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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/07/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2472/2020
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 2472/2020 rg promosso da:
c.f. ; c.f. ; Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
c.f. C.F. ; c.f. C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
; c.f. Tutti rappresentati e difesi dall'avv. C.F._5 Parte_6 C.F._6
UG AR ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Latina Viale Francesco Petrarca 39 ..Attori
contro
(P.I.. , rappresentata dall'Avv. Caterina Celestino presso Controparte_1 P.IVA_1
il cui studio in Rossano Via Giovanni Gentile 51 ha eletto domicilio …………………….…. Convenuta
e
- p. iva , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ciliberti ed Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata, unitamente al suddetto difensore, presso lo studio dell'avv. Cosimo Bisbiglia
in Gaeta Lungomare Caboto Vico 14 n. 6 ………………………………………………….…Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 26 marzo 2025,
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, gli attori hanno esposto che n data 20.09.2014
il nucleo operativo e radiomobile dei Carabinieri di Terracina ha tratto in arresto in flagranza Pt_7
per i reati di cui agli artt. 572 e 574 c.p. per avere posto in essere maltrattamenti e lesioni
[...]
ripetute nel tempo nei confronti dei familiari conviventi, (padre), (madre) e Parte_1 Parte_2
(sorella). I Carabinieri hanno accompagnato pertanto il presso la Parte_3 Parte_7
locale stazione: associato poi presso la Casa Circondariale di Latina è stata elevata a suo carico l'imputazione per il reato di cui all'art. 572 c.p. e 582, 585 c.p. e il Tribunale di Latina – – CP_3
con ordinanza del 24.09.2014 ha convalidato l'arresto in flagranza e applicato all'indagato la custodia cautelare in luogo di cura presso struttura psichiatrica penitenziaria da designarsi. Nel frattempo, il difensore dell'indagato il 30.09.2014 ha interpellato la alla quale era Parte_8
stata previamente inviata la documentazione medica e giudiziaria riguardante per richiedere la Pt_7
disponibilità ad accogliere il ragazzo in regime di detenzione domiciliare. Con ordinanza del
24.11.2014 il IP ha disposto l'applicazione della misura di sicurezza ex artt. 206 e 219 c.p. affidando presso la comunità “ di Penitro da intendersi quale casa di cura e di custodia. Parte_7 CP_1
Il giorno 17.01.2015 alle ore 16.30 circa, è stata avvisata dai responsabili della struttura Parte_2
che il figlio aveva tentato il suicidio e che il personale medico lo stava rianimando: appresa la Pt_7
notizia, la stessa, unitamente al marito si è portata sul posto dove ha appreso dal dott. Parte_1
e dal proprietario della struttura AN Anelli, che si era tolto la vita CP_4 Pt_7
impiccandosi nel bagno all'interno della sua camera. In particolare, verso le ore 14.00 dopo Pt_7
pranzo, era rientrato in camera con il compagno : verso le 16,15 il si era svegliato Parte_9 Pt_9
e non vedendo aveva bussato alla porta del bagno, che era chiusa dall'interno, senza avere Pt_7
risposta. A quel punto il ha forzato la porta usando una scheda telefonica, ed entrando ha trovato Pt_9
appeso tramite un laccio della tuta al montante del box doccia. Per gi attori, a seguito Pt_7
dell'ordinanza del IP si era creato un vincolo negoziale da contatto sociale dal quale era sorta, a carico della società titolare “ ”, l'obbligazione di porre in essere le Parte_10
pagina 2 di 8 opportune attività terapeutiche e vigilare sulla sicurezza e l'incolumità del paziente/internato per il tempo in cui questi avrebbe fruito della prestazione sanitaria e sarebbe stato sottoposto alla custodia.
Agli obblighi di cura e custodia della persona gravante sulla struttura, si aggiungevano obblighi di protezione di intensità proporzionale al tipo di patologia ed al grado di privazione della libertà
personale, tra cui anche l'obbligo di tutela dell'incolumità del soggetto rispetto sia a violenze di terzi,
che ad eventuali gesti autosoppressivi o autolesivi. Nella valutazione della responsabilità, la diligenza nell'adempimento della prestazione professionale doveva essere valutata assumendo a parametro la condotta del debitore qualificato, ai sensi dell'art. 1176 c.c. comma 2 c.c. (Cass. 30999/2018).. Gli
attori hanno quindi chiesto a questo Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva della soc. Insieme ai sensi dell'art. 1176 comma 2 e 1228 c.c., per la Controparte_1
morte di avvenuta in data 17.01.2015, e per l'effetto condannare la stessa convenuta al Parte_7
risarcimento dei danni morali, esistenziali e da perdita parentale in favore delle parti attrici, nella misura indicata o nella diversa misura ritenuta congrua, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria,
con vittoria di spese in favore del difensore antistatario.
