Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/05/2025, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1649 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
( , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, ( ) e Parte_1 C.F._1
( con il proc. dom. avv.to Antonio Parte_2 C.F._2
Bianchi, delega in atti
-attori opponenti- contro
Controparte_1
( , già
[...] P.IVA_2 [...]
, in Controparte_2
persona del Presidente dott. , con il proc. dom. avv.to Cosimo CP_3
D'Ambrosio, delega in atti
-convenuta opposta-
e per essa la mandataria in persona del Controparte_4 CP_5
procuratore dott. con il proc. dom. avv.to Fabio Forino, delega Controparte_6
in atti
-interveniente- pagina 1 di 12
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Gli attori hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3714/2017, emesso dall'intestato Tribunale, con cui era stato loro intimato il pagamento, in solido, di € 37.489,77 a titolo di saldo del conto corrente n. 326639, acceso il 18.1.2008 dalla società presso la filiale di Serre della Parte_1 Controparte_2
e , e del mutuo chirografario contratto in data
[...] Controparte_2
1.12.2011, per i quali e si erano resi fideiussori. Parte_1 Parte_2
Deducevano l'applicazione di interessi usurari al conto corrente per superamento del c.d. tasso soglia lamentando che la scritturazione su detto conto di posizioni debitorie dell'autonomo “conto anticipi”, già comprensive degli interessi maturati, costituiva un illegittimo addebito di interessi su interessi.
Sostenevano poi l'applicazione di spese e competenze non dovute, nonché l'indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Eccepivano infine il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della banca in ordine alla effettiva consistenza del credito azionato e la nullità del mutuo, in quanto contratto al solo fine di abbattere lo scoperto di conto corrente.
I soli fideiussori allegavano poi la violazione dell'art. 1956 c.c. per aver la Banca fatto credito alla società senza la loro autorizzazione, pur nella conoscenza della sopravvenuta criticità delle condizioni patrimoniali della garantita.
Concludevano quindi per la revoca del decreto opposto.
Costituitasi, la Banca convenuta contestava la fondatezza dell'opposizione.
Confutava l'allegazione avversaria relativa all'applicazione di interessi usurari in quanto fondata su una inammissibile sommatoria tra commissione di massimo scoperto ed interessi.
pagina 2 di 12 Evidenziava poi che nel contratto di conto corrente, con allegate condizioni economiche del 17.06.2008, era stata espressamente pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi a credito ed a debito, con l'ulteriore firma della società di approvazione specifica. Parte_1
Dava altresì atto di aver prodotto gli estratti conto riferiti all'intero rapporto di conto corrente e rilevava la dilatorietà dell'eccezione di nullità del mutuo, trattandosi di mutuo a medio e lungo termine garantito dal Fondo Di Garanzia per le piccole e medie imprese (garanzia già escussa ma insufficiente a coprire il residuo) e che era andato a ripianare un'apertura di credito in conto corrente.
Infine, relativamente alla ipotizzata violazione dell'art. 1956 c.c., la Banca precisava che era la legale rappresentante della società opponente e che Parte_1
era il coniuge della Entrambi erano quindi a perfetta conoscenza Parte_2 Pt_1
della situazione economica della società.
Concludeva quindi il rigetto dell'opposizione.
Nel corso del giudizio si costituiva la società a mezzo della Controparte_4
mandataria dichiarando di essersi resa cessionaria, nell'ambito di CP_5
un'operazione di cartolarizzazione, del credito vantato dalla Banca convenuta opposta nei confronti degli opponenti.
Aderiva alle difese della cedente e chiariva di non essere legittimata passivamente a domande restitutorie o risarcitorie eventualmente avanzate dai debitori, atteso che la cessione di crediti in blocco non dava luogo ad una successione dal lato passivo delle vicende dei contratti da cui sono generati i crediti ceduti.
Negata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto con provvedimento del 20.10.2021 ed espletata consulenza tecnica di ufficio dal precedente giudice assegnatario, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza dell'11.4.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma
3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
pagina 3 di 12 L'opposizione va accolta per quanto di ragione.
Merita in primo luogo chiarire che, ai sensi dell'art. 50 TUB, le banche sono legittimate a chiedere il decreto ingiuntivo “anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”. Per “estratto conto” deve intendersi ciò che la legge definisce e regola come tale, anzitutto all'articolo 119 del testo unico bancario (oltre che agli articoli 1853 e 1857 c.c.), e cioè “una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto”
E' altresì noto che poiché l'opponente a decreto ingiuntivo è sostanzialmente convenuto, sebbene formalmente attore, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve avere tutti i requisiti formali previsti dagli articoli 163 e 163 bis c.p.c., ma non quelli concernenti il contenuto del normale atto di citazione, previsti dal terzo comma n. 4 dell'articolo 163 c.p.c., giacché sotto il profilo del contenuto è equiparabile ad una comparsa di risposta, di modo che deve presentare i requisiti di cui all'articolo
167 c.p.c. (Cassazione n. 22528/2006).
