Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 10/04/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. NR. 52/2026/C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EM
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al nr. 46534 del registro di Segreteria.
TRA
IS, (c.f. IS) nato a [...] il IS e residente a IS, rappresentato e difeso dall’Avvocato Andrea Trentin del Foro di Bologna (c.f. [...]); fax:051.39.16.68; PEC: andrea.trentin@ordineavvocatibopec.it, elettivamente domiciliato ai fini del ricorso in Bologna, Via Luciano Toso Montanari n. 25, presso e nello studio dell’avvocato Andrea Trentin in Bologna, giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
Ministero dell’Interno in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dal dott. Sergio Wretschko;
INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS – CF 80078750587) – con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dall’avv. Mariateresa Nasso - cod. fisc. [...], giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio Fantini in Roma Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313, elettivamente domiciliata in Bologna Via Milazzo n. 4/2, presso la Sede I.N.P.S.
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per IS:
Voglia l’Ecc.ma Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale dell’Emilia Romagna adita, in accoglimento del presente ricorso, accogliere le seguenti conclusioni: Nel Merito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione contraria respinta, previa ogni più opportuna disapplicazione: 1)Accogliere il presente ricorso e per l’effetto 2) Accertare e dichiarare che le patologie che affliggono il ricorrente - ” Ernia discale C3-C4 con discopatie cervicali, recente trattamento di discectomia a tale livello e artrodesi, residua limitazione funzionale marcata” - comunque meglio descritte in atti, sono correlate all’attività di servizio del medesimo e quindi sono dipendenti da causa di servizio; 3) Accertare e dichiarare previa ascrizione delle accertate patologie alla Tabella A, categoria (considerato anche eventuale interdipendenza con i precedenti traumi rachidei cervicali distorsivi già riconosciuti Causa di Servizio) Settima, con cumulo con precedente riconoscimento di Causa di servizio per gatroduodenite in Tabella A8 e, quindi, complessiva: Tabella A Categoria Sesta” (ovvero categoria che risulterà di giustizia ovvero Tabella B (con espressa riserva di gravame sul punto)4) Condannare/Ordinare all’INPS di Bologna in persona del legale rappresentante p.t. e al Ministero dell’Interno l’annotazione, in capo alla posizione amministrativa (stato di servizio) del ricorrente, dell’intervenuto riconoscimento come causa di servizio ai fini della pensione di privilegio o dell’indennità economica corrispondente e per ogni altra statuizione consequenziale (pensionistica e stato di servizio), 5) Vinte le spese di giudizio”. Voglia l’Ecc.ma Corte adita ammettere Consulenza Tecnica Medico legale d’Ufficio e/o acquisire parere medico legale affinché il CTU, esaminati gli atti di causa, sentiti i consulenti tecnici di parte, indagata l’anamnesi clinica e lavorativa del ricorrente, dica se le patologie come meglio descritte in atti e nella relazione medico legale di parte, che affliggono il ricorrente sono correlate all’attività di servizio del medesimo e quindi sono dipendenti da causa di servizio, accertando e indicando a quale tabella e a quale categoria debbano essere ascritte”.
Per Ministero dell’Interno in persona del Ministro p.t.:
rigetto ricorso
INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del ll.r.p.t.