Con comparsa di risposta si è costituita la Insieme di la quale ha così concluso: Controparte_1
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. in via preliminare, accertare e dichiarare la
nullità/inammissibilità dell'atto introduttivo per totale difetto di causa petendi, genericità ed
inesistenza della natura del danno azionato in giudizio;
2. rigettare nel merito la domanda introduttiva
dichiarandola del tutto infondata in fatto ed in diritto alla luce di tutte le argomentazioni esposte e,
nell'ipotesi dell'accertamento di eventuali danni prodotti dalla convenuta nell'esercizio della propria
attività, essere integralmente manlevati dalle già in Controparte_5 Controparte_6
persona del l.r.p.t., in ragione della polizza assicurativa n. 766141681 (già n. 000200013900259542);
3. condannare gli attori alle spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Si è costituita la la quale ha eccepito la non operatività della polizza e nel merito, si è Controparte_5
riportata alle argomentazioni difensive della Controparte_1
pagina 3 di 8 Il precedente Giudice istruttore ha ammesso, entro stretti limiti, solo la prova testimoniale chiesta dagli attori, ha sentito due testimoni addotti da parte attrice e poi ha disposto una CTU psichiatrica per accertare, fra l'altro, lo stato del soggetto al momento del fatto.
Il CTU ha così concluso in risposta ai due quesiti posti: a) in riferimento agli studi scientifici e alle
evidenze statistiche disponibili in letteratura, le patologie di cui era affetto il signor Parte_7
in modo particolare il disturbo bipolare I, aumentano il rischio di azioni autolesionistiche e il rischio
di suicidio;
b) per i soggetti operanti nell'assistenza e nella cura ai pazienti affetti da disturbi psichici,
secondo le linee guida all'epoca vigenti (…) la prevedibilità di condotte autolesionistiche e suicidarie
costituiva parte integrante della formazione come operatore sanitario in ambito psichiatrico, al fine di
assicurare a ogni paziente, in qualsiasi tipo di struttura sanitaria, nell'ambito della generale
“posizione di garanzia “ verso il paziente che ogni struttura sanitaria è tenuta a tutelare.”
All'udienza virtuale del 26 marzo 2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande attoree meritano rigetto.
Innanzi tutto, è fondamentale qualificare la domanda di risarcimento, la quale deve essere inquadrata sotto lo schema della responsabilità extracontrattuale e non contrattuale come fatto invece dagli attori.
In relazione alla richiesta di risarcimento del danno patito "iure proprio", per perdita del rapporto parentale, dagli stretti congiunti di un paziente affetto da problemi psichici, l'iniziativa autolesionistica del malato, risoltasi in un atto suicidario portato a compimento a causa dell'omessa vigilanza da parte della struttura sanitaria presso la quale era ricoverato, non è riconducibile alla previsione dell'art. 1218
c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il paziente;
ne consegue che l'ambito risarcitorio è necessariamente di natura extracontrattuale, poiché gli stretti congiunti non rientrano nella specie dei "terzi protetti dal contratto", se non quando sono portatori di un interesse strettamente connesso a quello già regolato nella programmazione negoziale intercorsa tra il nosocomio ed il paziente (Cass. Sez. 3 - , ordinanza n. 4644 del 21/02/2025): ipotesi quest'ultima non ricorrente nella specie. Dalla predetta qualificazione discendono conseguenze importanti: in tema di pagina 4 di 8 responsabilità civile, la distinzione fondamentale tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale si riverbera sull'onere della prova. In caso di responsabilità contrattuale, il creditore deve provare l'esistenza del contratto e l'inadempimento da parte del debitore, mentre il debitore ha l'onere di provare che l'inadempimento non gli è imputabile (art. 1218 c.c.);in tema di responsabilità extracontrattuale,
all'opposto, chi chiede il risarcimento del danno (il danneggiato) deve dimostrare il fatto illecito, il danno, il nesso di causalità tra fatto e danno, e la colpa o il dolo del danneggiante (art. 2043 c.c.) e nel caso in esame gli attori non hanno dimostrato la ricorrenza di alcuno degli elementi appena esposti.
