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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 603 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell' anno 2025
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 07/12/1992 elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, via G. Alessi n. 25, presso lo studio dell'Avv. Campagna Fiorella, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 25/12/1991 elettivamente Parte_2 domiciliato in Ficarazzi, Corso Umberto I n. 899, presso lo studio dell'Avv. Mancino
Loredana, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 06/02/2025.
All'udienza del 16 dicembre 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano: “ 1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo reciproco rispetto. Per_ 2. I figli e vengono affidati condivisamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_3 domicilio prevalente presso la madre, cui viene assegnata la casa familiare sita in Palermo, via Villa Rosato n. 30, condotta in locazione;
3. padre avrà facoltà di incontrare e tenere con sé i figli minori per due pomeriggi la settimana, segnatamente, il mercoledì ed il venerdì dalle 17:00 alle 20:00, con facoltà di prelevarlo dal domicilio domestico e di portarlo con sé, nonché, a fine settimana alternati, dalle ore16:00 del venerdì sino alle 19:00 della domenica, con pernottamento;
Qualsiasi modifica sul regime di incontro con i figli va concordata almeno 48 ore prima.
I genitori, inotre stabiliscono che trascorreranno con i figli, secondo il criterio dell'alternanza, tutte le festività civili e religiose, rectius vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Capodanno,
Pasqua, Pasquetta, 25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre e 8 dicembre, facendo sempre salvi eventuali accordi che i sig.ri e stabiliranno di volota in Pt_1 Pt_2 volta, ciò anche per le altre festività nazionali o locali, nelle quali, in linea di massima, dovrà sempre rispettarsi il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi che interverranno all'uopo tra i genitori.
4. Gli odierni istanti stabiliscono che durante le vacanze estive i figli potranno restare con il padre, ogni qualvolta sia possibile sulla base degli accordi di volta in volta presi in considerazione delle esigenze dei figli, nonché esigenze lavorative dei genitori. In ogni caso durante il periodo estivo, i figli trascorreranno sempre DUE settimane con il papà, che potranno essere consecutive o no, secondo le necessità e le esigenze di tutta la famiglia.
5. Per quanto concerne il mantenime dei figli minori, stante lo stato di disoccupazione del sig.
i genitori pattuiscono espressamente che: Pt_2
A. Il sig. sorrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei Pt_2 Pt_1 Per_ figli e la somma di € 450,00 ( euro seicento/00) mensili, in ragione di Per_1 Per_3
€ 150,00 ciascuno, entro il giorno 10 di ogni mese. L'assegno di mantenimento è rivalutabile annualmente secondo gli indici comunicati dall'Istat, per le famiglie degli operai ed impiegati. Per_ B. L'importo corrispondente all'assegno unico mensile per i figli e verrà Per_1 Per_3 interamente preso dalla sig.ra ed il sig. rinuncia espressamente alla quota a sé Pt_1 Pt_2 spettante in favore della moglie.
C.Per ciò che concerne le spese straordinarie, invece, le parti convengono che queste saranno divise nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo della Corte d'Appello di Palermo.
6. I coniugi rinunziano a qualsiasi forma di contribuzione reciproca”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 06/02/2025 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 15/02/2012 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 12 - parte I- Anno 2012);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 603 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell' anno 2025
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 07/12/1992 elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, via G. Alessi n. 25, presso lo studio dell'Avv. Campagna Fiorella, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 25/12/1991 elettivamente Parte_2 domiciliato in Ficarazzi, Corso Umberto I n. 899, presso lo studio dell'Avv. Mancino
Loredana, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 06/02/2025.
All'udienza del 16 dicembre 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano: “ 1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo reciproco rispetto. Per_ 2. I figli e vengono affidati condivisamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_3 domicilio prevalente presso la madre, cui viene assegnata la casa familiare sita in Palermo, via Villa Rosato n. 30, condotta in locazione;
3. padre avrà facoltà di incontrare e tenere con sé i figli minori per due pomeriggi la settimana, segnatamente, il mercoledì ed il venerdì dalle 17:00 alle 20:00, con facoltà di prelevarlo dal domicilio domestico e di portarlo con sé, nonché, a fine settimana alternati, dalle ore16:00 del venerdì sino alle 19:00 della domenica, con pernottamento;
Qualsiasi modifica sul regime di incontro con i figli va concordata almeno 48 ore prima.
I genitori, inotre stabiliscono che trascorreranno con i figli, secondo il criterio dell'alternanza, tutte le festività civili e religiose, rectius vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Capodanno,
Pasqua, Pasquetta, 25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre e 8 dicembre, facendo sempre salvi eventuali accordi che i sig.ri e stabiliranno di volota in Pt_1 Pt_2 volta, ciò anche per le altre festività nazionali o locali, nelle quali, in linea di massima, dovrà sempre rispettarsi il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi che interverranno all'uopo tra i genitori.
4. Gli odierni istanti stabiliscono che durante le vacanze estive i figli potranno restare con il padre, ogni qualvolta sia possibile sulla base degli accordi di volta in volta presi in considerazione delle esigenze dei figli, nonché esigenze lavorative dei genitori. In ogni caso durante il periodo estivo, i figli trascorreranno sempre DUE settimane con il papà, che potranno essere consecutive o no, secondo le necessità e le esigenze di tutta la famiglia.
5. Per quanto concerne il mantenime dei figli minori, stante lo stato di disoccupazione del sig.
i genitori pattuiscono espressamente che: Pt_2
A. Il sig. sorrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei Pt_2 Pt_1 Per_ figli e la somma di € 450,00 ( euro seicento/00) mensili, in ragione di Per_1 Per_3
€ 150,00 ciascuno, entro il giorno 10 di ogni mese. L'assegno di mantenimento è rivalutabile annualmente secondo gli indici comunicati dall'Istat, per le famiglie degli operai ed impiegati. Per_ B. L'importo corrispondente all'assegno unico mensile per i figli e verrà Per_1 Per_3 interamente preso dalla sig.ra ed il sig. rinuncia espressamente alla quota a sé Pt_1 Pt_2 spettante in favore della moglie.
C.Per ciò che concerne le spese straordinarie, invece, le parti convengono che queste saranno divise nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo della Corte d'Appello di Palermo.
6. I coniugi rinunziano a qualsiasi forma di contribuzione reciproca”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 06/02/2025 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 15/02/2012 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 12 - parte I- Anno 2012);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.