1) accertare e dichiarare l’infondatezza nel merito del proposto ricorso e, per l’effetto, rigettarlo integralmente con la conseguente formula e statuizione di legge. Con vittorie di spese e compensi di lite. Con riserva di ulteriormente difendere, eccepire e richiedere, anche in via istruttoria, nelle forme e nei termini di legge. In via istruttoria, ci si oppone alla chiesta CTU ed in caso di ammissione si nominano sin d’ora quale CTP INPS la dott.ssa Lucia Zanardi (lucia.zanardi@inps.it) dell’ufficio Medico Legale dell’istituto o un suo sostituto.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato IS conveniva in giudizio il Ministero dell’Interno in persona del Ministro p.t. e l’INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del ll.r.p.t. davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:
1) egli, arruolato nella Polizia di Stato nel mese di Novembre 1991 – ha effettuato i seguenti servizi:
a) fino al mese di novembre 1993 presso il Compartimento Polfer di IS: turni continuativi, comprese le notti, con servizi di vigilanza e piantonamenti in punti di riferimento della stazione Ferroviaria, effettuando anche, dal mese di novembre 1992, numerose scorte sui treni viaggiatori, anche di lunga percorrenza, svolgendo controllo passeggeri risultando, in tale contesto, esposto sia a sovraccarico della colonna vertebrale (in quanto munito oltre che dell’arma corta anche della pesante arma lunga - M12 - indossando il pesante giubbotto antiproiettili - GAP) e sia a perfrigerazioni (turni notturni; salite e discese dai mezzi);
b) dopo avere svolto, dal mese di dicembre 1993, il corso di formazione per transitare nel ruolo degli Agenti effettivi presso la Scuola di formazione della Polizia di Stato di IS, il ricorrente dal mese di Aprile 1994 all’anno 2020 è stato adibito – prima presso la Questura di IS e, quindi, presso la Questura di IS, con distacco presso il Commissariato di P.S. “IS” – a mansioni, con turni continuativi, di Vigilanza e Piantonamenti ad obiettivi sensibili quali, ad esempio: la IS, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e presso il Tribunale dei Minorenni, prima di IS e quindi di IS, e altri Uffici di rilievo – unitamente a mansioni sulle “Volanti”. Anche in questo periodo il ricorrente era dotato sia dell’arma corta che della (ben più pesante) arma lunga (M12), doveva indossare il (notoriamente pesante) giubbotto antiproiettili (GAP) e, nei turni sulle Volanti, doveva viaggiare su autovetture vetuste, “rigide”, prive di ogni sicurezza e dispositivi idonei a prevenire noxae alla schiena e alla regione lombare;
c) in particolare, dall’anno 2011, quando è stato trasferito presso il Commissariato di P.S. “IS” il ricorrente è stato adibito principalmente in turni continuativi di Volante utilizzando le autovetture come sopra descritte e la dotazione di armi, corte e lunghe, come sopra descritte e il giubbotto antiproiettile;
2) Durante l’intera carriera lavorativa come sopra descritta il ricorrente ha svolto anche:
a) servizi di Ordine pubblico, di diversa natura, durante manifestazioni sportive (ad esempio: partite di calcio e partite di pallacanestro), musicali e politiche;
b) servizi in varie località del Territorio italiano sia per fare fronte al fenomeno dell’Immigrazione - ad esempio presso i confini di IS e di IS – sia per accompagnare le persone clandestine presso i Centri di Rimpatrio collocati in diverse località italiane (ad esempio: Trieste, Potenza, Roma, Milano, Torino) – sia per eseguire accompagnamenti coattivi alla frontiera per immediati rimpatri, raggiungendo diverse località italiane (ad esempio: Roma, Milano, Torino, Venezia e Genova);
3) Durante lo svolgimento delle proprie mansioni di servizio il ricorrente, inoltre:
a) è stato vittima di aggressioni ed è stato coinvolto in colluttazioni durante le attività di controllo del territorio in occasione di arresti o fermi - compravate dai diversi riconoscimenti conferiti dalla Questura di IS - con conseguenze psico fisiche;
b) è stato vittima di diversi sinistri stradali, senza colpa, che hanno determinato lesioni fisiche, riconosciute come dipendenti da causa di servizio;
4) Dal 2021 il ricorrente è in servizio presso la divisione di Polizia Amministrativa e Sicurezza, Sezione Investigativa;
5) Con atto datato 23 luglio 2018 il ricorrente ha presentato, al Ministero dell’Interno, domanda amministrativa per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “Ernia discale a livello “C3-C 4” a cui seguiva il diniego; (cfr. docc. 16 e 18);
6) Con successivo atto datato 7 aprile 2022 il ricorrente ha presentato, altresì, domanda di Pensione Privilegiata all’I.N.P.S. senza tuttavia sortire esito positivo.
Pertanto, adiva questa Corte per sentir accogliere le conclusioni di cui in intestazione.