Non basta infatti, allegare il danno e provare la sussistenza del nesso causale, perché il danneggiato deve provare anche l'elemento soggettivo del fatto illecito, e, pertanto, il carattere quanto meno colposo della condotta sanitaria ritenuta lesiva. Il richiamo degli attori alla ordinanza della Cassazione
n. 30999/2018 non è pertinente perché riguarda altra materia, ossia la responsabilità medica (In tema di
responsabilità del medico chirurgo, la diligenza nell'adempimento della prestazione professionale deve
essere valutata assumendo a parametro non la condotta del buon padre di famiglia, ma quella del
debitore qualificato, ai sensi dell'art. 1176, comma 2 c.c., con la conseguenza che, in presenza di
paziente con sintomi aspecifici, il sanitario è tenuto a prenderne in considerazione tutti i possibili
significati ed a segnalare le alternative ipotesi diagnostiche).
Gli attori hanno affidato la sorte delle loro domande principalmente alla CTU svolta, ma questa non è
sufficiente ai loro fini perché il CTU ha espresso, in conformità a quanto richiestogli, giudizi generali sulla responsabilità, non potendo scendere nell'analisi del caso particolare. Sul punto si sono rivelate convincenti le obiezioni mosse dai consulenti di parte. Il suicidio era prevedibile in astratto ma nel caso del c'era una sintomatologia del tutto diversa, con una ipertrofia dell'Io e la tendenza a Pt_7
imporre la propria volontà: elementi del tutto diversi dagli indicatori di aumentato rischio di suicidio.
Dai documenti che la Casa di cura ottenne dopo la decisione del IP, fra i quali c'era anche la perizia del dr non emergevano elementi (concreti) che potessero prospettare ipotesi di suicidio: Persona_1
il comportamento presso la struttura si è caratterizzato per difficoltà di adattamento alle regole e pagina 5 di 8 insofferenza ma mai per condotte indicanti, anche in prospettiva , il suicidio. In questo senso può
accogliersi l''affermazione per la quale la Comunità può monitorare lo stato emotivo affettivo e d'umore del paziente ma non può prevedere se e come un atto suicida possa verificarsi: a maggior ragione se non c'è un grado, o un livello, di collaborazione che il paziente presta nel seguire più o meno scrupolosamente le prescrizioni del medico curante, tanto più in assenza di precedenti tentativi di suicidio (v. pag. 16 CTU).
La risposta ai quesiti non può quindi portare alla attribuzione di una responsabilità della struttura, al più a una “compatibilità” dell'evento lamentato con quanto verificato con l'indagine peritale ma certamente mai all'accertamento dell'elemento psicologico.
A quest'ultimo riguardo, infatti, è stata accertata l'assenza di qualsiasi colpa in capo alla Insieme, come emerge persino dalle prove addotte dagli stessi attori: essi hanno particolarmente insistito sulla prevedibilità del suicidio ma tale tesi è smentita dai testi sentiti.
Il teste infermiera dipendente della soc. , alla Testimone_1 CP_1 Parte_11
domanda contenuta nel capitolo n. 29 della memoria attorea ex art. 183 n. 2 cpc ( È vero che il Pt_7
rivolgendosi al personale sanitario della struttura, tra cui la Dott.ssa e il Dott.
[...] Per_2
aveva esternato più volte, tra cui il giorno 12.01.2015, l'intento di suicidarsi se non fosse CP_4
tornato al più presto a casa?) ha risposto: non è vero, escludo tale circostanza.
Il teste educatrice dipendente della soc. Insieme di , Testimone_2 Parte_11 CP_1
alla domanda contenuta nel capitolo n. 29 della memoria attorea ex art. 183 n. 2 cpc ( È vero che il
rivolgendosi al personale sanitario della struttura, tra cui la Dott.ssa e il Dott. Parte_7 Per_2
D aveva esternato più volte, tra cui il giorno 12.01.2015, l'intento di suicidarsi se non fosse CP_4
tornato al più presto a casa?) ha risposto: assolutamente no.
