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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3515/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3515/2019 avente ad oggetto risarcimento danni, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di procuratore speciale di , nato in [...] il [...], Parte_2 Pt_3
nata in [...] il [...], , nata in [...] il [...],
[...] Parte_4 [...]
, nato in [...] il [...], , nato in [...] il [...], Pt_5 Parte_6 Pt_7
, nata in [...] il [...], , nato in [...] il [...],
[...] Parte_8 Pt_9
, nato in [...] il [...], e , nata in [...] il [...], con il
[...] Parte_10 patrocinio dell'avv. MASSATANI MAURIZIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
P.I. , in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SOLARINO GIUSEPPE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/09/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORI
Nel merito in via principale si chiede di accertare che il sinistro per il quale è giudizio si è verificato per colpa e fatto esclusivo e/o concorrente, del conseguentemente e per l'effetto, - ai Controparte_1 sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 32, 35, 38 cost., 1226, 2043,2054,
2055,2056, 2059 cod. civ. condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede legale in in Via Francesco Mormino Penna 297018 Scicli (Ragusa), al CP_1 risarcimento di tutti i danni ai sensi dell'art. 2055 cc e quindi al pagamento della intera somma che verrà liquidata dal Tribunale, in favore di ogni singola parte attrice sostanziale in relazione al danno parentale richiesto per la morte di , rappresentata dal procuratore speciale, secondo Persona_1 pagina 1 di 8 quanto previsto, per il danno non patrimoniale da morte di congiunto dalla tabella milanese in vigore al momento della emanazione della sentenza con espressa riserva di agire anche con separato giudizio per tutti quei danni che saranno accertati e patiti come sopravvenuti al presente giudizio, allo stato imprevedibili, con la sorte liquidata alla attualità della data della pubblicazione della sentenza mentre gli interessi compensativi recte del lucro cessante e danno emergente, da ritardato adempimento di obbligazione di valore, dovranno essere liquidati sotto forma di interessi al saggio prescritto dal comma 4 dell'art.1284 cc come modificato dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162 in ossequio all'arresto delle SSUU n. 1712 del 1995 ovvero sulla sorte devalutata al momento del fatto e poi via via rivalutati fino alla data della pubblicazione della sentenza e quelli successivi da tale data fino al reale soddisfo.
Nel merito in via subordinata ferma restando la richiesta di accertamento del di Controparte_1 responsabilità esclusiva e/o concorsuale nella produzione dell'evento, ove venga riconosciuta una valenza di merito alla pronuncia, 396/2015, la preclusione del ne bis in idem, si chiede che la stessa venga limitata al sig. che nel primo processo rappresentava – deve ritenersi Parte_1 invalidamente – anche gli altri attori che quindi mai hanno rivestito validamente la qualità di parti processuali posto che nella sentenza si legge una declaratoria di nullità ab origine della procura notarile con conseguente riconoscimento in favore di tutti gli attori ad eccezione del del diritto Parte_1 ad ottenere il risarcimento del danno parentale da morte di congiunto e consequenziale declaratoria di condanna alla somma a titolo di danno non patrimoniale da morte di congiunto che verrà riconosciuta dal Tribunale, in favore dei medesimi secondo quanto previsto, per il danno non patrimoniale da morte di congiunto dalla tabella milanese in vigore al momento della emanazione della sentenza con espressa riserva di agire anche con separato giudizio per tutti quei danni che saranno accertati e patiti come sopravvenuti al presente giudizio, allo stato imprevedibili, con la sorte liquidata alla attualità della data della pubblicazione della sentenza mentre gli interessi compensativi recte del lucro cessante e danno emergente, da ritardato adempimento di obbligazione di valore, dovranno essere liquidati sotto forma di interessi al saggio prescritto dal comma 4 dell'art. 1284 cc come modificato dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162 in ossequio all'arresto delle SSUU n.1712 del 1995 ovvero sulla sorte devalutata al momento del fatto e poi via via rivalutati fino alla data della pubblicazione della sentenza e quelli successivi da tale data fino al reale soddisfo.
