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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1762/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr.ssa Roberto Aponte Presidente
dr.ssa Maria Grazia Federici Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione regolarmente notificato
DA
, P.I. in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp. pro tempore, con sede in Maracalagonis, loc. S'Allinu Mannu, elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via Tuveri n° 22, presso lo studio dell' Avv. Antonio Mastino (cod. fisc.
), che la rappresenta e difende;
C.F._1
- Appellante -
CONTRO
(P.IVA ), in persona del suo procuratore Sig. CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Pace (C.F. C.F._2
e Fax.06/66055399, PEC ) del Foro di C.F._3 Email_1
Roma, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma (RM), Via A. Ravà 75;
- Appellata -
Oggetto: somministrazione Conclusioni delle parti: come da rispettivi fogli di PC
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1 1. La ha appellato, con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_2 sentenza n. 4011/2023, pubblicata il 17.5.2023, con cui il Tribunale di Milano, definendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da essa introdotto nei confronti di ha rigettato Controparte_1 ogni domanda dell'opponente con condanna alla rifusione delle spese di lite. Il Tribunale, premesso che il D.I. n. 18554/2020 emesso nei confronti della società opponente aveva ad oggetto l'importo di euro 7.536,15 dovuti a per corrispettivi della somministrazione di CP_1 energia elettrica, ha rilevato innanzitutto come non fossero contestati il contenuto del contratto inter partes, la corretta rilevazione dei consumi e la conseguente applicazione delle tariffe da parte di
. CP_1 Quanto all'eccezione di avvenuto parziale pagamento sollevata dall'opponente, ha rilevato il Tribunale che “non è contestato il fatto che non ha accettato la proposta di dilazione dei CP_1 pagamenti avanzata dalla attrice, come ammesso da quest'ultima. Pertanto si deve giungere alla conclusione che non è mai intervenuto alcun accordo sulla dilazione dei pagamenti e che questi ultimi non possono, pertanto, essere imputati come proposto dalla attrice”. Secondo il primo giudice l'opposta aveva correttamente imputato i pagamenti ricevuti, ai sensi degli artt. 1193 e ss. c.c., agli importi esposti nelle fatture più risalenti;
l'opponente, peraltro, non aveva contestato che tali fatture fossero già state precedentemente saldate. Quanto all'ulteriore eccezione di parte opponente sull'errata applicazione dell'IVA in fattura al 22% invece che al 10%, ha così motivato in Tribunale “si rileva come l'attrice non abbia provato che la asserita richiesta di applicazione dell'IVA agevolata al 10% sia stata inviata alla opposta, non avendo allegato alcun documento a riprova (si veda il documento allegato alla memoria di cui all'art. 183 co 6 nr 1 cpc dell'attrice in data 20.10.21). Si rileva inoltre come, almeno in parte, le fatture di cui al ricorso monitorio riguardino crediti sorti prima della sottoscrizione della suddetta dichiarazione unilaterale (che riporta la data del 29.5.2019) Pertanto, l'attrice non ha assolto all'onere, che sulla stessa incombe, di avere validamente e tempestivamente inviato alla opposta la dichiarazione unilaterale, relativa alla sussistenza dei requisiti per l'applicazione del tasso agevolato dell'IVA, e contestuale relativa richiesta”.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto impugnazione la società opponente, deducendo l'errore del primo giudice per non aver ritenuto validamente accettato da il piano di rientro da essa CP_1 proposto, e richiamando a sostegno della doglianza il doc. n. 1 prodotto in primo grado. Lamenta altresì violazione dell'art. 1193 c.c., affermando che “i pagamenti effettuati vanno a coprire le fatture indicate nel ricorso introduttivo di controparte, e non sono addebitabili ad altre presunte fatture”, nonché mancata ed errata valutazione delle prove da parte del Tribunale, sostenendo che
“alla luce del nuovo documento prodotto, risulta evidente come l'accordo raggiunto tra le parti fosse valido sin dall'origine, e non fa che confermare quanto già dimostrabile per facta concludentia e riconosciuto, seppure in parte , dal legale di Avv. Natali”. CP_1
3. si è regolarmente costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello proposto da CP_1 controparte. All'udienza del 26.11.2024, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'appello è infondato. Va premesso che non è riproposta dall'appellante la questione della corretta applicazione dell'IVA sulle fatture azionate da , e sul punto la sentenza gravata è quindi passata in giudicato. CP_1 L'unico motivo di censura articolato dalla società opponente va disatteso, innanzitutto perché si fonda sostanzialmente sul contenuto di due documenti prodotti per la prima volta in questo grado di giudizio e quindi in violazione dell'art. 345 c.p.c.. Tali documenti risalgono al 28.08.2019 e, pertanto, ben avrebbero potuto essere prodotti già in primo grado dalla società opponente, che in questa sede non ha nemmeno allegato di non averli potuti produrre prima per cause ad essa non imputabili.
2 Nel merito non è provato che la richiesta di dilazione dei pagamenti inviata a il 28.8.2019, CP_1 prodotta nel giudizio di primo grado dalla società opponente, sia stata accettata dall'opposta. Inoltre e in ogni caso, la piena legittimità della pretesa creditoria dell'opposta deriva da tutta la documentazione contabile prodotta in atti sia nella fase monitoria sia nel giudizio a cognizione piena. L'appellante sostiene che, dovendo ancora corrispondere a l'importo di euro 20.708,72, ha CP_1 effettuato dei pagamenti in favore della stessa per un importo pari alla somma indicata e sulla base della dilazione di pagamento di cui si è detto, con ciò estinguendo ogni suo debito. Tale prospettazione non è fondata, essendo smentita dai documenti contabili prodotti dall'opposta: il decreto ingiuntivo è stato infatti chiesto e ottenuto sia per una parte degli importi oggetto della proposta di dilazione del 28.8.2019, sia per importi oggetto di diverse e ulteriori fatture che nelle more la aveva lasciato insolute. Parte_1
non ha mai negato che l'opponente abbia effettuato pagamenti a copertura parziale del suo CP_1 debito per un totale di euro 20.708,70, pagamenti che l'opposta ha regolarmente contabilizzato e che del resto sono provati dalle copie dei bonifici-assegni in atti. E tuttavia, come anticipato, tali pagamenti eccepiti dall'opponente hanno parzialmente estinto fatture anche diverse da quelle riportate nella proposta di dilazione, che l'appellante aveva nel frattempo omesso di pagare: gli importi di cui alle fatture indicate nella citata proposta sono stati quindi estinti solo in parte, e le corrispondenti fatture sono state azionate in via monitoria per l'importo residuo unitamente ad altre e diverse fatture non oggetto della richiesta di dilazione. Tanto si evince dal prospetto contabile prodotto sub. doc. n. 2 dell'appellata che riporta, per ogni singola fattura emessa da nei confronti della il relativo importo, la CP_1 Parte_1 corrispondente imputazione dei pagamenti effettuati da e l'insoluto residuo. In esso, per CP_1 maggiore precisione, sono state evidenziate in giallo le fatture insolute indicate nella proposta di dilazione fatta dall'opponente e in azzurro le ulteriori fatture insolute che ha chiuso CP_1 totalmente o parzialmente per effetto dei pagamenti pervenuti: confrontando e incrociando i dati ivi riportati con gli ulteriori documenti (bonifici e assegni) che attestano i pagamenti effettuati dall'opponente, si trae la conclusione della debenza dell'intero importo di euro 7.365,15 oggetto di ingiunzione.
Pertanto, a prescindere dalle argomentazioni spese nell'atto di appello e dal presupposto puramente formale su cui si fonda la difesa dell'opponente, ovvero se la proposta di dilazione sia stata accettata o meno da , quello che emerge è l'esistenza di un debito rimasto insoluto per l'importo CP_1 azionato in via monitoria dall'odierna appellata. L'appello va in definitiva rigettato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa –– euro 7.365,15 - e con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi, salvo per la fase di trattazione liquidata in base ai valori minimi, non essendosi svolta alcuna attività istruttoria.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano Parte_1
n. 4011/2023, pubblicata il 17.5.2023, così provvede:
1) RIGETTA l'appello siccome infondato.
3 2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore dell'appellata liquidate in complessivi euro 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la Controparte_1 fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso, in Milano il 2 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Roberto Aponte
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr.ssa Roberto Aponte Presidente
dr.ssa Maria Grazia Federici Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione regolarmente notificato
DA
, P.I. in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp. pro tempore, con sede in Maracalagonis, loc. S'Allinu Mannu, elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via Tuveri n° 22, presso lo studio dell' Avv. Antonio Mastino (cod. fisc.
), che la rappresenta e difende;
C.F._1
- Appellante -
CONTRO
(P.IVA ), in persona del suo procuratore Sig. CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Pace (C.F. C.F._2
e Fax.06/66055399, PEC ) del Foro di C.F._3 Email_1
Roma, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma (RM), Via A. Ravà 75;
- Appellata -
Oggetto: somministrazione Conclusioni delle parti: come da rispettivi fogli di PC
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1 1. La ha appellato, con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_2 sentenza n. 4011/2023, pubblicata il 17.5.2023, con cui il Tribunale di Milano, definendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da essa introdotto nei confronti di ha rigettato Controparte_1 ogni domanda dell'opponente con condanna alla rifusione delle spese di lite. Il Tribunale, premesso che il D.I. n. 18554/2020 emesso nei confronti della società opponente aveva ad oggetto l'importo di euro 7.536,15 dovuti a per corrispettivi della somministrazione di CP_1 energia elettrica, ha rilevato innanzitutto come non fossero contestati il contenuto del contratto inter partes, la corretta rilevazione dei consumi e la conseguente applicazione delle tariffe da parte di
. CP_1 Quanto all'eccezione di avvenuto parziale pagamento sollevata dall'opponente, ha rilevato il Tribunale che “non è contestato il fatto che non ha accettato la proposta di dilazione dei CP_1 pagamenti avanzata dalla attrice, come ammesso da quest'ultima. Pertanto si deve giungere alla conclusione che non è mai intervenuto alcun accordo sulla dilazione dei pagamenti e che questi ultimi non possono, pertanto, essere imputati come proposto dalla attrice”. Secondo il primo giudice l'opposta aveva correttamente imputato i pagamenti ricevuti, ai sensi degli artt. 1193 e ss. c.c., agli importi esposti nelle fatture più risalenti;
l'opponente, peraltro, non aveva contestato che tali fatture fossero già state precedentemente saldate. Quanto all'ulteriore eccezione di parte opponente sull'errata applicazione dell'IVA in fattura al 22% invece che al 10%, ha così motivato in Tribunale “si rileva come l'attrice non abbia provato che la asserita richiesta di applicazione dell'IVA agevolata al 10% sia stata inviata alla opposta, non avendo allegato alcun documento a riprova (si veda il documento allegato alla memoria di cui all'art. 183 co 6 nr 1 cpc dell'attrice in data 20.10.21). Si rileva inoltre come, almeno in parte, le fatture di cui al ricorso monitorio riguardino crediti sorti prima della sottoscrizione della suddetta dichiarazione unilaterale (che riporta la data del 29.5.2019) Pertanto, l'attrice non ha assolto all'onere, che sulla stessa incombe, di avere validamente e tempestivamente inviato alla opposta la dichiarazione unilaterale, relativa alla sussistenza dei requisiti per l'applicazione del tasso agevolato dell'IVA, e contestuale relativa richiesta”.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto impugnazione la società opponente, deducendo l'errore del primo giudice per non aver ritenuto validamente accettato da il piano di rientro da essa CP_1 proposto, e richiamando a sostegno della doglianza il doc. n. 1 prodotto in primo grado. Lamenta altresì violazione dell'art. 1193 c.c., affermando che “i pagamenti effettuati vanno a coprire le fatture indicate nel ricorso introduttivo di controparte, e non sono addebitabili ad altre presunte fatture”, nonché mancata ed errata valutazione delle prove da parte del Tribunale, sostenendo che
“alla luce del nuovo documento prodotto, risulta evidente come l'accordo raggiunto tra le parti fosse valido sin dall'origine, e non fa che confermare quanto già dimostrabile per facta concludentia e riconosciuto, seppure in parte , dal legale di Avv. Natali”. CP_1
3. si è regolarmente costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello proposto da CP_1 controparte. All'udienza del 26.11.2024, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'appello è infondato. Va premesso che non è riproposta dall'appellante la questione della corretta applicazione dell'IVA sulle fatture azionate da , e sul punto la sentenza gravata è quindi passata in giudicato. CP_1 L'unico motivo di censura articolato dalla società opponente va disatteso, innanzitutto perché si fonda sostanzialmente sul contenuto di due documenti prodotti per la prima volta in questo grado di giudizio e quindi in violazione dell'art. 345 c.p.c.. Tali documenti risalgono al 28.08.2019 e, pertanto, ben avrebbero potuto essere prodotti già in primo grado dalla società opponente, che in questa sede non ha nemmeno allegato di non averli potuti produrre prima per cause ad essa non imputabili.
