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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/05/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 27/2025 promossa da:
(c.f. rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
Veronica Ascolese del foro di TO IA ( Email_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Poggiomarino in via Sorrentino 59
RICORRENTE contro
- Controparte_1 [...]
- Controparte_2 [...]
; rappresentati Controparte_3
e difesi ex art. 417 bis cpc dalla funzionaria dott.ssa Antonia CASSALIA ed elettivamente domiciliati presso la sede dell' sita a Controparte_3 in Corso d'Augusto n. 231 CP_3
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente :
In via preliminare, riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza del ricorrente, il giusto punteggio pari a 6,00 punti per ogni anno di servizio militare di leva obbligatorio espletato;
- riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, di cui al DM 89/2024.
1 - in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..
Per la parte resistente :
Respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto
Vinte le spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato da finalizzato all'accertamento giudiziale Parte_1 del suo diritto all'attribuzione del punteggio pari a 6,00 punti per ogni anno di servizio militare di leva obbligatorio espletato ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario valide per il triennio 2024/25, 2025/26,
2026/27 avendo lo stesso prestato nel periodo 01.09.2011-31.08.2014 servizio presso la Capitaneria di Porto Guardia Costiera Comando COMPAMARE Fiumicino, appare immeritevole di accoglimento non avendo il ricorrente fornito la prova dell'espletamento del servizio militare obbligatorio .
, nato il [...] , non ha infatti potuto espletare il servizio Parte_1 militare di leva in quanto l'ultima classe chiamata a prestare servizio militare obbligatorio è stata quella dei nati nel 1985 mentre dal 1 gennaio 2005 l'arruolamento è divenuto esclusivamente su base volontaria e a carattere professionale.
Va premesso che il Giudice Amministrativo ( cfr. Consiglio di Stato nn.
0266/2023 , 07383/2022 , 3286/2022, 01720/2022 , n. 5408/2021 , n. 6581/2021
, n. 8234/2019 , n. 8213/2019 , n. 2151/2018 e n. 8213/2019 ) e quello di legittimità ( cfr. Cass. Sez. L. Ordinanze n. 5679 del 02/03/2020 e stessa sezione n. 33151 del 10/11/2021 ) sono concordi nell'interpretare l'art. 485/7 del decreto legislativo n. 297/1994 nel senso di ritenere la piena equiparabilità del servizio militare e del servizio civile ad esso equiparato ai fini di carriera senza che si possa discriminare in ragione del periodo temporale di assunzione del ruolo dovendosi disapplicare , essendo illegittima invece la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento .
In particolare Cass. Sez. L. Ordinanza n. 5679 del 02/03/2020 (Rv. 657513 - 02) ha affermato che il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato deve essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli
2 mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs.
n. 66 del 2010.
Tale norma, recante “Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” stabilisce che:
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Come chiarito da Cass. Sez. L . Ordinanza n. 33151 del 10/11/2021 “ l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” .
Nella fattispecie esaminata, che riguardava l'art. 6, co. 2 del D.M. 44/2001 di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, a mente del quale «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina», la Cassazione aveva pertanto concluso per la disapplicazione della citato art. 6 comma 2 DM 44/2001, al pari di ogni norma regolamentare che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.
La fattispecie per cui è causa, tuttavia, non è assimilabile a quella esaminata dalla Cassazione in quanto il DM 50 del 03.03.2021, oggetto dell'odierno giudizio, consente la valutazione del servizio militare e affine non solo se reso in costanza di rapporto di lavoro, ma anche se reso precedentemente all'immissione in ruolo e/o all'inserimento nelle graduatorie, pur valutandolo in modo diverso ai fini del punteggio, posto che in tale secondo caso il servizio viene equiparato a quello prestato alle dipendenze di (altre) Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici.
Occorre pertanto accertare se tale differenziazione sia legittima.
3 Ebbene, il comma 1 dell'art. 2050, prevede che il servizio militare e quello civile ad esso equiparato sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Il secondo comma dell'art. 2050 specifica poi che il periodo di tempo trascorso come “militare di leva o richiamato” è da considerarsi come trascorso in pendenza di rapporto di lavoro.
Coerentemente dunque, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi, la norma primaria stabilisce che tale servizio obbligatorio (“di leva o richiamato”), debba essere valutato nella stessa misura di quello prestato in costanza di rapporto.
Di contro, il servizio militare o civile volontario deve essere valutato quale servizio prestato alle dipendenze di (altre) pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici.
Le spese di lite , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato in data 17\01\2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con il
[...]
e le sue articolazioni periferiche: Controparte_1
1) Rigetta il ricorso .
2) Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle amministrazioni scolastiche convenute liquidate ai sensi del regolamento n.147 del 2022 , tenuto conto del disposto di cui all'art. 152 bis cpc , in complessivi euro 1.248,00 ( di cui euro 263,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso in Rimini, all'udienza del giorno 20\05\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
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