L’INPS asseriva che il ricorrente era ancora in servizio e quindi non vi era interesse, e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Ministero chiedeva il rigetto del ricorso.
Disposta CTU, alla udienza del 31.03.2026, con l’assistenza della dott.ssa Antonietta Monaco e alla presenza dell’Avv. Trentin Andrea per il ricorrente e dell’Avv. Barbara Preti per l’Inps, su delega scritta agli atti dell’avv. Nasso, nessuno presente per il Ministero dell’Interno la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.
DIRITTO
§ 1. INAMMISSIBILITA’
In via preliminare l’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso.
Sul punto valgano le seguenti considerazioni.
Da tempo immemorabile la dottrina si è interrogata sulla sussistenza dell’interesse che, ai sensi dell’art. 100 del codice di rito, legittimi una azione di mero accertamento, o di accertamento negativo.
Orbene la risposta della dottrina e della giurisprudenza è che, quante volte vi sia una res dubbia in ordine alla spettanza di un bene della vita, tante volte sarà possibile agire in mero accertamento.
Innanzi tutto, occorre chiarire che le azioni di accertamento non sono proponibili nel caso in cui sono volte soltanto all'accertamento od alla contestazione di un fatto, ma sono, viceversa, proponibili quando mirano all'accertamento della sussistenza di un diritto o di un'altra posizione soggettiva, nonché quando mirano all'accertamento di uno status, inteso come sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona, dal cui riconoscimento derivi, sulla base di una norma di diritto, l'attribuzione al soggetto di determinati diritti (C. 4516/2003; T. Bari 6.4.2016).
Più in particolare, è stato rilevato che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza d'un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della detta incidenza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice (C. 7096/2012; C. 8464/2011; C. 13556/2008; C. 4496/2008; C. 10661/2004; C. 9172/2003; C. 16022/2002; C. 7264/1994; T. Roma 23.1.2020; T. Roma 24.1.2019).
L'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni qualvolta ricorra una pregiudizievole situazione d'incertezza relativa a diritti o rapporti giuridici, la quale, anche con riguardo ai rapporti di lavoro subordinato, non sia eliminabile senza l'intervento del giudice, sicché è ammissibile la domanda del datore di lavoro diretta all'accertamento della legittimità del licenziamento, ancorché questo risulti essere già stato impugnato dal lavoratore con l'instaurazione di un precedente giudizio, salva in ogni caso l'applicabilità della disciplina della continenza delle cause ex art. 39 cod. proc. civ.; né è configurabile un abuso dello strumento processuale da parte del datore di lavoro, in considerazione della sussistenza di un interesse ad agire degno di tutela. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7096 del 09/05/201).
Orbene, alla luce delle precedenti coordinate ermeneutiche, anche in relazione al petitum sostanziale, sussiste l’interesse ad agire e la giurisdizione della Corte dei conti.
Parte ricorrente, infatti, ha chiesto il seguente bene della vita DICHIARAZIONE DEL PROPRIO STATUS INVALIDANTE COME DERIVANTE DA CAUSA DI SERVIZIO Egli, in sostanza, ha chiesto un accertamento (dipendenza della malattia da causa di servizio) non in vista di un bene attuale, attinente alla sua attività lavorativa, ma in relazione ad un bene certo nell’an (la pensione), incerto nel quando, ma, soprattutto, incerto nel quantum.
Se la malattia di cui soffre dipende dal servizio prestato allora il quanto sarà maggiore rispetto a quello che gli spetterebbe in via ordinaria.
É stata pertanto non la situazione attuale, quanto piuttosto la situazione attesa, a radicare la giurisdizione della Corte.
Infatti, si avrà giurisdizione del giudice amministrativo se il fatto generatore del diritto (dipendenza ella malattia da servizio) incide sulla sua situazione attuale; giurisdizione della Corte dei conti se si chiede una pensione commisurata alla malattia che deriva da causa di servizio.