Nel merito in via ulteriormente subordinata ferma restando la richiesta di accertamento del CP_1 di responsabilità esclusiva e/o concorsuale nella produzione dell'evento, ove venga riconosciuta
[...] una valenza di merito alla pronuncia, 396/2015, la preclusione del ne bis in idem posto che il numero complessivo dei soggetti rappresentati dal SI in questo giudizio sono 9, mentre Parte_1 quelli di cui al primo giudizio sono 8 il tribunale accerti anche ai sensi dell'art. 115 cpc, in assenza di contestazione della controparte rispetto a questa posizione che nei confronti dell'odierno attore di cui al numero 4 dell'elenco ovvero il SI , nato il [...], figlio della vittima, del Parte_5 cui nominativo, non vi è traccia né nell'atto di citazione del vecchio giudizio né tantomeno nella sentenza, alcun giudicato né formale né a maggior ragione sostanziale, possa essersi mai verificato e, conseguentemente dichiari il diritto del medesimo ad ottenere il risarcimento del danno parentale reclamato per la morte del genitore, secondo quanto previsto, per il danno non patrimoniale da morte di congiunto dalla tabella milanese in vigore al momento della emanazione della sentenza con espressa riserva di agire anche con separato giudizio per tutti quei danni che saranno accertati e patiti come sopravvenuti al presente giudizio, allo stato imprevedibili, con la sorte liquidata alla attualità della data della pubblicazione della sentenza mentre gli interessi compensativi recte del lucro cessante e danno emergente, da ritardato adempimento di obbligazione di valore, dovranno essere liquidati sotto forma di interessi al saggio prescritto dal comma 4 dell'art. 1284 cc come modificato dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162 in ossequio all'arresto delle SSUU n.1712 del 1995 ovvero sulla sorte devalutata al momento del fatto e pagina 2 di 8 poi via via rivalutati fino alla data della pubblicazione della sentenza e quelli successivi da tale data fino al reale soddisfo. Nel merito in via ancor più gradata ferma restando la richiesta di accertamento del di Controparte_1 responsabilità esclusiva e/o concorsuale nella produzione dell'evento, ove venga riconosciuta una valenza di merito alla pronuncia, 396/2015, la preclusione del ne bis in idem, anche ai sensi dell'art.115 cpc, in assenza di contestazione della controparte rispetto a questa posizione si chiede di accertare che in questo giudizio vi è un ulteriore soggetto, il cui nominativo non si rinviene tra quelli indicati in sentenza né in atto di citazione ovvero il SI , fratello della vittima e di cui, come Parte_8 detto, in egual misura al non si rinviene traccia né in atto di citazione né nella Parte_5 sentenza in oggetto, in quanto in quella sentenza si fa espresso riferimento ad altro soggetto tale R_
, che ovviamente, non coincide con il nominativo dell'odierno attore, che non ha preso parte al
[...] primo giudizio e che come dimostrato dal documento di identità ed al relativo codice fiscale depositati in allegato è stato elaborato proprio sulla scorta che il nome sia e non certamente . e Pt_8 R_ conseguentemente accertare il diritto del medesimo ad ottenere il risarcimento del danno parentale reclamato per la morte del fratello, secondo quanto previsto per il danno non patrimoniale da morte di congiunto dalla tabella milanese in vigore al momento della emanazione della sentenza con espressa riserva di agire anche con separato giudizio per tutti quei danni che saranno accertati e patiti come sopravvenuti al presente giudizio, allo stato imprevedibili, con la sorte liquidata alla attualità della data della pubblicazione della sentenza mentre gli interessi compensativi recte del lucro cessante e danno emergente, da ritardato adempimento di obbligazione di valore, dovranno essere liquidati sotto forma di interessi al saggio prescritto dal comma 4 dell'art. 1284 cc come modificato dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162 in ossequio all'arresto delle SSUU n.1712 del 1995 ovvero sulla sorte devalutata al momento del fatto e poi via via rivalutati fino alla data della pubblicazione della sentenza e quelli successivi da tale data fino al reale soddisfo.
Per quanto riguarda le spese legali si chiede la vittoria di tutte le spese senza alcuna rinuncia o decadenza ad alcuna di esse, spese documentate, che solo indicativamente ci si limita a illustrare con le spese relative al pagamento del contributo unificato, nella medesima misura del versato, dell'attività di notificazione o estrazione di copie nel procedimento penale, rimborso di spese anticipate dallo scrivente difensore antistatario a nome e per conto del cliente di cui venga prodotta regolare documentazione fiscale spese di trasferta, spese per la consulenza di parte secondo quanto statuito da
Corte di Cassazione civile Sezioni Unite Sentenza n. 16990 del 10 luglio 2017 nonché spese generali ex art. 15 tariffe pari al 15% degli onorari del presente giudizio, e della fase stragiudiziale e quella penale oltre a IVA e CPA come per legge e nella misura fissata dal D.M. in vigore , con l'aumento in quota percentuale ivi previsto per la assistenza a più persone all'interno del medesimo giudizio in quanto si tratta di litisconsorti non necessari, per i quali sarebbe stato pienamente legittimo avanzare una richiesta singola per ognuno di essi, con conseguente liquidazione di maggiori spese processuali, e attraverso il semplice calcolo dell'aumento, in ogni caso tutte da distrarsi in favore del procuratore antistatario, come da procura in calce all'atto di citazione.
