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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 18/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1656/2024 R.G
Tribunale di Busto Arsizio
VERBALE DI UDIENZA DEL 18/03/2025
Oggi 18/03/2025, innanzi al Giudice dott. Carlo Barile, sono comparsi:
Per IA IO e Per FR ST l'avv. CRAMIS FRANCESCA, oggi sostituito dall'avv. Manuela Berardi;
Per A.N.B.S.C. la dottoressa Francesca Convertini per l' AVVOCATURA STATO MILANO
Le parti si riportano agli atti.
Il giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione invita le parti a discutere la causa.
A questo punto, i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e rinunziano a presenziare alla lettura. il Giudice
Dopo la discussione orale si ritira in camera di consiglio, e all'esito pronuncia la seguente sentenza dandone lettura, ai sensi degli artt. 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Carlo Barile
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
All'udienza del 18 marzo 2025 il Giudice dott. Carlo Barile ha pronunciato, dandone lettura ai sensi degli artt.
429 e 281sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1656 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
IA IO (nata a [...] il [...], C.F. [...]), FR ST
(nato a [...] il [...], C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CRAMIS
FRANCESCA, con domicilio eletto in Busto Arsizio alla via Rossini n.116 quater, presso il difensore avv.
CRAMIS FRANCESCA;
PARTE ATTRICE
CONTRO
A.N.B.S.C. (C.F. 92069980800), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI MILANO con domicilio eletto in VIA FREGUGLIA 1 MILANO, presso la sede dell'AVVOCATURA DELLO STATO;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 50 c.p.c. (a seguito della declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Busto Arsizio), IA ZI e FR AS hanno convenuto innanzi all'intestato Tribunale l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati dalla criminalità organizzata (A.N.B.S.C.) esponendo che, con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., avevano proposto opposizione avverso l'avviso di pagamento emesso il 7.08.2023, notificato il
29.08.2023, per un importo di € 36.630,66, concernente la "seconda richiesta di pagamento indennità per abusiva occupazione" relativo agli immobili siti in Olgiate Olona, via Monte Generoso n. 12, identificati al Catasto
Fabbricati al Foglio 2, particella 7682, subalterni 3 e 4.
In particolare, parte attrice in quel procedimento ha premesso che, con decreto n. 7/2013, il Tribunale di Varese aveva disposto la confisca degli immobili di proprietà di BI AS, provvedimento successivamente confermato dalla Corte d'Appello di Milano e reso definitivo dalla sentenza della Corte di Cassazione del 22 ottobre 2015; che il 9 giugno 2023, l'A.N.B.S.C. aveva notificato a IA ZI e FR AS, quali occupanti degli immobili confiscati, una richiesta di pagamento pari a € 64.344,00 per occupazione abusiva;
che a seguito di istanza di revisione, l'importo richiesto è stato parzialmente ridotto;
tuttavia, il 29 agosto 2023,
l'Agenzia ha inviato una seconda richiesta di pagamento, questa volta per l'importo di € 36.630,66.
pagina 2 di 5 Parte attrice ha eccepito, in primo luogo, che la somma ingiunta non era dovuta in quanto l'occupazione degli immobili era avvenuta in buona fede in virtù di un contratto di comodato d'uso gratuito stipulato il 19.11.2018 con
SO OR, comproprietaria al 90% e non coinvolta nella confisca;
in secondo luogo, che l'avviso di pagamento era viziato da un difetto di forma, non indicando un termine preciso per il versamento dell'importo.
Con sentenza emessa il 7 febbraio 2024, il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Busto Arsizio, disponendo la rimessione delle parti dinanzi a quest'ultimo e fissando un termine perentorio di tre mesi, a decorrere dalla data della pronuncia, per la riassunzione del giudizio, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
La parte attrice ha quindi provveduto alla riassunzione del giudizio nei confronti dell'A.N.B.S.C. e ha concluso
(ribadendo integralmente quanto già dedotto nel ricorso depositato in data 27.09.2023) chiedendo l'annullamento, ovvero la dichiarazione di nullità o inefficacia, dell'avviso di pagamento.
Si è costituita in giudizio A.N.B.S.C. contestando in fatto ed in diritto la domanda di parte attrice e concludendo per il rigetto della stessa.
Con decreto del 5.09.2024 è stata disposta la conversione del rito, con assegnazione di un termine perentorio alle parti per integrare i propri atti.
Il giudizio è continuato nelle forme del rito locatizio.
Le parti non hanno depositato memorie integrative.
La causa, dopo che la parte convenuta, all'esito della prima udienza a seguito del mutamento del rito, ha introdotto il procedimento di mediazione che ha avuto esito negativo, è stata discussa in prima udienza ex art. 420 c.p.c.