Risulta, poi, una domanda amministrativa sulla quale la amministrazione si è pronunciata con un rigetto (all. 4 di parte ricorrente)
§ 2. LEGITTIMAZIONE INPS Sempre in via preliminare va affermata la legittimazione passiva dell’INPS, contestata dall’Istituto nella memoria di costituzione. Invero questo Giudice ritiene che sussista un interesse del ricorrente a rendere opponibile all’Istituto previdenziale, competente a liquidare l’eventuale futuro trattamento pensionistico maggiorato, la sentenza che accerti la dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta, considerati gli evidenti riflessi che ciò avrebbe sul riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato (in tal senso, ex pluribus, cfr. Sez. giur. Sardegna, sentenza n. 40 del 23.3.2017).
§ 3. MERITO La domanda è fondata alla luce della esauriente consulenza tecnica di ufficio.
Ha affermato il CTU che dalla storia lavorativa del sig. IS, emersa dall’anamnesi e dalle schede informative ritualmente depositate e comunque non contestate, si evince un’attività sicuramente intensa e usurante, con particolare riferimento al periodo antecedente la diagnosi dell’infermità oggetto del presente ricorso, in particolare nel periodo fra gli anni ‘90 e il 2018.
In questo lasso di tempo il Ricorrente è stato impiegato a lungo come autista, nel servizio di “volante” con controllo del territorio, soccorso pubblico, vigilanza di obiettivi fissi, posti di controllo e di blocco, interventi di allarme, inseguimenti, arresti, staffette di sicurezza, pattugliamenti, con turnazioni diurne e notturne. A causa della sua attività ha subito numerosi traumatismi, in particolare del capo e del collo, durante le fasi di arresto caratterizzate da inseguimenti e colluttazioni e riportò la frattura ora dell’osso ioide, ora delle ossa nasali, ora della clavicola, ora traumi facciali con avulsioni dentarie, oltre a incidenti stradali con plurimi traumi distorsivi del rachide cervicale.
Si è trattato di una attività che ha verosimilmente contribuito in modo determinante all’usura dei dischi del rachide cervicale e all’insorgenza della patologia discale diagnosticata nel 2018 e trattata chirurgicamente lo stesso anno mediante discectomia e artrodesi C3-C4.
Pertanto, deriva il nesso causale con il servizio prestato nella Polizia di Stato e analiticamente descritto nel ricorso, ed inoltre, afferma l’ausiliare, considerata la diagnosi clinica e strumentale della patologia, la marcata disfunzionalità del rachide cervicale con severa rigidità rilevata in occasione della visita peritale e l’attendibile sindrome dolorosa la si ascrive alla ottava categoria della tabella A.
Continua il CTU, in risposta alle osservazioni dei periti di parte, affermando la rilevanza dei numerosi e importanti traumatismi al capo, con ovvia sollecitazione del rachide cervicale, e al collo del ricorrente. Il IS riportò a seguito delle numerose colluttazioni con gli arrestati diverse lesioni in occasioni e tempi differenti.
In successione: la frattura dell’osso ioide (osso impari del collo posto fra il mento e la cartilagine tiroidea a livello della 4a vertebra cervicale); la frattura delle ossa nasali, mediante pugno ricevuto al volto, con deviazione del setto e necessitato intervento chirurgico di settopastica nasale; la frattura della clavicola dx, con verosimile sollecitazione di tutte le strutture limitrofe considerata la violenza tale da aver fratturato l’osso; la rottura del dente incisivo superiore a seguito di altro trauma cranio-facciale per l’ennesimo pugno ricevuto da un arrestato; alcune distorsioni del rachide cervicale da incidenti automobilistici durante gli inseguimenti.
Trattasi di traumatismi con ovvio interessamento del rachide cervicale, che sia per la vis lesiva che li caratterizza, sia per la pluralità degli stessi in occasioni diverse, con effetto che diviene esponenziale, possano con ogni probabilità aver concorso quali agenti eziologici efficaci e determinanti nell’insorgenza dell’infermità diagnosticata al rachide cervicale.
Il CTU, a seguito, comunque, di osservazioni di parte, previa istanza al Giudice, ha disposto la consulenza ausiliaria radiologica con rilettura di tutti i dischetti contenenti le immagini TAC e RMN, fino all’ultima del 19/04/2024.