CONVENUTO
Ritenere e dichiarare inammissibile la domanda. Rigettare integralmente, con ogni statuizione, la domanda perché inammissibile e infondata in fatto ed in diritto.
Condannare gli attori al pagamento delle spese di giudizio come per legge.
pagina 3 di 8 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda degli attori, tranne , deve essere dichiarata inammissibile in Parte_5 accoglimento dell'eccezione di giudicato sollevata dal Controparte_1
Con sentenza n. 396/2015 del 14/12/2015 il Tribunale di Ragusa ha rigettato la domanda di risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis riguardante il medesimo fatto oggetto del presente processo proposta nei confronti del da in proprio e Controparte_1 Parte_1 nella qualità di procuratore speciale di , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_6
, , e
[...] Parte_7 Persona_2 Parte_9 Parte_10
La domanda è stata rigettata in quanto gli attori non hanno provato il loro rispettivo grado di parentela con la vittima, avendo prodotto oltre i termini ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c. i certificati di stato di famiglia. La sentenza è passata in giudicato in data 14/12/2017, come da attestazione di cancelleria del 5/12/2019 in atti. Come chiarito dalla Suprema Corte, “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. Sez. unite n. 2951/2016). Nel caso di specie, la parentela tra gli attori e la vittima configura un elemento del fatto costitutivo della domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, rappresentando quest'ultimo il requisito necessario per vantare il diritto al risarcimento;
il rapporto di parentela attiene pertanto alla titolarità della posizione soggettiva attiva dedotta in giudizio. Si tratta dunque di una questione che riguarda il merito della decisione per cui il rigetto della domanda con sentenza passata in giudicato preclude la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 2909 c.c. Deve pertanto essere dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento iure proprio per il danno da morte del congiunto proposta dagli stessi soggetti che hanno promosso il giudizio definito con la sentenza n. 396/2015 di questo Tribunale. Tra questi soggetti va annoverato anche , fratello di , nato a [...] Persona_2 Persona_1
(Albania) il 01/05/1972, come risulta dal certificato di stato di famiglia prodotto da parte attrice;
in tale certificato non si rinviene alcun per cui l'odierno attore, nato a Parte_8
Durazzo il 01/05/1972 e fratello della vittima, coincide con , che ha proposto la Persona_2 domanda anche nel precedente giudizio. Passando ad esaminare la domanda di , quale procuratore speciale di Parte_1 [...]
, che non è stato parte nel precedente giudizio, la stessa è parzialmente fondata e deve Pt_5 pertanto essere accolta per quanto di ragione. Dagli atti del procedimento penale n. 1622/1999 RGNR Modica, come ricostruiti nella sentenza penale del Tribunale di Modica n. 444/02 del 10/05/2002 e nelle sentenze della Corte d'appello di Catania in atti, si evince che il 10 agosto 1998 alle ore 16.45 circa, in occasione di un torneo di calcetto organizzato da nella spiaggia Palo Rosso del Comune di CP_2
si posizionava per giocare come portiere nella porta lato est del campo e, CP_1 Persona_1 ancora prima di iniziare la partita, si aggrappava alla traversa della porta sollevandosi da terra;
la porta, del tipo amovibile e non fissata per terra, gli si abbatteva addosso colpendolo alla testa pagina 4 di 8 e al torace e causandogli un grave trauma cranio-cervicale a seguito del quale decedeva per arresto cardio-circolatorio con shock emorragico. In data 18/07/1998 , nella qualità di responsabile del servizio di Persona_3 animazione dello sport e tempo libero del Comune di e , assessore CP_1 Persona_4 allo sport, avevano autorizzato l'uso di una porzione di spiaggia di Cava d'Aliga per un torneo di calcetto amatoriale, dal 20/07 fino al 02/08 del 1998. Successivamente il aveva Per_3 autorizzato e a prelevare le porte di calcetto montate presso il Persona_5 CP_3
Polivalente sito in C.da Junci di con l'obbligo di riconsegnare le porte il giorno 3 agosto CP_1
e di rimontarle nello stesso sito;
le porte erano state consegnate a e da Per_5 CP_3
custode del campo Polivalente. Persona_6
Quelle stesse porte, anziché essere riconsegnate il 3 agosto, erano state prelevate da CP_2
e poste sulla spiaggia sita in C.da Palo Rosso di Donnalucata per essere utilizzate per un
[...] altro torneo.
