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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/04/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza del 14.04.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter nel c.p.c., all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito contestuale della stessa, nella causa civile iscritta al n. 3/2025 RGL vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Michela Cammarino e Velia Parte_1
Scarnecchia
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto costituita con l'avv. Francesca Banchetti
RESISTENTE
Oggetto: Cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.10.2025, la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto di aver lavorato come bracciante agricolo nell'anno 2021, per 52 giornate, alle dipendenze della azienda
CP_ agricola “Le Serre” di Lamura Angelo ed ha censurato l'operato dell laddove ha ritenuto totalmente insussistente il suddetto rapporto di lavoro provvedendo alla cancellazione del suo nominativo dagli elenchi OTD in relazione alle predette giornate.
Ha chiesto, pertanto, al giudice adito di dichiarare il suo diritto al riconoscimento, come periodi utili
CP_ a fini contributivi, delle giornate lavorative indicate nel ricorso e, per l'effetto, di condannare l a registrare nei suoi archivi e comunque nelle forme di legge tali periodi contributivi, con condanna
CP_ dell alla refusione delle spese di lite, da distrarsi. CP_
2. L costituitosi tempestivamente, ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione e, nel merito, ha integralmente contestato la fondatezza delle avverse pretese, chiedendone pertanto il rigetto.
3. La ricorrente, tramite i propri difensori, depositava con note di trattazione scritta per l'odierna udienza, atto di rinuncia agli atti e all'azione.
L'odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
4. Orbene, si ritiene di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Con note i difensori della ricorrente hanno depositato dichiarazione di rinuncia agli atti e all'azione sottoscritta dall' odierna ricorrente, così manifestando il sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio.
Come noto, mentre la rinuncia agli atti richiede, quale condizione di efficacia, l'accettazione della controparte costituita (art. 306 co. 1 c.p.c.; cfr., fra le altre, Cass. sez. I n. 9066 del 21/06/2002), e non preclude la riproposizione della domanda, spiegando effetti solo nell'ambito del processo, al contrario la rinuncia all'azione incide sul diritto sostanziale sottostante (in giurisprudenza si è chiarito che “La rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art. 306 cod. proc. civ.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore”, Cass. sez. lav. n. 2268 del 13/03/1999).
Con riguardo agli effetti della rinuncia de qua, essa comporta la cessazione della materia del contendere, sicché fa venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sul merito della controversia
(cfr. Cass. sez. I n. 18255 del 10/09/2004).
5.Si stima equo ed opportuno disporre la compensazione delle spese di lite, stante la dichiarazione ex art 152 disp. att. cpc versata in atti dalla ricorrente e tenuto conto della modalità di definizione del ricorso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Foggia, 14.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli