Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 31/12/2025, n. 8583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8583 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08583/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03419/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3419 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Marano, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, V. Vicinale S. AR del Pianto n.2;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, Questura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a) del decreto prefettizio prot. n. Cat. 12B16/Area I Staff 3 OSP reso dal Prefetto della provincia di Napoli e notificato il 23.5.2024, con cui si decreta il divieto al Sig. -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, ivi residente alla via -OMISSIS-, di detenere armi, munizioni e materiale esplodente; b) di ogni altro atto ad esso annesso, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Napoli e della Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. FA EI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, -OMISSIS-, titolare di licenza di porto di fucile per uso sportivo (tiro a volo), ha impugnato il decreto prefettizio con cui gli è stato fatto divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente ai sensi dell'art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (di seguito T.U.L.P.S.).
L'atto gravato trae origine dai fatti accaduti in data 17 luglio 2020, allorquando il ricorrente, di ritorno da una competizione sportiva, decideva di lasciare temporaneamente il proprio fucile, smontato e riposto in una custodia con combinazione, presso l'abitazione del fratello, -OMISSIS-. Tale decisione veniva motivata dal timore di subire una rapina nel tragitto a piedi verso la propria abitazione.
Nella medesima notte, nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione di -OMISSIS- per motivi estranei alla presente vicenda, le Forze dell'Ordine rinvenivano l'arma e le relative munizioni di proprietà del ricorrente. In tale circostanza, emergeva che -OMISSIS- era destinatario di un provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni ex art. 39 T.U.L.P.S., emesso dalla Prefettura di Napoli in data 04.09.2019.
A seguito di tali eventi, il Sig. -OMISSIS- veniva denunciato per il reato di omessa custodia di armi. Il relativo procedimento penale veniva successivamente archiviato dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli Nord su richiesta del Pubblico Ministero, il quale, pur rilevando che la circostanza potesse apparire "non credibile", osservava che "non si può ragionevolmente escludere che -OMISSIS- abbia riferito il vero" in merito alla sua inconsapevolezza circa il divieto gravante sul fratello, anche alla luce di vicende giudiziarie favorevoli a quest'ultimo.
L'episodio dava comunque avvio a un procedimento amministrativo che culminava nell'adozione del decreto prefettizio di divieto di detenzione armi, oggetto principale del presente gravame, fondato sulla valutazione che la condotta del ricorrente avesse fatto venir meno il requisito di piena affidabilità richiesto per la detenzione di armi.
Il ricorrente ha altresì impugnato, quale atto connesso, il diniego di rinnovo del porto di fucile emesso dalla Questura di Napoli in data 19.11.2021, avverso il quale aveva proposto ricorso gerarchico, respinto dal Prefetto con decreto notificato il 7 marzo 2023.
A sostegno del ricorso, vengono dedotti i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S., eccesso di potere per difetto d’istruttoria e ingiustizia manifesta: si lamenta che l'Amministrazione abbia fondato il giudizio di inaffidabilità su un singolo episodio, occasionale e giustificabile, senza procedere a una valutazione complessiva della personalità del ricorrente, la cui condotta è sempre stata irreprensibile. L'archiviazione in sede penale confermerebbe l'assenza di profili di rimproverabilità.
2. Violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost., carenza di motivazione, travisamento dei fatti e sviamento di potere: si contesta la carenza di motivazione dei provvedimenti, che sarebbero fondati su presunzioni e automatismi, senza un'adeguata istruttoria sulla personalità del ricorrente e senza considerare gli elementi a suo favore, come l'assenza di frequentazioni pregiudizievoli.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, concludendo per il rigetto del ricorso, previa eccezione di inammissibilità parziale dello stesso.
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno delineare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, al fine di inquadrare correttamente la controversia in esame.
La materia delle autorizzazioni di polizia concernenti le armi è informata a un principio di massima cautela, in ragione della preminente esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Nell'ordinamento italiano non è configurabile una posizione di diritto soggettivo in capo al privato alla detenzione o al porto di armi; tali facoltà costituiscono, al contrario, un'eccezione al divieto generale sancito dagli artt. 699 c.p. e 4, comma 1, della L. n. 110/1975, potendo essere concesse solo a soggetti che diano prova di possedere un'affidabilità assoluta e al di sopra di ogni sospetto (Corte Cost., sentenza n. 109 del 15 maggio 2019).
Da tale impostazione discende la natura ampiamente discrezionale del potere esercitato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza (Prefetto e Questore) nella valutazione dei requisiti soggettivi del richiedente o del titolare dell'autorizzazione (TAR Lazio – Roma, num. 20792 del 2025). Tale potere, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, persegue una finalità eminentemente cautelare e preventiva, e non già sanzionatoria o punitiva (TAR Molise, num. 12 del 2025). L'obiettivo consiste nel prevenire, attraverso un giudizio prognostico, ogni possibile abuso, anche solo colposo o involontario, che possa derivare dalla disponibilità di armi, con conseguente pregiudizio per l'incolumità pubblica e la tranquilla convivenza civile.
Il giudizio di "non affidabilità", che legittima il diniego o la revoca del titolo, non presuppone un accertamento di pericolosità sociale in senso tecnico, né un comprovato abuso delle armi. È sufficiente, a tal fine, la sussistenza di circostanze di fatto che, valutate nel loro complesso, inducano a dubitare della piena e totale affidabilità del soggetto. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente ribadito che tale giudizio può fondarsi anche su "situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali ovvero a misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a 'buona condotta'" (TAR Calabria - Sede staccata Reggio Calabria, num. 1164 del 2015).
Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che, ai fini del diniego o della revoca, è sufficiente "un’erosione anche minima dell’affidabilità del soggetto". La valutazione dell'Amministrazione si basa su un ragionamento di tipo probabilistico, secondo il criterio del "più probabile che non", che non richiede il raggiungimento di un livello di certezza tipico dell'accertamento penale [TAR Lazio – Roma, num. 20792 del 2025).
Il concetto di "capacità di abusarne", di cui all'art. 39 T.U.L.P.S., è stato interpretato in senso estensivo, ricomprendendo non solo condotte commissive, ma anche comportamenti omissivi, quale la negligente custodia delle armi, che denotino una scarsa attenzione al rispetto delle rigorose prescrizioni di legge.
3.- Prima di procedere all'esame del merito, il Collegio deve delibare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato con riferimento all'impugnazione del provvedimento di diniego di rinnovo del porto di fucile, adottato dalla Questura di Napoli in data 19.11.2021.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti, emerge in modo incontrovertibile che il ricorrente ha esperito avverso tale provvedimento il rimedio del ricorso gerarchico al Prefetto di Napoli. Tale ricorso è stato respinto con decreto prefettizio notificato all'interessato in data 7 marzo 2023. Avverso la decisione di rigetto del ricorso gerarchico, che costituisce la determinazione definitiva dell'Amministrazione sulla questione, il -OMISSIS- non ha proposto, nei termini perentori previsti dalla legge, né ricorso giurisdizionale dinanzi a questo Tribunale, né ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Per effetto del decorso dei termini di impugnazione, il provvedimento di diniego del rinnovo della licenza si è consolidato, divenendo inoppugnabile e acquisendo carattere di definitività. Ove il ricorso fosse accolto, comunque il ricorrente, che non ha, come detto, impugnato tempestivamente il diniego di rinnovo della licenza, non potrebbe sortire alcun effetto utile ai fini della licenza, stante la permanenza nell'ordinamento di un atto ormai intangibile. Sussiste, infatti, un rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria tra il divieto di detenzione di armi e la licenza di porto d'armi, e a maggior ragione tra un diniego di licenza ormai definitivo e la successiva proposizione di un gravame.
Pertanto, il ricorso, nella parte in cui è rivolto all'annullamento del diniego di rinnovo del porto di fucile del 19.11.2021, deve essere dichiarato inammissibile.
4.- Tanto premesso, il gravame, per la parte ammissibile, si rivela infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Le doglianze articolate dal ricorrente, esaminabili congiuntamente per la loro intrinseca connessione, non sono idonee a scalfire la legittimità del provvedimento prefettizio impugnato.
