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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2883 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
(C.F. e P.I : , con sede in Ronciglione (VT), alla via Luigi Parte_1 P.IVA_1
Guastini 2, in persona del suo amministratore e legale rapp.te pro-tempore signor Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Belmonte (c.f. , indirizzo pec
[...] C.F._1
– n.fax , el.te domiciliata presso e nello Email_1 P.IVA_2 studio del medesimo in Via Ippolito Nievo, 29 a Viterbo, giusta delega, redatta su foglio separato allegata all'atto di opposizione.
OPPONENTE
E
, C.F. , nata a [...], il [...] e residente in Controparte_2 C.F._2
Roma, Viale Flaminia Vecchia n. 699 rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Semeraro (C.F.:
), domiciliati presso il suo studio corrente in Roma, Piazza S. Giovanni della C.F._3
Malva n.8a, in virtù di procura ad litem in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo con reconventio reconventionis.
posta in decisione all'udienza del 22 ottobre 2024 con provvedimento ex art. 127 ter cpc, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc sulle seguenti conclusioni: per : “chiede la revoca la nullità e/o l'inefficacia del D.I opposto, data Parte_1
l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'illegittimità e comunque l'infondatezza dello stesso, in quanto totalmente mancante dei presupposti per la sua emissione. Chiede altresì il rigetto di tutte le avverse argomentazioni ed eccezioni, nonché di quelle formulate dalla convenuta in via riconvenzionale. La società opponente si riporta pertanto a tutte le memorie in atti, le cui argomentazioni e conclusioni debbono intendersi integralmente riportate e trascritte nelle presenti note.”
per : “nel merito e in via principale, rigettare le domande di parte attrice, perché Controparte_2 infondate in fatto e in diritto;
b. in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità di per i fatti esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare al pagamento Controparte_3 Controparte_3 in favore della Sig.ra della somma di € 8.271,97, o in quella maggiore o minore Controparte_2 ritenuta di giustizia;
c. condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ..
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso il decreto n. 923/2020 con cui il Tribunale di Viterbo gli aveva ingiunto di consegnare ad le dichiarazioni di conformità degli impianti di riscaldamento istallati presso Controparte_2
l'immobile sito in Viterbo, Viale Trento n. 38, deducendo che la mancata consegna era dipesa dalla condotta della committenza, che aveva ritardato e modificato in corso d'opera i lavori e non aveva consegnato il progetto esecutivo necessario all'emissione dei certificati.
Si è costituita la OR deducendo che, in esito alla notifica del decreto ingiuntivo, il 17 CP_2 dicembre 2020 l' aveva rilasciato le certificazioni richieste, inoltre, l'opposta ha chiesto, in via CP_3 riconvenzionale, i danni per il mancato completamento delle opere commissionate e per la sussistenza di vizi e difformità di esse, nonché il danno esistenziale derivatole dall'impossibilità di accendere i riscaldamenti nel villino, tra la fine di ottobre e il 17 dicembre 2020.
La causa veniva istruita a mezzo documenti ed escussione dei testimoni, veniva inoltre disposta ctu, successivamente revocata e, all'udienza del 22 ottobre 2024, sulle conclusioni delle parti, era trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e di repliche.
E' documentalmente provato che le certificazioni di conformità dell'impianto termico, per ottenere le quali era stato attivato il procedimento monitorio, sono state consegnate il 17 dicembre 2020, tuttavia proprio perché la consegna è avvenuta dopo la notifica del decreto ingiuntivo e dopo la proposizione dell'opposizione, che è stata iscritta a ruolo il 10.12.2020, e considerato che le parti hanno insistito nelle rispettive domande, va valutato il merito.
Orbene, il motivo di opposizione proposto dalla , che ha dedotto di non aver potuto adempiere CP_3 tempestivamente all'obbligo di consegna dei documenti per l'assenza di un progetto definitivo consegnato dalla committenza e da allegare alla certificazione, si è dimostrato non fondato poiché
l'opponente, pochi giorni dopo aver formulato tale contestazione, ha consegnato i certificati richiesti.
Il suddetto progetto, infatti, non era necessario poiché nella nota, versata in atti, del 2.10.2020 l'ing.
, responsabile del cantiere, ha precisato che il villino di cui è causa non ricadeva nell'ambito CP_4 dei casi di cui all'art. 5 del D.M. 37/08, che impone la redazione del progetto solo quando l'impianto supera la potenza di 46,512 kW, mentre nell'immobile oggetto dei lavori vi sono “due impianti indipendenti e ciascuno degli stessi ha una potenzialità termica inferiore al limite suddetto. Nello specifico la pompa di calore per il piano terra ha una potenza termica in riscaldamento 20,05 kW e quella per il piano primo una potenza termica, sempre in riscaldamento, di 17,30 kW. Le potenze in funzionamento estivo sono più basse. Quindi nessuno dei due impianti supera il limite posto dal D.M.