Quest'ultimo impone al convenuto di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (Cassazione n. 19896/2015).
Parte convenuta ha dedotto per l'appunto la genericità dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo relativamente agli ipotizzati addebiti illegittimi ed all'applicazione di tassi usurari, in quanto mancante di una presa di posizione chiara e specifica tale da far scattare il meccanismo della contestazione e da sollecitare il giudice all'effettuazione delle verifiche istruttorie del caso.
Va però osservato che l'onere del convenuto in senso sostanziale di prendere posizione, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in modo chiaro ed analitico, sui pagina 4 di 12 fatti posti dall'attore in monitorio a fondamento della propria domanda, in tanto può esplicarsi, in quanto l'attore abbia a propria volta spiegato, nel ricorso per ingiunzione, una pretesa fondata su fatti esposti in modo chiaro ed analitico: fatti cioè che, ove non specificamente contestati, possano risultare idonei a far scattare il meccanismo della non contestazione. Il che però non può accadere ove la ricorrente si avvalga, nel ricorso per decreto ingiuntivo, dell'estratto conto previsto dal citato articolo 50, laddove esso non contenga un completo resoconto delle varie partite in dare e avere, tale da palesare la sussistenza del credito azionato in monitorio.
Dunque, solo se la ricorrente in monitorio abbia fondato la propria pretesa su CP_1
estratti conto che consentano un pieno “controllo in ordine alle poste considerate e ai conteggi compiuti” l'opponente si troverà esposto all'onere di contestazione
(Cassazione n.29577/2020).
Ebbene, nel caso in esame, come può evincersi dal relativo fascicolo, parte ricorrente aveva versato in atti il contratto di conto corrente (doc. a), il contratto di apertura di credito (doc. b) il contratto di mutuo e relativo piano di ammortamento (doc. e-i), le fideiussioni, nonché le rispettive certificazioni ex art. 50 cit. (doc. m), ma non la sequenza dei relativi estratti conto.
Solo in occasione del deposito della comparsa di risposta, l'opposta ha provveduto a documentare l'andamento dei rapporti bancari per cui è causa, provvedendo a depositare tutti gli estratti conto dalla stipulazione del conto corrente sino alla revoca del fido ed al passaggio a sofferenza (cfr. produzione documentale del 18.9.2018), sicché l'onere di contestazione di cui era conseguentemente gravata la società avrebbe potuto e dovuto da questa essere assolto in prima udienza o con il deposito della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Così però non è stato, visto che con le note di udienza del 15.10.2021 e la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. gli opponenti hanno ribadito le proprie conclusioni.
Ciò posto, l'espletata consulenza tecnica di ufficio ha accertato, in riferimento al conto pagina 5 di 12 corrente ordinario n. 326639-40, che il TEG “effettivo” contrattualizzato era inferiore alle soglie usura di riferimento (cfr. foglio 22 relazione dott. del Persona_1
27.1.2024).
L'ausiliario ha altresì verificato che tra la (Filiale Controparte_7
di Serre) e era intercorso un rapporto di conto corrente individuato Parte_1
con il n. 326639/40, stipulato in data 18.01.2008 ed assistito dai seguenti affidamenti per elasticità di cassa:
- dal 28.05.2009 da un affidamento di fatto per € 10.000,00
- dal 25.01.2010 da un affidamento di fatto per € 20.000,00
- dal 11.04.2013 da un affidamento contrattualizzato per € 15.000,00 fino al II Trim.
2017.
Tale conto aveva supportato l'operatività di due conti anticipi collegati: il conto anticipi effetti sbf n. 1341 e il conto anticipi fatture n. 1342 che, come precisato dal consulente, altro non erano che partitari del conto di regolamento n. 326639.
Ebbene, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte circa la individuazione della disciplina applicabile al conto anticipi accessorio al contratto di conto corrente, il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza.
Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto. Il c.d. conto anticipi costituisce, in effetti, soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla al CP_1
cliente, annotandosi in esso in «dare» le anticipazioni erogate al correntista e in «avere» l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente.
In presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del conto corrente cui esso è collegato, per cui
l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso, con
pagina 6 di 12 la conseguente inscindibilità del saldo finale. I conti e le distinte contabilizzazioni bancarie convergono in un'unica operazione economica, e i rispettivi debiti e crediti scaturiscono da un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale (cfr. Cassazione n. 14321/22; n. 2356/24).
Correttamente quindi l'ausiliario, ai fini della ricostruzione del conto corrente ordinario, ha ricalcolato anche le competenze dei due conti anticipi.
Il fatto poi che tale ricostruzione sia avvenuta (i) ordinando i movimenti per data contabile;
(i) applicando gli interessi legali pro tempore vigenti;
(i) non applicando alcuna capitalizzazione e (i) sommando gli interessi maturati al saldo finale del conto corrente ordinario è derivato dal mancato assolvimento da parte della CP_1
dell'onere sulla stessa gravante di dimostrare le condizioni contrattuali applicate ai conti anticipi, di cui sono stati forniti solo gli estratti e non le pattuizioni.
Invero, considerato che il contratto di conto corrente (doc. a) non fissava anche la disciplina delle aperture di credito e dei conti anticipi, non è stato allegato, prima ancora che provato, se ai conti accessori fossero applicabili, e fossero state effettivamente applicate, le medesime condizioni indicate in conto corrente per la misura degli interessi, la capitalizzazione di essi e le spese.
La ricostruzione del conto n. 326639-40 è invece avvenuta (cfr. foglio 28 rel. cit.):
- enucleando il conto dalle competente liquidate dalla (sia proprie che dei conti anticipi CP_1
collegati);
- riordinando le operazioni di accredito e di addebito annotate dalla per date valuta in CP_1
quanto pattuite e correttamente applicate;
- applicando i tassi creditori e tassi debitori nei limiti pattuiti e validamente modificati ex art.
118 del TUB;
- non applicando la C.M.S. in quanto non determinata in contratto nelle modalità di calcolo e comunque perché calcolata dalla sull'utilizzato; CP_1
- applicando la commissione trimestrale sul fido accordato a partire dal 12.04.2013;
- applicando le spese di tenuta conto pattuite;
- applicando la capitalizzazione trimestrale a spese e commissioni pattuite per l'intera durata
pagina 7 di 12 del rapporto in quanto pattuita sin dall'origine del rapporto;
- applicando la capitalizzazione trimestrale agli interessi ricalcolati fino al 31.12.2013, successivamente nessuna capitalizzazione come da quesito;
- sommando al saldo ricalcolato del conto gli interessi legali ricalcolati relativi ai conto anticipi
(n. 1341 e n. 1342).
Tale operazione va condivisa in quanto rispettosa delle indicazioni contenute nel relativo quesito, di cui al provvedimento dell'8.6.2022, conforme agli orientamenti giurisprudenziali, sia di merito che di legittimità, maggioritari in materia bancaria.
Il saldo del c/c n. 326639/40 ricostruito al 30.09.2017 ha così portato alla quantificazione del debito della società opponente in - € 16.227,30 a fronte di quello per - € 25.478,00 azionato dalla CP_1
Passando quindi alle censure mosse al contratto di mutuo chirografario n.
004/111745/1 del 01.12.2011 di € 62.000,00 (e preso atto della preventiva escussione della garanzia prestata per tale finanziamento dal Fondo di Garanzia per le Piccole e
Medie Imprese ex L. n. 662/96, e per esso dal gestore di tale fondo Mediocredito
Centrale s.p.a., per € 16.762,09), la ctu ha dato atto della correttezza del relativo piano di ammortamento, e quindi dell'importo della rata di € 1.227,67, nonché della correttezza del TAEG/ISC pattuito (pari al 7,565%) indicato nel documento contrattuale (cfr. foglio 30 rel. cit.).
Il residuo importo capitale, di € 8.396,96, azionato dalla Banca va pertanto confermato.
Non coglie invero nel segno l'eccezione attorea di nullità, per difetto di causa, del prestito in questione in quanto mutuo c.d. solutorio, stipulato cioè per estinguere una posizione debitoria.
Al riguardo, infatti, le sezioni unite della Suprema Corte hanno statuito che è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione
a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso
pagina 8 di 12 l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale (cfr. sentenza n. 5841/2025).
Deve infine essere disattesa la violazione dell'art. 1956 c.c. dedotta dai fideiussori opponenti.
Va in primo luogo osservato che la fideiussione omnibus e quella specifica rilasciate dagli attori (doc. c-f fascicolo monitorio) prevedevano, rispettivamente agli artt. 7 e 5, che i fideiussori fossero tenuti a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto alla stessa dovuto per interessi spese tasse e ogni altro accessorio.
