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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/12/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 3743 2021
Il Giudice Richiamato il disposto DEl'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza
o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento DEl'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari DE giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza DE termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data DEl'1 gennaio 2023 ai sensi DEl'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione DEl'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente n. di R.G.: 3743/2021, riunito al R.G.: 508/2023, , nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Giovanna C.F._1
AF e ER IZ, giusta procura in atti;
Ricorrente
contro
in persona DE leg. rapp. p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Patrizia CP_1
Sanguineti, giusta procura in atti;
Resistente
Conclusioni : per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi DEl'art. 127 ter c.p.c.
e di cui si espongono le seguenti ragioni in fatto e diritto
Con distinti ricorsi depositati in data 08.12.2021 e 10.02.2023 la signora sul presupposto di aver lavorato come bracciante agricola, Parte_1 nell'anno 2020, presso l'azienda DE signor con sede in Parte_2
RA DE BI (RC), per un totale di 102 giornate, ha agito in giudizio al fine di accertare l'effettività DEla propria prestazione lavorativa -sul presupposto DEl'avvenuta cancellazione dagli elenchi anagrafici- e conseguentemente alla mancata liquidazione DEla indennità di malattia per il periodo dall' 11/01/2021 al 20/04/2021.
Si costituiva l' chiedendo di rigettare la domanda perché infondata in CP_1 fatto ed in diritto.
Istruita la causa, con apposito decreto è stata disposta la sostituzione a con il deposito di note scritte, ai sensi DEl'art. 127 ter c.p.c.,
Preso atto che nessuna DEle parti costituite si è opposta, ai sensi DEl'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione DEl'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
Il ricorso va accolto. Nel caso di specie, l'istruttoria processuale e le allegazioni in atti sono state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva con riferimento all'odierna ricorrente, in quanto quest'ultima ha ottemperato all'onere DEla prova in ordine alla sussistenza DE rapporto di lavoro. Dunque, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi sono emersi la tipologia DEle mansioni svolte dalla ricorrente, l'orario di lavoro, la retribuzione, il vincolo di subordinazione, ovvero tutti gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato. Deve, pertanto, ritenersi raggiunta la prova DEl'espletamento da parte ricorrente DEl'attività lavorativa di bracciante agricola svolta per il numero di giornate e per l'anno indicato in ricorso, con conseguente dichiarazione DE diritto di all'iscrizione nell'elenco dei Parte_1 lavoratori agricoli DE Comune di Locri (RC) per l'anno 2020 ed il conseguente diritto alla liquidazione DEla indennità di malattia per il periodo dall' 11/01/2021 al 20/04/2021.
Con ogni conseguenza di legge ed obbligo per l' di provvedere ai CP_1 relativi adempimenti. Per tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, il ricorso deve essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza, e visto il D.M. 55/2014, attesa l'assenza di questioni in fatto in diritto connotate di particolare complessità, esse sono liquidate in € 1300,00 oltre spese nella misura DE 15%, IVA e CPA come per legge
PQM
II Tribunale, nella persona DE Giudice DE lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla signora nei confronti Parte_1 DEl' in persona DE Legale Rappresentante pro-tempore, disattesa ogni CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di Pt_1
all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli DE comune
[...] di Locri per l'anno 2020 ed alla conseguente liquidazione DEla indennità di malattia per il periodo dall' 11/01/2021 al 20/04/2021, con ogni conseguenza di legge;
2) Condanna altresì l' , in persona DE legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento DEle spese di lite che liquida complessivamente in euro 1300,00, oltre spese nella misura DE 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore DE procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Provvedimento redatto con l'ausilio DE funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo
“Consolle DE Magistrato”, in data 17/12/2025
IL GIUDICE dott. Enrico Rizzo