Art. 50.
I servizi utili prestati simultaneamente presso due o piu' Enti si valutano come unico periodo, agli effetti del computo del servizio utile complessivo, ma, per la misura della pensione o della indennita', si tiene conto delle retribuzioni soggette a contributo percepite presso i vari Enti.
I servizi utili prestati simultaneamente presso due o piu' Enti si valutano come unico periodo, agli effetti del computo del servizio utile complessivo, ma, per la misura della pensione o della indennita', si tiene conto delle retribuzioni soggette a contributo percepite presso i vari Enti.