Tali smentite assumono una dimensione, un valore e una portata particolari perché provenienti da testi citati dalla stessa parte attorea, anche se dipendenti della Struttura.
pagina 6 di 8 I Carabinieri nell'immediatezza dei fatti raccolsero sommarie informazioni testimoniali, i cui verbali sono stati allegati alla predetta memoria attorea 182 n.2: fra questi ci sono anche quelli riguardanti le dichiarazioni dei testi appena menzionati ed esse non toccano mai l'argomento poi riproposto in questa sede. L'unico informatore che vi fa qualche cenno, e pure di sfuggita, è tale , paziente Persona_3
della struttura, il quale sentì pronunciare, quel giorno, il al telefono cellulare la frase “mamma Pt_7
o mi fai uscire da qua dentro o mi impicco”. Si noti che all'esito dell'udienza del 15 novembre 2022,
in cui sono stati ascoltati quei due testi, il difensore degli attori ha rinunciato agli altri testi, alcuni dei quali non è stato possibile reperire ( ), mentre altri ( ) non erano in Persona_3 Parte_9
condizioni psichiche per rendere testimonianza.
Un altro, e notevole, elemento contrario alle tesi attoree e favorevole, invece, all'assenza di colpa è la richiesta di archiviazione del P.M. presso questo Tribunale (v. doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione della Insieme), e che si riproduce testualmente per comodità di esposizione: rilevato e ritenuto che dalle risultanze istruttorie è emerso che la vittima ha volontariamente posto in essere una condotta tale da condurre al suicidio, senza che alcuna circostanza possa indurre a configurare ipotesi di reato. Sono state effettuate numerose consulenze e si è provveduto ad analizzare accuratamente ogni aspetto della vicenda che, all'esito, hanno portato alla conclusione che si sia trattato di un suicidio. Non appaiono presenti responsabilità di terzi”. Quest'ultimo inciso è decisivo:
l'indagine penale non fu condotta per il reato di istigazione al suicidio ma per omicidio colposo, come si legge dalla intestazione (art. 589 c.p.) e quella richiesta, verso la quale non risulta che sia stata formulata opposizione, è stata accolta dal IP ( e gli esiti di quel procedimento possono essere riferiti e trasferiti in questa sede.
In effetti, non c'è, in astratto, una perfetta sovrapponiblità fra l'art. 2043 cc e l'art. 40 cp: il primo stabilisce che chiunque, con dolo o colpa, cagioni un danno ingiusto, è obbligato a risarcirlo. La colpa,
elemento fondamentale della responsabilità extracontrattuale, è qualificata come l'inosservanza della diligenza dovuta nella vita di relazione, e può manifestarsi come incuria, imprudenza, imperizia o pagina 7 di 8 illegalità. L'articolo 40 cp, invece, concerne il nesso di causalità tra un'azione e l'evento dannoso,
stabilendo che non si può essere ritenuti responsabili di un evento se questo non è conseguenza della propria azione o omissione. In sostanza, l'art. 2043 c.c. stabilisce la responsabilità, mentre l'art. 40
c.p. definisce le condizioni per l'imputabilità del danno. In concreto, però, nella specie manca proprio la colpa, sotto qualsiasi angolatura si voglia vedere la questione, per le ragioni espresse: non sono stati provati comportamenti di natura colposa rimproverabili alla convenuta e ciò ne esclude la CP_7
responsabilità risarcitoria per l'accertata inesigibilità, nel caso di specie, di un controllo più incisivo sul paziente nell'ambito di un'ambiente nosocomiale contraddistinto dalla presenza di numerosi altri pazienti e per la mancanza delle condizioni cliniche di conclamata urgenza psichiatrica in capo al poi suicidatosi. Pt_7
La mancanza di responsabilità in capo alla Insieme si riflette automaticamente sulla dedotta pretesa garanzia assicurativa nei confronti di . Controparte_2
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese possono compensarsi per la complessità della vicenda, la risposta fuorviante ai quesiti formulati, l'evoluzione della prove orali, la necessità di esatta qualificazione giuridica, la posizione vaga dell'Assicurazione, la lettura dei documenti succedutisi nel tempo.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande attoree.
Dichiara la compensazione delle spese.