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione, da parte dei ricorrenti, della “seconda richiesta di pagamento indennità per abusiva occupazione", relativa agli immobili siti in Olgiate Olona, via Monte Generoso n. 12, identificati al Catasto Fabbricati al Foglio 2, particella 7682, subalterni 3 e 4, emessa dall'A.N.B.S.C il 7.08.2023
e notificata il 29.08.2023, per un importo di € 36.630,66.
Parte ricorrente ha eccepito, in particolare, di non essere venuta conoscenza della confisca dell'immobile,
avendo detenuto il bene in forza di un contratto di comodato stipulato il 19.11.2018 e registrato in pari data con una proprietaria non coinvolta alla confisca;
in secondo luogo, ha eccepito la nullità dell'avviso di pagamento, in quanto non specifica un termine preciso entro cui effettuare il pagamento, limitandosi a un'intimazione generica di pagamento “immediato”.
Quanto al primo motivo la parte ricorrente deduce di aver occupato l'immobile sulla base di un contratto di comodato sottoscritto in data 19.11.2018 e regolarmente registrato stipulato con OR SO e cioè con un soggetto estraneo al procedimento penale a carico di BI AS.
Ebbene, nel caso di specie, non può rinvenirsi alcun comportamento improntato a buona fede in capo alla parte attrice nella sottoscrizione del contratto di comodato in presenza di una rituale trascrizione del provvedimento di confisca dell'immobile oggetto di causa nei registri immobiliari, circostanza che avrebbe consentito alla parte di verificare lo stato dell'immobile e di non poter addurre alcun elemento giustificativo a suo favore.
pagina 3 di 5 In ogni caso neanche l'accertamento della buona fede avrebbe potuto far ritenere la parte attrice valida detentrice dell'immobile.
Ed infatti, nel caso di specie, è documentalmente provato che il provvedimento di confisca è stato regolarmente trascritto nei registri immobiliari con nota di trascrizione dell' 08/08/2013 (cfr. doc. 6 di parte convenuta) e, quindi, prima della stipulazione del contratto avvenuto nel 2018.
Sul punto, si precisa che la confisca costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario (pur quando la specifica disciplina possa prevedere alcune forme e tecniche di tutela del creditore munito di garanzia reale sul bene confiscato), con la conseguente applicabilità della relativa disciplina.
In virtù della natura pubblicistica della confisca, per la cui adozione è negata qualsiasi discrezionalità, lo Stato succede ex lege nella titolarità dei beni, dopo l'accertamento del reato.
Si opera, mediante la confisca, la perdita in capo al condannato non solo dell'amministrazione e della disponibilità della partecipazione sociale, ma della proprietà di questa (Cass. Civ.
4.3.2021 n.6068).
Conseguentemente la parte ricorrente ha stipulato un contratto inefficace in quanto stipulato con un soggetto che non poteva disporre dell'immobile e quindi non aveva alcun titolo per stipulare il contratto di comodato.
Quanto al secondo motivo di impugnazione relativo all'asserita nullità per difetto di forma dell'avviso impugnato va osservato quanto segue.
Nel provvedimento impugnato vi è un espresso richiamo all'articolo 1 comma 274 della legge 311/2004 che prevede che decorsi novanta giorni dalla notificazione della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute si procede alla loro riscossione mediante ruolo.
Il chiaro riferimento normativo contenuto nel provvedimento oggetto di impugnazione non rende viziato l'atto in quanto è evincibile per relationem che, in caso di mancato pagamento immediato ( non essendo prevista legislativamente la necessità di stabilire un termine congruo per il pagamento dell'indennità che, dunque, può essere richiesta anche senza stabilire un termine per il pagamento della stessa ) il termine per il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro 90 giorni, prima che la somma fosse riscossa mediante ruolo.
Anche tale motivo di impugnazione non può trovare accoglimento.
Alla luce di tali motivazioni, ne deriva, pertanto, che l'occupazione dell'immobile da parte dei ricorrenti è priva di titolo, dovendosi ritenere legittima la richiesta dell'A.N.B.S.C di esigere le somme a titolo di indennità per occupazione abusiva e quindi l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte ricorrente e vengono liquidate d'ufficio secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività
prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio ed introduttiva, dell'assenza di attività istruttoria
(non avendo le parti neppure proceduto al deposito delle memorie integrative) e minimi per la fase decisionale
(consistita nella discussione orale) dello scaglione compreso tra 26.001,00 € e 52.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sulla domanda formulata da IA ZI e FR AS nei confronti dell'Agenzia Nazionale
pagina 4 di 5 per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati dalla criminalità organizzata
(A.N.B.S.C.) così provvede:
1) rigetta la domanda di IA ZI e FR AS;
2) condanna IA ZI e FR AS al pagamento in favore dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati dalla criminalità organizzata (A.N.B.S.C.) delle spese processuali che liquida in € 4.358,00 oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Il Giudice
Carlo Barile
pagina 5 di 5
Tribunale di Busto Arsizio
VERBALE DI UDIENZA DEL 18/03/2025
Oggi 18/03/2025, innanzi al Giudice dott. Carlo Barile, sono comparsi:
Per IA IO e Per FR ST l'avv. CRAMIS FRANCESCA, oggi sostituito dall'avv. Manuela Berardi;
Per A.N.B.S.C. la dottoressa Francesca Convertini per l' AVVOCATURA STATO MILANO
Le parti si riportano agli atti.
Il giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione invita le parti a discutere la causa.
A questo punto, i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e rinunziano a presenziare alla lettura. il Giudice
Dopo la discussione orale si ritira in camera di consiglio, e all'esito pronuncia la seguente sentenza dandone lettura, ai sensi degli artt. 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Carlo Barile
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
All'udienza del 18 marzo 2025 il Giudice dott. Carlo Barile ha pronunciato, dandone lettura ai sensi degli artt.
429 e 281sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1656 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
IA IO (nata a [...] il [...], C.F. [...]), FR ST
(nato a [...] il [...], C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CRAMIS
FRANCESCA, con domicilio eletto in Busto Arsizio alla via Rossini n.116 quater, presso il difensore avv.
CRAMIS FRANCESCA;
PARTE ATTRICE
CONTRO
A.N.B.S.C. (C.F. 92069980800), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI MILANO con domicilio eletto in VIA FREGUGLIA 1 MILANO, presso la sede dell'AVVOCATURA DELLO STATO;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 50 c.p.c. (a seguito della declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Busto Arsizio), IA ZI e FR AS hanno convenuto innanzi all'intestato Tribunale l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati dalla criminalità organizzata (A.N.B.S.C.) esponendo che, con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., avevano proposto opposizione avverso l'avviso di pagamento emesso il 7.08.2023, notificato il
29.08.2023, per un importo di € 36.630,66, concernente la "seconda richiesta di pagamento indennità per abusiva occupazione" relativo agli immobili siti in Olgiate Olona, via Monte Generoso n. 12, identificati al Catasto
Fabbricati al Foglio 2, particella 7682, subalterni 3 e 4.
In particolare, parte attrice in quel procedimento ha premesso che, con decreto n. 7/2013, il Tribunale di Varese aveva disposto la confisca degli immobili di proprietà di BI AS, provvedimento successivamente confermato dalla Corte d'Appello di Milano e reso definitivo dalla sentenza della Corte di Cassazione del 22 ottobre 2015; che il 9 giugno 2023, l'A.N.B.S.C. aveva notificato a IA ZI e FR AS, quali occupanti degli immobili confiscati, una richiesta di pagamento pari a € 64.344,00 per occupazione abusiva;
che a seguito di istanza di revisione, l'importo richiesto è stato parzialmente ridotto;
tuttavia, il 29 agosto 2023,
l'Agenzia ha inviato una seconda richiesta di pagamento, questa volta per l'importo di € 36.630,66.
pagina 2 di 5 Parte attrice ha eccepito, in primo luogo, che la somma ingiunta non era dovuta in quanto l'occupazione degli immobili era avvenuta in buona fede in virtù di un contratto di comodato d'uso gratuito stipulato il 19.11.2018 con
SO OR, comproprietaria al 90% e non coinvolta nella confisca;
in secondo luogo, che l'avviso di pagamento era viziato da un difetto di forma, non indicando un termine preciso per il versamento dell'importo.
Con sentenza emessa il 7 febbraio 2024, il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Busto Arsizio, disponendo la rimessione delle parti dinanzi a quest'ultimo e fissando un termine perentorio di tre mesi, a decorrere dalla data della pronuncia, per la riassunzione del giudizio, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
La parte attrice ha quindi provveduto alla riassunzione del giudizio nei confronti dell'A.N.B.S.C. e ha concluso
(ribadendo integralmente quanto già dedotto nel ricorso depositato in data 27.09.2023) chiedendo l'annullamento, ovvero la dichiarazione di nullità o inefficacia, dell'avviso di pagamento.
Si è costituita in giudizio A.N.B.S.C. contestando in fatto ed in diritto la domanda di parte attrice e concludendo per il rigetto della stessa.
Con decreto del 5.09.2024 è stata disposta la conversione del rito, con assegnazione di un termine perentorio alle parti per integrare i propri atti.
Il giudizio è continuato nelle forme del rito locatizio.
Le parti non hanno depositato memorie integrative.
La causa, dopo che la parte convenuta, all'esito della prima udienza a seguito del mutamento del rito, ha introdotto il procedimento di mediazione che ha avuto esito negativo, è stata discussa in prima udienza ex art. 420 c.p.c.
