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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
- Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie -
R.G. 168/2025
La Corte d'Appello di Salerno - Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie - composta nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
Dott.ssa Rosa D'Apice - Consigliere;
Dott. Agr. Matteo Tortora - Esperto;
Dott. Agr. Luigi De Pasquale - Esperto;
all'esito della Camera di Consiglio, seguita all'udienza in presenza del 18/12/2025, ha emesso il seguente dispositivo di
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile agraria iscritta al numero 168/2025 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 636/2024 del Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie, con dispositivo pronunciato al termine della discussione orale ex art. 429 c.p.c. in data
05/06/2024 e motivazione depositata telematicamente in data 22/10/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata alla parte contumace/odierna ricorrente in appello con pedissequo atto di precetto in data 13/11/2024,
TRA in persona del legale Parte_1 rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nadia Malandrino ed Parte_2 elettivamente domiciliata in Agropoli (SA), alla Via Marco Polo nr. 4, presso studio difensore,
- ricorrente in appello -
CONTRO rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Pizzuti ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in Bellizzi (SA), alla Via Roma nr. 177, presso studio difensore.
- resistente in appello -
*********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 636/2024 del Tribunale di Vallo della
Lucania – Risoluzione contratto agrario e pagamento canoni di affitto
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello ex artt. 433 e ss. c.p.c. depositato e iscritto a ruolo presso l'intestata
Corte di Appello di Salerno – Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie - in data
05/02/2025, la in persona del Parte_1 legale rappresentate p.t., proponeva gravame avverso la sentenza n. Parte_2
636/2024 del Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Specializzata per le Controversie
Agrarie -, con dispositivo pronunciato al termine della discussione orale ex art. 429 c.p.c. in data 05/06/2024 e motivazione depositata telematicamente in data 22/10/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata alla parte contumace/odierna ricorrente in appello con pedissequo atto di precetto in data 13/11/2024, con la quale il
Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie - così decideva: “accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiarato cessato il rapporto di cui al contratto di affitto di un fondo rustico specificato nel libello introduttivo, condanna Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore al rilascio, in favore di parte ricorrente, del
[...] fondo rustico con entrostanti fabbricati, sito in Ogliastro Cilento, riportato al foglio 3, p.lle 57; 58; 59; 61;
62 (fabbr. rur.) 64; 355 (fabb. rur.) e 356, esteso ha 3.00.00 circa;
- visto l'art. 11, comma 11, del decreto legislativo n. 150/2011 fissa per l'esecuzione la data del 13 novembre 2024); condanna
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore alla Controparte_2 rifusione, in favore di delle spese di lite, spese che liquida in euro 2.420,00= per compensi Controparte_1 di avvocato, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ex art. 2 del d.m. n. 55/14, Iva e Cpa come per legge”.
Per una compiuta ed esaustiva ricostruzione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
2 Nel primo grado di giudizio, con ricorso ex artt. 414 e ss. c.p.c. depositato e iscritto a ruolo innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Specializzata per le Controversie
Agrarie - in data 14/11/2023, quale erede di esponeva Controparte_1 Persona_1 che con contratto di affitto di fondo rustico del 16/11/2017 ex art. 45 L. 203/82 il di lui padre concedeva in fitto alla il Parte_3 proprio fondo rustico con entrostanti fabbricati, sito in Ogliastro Cilento (SA), riportato al foglio 3, p.lle 57, 58, 59, 61, 62, (fabbr. rur.) 64, 355 (fabb. rur.) e 356, esteso ha 3.00.00 circa, per una durata di anni 12 a decorrere dal 01/12/2017 e scadenza fissata al 30/11/2029, con un canone mensile di € 700,00 per il primo anno e di € 1.000,00 per gli anni successivi, per l'esercizio di attività agricola, di allevamento cavalli e lo svolgimento di attività di maneggio.