Tali porte, lasciate sulla spiaggia distese per terra, erano state rialzate e montate senza alcun sistema di ancoraggio al terreno da alcuni bagnanti che avevano organizzato in maniera estemporanea la partita di calcetto nel corso della quale si era verificato l'incidente mortale sopra descritto. È dunque pacifico che le porte in questione siano di proprietà del e che Controparte_1
l'amministrazione comunale non ha controllato che le porte fossero riconsegnate dopo il torneo presso il campo Polivalente dal quale erano state prelevate. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. Sez. VI n. 11526/17). Rileva altresì la Suprema Corte che “In tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.” (Cass. Sez. VI n. 17873/20). La giurisprudenza ha altresì chiarito che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo
pagina 5 di 8 stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Sez. VI n. 9315/19). Alla luce di tali principi, ritiene questo Giudice che nel caso di specie sussista il nesso di causalità tra la porta di proprietà del lasciata abbandonata in una spiaggia e Controparte_1
l'incidente che si è verificato a causa dell'uso della stessa da parte di alcuni soggetti senza le dovute cautele. Non può parlarsi di caso fortuito che escluda il nesso eziologico per il comportamento del danneggiato che si è appeso alla traversa per effettuare il riscaldamento, trattandosi di un esercizio preparatorio comunemente effettuato dai portieri prima della partita, per cui non può escludersi che si tratti di un comportamento che costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Escluso il caso fortuito, va tuttavia ravvisato un rilevante concorso di colpa del danneggiato che avrebbe dovuto adottare una maggiore cautela trattandosi di un soggetto di ventotto anni che avrebbe dovuto verificare che la porta non era ancorata al suolo, circostanza facilmente accertabile essendo il fatto accaduto in pieno giorno, nel pomeriggio del mese di agosto. Può ritenersi che la condotta colposa dell'attore abbia concorso a causare l'evento nella misura preponderante del 70%. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica” (Cass. n. 16413/2024). La misura del risarcimento spettante a deve pertanto essere diminuita del 70%. Parte_5
Il deve essere condannato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti da , nella misura del 30%. Parte_5
Sotto il profilo risarcitorio l'attore chiede iure proprio il risarcimento del danno da perdita del congiunto. Relativamente al danno non patrimoniale da perdita del congiunto la giurisprudenza della Cassazione ha affermato che “la sussistenza del pregiudizio è presunta per i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela col defunto (ovvero i membri della c.d. famiglia nucleare)” (Cass., sez. VI, 28.02.2020 n. 5452). Nel caso specifico detto risarcimento viene chiesto dal figlio della vittima e tale grado di parentela è sufficiente a giustificarne il riconoscimento. Di recente la giurisprudenza di legittimità ha superato il parametro della liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, che veniva discrezionalmente determinato dal giudice tra un minimo ed un massimo. Si è ritenuto che “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda […] l'elencazione delle circostanze di fatto
pagina 6 di 8 rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza” (Cass., sez. III, 21.04.2021, n. 10579). Chiarisce la Suprema Corte che “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione.” (Cass. n. 37009/2022). Facendo applicazione della tabella del Tribunale di Milano del 2024 spetta a , a Parte_5 titolo di risarcimento del danno da perdita parentale per la morte del padre , la Persona_1 somma di € 265.948,00, considerate l'età della vittima (28 anni) e del figlio (1 anno) al momento del decesso del padre, con il quale conviveva, nonché la presenza di altri familiari conviventi. La somma deve essere ridotta del 70% per quanto sopra evidenziato, giungendo così all'importo di € 79.784,40. Giova poi osservare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un, 17.02.1995, n. 1712), atteso che il risarcimento da inadempimento di obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
il nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio. L'importo sopra indicato deve dunque essere devalutato fino al momento del fatto (10.8.1998) e sulla somma ottenuta (€ 48.649,02), rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT previsti dall'art. 150 disp. att. c.p.c., devono essere calcolati gli interessi compensativi fino ad oggi, pari a € 31.786,87. In definitiva, il deve essere condannato a corrispondere a , Controparte_1 Parte_1 nella qualità di procuratore speciale di , la somma di € 111.571,27. Parte_5
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'attore . Parte_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3515/2019: CONDANNA il a corrispondere a , nella qualità di procuratore Controparte_1 Parte_1 speciale di , la somma di € 111.571,27, oltre agli interessi al tasso legale fino Parte_5 all'effettivo soddisfo. DICHIARA inammissibili le domande degli altri attori.
pagina 7 di 8 CONDANNA il a rimborsare a , nella qualità di procuratore Controparte_1 Parte_1 speciale di , le spese di lite, che si liquidano in € 547,58 per esborsi ed in € Parte_5
9.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Maurizio Massatani. CONDANNA parte attrice, ad eccezione di , a rimborsare al le Parte_5 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 9.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 03/01/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3515/2019 avente ad oggetto risarcimento danni, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di procuratore speciale di , nato in [...] il [...], Parte_2 Pt_3
nata in [...] il [...], , nata in [...] il [...],
[...] Parte_4 [...]
, nato in [...] il [...], , nato in [...] il [...], Pt_5 Parte_6 Pt_7
, nata in [...] il [...], , nato in [...] il [...],
[...] Parte_8 Pt_9
, nato in [...] il [...], e , nata in [...] il [...], con il
[...] Parte_10 patrocinio dell'avv. MASSATANI MAURIZIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
P.I. , in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SOLARINO GIUSEPPE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/09/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORI
Nel merito in via principale si chiede di accertare che il sinistro per il quale è giudizio si è verificato per colpa e fatto esclusivo e/o concorrente, del conseguentemente e per l'effetto, - ai Controparte_1 sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 32, 35, 38 cost., 1226, 2043,2054,
2055,2056, 2059 cod. civ. condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede legale in in Via Francesco Mormino Penna 297018 Scicli (Ragusa), al CP_1 risarcimento di tutti i danni ai sensi dell'art. 2055 cc e quindi al pagamento della intera somma che verrà liquidata dal Tribunale, in favore di ogni singola parte attrice sostanziale in relazione al danno parentale richiesto per la morte di , rappresentata dal procuratore speciale, secondo Persona_1 pagina 1 di 8 quanto previsto, per il danno non patrimoniale da morte di congiunto dalla tabella milanese in vigore al momento della emanazione della sentenza con espressa riserva di agire anche con separato giudizio per tutti quei danni che saranno accertati e patiti come sopravvenuti al presente giudizio, allo stato imprevedibili, con la sorte liquidata alla attualità della data della pubblicazione della sentenza mentre gli interessi compensativi recte del lucro cessante e danno emergente, da ritardato adempimento di obbligazione di valore, dovranno essere liquidati sotto forma di interessi al saggio prescritto dal comma 4 dell'art.1284 cc come modificato dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162 in ossequio all'arresto delle SSUU n. 1712 del 1995 ovvero sulla sorte devalutata al momento del fatto e poi via via rivalutati fino alla data della pubblicazione della sentenza e quelli successivi da tale data fino al reale soddisfo.
Nel merito in via subordinata ferma restando la richiesta di accertamento del di Controparte_1 responsabilità esclusiva e/o concorsuale nella produzione dell'evento, ove venga riconosciuta una valenza di merito alla pronuncia, 396/2015, la preclusione del ne bis in idem, si chiede che la stessa venga limitata al sig. che nel primo processo rappresentava – deve ritenersi Parte_1 invalidamente – anche gli altri attori che quindi mai hanno rivestito validamente la qualità di parti processuali posto che nella sentenza si legge una declaratoria di nullità ab origine della procura notarile con conseguente riconoscimento in favore di tutti gli attori ad eccezione del del diritto Parte_1 ad ottenere il risarcimento del danno parentale da morte di congiunto e consequenziale declaratoria di condanna alla somma a titolo di danno non patrimoniale da morte di congiunto che verrà riconosciuta dal Tribunale, in favore dei medesimi secondo quanto previsto, per il danno non patrimoniale da morte di congiunto dalla tabella milanese in vigore al momento della emanazione della sentenza con espressa riserva di agire anche con separato giudizio per tutti quei danni che saranno accertati e patiti come sopravvenuti al presente giudizio, allo stato imprevedibili, con la sorte liquidata alla attualità della data della pubblicazione della sentenza mentre gli interessi compensativi recte del lucro cessante e danno emergente, da ritardato adempimento di obbligazione di valore, dovranno essere liquidati sotto forma di interessi al saggio prescritto dal comma 4 dell'art. 1284 cc come modificato dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162 in ossequio all'arresto delle SSUU n.1712 del 1995 ovvero sulla sorte devalutata al momento del fatto e poi via via rivalutati fino alla data della pubblicazione della sentenza e quelli successivi da tale data fino al reale soddisfo.
Nel merito in via ulteriormente subordinata ferma restando la richiesta di accertamento del CP_1 di responsabilità esclusiva e/o concorsuale nella produzione dell'evento, ove venga riconosciuta
[...] una valenza di merito alla pronuncia, 396/2015, la preclusione del ne bis in idem posto che il numero complessivo dei soggetti rappresentati dal SI in questo giudizio sono 9, mentre Parte_1 quelli di cui al primo giudizio sono 8 il tribunale accerti anche ai sensi dell'art. 115 cpc, in assenza di contestazione della controparte rispetto a questa posizione che nei confronti dell'odierno attore di cui al numero 4 dell'elenco ovvero il SI , nato il [...], figlio della vittima, del Parte_5 cui nominativo, non vi è traccia né nell'atto di citazione del vecchio giudizio né tantomeno nella sentenza, alcun giudicato né formale né a maggior ragione sostanziale, possa essersi mai verificato e, conseguentemente dichiari il diritto del medesimo ad ottenere il risarcimento del danno parentale reclamato per la morte del genitore, secondo quanto previsto, per il danno non patrimoniale da morte di congiunto dalla tabella milanese in vigore al momento della emanazione della sentenza con espressa riserva di agire anche con separato giudizio per tutti quei danni che saranno accertati e patiti come sopravvenuti al presente giudizio, allo stato imprevedibili, con la sorte liquidata alla attualità della data della pubblicazione della sentenza mentre gli interessi compensativi recte del lucro cessante e danno emergente, da ritardato adempimento di obbligazione di valore, dovranno essere liquidati sotto forma di interessi al saggio prescritto dal comma 4 dell'art. 1284 cc come modificato dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162 in ossequio all'arresto delle SSUU n.1712 del 1995 ovvero sulla sorte devalutata al momento del fatto e pagina 2 di 8 poi via via rivalutati fino alla data della pubblicazione della sentenza e quelli successivi da tale data fino al reale soddisfo. Nel merito in via ancor più gradata ferma restando la richiesta di accertamento del di Controparte_1 responsabilità esclusiva e/o concorsuale nella produzione dell'evento, ove venga riconosciuta una valenza di merito alla pronuncia, 396/2015, la preclusione del ne bis in idem, anche ai sensi dell'art.115 cpc, in assenza di contestazione della controparte rispetto a questa posizione si chiede di accertare che in questo giudizio vi è un ulteriore soggetto, il cui nominativo non si rinviene tra quelli indicati in sentenza né in atto di citazione ovvero il SI , fratello della vittima e di cui, come Parte_8 detto, in egual misura al non si rinviene traccia né in atto di citazione né nella Parte_5 sentenza in oggetto, in quanto in quella sentenza si fa espresso riferimento ad altro soggetto tale R_
, che ovviamente, non coincide con il nominativo dell'odierno attore, che non ha preso parte al
[...] primo giudizio e che come dimostrato dal documento di identità ed al relativo codice fiscale depositati in allegato è stato elaborato proprio sulla scorta che il nome sia e non certamente . e Pt_8 R_ conseguentemente accertare il diritto del medesimo ad ottenere il risarcimento del danno parentale reclamato per la morte del fratello, secondo quanto previsto per il danno non patrimoniale da morte di congiunto dalla tabella milanese in vigore al momento della emanazione della sentenza con espressa riserva di agire anche con separato giudizio per tutti quei danni che saranno accertati e patiti come sopravvenuti al presente giudizio, allo stato imprevedibili, con la sorte liquidata alla attualità della data della pubblicazione della sentenza mentre gli interessi compensativi recte del lucro cessante e danno emergente, da ritardato adempimento di obbligazione di valore, dovranno essere liquidati sotto forma di interessi al saggio prescritto dal comma 4 dell'art. 1284 cc come modificato dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162 in ossequio all'arresto delle SSUU n.1712 del 1995 ovvero sulla sorte devalutata al momento del fatto e poi via via rivalutati fino alla data della pubblicazione della sentenza e quelli successivi da tale data fino al reale soddisfo.
Per quanto riguarda le spese legali si chiede la vittoria di tutte le spese senza alcuna rinuncia o decadenza ad alcuna di esse, spese documentate, che solo indicativamente ci si limita a illustrare con le spese relative al pagamento del contributo unificato, nella medesima misura del versato, dell'attività di notificazione o estrazione di copie nel procedimento penale, rimborso di spese anticipate dallo scrivente difensore antistatario a nome e per conto del cliente di cui venga prodotta regolare documentazione fiscale spese di trasferta, spese per la consulenza di parte secondo quanto statuito da
Corte di Cassazione civile Sezioni Unite Sentenza n. 16990 del 10 luglio 2017 nonché spese generali ex art. 15 tariffe pari al 15% degli onorari del presente giudizio, e della fase stragiudiziale e quella penale oltre a IVA e CPA come per legge e nella misura fissata dal D.M. in vigore , con l'aumento in quota percentuale ivi previsto per la assistenza a più persone all'interno del medesimo giudizio in quanto si tratta di litisconsorti non necessari, per i quali sarebbe stato pienamente legittimo avanzare una richiesta singola per ognuno di essi, con conseguente liquidazione di maggiori spese processuali, e attraverso il semplice calcolo dell'aumento, in ogni caso tutte da distrarsi in favore del procuratore antistatario, come da procura in calce all'atto di citazione.
CONVENUTO
Ritenere e dichiarare inammissibile la domanda. Rigettare integralmente, con ogni statuizione, la domanda perché inammissibile e infondata in fatto ed in diritto.
Condannare gli attori al pagamento delle spese di giudizio come per legge.
pagina 3 di 8 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda degli attori, tranne , deve essere dichiarata inammissibile in Parte_5 accoglimento dell'eccezione di giudicato sollevata dal Controparte_1
Con sentenza n. 396/2015 del 14/12/2015 il Tribunale di Ragusa ha rigettato la domanda di risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis riguardante il medesimo fatto oggetto del presente processo proposta nei confronti del da in proprio e Controparte_1 Parte_1 nella qualità di procuratore speciale di , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_6
, , e
[...] Parte_7 Persona_2 Parte_9 Parte_10
La domanda è stata rigettata in quanto gli attori non hanno provato il loro rispettivo grado di parentela con la vittima, avendo prodotto oltre i termini ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c. i certificati di stato di famiglia. La sentenza è passata in giudicato in data 14/12/2017, come da attestazione di cancelleria del 5/12/2019 in atti. Come chiarito dalla Suprema Corte, “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. Sez. unite n. 2951/2016). Nel caso di specie, la parentela tra gli attori e la vittima configura un elemento del fatto costitutivo della domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, rappresentando quest'ultimo il requisito necessario per vantare il diritto al risarcimento;
il rapporto di parentela attiene pertanto alla titolarità della posizione soggettiva attiva dedotta in giudizio. Si tratta dunque di una questione che riguarda il merito della decisione per cui il rigetto della domanda con sentenza passata in giudicato preclude la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 2909 c.c. Deve pertanto essere dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento iure proprio per il danno da morte del congiunto proposta dagli stessi soggetti che hanno promosso il giudizio definito con la sentenza n. 396/2015 di questo Tribunale. Tra questi soggetti va annoverato anche , fratello di , nato a [...] Persona_2 Persona_1
(Albania) il 01/05/1972, come risulta dal certificato di stato di famiglia prodotto da parte attrice;
in tale certificato non si rinviene alcun per cui l'odierno attore, nato a Parte_8
Durazzo il 01/05/1972 e fratello della vittima, coincide con , che ha proposto la Persona_2 domanda anche nel precedente giudizio. Passando ad esaminare la domanda di , quale procuratore speciale di Parte_1 [...]
, che non è stato parte nel precedente giudizio, la stessa è parzialmente fondata e deve Pt_5 pertanto essere accolta per quanto di ragione. Dagli atti del procedimento penale n. 1622/1999 RGNR Modica, come ricostruiti nella sentenza penale del Tribunale di Modica n. 444/02 del 10/05/2002 e nelle sentenze della Corte d'appello di Catania in atti, si evince che il 10 agosto 1998 alle ore 16.45 circa, in occasione di un torneo di calcetto organizzato da nella spiaggia Palo Rosso del Comune di CP_2
si posizionava per giocare come portiere nella porta lato est del campo e, CP_1 Persona_1 ancora prima di iniziare la partita, si aggrappava alla traversa della porta sollevandosi da terra;
la porta, del tipo amovibile e non fissata per terra, gli si abbatteva addosso colpendolo alla testa pagina 4 di 8 e al torace e causandogli un grave trauma cranio-cervicale a seguito del quale decedeva per arresto cardio-circolatorio con shock emorragico. In data 18/07/1998 , nella qualità di responsabile del servizio di Persona_3 animazione dello sport e tempo libero del Comune di e , assessore CP_1 Persona_4 allo sport, avevano autorizzato l'uso di una porzione di spiaggia di Cava d'Aliga per un torneo di calcetto amatoriale, dal 20/07 fino al 02/08 del 1998. Successivamente il aveva Per_3 autorizzato e a prelevare le porte di calcetto montate presso il Persona_5 CP_3
Polivalente sito in C.da Junci di con l'obbligo di riconsegnare le porte il giorno 3 agosto CP_1
e di rimontarle nello stesso sito;
le porte erano state consegnate a e da Per_5 CP_3
custode del campo Polivalente. Persona_6
Quelle stesse porte, anziché essere riconsegnate il 3 agosto, erano state prelevate da CP_2
e poste sulla spiaggia sita in C.da Palo Rosso di Donnalucata per essere utilizzate per un
[...] altro torneo.