Cassino, 21 luglio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 2472/2020 rg promosso da:
c.f. ; c.f. ; Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
c.f. C.F. ; c.f. C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
; c.f. Tutti rappresentati e difesi dall'avv. C.F._5 Parte_6 C.F._6
UG AR ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Latina Viale Francesco Petrarca 39 ..Attori
contro
(P.I.. , rappresentata dall'Avv. Caterina Celestino presso Controparte_1 P.IVA_1
il cui studio in Rossano Via Giovanni Gentile 51 ha eletto domicilio …………………….…. Convenuta
e
- p. iva , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ciliberti ed Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata, unitamente al suddetto difensore, presso lo studio dell'avv. Cosimo Bisbiglia
in Gaeta Lungomare Caboto Vico 14 n. 6 ………………………………………………….…Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 26 marzo 2025,
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, gli attori hanno esposto che n data 20.09.2014
il nucleo operativo e radiomobile dei Carabinieri di Terracina ha tratto in arresto in flagranza Pt_7
per i reati di cui agli artt. 572 e 574 c.p. per avere posto in essere maltrattamenti e lesioni
[...]
ripetute nel tempo nei confronti dei familiari conviventi, (padre), (madre) e Parte_1 Parte_2
(sorella). I Carabinieri hanno accompagnato pertanto il presso la Parte_3 Parte_7
locale stazione: associato poi presso la Casa Circondariale di Latina è stata elevata a suo carico l'imputazione per il reato di cui all'art. 572 c.p. e 582, 585 c.p. e il Tribunale di Latina – – CP_3
con ordinanza del 24.09.2014 ha convalidato l'arresto in flagranza e applicato all'indagato la custodia cautelare in luogo di cura presso struttura psichiatrica penitenziaria da designarsi. Nel frattempo, il difensore dell'indagato il 30.09.2014 ha interpellato la alla quale era Parte_8
stata previamente inviata la documentazione medica e giudiziaria riguardante per richiedere la Pt_7
disponibilità ad accogliere il ragazzo in regime di detenzione domiciliare. Con ordinanza del
24.11.2014 il IP ha disposto l'applicazione della misura di sicurezza ex artt. 206 e 219 c.p. affidando presso la comunità “ di Penitro da intendersi quale casa di cura e di custodia. Parte_7 CP_1
Il giorno 17.01.2015 alle ore 16.30 circa, è stata avvisata dai responsabili della struttura Parte_2
che il figlio aveva tentato il suicidio e che il personale medico lo stava rianimando: appresa la Pt_7
notizia, la stessa, unitamente al marito si è portata sul posto dove ha appreso dal dott. Parte_1
e dal proprietario della struttura AN Anelli, che si era tolto la vita CP_4 Pt_7
impiccandosi nel bagno all'interno della sua camera. In particolare, verso le ore 14.00 dopo Pt_7
pranzo, era rientrato in camera con il compagno : verso le 16,15 il si era svegliato Parte_9 Pt_9
e non vedendo aveva bussato alla porta del bagno, che era chiusa dall'interno, senza avere Pt_7
risposta. A quel punto il ha forzato la porta usando una scheda telefonica, ed entrando ha trovato Pt_9
appeso tramite un laccio della tuta al montante del box doccia. Per gi attori, a seguito Pt_7
dell'ordinanza del IP si era creato un vincolo negoziale da contatto sociale dal quale era sorta, a carico della società titolare “ ”, l'obbligazione di porre in essere le Parte_10
pagina 2 di 8 opportune attività terapeutiche e vigilare sulla sicurezza e l'incolumità del paziente/internato per il tempo in cui questi avrebbe fruito della prestazione sanitaria e sarebbe stato sottoposto alla custodia.
Agli obblighi di cura e custodia della persona gravante sulla struttura, si aggiungevano obblighi di protezione di intensità proporzionale al tipo di patologia ed al grado di privazione della libertà
personale, tra cui anche l'obbligo di tutela dell'incolumità del soggetto rispetto sia a violenze di terzi,
che ad eventuali gesti autosoppressivi o autolesivi. Nella valutazione della responsabilità, la diligenza nell'adempimento della prestazione professionale doveva essere valutata assumendo a parametro la condotta del debitore qualificato, ai sensi dell'art. 1176 c.c. comma 2 c.c. (Cass. 30999/2018).. Gli
attori hanno quindi chiesto a questo Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva della soc. Insieme ai sensi dell'art. 1176 comma 2 e 1228 c.c., per la Controparte_1
morte di avvenuta in data 17.01.2015, e per l'effetto condannare la stessa convenuta al Parte_7
risarcimento dei danni morali, esistenziali e da perdita parentale in favore delle parti attrici, nella misura indicata o nella diversa misura ritenuta congrua, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria,
con vittoria di spese in favore del difensore antistatario.