Tuttavia, con successiva pec del 06/06/2023 nella sua qualità di erede Controparte_1 del de cuius inoltrava diffida ex art. 5 L. 203/82 lamentando il mancato Persona_1 pagamento del canone per il periodo gennaio 2022/giugno 2023 e chiedeva il pagamento dei canoni insoluti;
promosso il tentativo di conciliazione ex art. 46 L. 203/1982 con pec del
26/06/2023 ed effettuato in data 24/10/2023 con esito negativo, chiedeva al Tribunale di
Vallo della Lucania – Sezione Specializzata per le controversie agrarie – di dichiarare la risoluzione del contratto di affitto del fondo per grave inadempimento dell'affittuario e, per l'effetto, di condannare al rilascio immediato del fondo e degli entrostanti fabbricati, con riserva di agire in separata sede per il recupero dei canoni e/o delle indennità di occupazione ancora dovute dalla resistente in favore del ricorrente, vinte le spese di causa. In via istruttoria, depositava documentazione come da indice.
Instauratosi il contraddittorio e fissata la prima udienza per il 07/02/2024 – differita poi d'ufficio all'udienza del 06/03/2024, nonostante la regolarità della notificazione effettuata al domicilio digitale/pec risultante dalla visura storica (cfr. atti Email_1 di primo grado), non si costituiva in giudizio la Controparte_2
quale parte resistente, per cui restava contumace e il giudizio veniva rinviato per la
[...] discussione all'udienza del 05/06/2024; con sentenza n. n. 636/2024 del 22/10/2024, il
Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie – accoglieva nel merito la domanda, dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento con contestuale ordine di rilascio del fondo fissato per la data del 13/11/2024 e condannava la resistente contumace al pagamento delle spese di lite quantificate in € 2.420,00.
3 Con la proposizione del presente gravame, l'odierna appellante, la
[...] censurava l'impugnata sentenza sulla base Parte_1 dei seguenti motivi: “1. Illogicità della sentenza;
2. Erroneità della ricostruzione dei fatti;
3. Eccezione riconvenzionale in compensazione;
4. Errata dicitura relativa alla messa in mora;
5. Mancato computo delle migliorie ai fini dell'indennizzo”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata e dichiarare la piena efficacia del contratto di affittanza agraria intercorso fra le parti per inesistenza della situazione di mora prospettata e posta a fondamento della grave inadempienza nella sentenza di primo grado, quale causa di cessazione del contratto;
con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 12/05/2025 si costituiva in giudizio quale parte resistente in Controparte_1 appello, che in via preliminare eccepiva la tardività dell'appello in quanto proposto oltre il termine di 30 gg. dalla notifica della sentenza avvenuta in data 13/11/2024 con pedissequo atto di precetto per il rilascio, nel merito chiedeva rigettarsi l'interposto gravame in quanto inammissibile, improponibile ed infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Fissata la prima udienza per il 19/06/2025 – rinviata d'ufficio al 20/11/2025 per carico di ruolo del relatore, e rigettata l'istanza di inibitoria della sentenza appellata con ordinanza n. cronol. 2024/2025 del 18/09/2025, alla fissata udienza le parti non comparivano, sicché la causa veniva rinviata ex artt. 181 e 309 c.p.c. – regolarmente comunicata – alla data del
18/12/2025, ove nuovamente nessuno compariva.
Pertanto, il Collegio si riservava e, all'esito della Camera di Consiglio, la causa viene decisa mediante lettura del dispositivo ex art. 437, comma 1, c.p.c. e contestuale deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa deve essere cancellata dal ruolo e dichiarata estinta a norma degli artt. 181, comma 1, e 309 cod. proc. civ.
La Corte rileva che le parti non sono comparse né all'udienza del 20/11/2025, né alla successiva udienza del 18/12/2025, pur avendo ricevuto regolare comunicazione di quest'ultimo rinvio, con notifica a mezzo posta elettronica certificata, eseguita a cura della
Cancelleria.
4 Il processo - avuto riguardo alla data della sua instaurazione in primo grado (successiva al
25 giugno 2008) - è soggetto, in forza del richiamo per il giudizio di impugnazione operato dall'art. 359 c.p.c., alla disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c. (quest'ultimo come modificato dall'art. 50, comma primo, del D.L. 25 giugno
2008, n. 112): in particolare, l'art. 181, primo comma, c.p.c., come modificato nel 2008
(dall'art. 50, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133), stabilisce: «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo». Il successivo art. 309 c.p.c. stabilisce: «Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181».
Con la novella del 2009, il legislatore ha previsto che, nei procedimenti in cui si giudica in composizione collegiale, il provvedimento con cui si dichiara l'estinzione del processo (quale che ne sia la causa) deve rivestire la forma della sentenza (cfr. art. 307, quarto comma, c.p.c., ed art. 308 c.p.c., primo e secondo comma, c.p.c.), trattandosi di provvedimento a contenuto decisorio (Cass. n. 26914/2020).
Per i motivi rappresentati, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli articoli 309 c.p.c. e 181 c.p.c.
L'estinzione del processo, inoltre, dispensa l'adita Corte da qualsiasi regolamentazione delle spese di lite, che, per la loro irripetibilità, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi degli artt. 310, comma 4, e 359 c.p.c.
La declaratoria di estinzione del processo, infine, esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. n. 115/2002, relativo all'obbligo della parte soccombente di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo, operando la predetta disposizione normativa solo nelle ipotesi di rigetto integrale, di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. Ord. 30 settembre 2015, n. 19560; Cass. Ord.
12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno - Sezione Specializzata Agraria - definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
in persona del legale rappresentate p.t., , nei confronti di
[...] Parte_2
5 avverso la sentenza n. 636/2024 del Tribunale di Vallo della Lucania – Controparte_1
Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie -, con dispositivo pronunciato al termine della discussione orale ex art. 429 c.p.c. in data 05/06/2024 e motivazione depositata telematicamente in data 22/10/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata alla parte contumace/odierna ricorrente in appello con pedissequo atto di precetto in data 13/11/2024, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio di appello.
2. Dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del secondo grado di giudizio restando a carico delle parti che le hanno anticipate.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente in appello, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno - Sezione Specializzata per le controversie agrarie.
Salerno, lì 18/12/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
- Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie -
R.G. 168/2025
La Corte d'Appello di Salerno - Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie - composta nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
Dott.ssa Rosa D'Apice - Consigliere;
Dott. Agr. Matteo Tortora - Esperto;
Dott. Agr. Luigi De Pasquale - Esperto;
all'esito della Camera di Consiglio, seguita all'udienza in presenza del 18/12/2025, ha emesso il seguente dispositivo di
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile agraria iscritta al numero 168/2025 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 636/2024 del Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie, con dispositivo pronunciato al termine della discussione orale ex art. 429 c.p.c. in data
05/06/2024 e motivazione depositata telematicamente in data 22/10/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata alla parte contumace/odierna ricorrente in appello con pedissequo atto di precetto in data 13/11/2024,
TRA in persona del legale Parte_1 rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nadia Malandrino ed Parte_2 elettivamente domiciliata in Agropoli (SA), alla Via Marco Polo nr. 4, presso studio difensore,
- ricorrente in appello -
CONTRO rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Pizzuti ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in Bellizzi (SA), alla Via Roma nr. 177, presso studio difensore.
- resistente in appello -
*********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 636/2024 del Tribunale di Vallo della
Lucania – Risoluzione contratto agrario e pagamento canoni di affitto
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello ex artt. 433 e ss. c.p.c. depositato e iscritto a ruolo presso l'intestata
Corte di Appello di Salerno – Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie - in data
05/02/2025, la in persona del Parte_1 legale rappresentate p.t., proponeva gravame avverso la sentenza n. Parte_2
636/2024 del Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Specializzata per le Controversie
Agrarie -, con dispositivo pronunciato al termine della discussione orale ex art. 429 c.p.c. in data 05/06/2024 e motivazione depositata telematicamente in data 22/10/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata alla parte contumace/odierna ricorrente in appello con pedissequo atto di precetto in data 13/11/2024, con la quale il
Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie - così decideva: “accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiarato cessato il rapporto di cui al contratto di affitto di un fondo rustico specificato nel libello introduttivo, condanna Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore al rilascio, in favore di parte ricorrente, del
[...] fondo rustico con entrostanti fabbricati, sito in Ogliastro Cilento, riportato al foglio 3, p.lle 57; 58; 59; 61;
62 (fabbr. rur.) 64; 355 (fabb. rur.) e 356, esteso ha 3.00.00 circa;
- visto l'art. 11, comma 11, del decreto legislativo n. 150/2011 fissa per l'esecuzione la data del 13 novembre 2024); condanna
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore alla Controparte_2 rifusione, in favore di delle spese di lite, spese che liquida in euro 2.420,00= per compensi Controparte_1 di avvocato, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ex art. 2 del d.m. n. 55/14, Iva e Cpa come per legge”.
Per una compiuta ed esaustiva ricostruzione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
2 Nel primo grado di giudizio, con ricorso ex artt. 414 e ss. c.p.c. depositato e iscritto a ruolo innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Specializzata per le Controversie
Agrarie - in data 14/11/2023, quale erede di esponeva Controparte_1 Persona_1 che con contratto di affitto di fondo rustico del 16/11/2017 ex art. 45 L. 203/82 il di lui padre concedeva in fitto alla il Parte_3 proprio fondo rustico con entrostanti fabbricati, sito in Ogliastro Cilento (SA), riportato al foglio 3, p.lle 57, 58, 59, 61, 62, (fabbr. rur.) 64, 355 (fabb. rur.) e 356, esteso ha 3.00.00 circa, per una durata di anni 12 a decorrere dal 01/12/2017 e scadenza fissata al 30/11/2029, con un canone mensile di € 700,00 per il primo anno e di € 1.000,00 per gli anni successivi, per l'esercizio di attività agricola, di allevamento cavalli e lo svolgimento di attività di maneggio.
Tuttavia, con successiva pec del 06/06/2023 nella sua qualità di erede Controparte_1 del de cuius inoltrava diffida ex art. 5 L. 203/82 lamentando il mancato Persona_1 pagamento del canone per il periodo gennaio 2022/giugno 2023 e chiedeva il pagamento dei canoni insoluti;
promosso il tentativo di conciliazione ex art. 46 L. 203/1982 con pec del
26/06/2023 ed effettuato in data 24/10/2023 con esito negativo, chiedeva al Tribunale di
Vallo della Lucania – Sezione Specializzata per le controversie agrarie – di dichiarare la risoluzione del contratto di affitto del fondo per grave inadempimento dell'affittuario e, per l'effetto, di condannare al rilascio immediato del fondo e degli entrostanti fabbricati, con riserva di agire in separata sede per il recupero dei canoni e/o delle indennità di occupazione ancora dovute dalla resistente in favore del ricorrente, vinte le spese di causa. In via istruttoria, depositava documentazione come da indice.
Instauratosi il contraddittorio e fissata la prima udienza per il 07/02/2024 – differita poi d'ufficio all'udienza del 06/03/2024, nonostante la regolarità della notificazione effettuata al domicilio digitale/pec risultante dalla visura storica (cfr. atti Email_1 di primo grado), non si costituiva in giudizio la Controparte_2
quale parte resistente, per cui restava contumace e il giudizio veniva rinviato per la
[...] discussione all'udienza del 05/06/2024; con sentenza n. n. 636/2024 del 22/10/2024, il
Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie – accoglieva nel merito la domanda, dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento con contestuale ordine di rilascio del fondo fissato per la data del 13/11/2024 e condannava la resistente contumace al pagamento delle spese di lite quantificate in € 2.420,00.