Il ricorrente lamenta innanzitutto che il provvedimento si fonderebbe su un singolo episodio, travisandone la portata e omettendo una valutazione complessiva della sua personalità, la quale sarebbe sempre stata improntata a correttezza e buona condotta. Sostiene, inoltre, che l'Amministrazione avrebbe illegittimamente ignorato l'esito favorevole del procedimento penale a suo carico, conclusosi con decreto di archiviazione.
La riferita tesi censoria non può essere condivisa.
L'Amministrazione ha fondato il proprio giudizio su un fatto storico preciso, oggettivamente accertato e di eccezionale gravità: l'aver affidato il proprio fucile al fratello, -OMISSIS-, soggetto non solo privo di titolo autorizzativo, ma, circostanza ancor più allarmante, già destinatario di un provvedimento prefettizio di divieto di detenzione armi e munizioni ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S.
Tale condotta, lungi dal rappresentare un episodio marginale, costituisce una palese e grave violazione dei doveri di diligenza e di custodia che incombono su chiunque detenga un'arma, e si configura come un indice sintomatico di assoluta inaffidabilità. La giurisprudenza, come sopra richiamato, è costante nell'affermare che anche un singolo episodio, se particolarmente significativo, può essere sufficiente a fondare un giudizio prognostico negativo (TAR Sicilia – Palermo, num. 3289 del 2024). Le giustificazioni addotte dal ricorrente (il timore di una rapina) appaiono quali mere soggettive percezioni, del tutto inidonee a scriminare la violazione di un obbligo di custodia che la legge impone in termini assoluti e inderogabili.
L'esito del procedimento penale, conclusosi con archiviazione, non è in alcun modo dirimente ai fini del presente giudizio. La valutazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza si colloca su un piano autonomo e distinto da quello penale, essendo finalizzata non alla repressione di un reato, ma alla prevenzione di un pericolo per la sicurezza pubblica (Consiglio di Stato, num. 10227 del 2022). L'archiviazione, motivata dall'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio con un grado di certezza "oltre ogni ragionevole dubbio", non preclude all'Amministrazione di valutare autonomamente la medesima condotta e di ritenerla, secondo un criterio del "più probabile che non", sufficiente a far venir meno il necessario rapporto fiduciario (TAR Lazio – Roma, num. 20792 del 2025). Peraltro, come evidenziato dalla difesa erariale, la stessa richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero qualificava come "non credibile" la circostanza che il ricorrente ignorasse il divieto a carico del fratello, pur non potendo escluderlo con certezza processuale. L'archiviazione "non cancella l'oggettività del fatto criminoso" (TAR Sicilia – Palermo, num. 3289 del 2024) e non preclude all'Autorità di pubblica sicurezza di valutarne l'incidenza sulla prognosi di affidabilità.
In ogni caso, non è ammissibile che il titolare di una licenza di porto d’armi lasci l’arma in custodia di terzi, circostanza che ex se rivela la negligenza del titolare della licenza.
4.1.- Il ricorrente deduce, altresì, la carenza di motivazione del provvedimento, che si sarebbe limitato a un'apodittica enunciazione della sopravvenuta carenza dei requisiti.
Anche tale doglianza è infondata.
Il decreto prefettizio impugnato risulta sorretto da una motivazione congrua, logica e sufficiente, che dà puntualmente conto dell'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione. Il provvedimento individua con chiarezza il presupposto di fatto (l'affidamento dell'arma al fratello inidoneo), lo qualifica giuridicamente in termini di venir meno del requisito di affidabilità e di potenziale capacità di abuso, e lo riconduce correttamente all'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 39 T.U.L.P.S.. L'Amministrazione ha esercitato legittimamente la propria ampia discrezionalità, operando un bilanciamento tra l'interesse del privato alla detenzione dell'arma e l'interesse pubblico preminente alla sicurezza e all'incolumità della collettività. La scelta di far prevalere quest'ultimo, a fronte di una condotta di oggettiva e manifesta gravità, non appare in alcun modo illogica, irragionevole o arbitraria.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e, per la restante parte, rigettato in quanto infondato.
5.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
dichiara in parte inammissibile e per la restante parte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti, che liquida forfettariamente in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR ES, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
FA EI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA EI | AR ES |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.