2 Nel merito non è provato che la richiesta di dilazione dei pagamenti inviata a il 28.8.2019, CP_1 prodotta nel giudizio di primo grado dalla società opponente, sia stata accettata dall'opposta. Inoltre e in ogni caso, la piena legittimità della pretesa creditoria dell'opposta deriva da tutta la documentazione contabile prodotta in atti sia nella fase monitoria sia nel giudizio a cognizione piena. L'appellante sostiene che, dovendo ancora corrispondere a l'importo di euro 20.708,72, ha CP_1 effettuato dei pagamenti in favore della stessa per un importo pari alla somma indicata e sulla base della dilazione di pagamento di cui si è detto, con ciò estinguendo ogni suo debito. Tale prospettazione non è fondata, essendo smentita dai documenti contabili prodotti dall'opposta: il decreto ingiuntivo è stato infatti chiesto e ottenuto sia per una parte degli importi oggetto della proposta di dilazione del 28.8.2019, sia per importi oggetto di diverse e ulteriori fatture che nelle more la aveva lasciato insolute. Parte_1
non ha mai negato che l'opponente abbia effettuato pagamenti a copertura parziale del suo CP_1 debito per un totale di euro 20.708,70, pagamenti che l'opposta ha regolarmente contabilizzato e che del resto sono provati dalle copie dei bonifici-assegni in atti. E tuttavia, come anticipato, tali pagamenti eccepiti dall'opponente hanno parzialmente estinto fatture anche diverse da quelle riportate nella proposta di dilazione, che l'appellante aveva nel frattempo omesso di pagare: gli importi di cui alle fatture indicate nella citata proposta sono stati quindi estinti solo in parte, e le corrispondenti fatture sono state azionate in via monitoria per l'importo residuo unitamente ad altre e diverse fatture non oggetto della richiesta di dilazione. Tanto si evince dal prospetto contabile prodotto sub. doc. n. 2 dell'appellata che riporta, per ogni singola fattura emessa da nei confronti della il relativo importo, la CP_1 Parte_1 corrispondente imputazione dei pagamenti effettuati da e l'insoluto residuo. In esso, per CP_1 maggiore precisione, sono state evidenziate in giallo le fatture insolute indicate nella proposta di dilazione fatta dall'opponente e in azzurro le ulteriori fatture insolute che ha chiuso CP_1 totalmente o parzialmente per effetto dei pagamenti pervenuti: confrontando e incrociando i dati ivi riportati con gli ulteriori documenti (bonifici e assegni) che attestano i pagamenti effettuati dall'opponente, si trae la conclusione della debenza dell'intero importo di euro 7.365,15 oggetto di ingiunzione.
Pertanto, a prescindere dalle argomentazioni spese nell'atto di appello e dal presupposto puramente formale su cui si fonda la difesa dell'opponente, ovvero se la proposta di dilazione sia stata accettata o meno da , quello che emerge è l'esistenza di un debito rimasto insoluto per l'importo CP_1 azionato in via monitoria dall'odierna appellata. L'appello va in definitiva rigettato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa –– euro 7.365,15 - e con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi, salvo per la fase di trattazione liquidata in base ai valori minimi, non essendosi svolta alcuna attività istruttoria.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano Parte_1
n. 4011/2023, pubblicata il 17.5.2023, così provvede:
1) RIGETTA l'appello siccome infondato.
3 2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore dell'appellata liquidate in complessivi euro 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la Controparte_1 fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso, in Milano il 2 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Roberto Aponte
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