Gli opponenti avevano quindi in realtà stipulato dei contratti autonomi di garanzia in forza dei quali si erano obbligati a pagare senza il preventivo accertamento dell'inadempimento del debitore e senza poter opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, salvo l'exceptio doli.
Ciò in quanto, come la giurisprudenza di legittimità ha avuto in più occasioni modo di affermare (cfr. Cassazione n. 4661/2007; n. 23900/2006; n. 19300/2005), a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto attribuita dalle parti, costituisce contratto autonomo di garanzia quello in base al quale una parte si obbliga a titolo di garanzia ad eseguire, a prima richiesta, la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, validità ed efficacia del rapporto di base, con l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni.
Tale contratto, dunque, si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, poiché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore.
In ogni caso, seppur non si volesse qualificare la garanzia de qua in termini di contratto pagina 9 di 12 autonomo di garanzia, deve ricordarsi che la Cassazione si è ripetutamente espressa nel senso di riconoscere la possibilità che in un contratto di fideiussione siano contenute, come nella specie, clausole qualificabili come “solve et repete”, le quali, prevedendo un obbligo di pagamento “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, sono tali da inibire la facoltà dei fideiussori di opporre eccezioni quantomeno fino al pagamento del credito;
la presenza di tali clausole, che costituisce una deroga all'art. 1945 c.c., non toglie che il negozio sottoscritto dalle parti rientri ancora nell'orbita della fideiussione (cfr. Cassazione n. 27333/2005; n. 4446/2008; n.
3947/2010).
Dunque anche in forza di tale seconda opzione, in virtù della riconducibilità delle clausole contenute nella lettera fideiussoria alla clausola “solve et repete”, i fideiussori non potrebbero comunque opporre eccezioni fino a che non avessero provveduto al pagamento di quanto richiesto dalla banca.
Ciò posto, in ordine alla ulteriore questione della liberazione ex art. 1956 c.c., va rilevato che il garante ha l'onere di provare che, successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente.
Da un lato, però, tale presupposto non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito e, dall'altro, l'autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. non è configurabile come accordo a latere del contratto bancario cui la garanzia accede, sicché non richiede la forma scritta ad substantiam e può essere ritenuta implicitamente e tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, laddove emerga perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito (cfr.
Cassazione n. 4112 del 2016).
Ebbene, sul punto, sia la documentata circostanza che il garante fosse Parte_1
anche il legale rappresentante della società opponente, sia il (non contestato) rapporto pagina 10 di 12 di coniugio tra i garanti medesimi, costituiscono elementi di fatto idonei a fondare una presunzione di conoscenza da parte del garante delle condizioni economiche del debitore principale e dell'andamento del rapporto garantito.
In conclusione, il decreto va revocato e gli opponenti condannati in solido tra loro al pagamento in favore dell'opposta di € 24.624,26, oltre interessi, nella misura dell'11,25% annuo sull'importo di € 16.227,30 per il debito di conto corrente a far data dal 06.10.2017 e fino al giorno dell'effettivo pagamento e nella misura del 7,00% annuo sull'importo di € 8.396,96 del mutuo chirografario dal 25.11.2017 e fino al giorno dell'effettivo pagamento.
Le spese di lite liquidate come da dispositivo con prevalenza del decisum sul disputatum, seguono al soccombenza, mentre gli onorari di ctu vanno posti a carico solidale di tutte le parti in quanto incombente svolto nell'interesse comune.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 3714/2017 reso inter partes dal Tribunale di Salerno in data 17-19.12.2017; condanna la società e Parte_1 Parte_1
, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte convenuta Parte_2
opposta di € 24.624,26, oltre interessi, nella misura dell'11,25% annuo sull'importo di €
16.227,30 per il debito di conto corrente a far data dal 06.10.2017 e fino al giorno dell'effettivo pagamento e nella misura del 7,00% annuo sull'importo di € 8.396,96 del mutuo chirografario dal 25.11.2017 e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
condanna la società e Parte_1 Parte_1
, in solido tra loro, alla refusione in favore di parte convenuta Parte_2
opposta delle spese di lite che si liquidano in € 3.376,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
condanna la società e Parte_1 Parte_1
pagina 11 di 12 , in solido tra loro, alla refusione in favore di parte interveniente Parte_2
delle spese di lite che si liquidano in € 2.547,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di tutte le parti, nella misura di 1/3 ciascuno, gli onorari di ctu liquidati con decreto del 3.2.2024.
Così deciso in Salerno, lì 21.5.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
pagina 12 di 12