Con comparsa di risposta si è costituita la Insieme di la quale ha così concluso: Controparte_1
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. in via preliminare, accertare e dichiarare la
nullità/inammissibilità dell'atto introduttivo per totale difetto di causa petendi, genericità ed
inesistenza della natura del danno azionato in giudizio;
2. rigettare nel merito la domanda introduttiva
dichiarandola del tutto infondata in fatto ed in diritto alla luce di tutte le argomentazioni esposte e,
nell'ipotesi dell'accertamento di eventuali danni prodotti dalla convenuta nell'esercizio della propria
attività, essere integralmente manlevati dalle già in Controparte_5 Controparte_6
persona del l.r.p.t., in ragione della polizza assicurativa n. 766141681 (già n. 000200013900259542);
3. condannare gli attori alle spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Si è costituita la la quale ha eccepito la non operatività della polizza e nel merito, si è Controparte_5
riportata alle argomentazioni difensive della Controparte_1
pagina 3 di 8 Il precedente Giudice istruttore ha ammesso, entro stretti limiti, solo la prova testimoniale chiesta dagli attori, ha sentito due testimoni addotti da parte attrice e poi ha disposto una CTU psichiatrica per accertare, fra l'altro, lo stato del soggetto al momento del fatto.
Il CTU ha così concluso in risposta ai due quesiti posti: a) in riferimento agli studi scientifici e alle
evidenze statistiche disponibili in letteratura, le patologie di cui era affetto il signor Parte_7
in modo particolare il disturbo bipolare I, aumentano il rischio di azioni autolesionistiche e il rischio
di suicidio;
b) per i soggetti operanti nell'assistenza e nella cura ai pazienti affetti da disturbi psichici,
secondo le linee guida all'epoca vigenti (…) la prevedibilità di condotte autolesionistiche e suicidarie
costituiva parte integrante della formazione come operatore sanitario in ambito psichiatrico, al fine di
assicurare a ogni paziente, in qualsiasi tipo di struttura sanitaria, nell'ambito della generale
“posizione di garanzia “ verso il paziente che ogni struttura sanitaria è tenuta a tutelare.”
All'udienza virtuale del 26 marzo 2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande attoree meritano rigetto.
Innanzi tutto, è fondamentale qualificare la domanda di risarcimento, la quale deve essere inquadrata sotto lo schema della responsabilità extracontrattuale e non contrattuale come fatto invece dagli attori.
In relazione alla richiesta di risarcimento del danno patito "iure proprio", per perdita del rapporto parentale, dagli stretti congiunti di un paziente affetto da problemi psichici, l'iniziativa autolesionistica del malato, risoltasi in un atto suicidario portato a compimento a causa dell'omessa vigilanza da parte della struttura sanitaria presso la quale era ricoverato, non è riconducibile alla previsione dell'art. 1218
c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il paziente;
ne consegue che l'ambito risarcitorio è necessariamente di natura extracontrattuale, poiché gli stretti congiunti non rientrano nella specie dei "terzi protetti dal contratto", se non quando sono portatori di un interesse strettamente connesso a quello già regolato nella programmazione negoziale intercorsa tra il nosocomio ed il paziente (Cass. Sez. 3 - , ordinanza n. 4644 del 21/02/2025): ipotesi quest'ultima non ricorrente nella specie. Dalla predetta qualificazione discendono conseguenze importanti: in tema di pagina 4 di 8 responsabilità civile, la distinzione fondamentale tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale si riverbera sull'onere della prova. In caso di responsabilità contrattuale, il creditore deve provare l'esistenza del contratto e l'inadempimento da parte del debitore, mentre il debitore ha l'onere di provare che l'inadempimento non gli è imputabile (art. 1218 c.c.);in tema di responsabilità extracontrattuale,
all'opposto, chi chiede il risarcimento del danno (il danneggiato) deve dimostrare il fatto illecito, il danno, il nesso di causalità tra fatto e danno, e la colpa o il dolo del danneggiante (art. 2043 c.c.) e nel caso in esame gli attori non hanno dimostrato la ricorrenza di alcuno degli elementi appena esposti.