3 Con la proposizione del presente gravame, l'odierna appellante, la
[...] censurava l'impugnata sentenza sulla base Parte_1 dei seguenti motivi: “1. Illogicità della sentenza;
2. Erroneità della ricostruzione dei fatti;
3. Eccezione riconvenzionale in compensazione;
4. Errata dicitura relativa alla messa in mora;
5. Mancato computo delle migliorie ai fini dell'indennizzo”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata e dichiarare la piena efficacia del contratto di affittanza agraria intercorso fra le parti per inesistenza della situazione di mora prospettata e posta a fondamento della grave inadempienza nella sentenza di primo grado, quale causa di cessazione del contratto;
con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 12/05/2025 si costituiva in giudizio quale parte resistente in Controparte_1 appello, che in via preliminare eccepiva la tardività dell'appello in quanto proposto oltre il termine di 30 gg. dalla notifica della sentenza avvenuta in data 13/11/2024 con pedissequo atto di precetto per il rilascio, nel merito chiedeva rigettarsi l'interposto gravame in quanto inammissibile, improponibile ed infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Fissata la prima udienza per il 19/06/2025 – rinviata d'ufficio al 20/11/2025 per carico di ruolo del relatore, e rigettata l'istanza di inibitoria della sentenza appellata con ordinanza n. cronol. 2024/2025 del 18/09/2025, alla fissata udienza le parti non comparivano, sicché la causa veniva rinviata ex artt. 181 e 309 c.p.c. – regolarmente comunicata – alla data del
18/12/2025, ove nuovamente nessuno compariva.
Pertanto, il Collegio si riservava e, all'esito della Camera di Consiglio, la causa viene decisa mediante lettura del dispositivo ex art. 437, comma 1, c.p.c. e contestuale deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa deve essere cancellata dal ruolo e dichiarata estinta a norma degli artt. 181, comma 1, e 309 cod. proc. civ.
La Corte rileva che le parti non sono comparse né all'udienza del 20/11/2025, né alla successiva udienza del 18/12/2025, pur avendo ricevuto regolare comunicazione di quest'ultimo rinvio, con notifica a mezzo posta elettronica certificata, eseguita a cura della
Cancelleria.
4 Il processo - avuto riguardo alla data della sua instaurazione in primo grado (successiva al
25 giugno 2008) - è soggetto, in forza del richiamo per il giudizio di impugnazione operato dall'art. 359 c.p.c., alla disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c. (quest'ultimo come modificato dall'art. 50, comma primo, del D.L. 25 giugno
2008, n. 112): in particolare, l'art. 181, primo comma, c.p.c., come modificato nel 2008
(dall'art. 50, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133), stabilisce: «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo». Il successivo art. 309 c.p.c. stabilisce: «Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181».
Con la novella del 2009, il legislatore ha previsto che, nei procedimenti in cui si giudica in composizione collegiale, il provvedimento con cui si dichiara l'estinzione del processo (quale che ne sia la causa) deve rivestire la forma della sentenza (cfr. art. 307, quarto comma, c.p.c., ed art. 308 c.p.c., primo e secondo comma, c.p.c.), trattandosi di provvedimento a contenuto decisorio (Cass. n. 26914/2020).
Per i motivi rappresentati, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli articoli 309 c.p.c. e 181 c.p.c.
L'estinzione del processo, inoltre, dispensa l'adita Corte da qualsiasi regolamentazione delle spese di lite, che, per la loro irripetibilità, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi degli artt. 310, comma 4, e 359 c.p.c.
La declaratoria di estinzione del processo, infine, esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. n. 115/2002, relativo all'obbligo della parte soccombente di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo, operando la predetta disposizione normativa solo nelle ipotesi di rigetto integrale, di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. Ord. 30 settembre 2015, n. 19560; Cass. Ord.
12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno - Sezione Specializzata Agraria - definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
in persona del legale rappresentate p.t., , nei confronti di
[...] Parte_2
5 avverso la sentenza n. 636/2024 del Tribunale di Vallo della Lucania – Controparte_1
Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie -, con dispositivo pronunciato al termine della discussione orale ex art. 429 c.p.c. in data 05/06/2024 e motivazione depositata telematicamente in data 22/10/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata alla parte contumace/odierna ricorrente in appello con pedissequo atto di precetto in data 13/11/2024, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio di appello.
2. Dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del secondo grado di giudizio restando a carico delle parti che le hanno anticipate.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente in appello, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno - Sezione Specializzata per le controversie agrarie.
Salerno, lì 18/12/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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