37/08, addirittura tale limite non viene superato nemmeno considerando i due impianti insieme”.
Sulla scorta di ciò deve, quindi, escludersi la fondatezza dell'opposizione.
In merito alla riconvenzionale formulata dall'opposta, in via preliminare va precisato che essa è ammissibile in base a quanto stabilito dalla Cassazione per cui “il tema dell'ammissibilità della c.d.
“riconvenzionale” dell'opposto ha conosciuto – [secondo quella prospettiva diacronica di cui si diceva] – un ulteriore sviluppo, e ciò in ragione della possibilità, sancita dalle stesse Sezioni Unite, di proposizione in corso di causa, da parte di chi agisca in giudizio, di una “nuova” domanda, definita come “complanare”, la quale, “immutato l'elemento identificativo soggettivo delle personae”, e ferma restando la necessità che essa debba “pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata”, può sostituirsi a quella originaria (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 15 giugno 2015, n. 12310, Rv. 635536-01), o coesistere con essa in un rapporto di subordinazione (Cass. Sez. Un., sent. 13 settembre 2018, n. 22404, Rv.
650451-01).” (Cass. civ. Ordinanza n. 32933 del 2023).
Nella specie sussistono tali requisiti poiché la riconvenzionale della OR afferisce CP_2 all'esecuzione del contratto di appalto di cui è causa, con la stessa società , che ha proposto CP_3 opposizione al decreto ingiuntivo.
Nel merito la “reconventio reconventionis” è rimasta sfornita di prova.
In particolare, la OR ha dedotto di aver pagato, ma di non aver ottenuto la realizzazione CP_2 delle seguenti opere: “bagni – montaggio box doccia assente in 12 bagni, montaggio sanitari assente in 7 bagni;
nel bagno del piano primo c.d. blu manca un bidè; montaggio di 2 venticonvettori mancanti;
mancanza due termo arredi (scalda salviette); cucine: allaccio una su cinque a vista effettuato;
centrale termica – non è stato realizzato l'impianto di riscaldamento e di produzione acqua calda sanitaria realizzata al piano secondo” come risultante dal verbale di sopralluogo dell'1.12.2020.
Invero, il documento è stato sottoscritto dal sig. , vice presidente dell che però, Persona_1 CP_3 dalla visura in atti, risulta privo della rappresentanza legale della società, che spetta al presidente, né vi è prova che quest'ultimo abbia delegato la partecipazione all'incontro del 1 dicembre 2020, il cui verbale è stato contestato dall'opponente.
In ogni caso, il diritto dell'opponente alla restituzione di parte del prezzo versato trova ostacolo nel fatto che dal contratto versato in atti risulta che le parti hanno pattuito il corrispettivo di € 14.075 per la realizzazione dei lavori indicati nell'allegato B), che prevedeva la realizzazione di n. 6 bagni e non
12, mentre la OR ha detto di aver corrisposto il complessivo importo di € 30.000, senza CP_2 specificare quali e quante siano state le varianti e aggiunte effettuate in corso d'opera e a cui imputare tale incremento, così che, in difetto di un'accurata contabilità dei lavori, che nessuna delle parti ha prodotto in giudizio, non è possibile stabilire se effettivamente siano stati corrisposti € 4.000 per lavori commissionati, già pagati e non realizzati. Neppure è possibile riconoscere alla OR il diritto a vedersi corrispondere la somma di CP_2
€ 1.071,97 per la mancata realizzazione a regola d'arte dell'impianto di climatizzazione, perché tale circostanza si evincerebbe dal verbale di sopralluogo del 1 dicembre 2020 di cui si è già detto, tanto più che in tale verbale i vizi dell'opera sono solo genericamente enunciati e non specificamente indicati così da poterne effettivamente riscontrare l'esistenza, che non è stata aliunde provata, e il costo per il loro emendamento.
Parimenti da rigettare è la richiesta di risarcimento del danno esistenziale subito dalla OR
, che non avrebbe potuto accendere i riscaldamenti nel villino di viale Trento a Viterbo, nel CP_2 periodo da ottobre a dicembre 2020; l'esistenza di tale danno, infatti, non solo è rimasta del tutto sfornita di prova, ma è stata anche contraddetta dal fatto che il legale dell'opposta, per giustificare la mancata presentazione della sua assistita per rendere l'interrogatorio formale, ha dedotto trattarsi di una OR di ottant'anni, che vive a Roma e che ha difficoltà a spostarsi in ragione della salute cagionevole, né vi sono altre evidenze idonee a ritenere che si trovasse a Viterbo nel periodo indicato.
In conclusione, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato anche in ordine alle spese;
inoltre, va rigettata la riconvenzionale della OR e vanno compensate le spese CP_2 di lite in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 923/2020 emesso dal
Tribunale di Viterbo;
b) Rigetta la domanda riconvenzionale della sig.ra ; Controparte_2
c) Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Viterbo il 17 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi