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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 658/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1417/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46670 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46670 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46670 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46670 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46670 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46669 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46669 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46669 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46669 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46669 TARI 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento per omesso pagamento n. 46670 del 15/06/2024 e l'avviso di accertamento per omesso pagamento n. 46669 dell'8 giugno 2024 relativi a
TARI per gli anni dal 2018 al 2022, notificato mediante il servizio postale il 3 gennaio 2025 per un totale di
€ 5.382,00,
Il Comune intimato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e meritevole di parziale accoglimento.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
E invero, come è noto, l'art. 62 del d.lgs. n. 507/1993 (così anche l'art. 14, comma 3, del d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011, per la TARES e l'art. 1, comma 641, della l. n. 147/2013 per la TARI), pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti;
ne consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere "debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione"
Anche in presenza di una circostanza di fatto di effettivo inutilizzo dell'immobile per inagibilità la mancata indicazione di tale situazione nell'ambito della denuncia di detenzione dell'immobile al Comune, determina l'esclusione del beneficio di esenzione dalla tassa, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale perizia giurata depositata (Cass. Civ., n. 10545 del 2017).
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato poiché la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito l'insussistenza di un obbligo di previa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente, nell'ambito di tributi – come quello che ci occupa – non assoggettati ad armonizzazione comunitaria (Cass. civ., n. 14357/2022).
Anche il terzo motivo è infondato.
Preliminarmente deve evidenziarsi come il richiamo all'istituto della prescrizione (invocata dalla parte ricorrente) non sia pertinente poiché tale termine deve considerarsi decorrente solo dopo l'effettivo esercizio o lo spirare del termine del potere di accertamento, giacché, diversamente opinando, si avrebbe la paradossale conseguenza che il termine di cinque anni della prescrizione da calcolarsi ai sensi dell'art. 2963
c.c. si consumerebbe prima dello spirare del termine previsto dal citato art. 1, comma 161, della l. n. 296/2006.
Deve inoltre, evidenziarsi che ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, circostanza che, nel caso che ci occupa, presuppone l'effettivo e tempestivo esercizio attività amministrativa di accertamento (art. 1, comma 161, della l. n. 296/2006) (cfr. in termini Cass. civ., 21810/2022, ord.).
Anche il quarto motivo di ricorso è infondato poiché l'avviso di accertamento dei tributi locali è adeguatamente motivato tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" (tramite l'indicazione, come nel caso di specie, degli estremi catastali) ed il "quantum" (tramite l'indicazione dell'aliquota e delle delibere applicate) dell'imposta (Cass. civ., n. 26431/2017, ord.).
Si aggiunga, inoltre, chele delibere comunali relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale e degli atti di pianificazione urbanistica che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili (Cass. civ., Sez. V, 21 novembre 2018, n. 30052).
Merita accoglimento, invece, l'ultimo motivo di ricorso solo con riferimento alle sanzioni portate per gli anni
2021 e 2022 dovendosi applicare per tali anni la deliberazione ARERA n. 444/2019.
In conclusione, il ricorso dve essere accolto limitatamente alle sanzioni per gli anni 2021 e 2022 con la conseguente compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato esclusivamente con riferimento alle sanzioni per gli anni 2021 e 2022 e lo rigetta per il resto.
Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1417/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46670 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46670 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46670 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46670 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46670 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46669 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46669 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46669 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46669 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46669 TARI 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento per omesso pagamento n. 46670 del 15/06/2024 e l'avviso di accertamento per omesso pagamento n. 46669 dell'8 giugno 2024 relativi a
TARI per gli anni dal 2018 al 2022, notificato mediante il servizio postale il 3 gennaio 2025 per un totale di
€ 5.382,00,
Il Comune intimato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e meritevole di parziale accoglimento.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
E invero, come è noto, l'art. 62 del d.lgs. n. 507/1993 (così anche l'art. 14, comma 3, del d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011, per la TARES e l'art. 1, comma 641, della l. n. 147/2013 per la TARI), pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti;
ne consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere "debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione"
Anche in presenza di una circostanza di fatto di effettivo inutilizzo dell'immobile per inagibilità la mancata indicazione di tale situazione nell'ambito della denuncia di detenzione dell'immobile al Comune, determina l'esclusione del beneficio di esenzione dalla tassa, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale perizia giurata depositata (Cass. Civ., n. 10545 del 2017).
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato poiché la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito l'insussistenza di un obbligo di previa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente, nell'ambito di tributi – come quello che ci occupa – non assoggettati ad armonizzazione comunitaria (Cass. civ., n. 14357/2022).
Anche il terzo motivo è infondato.
Preliminarmente deve evidenziarsi come il richiamo all'istituto della prescrizione (invocata dalla parte ricorrente) non sia pertinente poiché tale termine deve considerarsi decorrente solo dopo l'effettivo esercizio o lo spirare del termine del potere di accertamento, giacché, diversamente opinando, si avrebbe la paradossale conseguenza che il termine di cinque anni della prescrizione da calcolarsi ai sensi dell'art. 2963
c.c. si consumerebbe prima dello spirare del termine previsto dal citato art. 1, comma 161, della l. n. 296/2006.
Deve inoltre, evidenziarsi che ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, circostanza che, nel caso che ci occupa, presuppone l'effettivo e tempestivo esercizio attività amministrativa di accertamento (art. 1, comma 161, della l. n. 296/2006) (cfr. in termini Cass. civ., 21810/2022, ord.).
Anche il quarto motivo di ricorso è infondato poiché l'avviso di accertamento dei tributi locali è adeguatamente motivato tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" (tramite l'indicazione, come nel caso di specie, degli estremi catastali) ed il "quantum" (tramite l'indicazione dell'aliquota e delle delibere applicate) dell'imposta (Cass. civ., n. 26431/2017, ord.).
Si aggiunga, inoltre, chele delibere comunali relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale e degli atti di pianificazione urbanistica che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili (Cass. civ., Sez. V, 21 novembre 2018, n. 30052).
Merita accoglimento, invece, l'ultimo motivo di ricorso solo con riferimento alle sanzioni portate per gli anni
2021 e 2022 dovendosi applicare per tali anni la deliberazione ARERA n. 444/2019.
In conclusione, il ricorso dve essere accolto limitatamente alle sanzioni per gli anni 2021 e 2022 con la conseguente compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato esclusivamente con riferimento alle sanzioni per gli anni 2021 e 2022 e lo rigetta per il resto.
Spese compensate.