Lo specialista radiologo, dott. Dario Ribuffo ha riletto tutte le immagini relative alle RMN del rachide cervicale del 24/10/2018, 08/03/2021, 16/04/2024 e alla TAC del 23/01/2020 (esami successivi all’intervento chirurgico del 18/04/2018) e ha rilevato in tutti gli “esiti di discectomia a livello di C3-C4, con posizionamento di cage intersomatico (sostanzialmente una protesi), oltre a barre osteofitosiche somato-marginali posteriori che determinano compressione del midollo spinale, reperto più accentuato, con maggiore compressione midollare nell’ultimo esame del 16/04/2024. Inoltre, lo specialista ha rilevato le protrusioni discali C2-C3 intraforaminale sn, C4-C5 con impronta sul midollo spinale, C5-C6 con impronta sul midollo spinale e fenomeni di disidratazione discale, specie fra C4 e C7.
Si tratta di menomazioni in lenta evoluzione peggiorativa e non certo suscettibile di regressione, considerate le sue caratteristiche degenerative.
Quanto alla ascrivibilità alla ottava categoria della tabella A, (il CTP ritiene più equa la tabella B, citando per analogia la tabella Inail del DL 38/2000) innanzitutto l’inquadramento nosologico è diverso, trattandosi nel caso del IS di menomazione più grave, in presenza di esiti di discectomia con artrodesi e mezzo di sintesi posto fra due vertebre, che non è contemplata nella voce tabellare suddetta; a questo si associano anche numerose protrusioni discali ad altri livelli del rachide cervicale con impronta midollare e grave degenerazione artrosica con barre osteofitosiche, il tutto a determinare una grave rigidità nei movimenti. Pertanto, menomazione non è certo paragonabile a quella della citata voce tabellare INAIL, ma è sicuramente più grave.
§ 4. SPESE In merito alle spese processuali, a cagione del rinvio dinamico dell’art. 31, comma 5, c.g.c. al codice di procedura civile, trova applicazione l’art. 92 del codice di rito nella formulazione risultante dalla modifica avvenuta con l’art. 13 del dl 132 del 2014, convertito in legge 162 del 2014, secondo il cui comma 2:
Se vi è soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta novità della questione tratta o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Tale normativa deve ritenersi integrata sia con l'introduzione dei commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies ad opera del DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 156 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) sia con la sentenza additiva nr. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la quale:
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni;
Ciò premesso, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, anche in virtù del fatto che l’INPS è parte formale, possono essere interamente compensate.
Con il Ministero dell’Interno seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi dell’art. 152 bis c.p.c. richiamato dall’art. 158, comma 2, del c.g.c. in favore di IS in complessivi € 2.659,00 oltre IVA, CPA, contributo unificato e rimborso forfettario, tenuto conto della non vincolatività delle tariffe professionali, sulla base di un giudizio di valore indeterminabile a complessità bassa e con valori minimi.
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da IS nei confronti di Ministero dell’Interno in persona del Ministro p.t.; INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del ll.r.p.t., con ricorso ritualmente notificato così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l’effetto accertare e dichiarare che le patologie che affliggono il ricorrente - ” Ernia discale C3-C4 con discopatie cervicali, recente trattamento di discectomia a tale livello e artrodesi, residua limitazione funzionale marcata” sono correlate all’attività di servizio del medesimo e quindi sono dipendenti da causa di servizio;
accertare e dichiara le accertate patologie rientranti nella Tabella A;
b) condanna il Ministero dell’Interno in persona del Ministro p.t. a pagare, in favore di IS le spese e competenze del presente giudizio, che liquida in € 2659,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario;
c) compensa le spese con l’INPS.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 31 marzo 2026
IL GIUDICE UNICO
(Dott. Marco Catalano)
f.to digitalmente Depositata in Segreteria il giorno 10 aprile 2026 Il Direttore della Segreteria
(dott. Laurino Macerola)
f.to digitalmente In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Bologna, 10 aprile 2026 Il Direttore di Segreteria
(dott. Laurino Macerola)
f.to digitalmente