Non basta infatti, allegare il danno e provare la sussistenza del nesso causale, perché il danneggiato deve provare anche l'elemento soggettivo del fatto illecito, e, pertanto, il carattere quanto meno colposo della condotta sanitaria ritenuta lesiva. Il richiamo degli attori alla ordinanza della Cassazione
n. 30999/2018 non è pertinente perché riguarda altra materia, ossia la responsabilità medica (In tema di
responsabilità del medico chirurgo, la diligenza nell'adempimento della prestazione professionale deve
essere valutata assumendo a parametro non la condotta del buon padre di famiglia, ma quella del
debitore qualificato, ai sensi dell'art. 1176, comma 2 c.c., con la conseguenza che, in presenza di
paziente con sintomi aspecifici, il sanitario è tenuto a prenderne in considerazione tutti i possibili
significati ed a segnalare le alternative ipotesi diagnostiche).
Gli attori hanno affidato la sorte delle loro domande principalmente alla CTU svolta, ma questa non è
sufficiente ai loro fini perché il CTU ha espresso, in conformità a quanto richiestogli, giudizi generali sulla responsabilità, non potendo scendere nell'analisi del caso particolare. Sul punto si sono rivelate convincenti le obiezioni mosse dai consulenti di parte. Il suicidio era prevedibile in astratto ma nel caso del c'era una sintomatologia del tutto diversa, con una ipertrofia dell'Io e la tendenza a Pt_7
imporre la propria volontà: elementi del tutto diversi dagli indicatori di aumentato rischio di suicidio.
Dai documenti che la Casa di cura ottenne dopo la decisione del IP, fra i quali c'era anche la perizia del dr non emergevano elementi (concreti) che potessero prospettare ipotesi di suicidio: Persona_1
il comportamento presso la struttura si è caratterizzato per difficoltà di adattamento alle regole e pagina 5 di 8 insofferenza ma mai per condotte indicanti, anche in prospettiva , il suicidio. In questo senso può
accogliersi l''affermazione per la quale la Comunità può monitorare lo stato emotivo affettivo e d'umore del paziente ma non può prevedere se e come un atto suicida possa verificarsi: a maggior ragione se non c'è un grado, o un livello, di collaborazione che il paziente presta nel seguire più o meno scrupolosamente le prescrizioni del medico curante, tanto più in assenza di precedenti tentativi di suicidio (v. pag. 16 CTU).
La risposta ai quesiti non può quindi portare alla attribuzione di una responsabilità della struttura, al più a una “compatibilità” dell'evento lamentato con quanto verificato con l'indagine peritale ma certamente mai all'accertamento dell'elemento psicologico.
A quest'ultimo riguardo, infatti, è stata accertata l'assenza di qualsiasi colpa in capo alla Insieme, come emerge persino dalle prove addotte dagli stessi attori: essi hanno particolarmente insistito sulla prevedibilità del suicidio ma tale tesi è smentita dai testi sentiti.
Il teste infermiera dipendente della soc. , alla Testimone_1 CP_1 Parte_11
domanda contenuta nel capitolo n. 29 della memoria attorea ex art. 183 n. 2 cpc ( È vero che il Pt_7
rivolgendosi al personale sanitario della struttura, tra cui la Dott.ssa e il Dott.
[...] Per_2
aveva esternato più volte, tra cui il giorno 12.01.2015, l'intento di suicidarsi se non fosse CP_4
tornato al più presto a casa?) ha risposto: non è vero, escludo tale circostanza.
Il teste educatrice dipendente della soc. Insieme di , Testimone_2 Parte_11 CP_1
alla domanda contenuta nel capitolo n. 29 della memoria attorea ex art. 183 n. 2 cpc ( È vero che il
rivolgendosi al personale sanitario della struttura, tra cui la Dott.ssa e il Dott. Parte_7 Per_2
D aveva esternato più volte, tra cui il giorno 12.01.2015, l'intento di suicidarsi se non fosse CP_4
tornato al più presto a casa?) ha risposto: assolutamente no.