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione, da parte dei ricorrenti, della “seconda richiesta di pagamento indennità per abusiva occupazione", relativa agli immobili siti in Olgiate Olona, via Monte Generoso n. 12, identificati al Catasto Fabbricati al Foglio 2, particella 7682, subalterni 3 e 4, emessa dall'A.N.B.S.C il 7.08.2023
e notificata il 29.08.2023, per un importo di € 36.630,66.
Parte ricorrente ha eccepito, in particolare, di non essere venuta conoscenza della confisca dell'immobile,
avendo detenuto il bene in forza di un contratto di comodato stipulato il 19.11.2018 e registrato in pari data con una proprietaria non coinvolta alla confisca;
in secondo luogo, ha eccepito la nullità dell'avviso di pagamento, in quanto non specifica un termine preciso entro cui effettuare il pagamento, limitandosi a un'intimazione generica di pagamento “immediato”.
Quanto al primo motivo la parte ricorrente deduce di aver occupato l'immobile sulla base di un contratto di comodato sottoscritto in data 19.11.2018 e regolarmente registrato stipulato con OR SO e cioè con un soggetto estraneo al procedimento penale a carico di BI AS.
Ebbene, nel caso di specie, non può rinvenirsi alcun comportamento improntato a buona fede in capo alla parte attrice nella sottoscrizione del contratto di comodato in presenza di una rituale trascrizione del provvedimento di confisca dell'immobile oggetto di causa nei registri immobiliari, circostanza che avrebbe consentito alla parte di verificare lo stato dell'immobile e di non poter addurre alcun elemento giustificativo a suo favore.
pagina 3 di 5 In ogni caso neanche l'accertamento della buona fede avrebbe potuto far ritenere la parte attrice valida detentrice dell'immobile.
Ed infatti, nel caso di specie, è documentalmente provato che il provvedimento di confisca è stato regolarmente trascritto nei registri immobiliari con nota di trascrizione dell' 08/08/2013 (cfr. doc. 6 di parte convenuta) e, quindi, prima della stipulazione del contratto avvenuto nel 2018.
Sul punto, si precisa che la confisca costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario (pur quando la specifica disciplina possa prevedere alcune forme e tecniche di tutela del creditore munito di garanzia reale sul bene confiscato), con la conseguente applicabilità della relativa disciplina.
In virtù della natura pubblicistica della confisca, per la cui adozione è negata qualsiasi discrezionalità, lo Stato succede ex lege nella titolarità dei beni, dopo l'accertamento del reato.
Si opera, mediante la confisca, la perdita in capo al condannato non solo dell'amministrazione e della disponibilità della partecipazione sociale, ma della proprietà di questa (Cass. Civ.
4.3.2021 n.6068).
Conseguentemente la parte ricorrente ha stipulato un contratto inefficace in quanto stipulato con un soggetto che non poteva disporre dell'immobile e quindi non aveva alcun titolo per stipulare il contratto di comodato.
Quanto al secondo motivo di impugnazione relativo all'asserita nullità per difetto di forma dell'avviso impugnato va osservato quanto segue.
Nel provvedimento impugnato vi è un espresso richiamo all'articolo 1 comma 274 della legge 311/2004 che prevede che decorsi novanta giorni dalla notificazione della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute si procede alla loro riscossione mediante ruolo.
Il chiaro riferimento normativo contenuto nel provvedimento oggetto di impugnazione non rende viziato l'atto in quanto è evincibile per relationem che, in caso di mancato pagamento immediato ( non essendo prevista legislativamente la necessità di stabilire un termine congruo per il pagamento dell'indennità che, dunque, può essere richiesta anche senza stabilire un termine per il pagamento della stessa ) il termine per il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro 90 giorni, prima che la somma fosse riscossa mediante ruolo.
Anche tale motivo di impugnazione non può trovare accoglimento.
Alla luce di tali motivazioni, ne deriva, pertanto, che l'occupazione dell'immobile da parte dei ricorrenti è priva di titolo, dovendosi ritenere legittima la richiesta dell'A.N.B.S.C di esigere le somme a titolo di indennità per occupazione abusiva e quindi l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte ricorrente e vengono liquidate d'ufficio secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività
prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio ed introduttiva, dell'assenza di attività istruttoria
(non avendo le parti neppure proceduto al deposito delle memorie integrative) e minimi per la fase decisionale
(consistita nella discussione orale) dello scaglione compreso tra 26.001,00 € e 52.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sulla domanda formulata da IA ZI e FR AS nei confronti dell'Agenzia Nazionale
pagina 4 di 5 per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati dalla criminalità organizzata
(A.N.B.S.C.) così provvede:
1) rigetta la domanda di IA ZI e FR AS;
2) condanna IA ZI e FR AS al pagamento in favore dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati dalla criminalità organizzata (A.N.B.S.C.) delle spese processuali che liquida in € 4.358,00 oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Il Giudice
Carlo Barile
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