/2022 r.g.a.c. Pagina 8 di 9 N. 9232/2022 R.G.A.C.
fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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