Tali smentite assumono una dimensione, un valore e una portata particolari perché provenienti da testi citati dalla stessa parte attorea, anche se dipendenti della Struttura.
pagina 6 di 8 I Carabinieri nell'immediatezza dei fatti raccolsero sommarie informazioni testimoniali, i cui verbali sono stati allegati alla predetta memoria attorea 182 n.2: fra questi ci sono anche quelli riguardanti le dichiarazioni dei testi appena menzionati ed esse non toccano mai l'argomento poi riproposto in questa sede. L'unico informatore che vi fa qualche cenno, e pure di sfuggita, è tale , paziente Persona_3
della struttura, il quale sentì pronunciare, quel giorno, il al telefono cellulare la frase “mamma Pt_7
o mi fai uscire da qua dentro o mi impicco”. Si noti che all'esito dell'udienza del 15 novembre 2022,
in cui sono stati ascoltati quei due testi, il difensore degli attori ha rinunciato agli altri testi, alcuni dei quali non è stato possibile reperire ( ), mentre altri ( ) non erano in Persona_3 Parte_9
condizioni psichiche per rendere testimonianza.
Un altro, e notevole, elemento contrario alle tesi attoree e favorevole, invece, all'assenza di colpa è la richiesta di archiviazione del P.M. presso questo Tribunale (v. doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione della Insieme), e che si riproduce testualmente per comodità di esposizione: rilevato e ritenuto che dalle risultanze istruttorie è emerso che la vittima ha volontariamente posto in essere una condotta tale da condurre al suicidio, senza che alcuna circostanza possa indurre a configurare ipotesi di reato. Sono state effettuate numerose consulenze e si è provveduto ad analizzare accuratamente ogni aspetto della vicenda che, all'esito, hanno portato alla conclusione che si sia trattato di un suicidio. Non appaiono presenti responsabilità di terzi”. Quest'ultimo inciso è decisivo:
l'indagine penale non fu condotta per il reato di istigazione al suicidio ma per omicidio colposo, come si legge dalla intestazione (art. 589 c.p.) e quella richiesta, verso la quale non risulta che sia stata formulata opposizione, è stata accolta dal IP ( e gli esiti di quel procedimento possono essere riferiti e trasferiti in questa sede.
In effetti, non c'è, in astratto, una perfetta sovrapponiblità fra l'art. 2043 cc e l'art. 40 cp: il primo stabilisce che chiunque, con dolo o colpa, cagioni un danno ingiusto, è obbligato a risarcirlo. La colpa,
elemento fondamentale della responsabilità extracontrattuale, è qualificata come l'inosservanza della diligenza dovuta nella vita di relazione, e può manifestarsi come incuria, imprudenza, imperizia o pagina 7 di 8 illegalità. L'articolo 40 cp, invece, concerne il nesso di causalità tra un'azione e l'evento dannoso,
stabilendo che non si può essere ritenuti responsabili di un evento se questo non è conseguenza della propria azione o omissione. In sostanza, l'art. 2043 c.c. stabilisce la responsabilità, mentre l'art. 40
c.p. definisce le condizioni per l'imputabilità del danno. In concreto, però, nella specie manca proprio la colpa, sotto qualsiasi angolatura si voglia vedere la questione, per le ragioni espresse: non sono stati provati comportamenti di natura colposa rimproverabili alla convenuta e ciò ne esclude la CP_7
responsabilità risarcitoria per l'accertata inesigibilità, nel caso di specie, di un controllo più incisivo sul paziente nell'ambito di un'ambiente nosocomiale contraddistinto dalla presenza di numerosi altri pazienti e per la mancanza delle condizioni cliniche di conclamata urgenza psichiatrica in capo al poi suicidatosi. Pt_7
La mancanza di responsabilità in capo alla Insieme si riflette automaticamente sulla dedotta pretesa garanzia assicurativa nei confronti di . Controparte_2
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese possono compensarsi per la complessità della vicenda, la risposta fuorviante ai quesiti formulati, l'evoluzione della prove orali, la necessità di esatta qualificazione giuridica, la posizione vaga dell'Assicurazione, la lettura dei documenti succedutisi nel tempo.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande attoree.
Dichiara la compensazione delle spese.
Cassino, 21 luglio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
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