Tali porte, lasciate sulla spiaggia distese per terra, erano state rialzate e montate senza alcun sistema di ancoraggio al terreno da alcuni bagnanti che avevano organizzato in maniera estemporanea la partita di calcetto nel corso della quale si era verificato l'incidente mortale sopra descritto. È dunque pacifico che le porte in questione siano di proprietà del e che Controparte_1
l'amministrazione comunale non ha controllato che le porte fossero riconsegnate dopo il torneo presso il campo Polivalente dal quale erano state prelevate. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. Sez. VI n. 11526/17). Rileva altresì la Suprema Corte che “In tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.” (Cass. Sez. VI n. 17873/20). La giurisprudenza ha altresì chiarito che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo
pagina 5 di 8 stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Sez. VI n. 9315/19). Alla luce di tali principi, ritiene questo Giudice che nel caso di specie sussista il nesso di causalità tra la porta di proprietà del lasciata abbandonata in una spiaggia e Controparte_1
l'incidente che si è verificato a causa dell'uso della stessa da parte di alcuni soggetti senza le dovute cautele. Non può parlarsi di caso fortuito che escluda il nesso eziologico per il comportamento del danneggiato che si è appeso alla traversa per effettuare il riscaldamento, trattandosi di un esercizio preparatorio comunemente effettuato dai portieri prima della partita, per cui non può escludersi che si tratti di un comportamento che costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Escluso il caso fortuito, va tuttavia ravvisato un rilevante concorso di colpa del danneggiato che avrebbe dovuto adottare una maggiore cautela trattandosi di un soggetto di ventotto anni che avrebbe dovuto verificare che la porta non era ancorata al suolo, circostanza facilmente accertabile essendo il fatto accaduto in pieno giorno, nel pomeriggio del mese di agosto. Può ritenersi che la condotta colposa dell'attore abbia concorso a causare l'evento nella misura preponderante del 70%. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica” (Cass. n. 16413/2024). La misura del risarcimento spettante a deve pertanto essere diminuita del 70%. Parte_5
Il deve essere condannato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti da , nella misura del 30%. Parte_5
Sotto il profilo risarcitorio l'attore chiede iure proprio il risarcimento del danno da perdita del congiunto. Relativamente al danno non patrimoniale da perdita del congiunto la giurisprudenza della Cassazione ha affermato che “la sussistenza del pregiudizio è presunta per i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela col defunto (ovvero i membri della c.d. famiglia nucleare)” (Cass., sez. VI, 28.02.2020 n. 5452). Nel caso specifico detto risarcimento viene chiesto dal figlio della vittima e tale grado di parentela è sufficiente a giustificarne il riconoscimento. Di recente la giurisprudenza di legittimità ha superato il parametro della liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, che veniva discrezionalmente determinato dal giudice tra un minimo ed un massimo. Si è ritenuto che “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda […] l'elencazione delle circostanze di fatto
pagina 6 di 8 rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza” (Cass., sez. III, 21.04.2021, n. 10579). Chiarisce la Suprema Corte che “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione.” (Cass. n. 37009/2022). Facendo applicazione della tabella del Tribunale di Milano del 2024 spetta a , a Parte_5 titolo di risarcimento del danno da perdita parentale per la morte del padre , la Persona_1 somma di € 265.948,00, considerate l'età della vittima (28 anni) e del figlio (1 anno) al momento del decesso del padre, con il quale conviveva, nonché la presenza di altri familiari conviventi. La somma deve essere ridotta del 70% per quanto sopra evidenziato, giungendo così all'importo di € 79.784,40. Giova poi osservare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un, 17.02.1995, n. 1712), atteso che il risarcimento da inadempimento di obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
il nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio. L'importo sopra indicato deve dunque essere devalutato fino al momento del fatto (10.8.1998) e sulla somma ottenuta (€ 48.649,02), rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT previsti dall'art. 150 disp. att. c.p.c., devono essere calcolati gli interessi compensativi fino ad oggi, pari a € 31.786,87. In definitiva, il deve essere condannato a corrispondere a , Controparte_1 Parte_1 nella qualità di procuratore speciale di , la somma di € 111.571,27. Parte_5
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'attore . Parte_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3515/2019: CONDANNA il a corrispondere a , nella qualità di procuratore Controparte_1 Parte_1 speciale di , la somma di € 111.571,27, oltre agli interessi al tasso legale fino Parte_5 all'effettivo soddisfo. DICHIARA inammissibili le domande degli altri attori.
pagina 7 di 8 CONDANNA il a rimborsare a , nella qualità di procuratore Controparte_1 Parte_1 speciale di , le spese di lite, che si liquidano in € 547,58 per esborsi ed in € Parte_5
9.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Maurizio Massatani. CONDANNA parte attrice, ad eccezione di , a rimborsare al le Parte_5 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 9.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 03/01/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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