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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/04/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 946/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 946/2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura depositata in data 9.09.2021, dall'Avvocato Mariachiara Paone ed elettivamente domiciliata in , alla via V. Cortese n. 25 Parte_1
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
(P.IVA: ), e, per essa, in qualità di Controparte_1 P.IVA_2 mandataria, , in persona del legale rappresentantepro Parte_2 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura notarile generale alle liti del
4.11.2021 per Notaio Rep. n. 16928, Racc. n. 8243 Persona_1 depositata in data 09.03.2022, dagli Avvocati Filippo Pingue e Massimino Lo
Conte, presso il cui studio sito in Roma, via Vittorio Veneto n. 7 è elettivamente domiciliata
- PARTE OPPOSTA –
pagina 1 di 13 NONCHÉ
(P.IVA: ) e, per essa, in qualità di mandataria, CP_2 P.IVA_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura notarile generale alle liti del 4.11.2021 per
Notaio Rep. n. 16929, Racc. n. 8244 depositata in data Persona_1
07.03.2022, dagli Avvocati Filippo Pingue e Massimino Lo Conte, presso il cui studio sito in Roma, via Vittorio Veneto n. 7 è elettivamente domiciliata
-TERZA INTERVENTRICE/SUCCESSORE EX ART. 111 C.P.C.-
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia il Tribunale di Catanzaro, rigettata ogni diversa richiesta
e conclusione, in accoglimento della spiegata opposizione: dichiarare nullo e inefficace e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n.
1238/2020 del 22.12.2020, notificato il 28.01.2021; condannare CP_1
in persona del legale rappresentante pro – tempore, al pagamento delle
[...] spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Parte opposta e terza interventrice: “A) in via preliminare, rilevata
l'infondatezza e la pretestuosità dell'avverso atto di opposizione e ricorrendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., stante la mancanza di prova scritta o di pronta soluzione, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1238/2020 emesso in data 22 dicembre 2020 dal Tribunale di Catanzaro;
B) nel merito, rigettare in ogni caso l'avversa opposizione siccome del tutto destituita di fondamento per i motivi su esposti, condannando in ogni caso l' , Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...] della somma di euro 50.923,56, oltre interessi da ritardato pagamento ex CP_2
D. Lgs. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti al relativo effettivo soddisfo
o nella maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio;
C) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali liquidate ai sensi del D.M.
55/2014, maggiorate di spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, nonché con conferma di quanto liquidato a titolo di spese e competenze professionali nel
D.I. opposto.”
pagina 2 di 13
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
1238/2020, notificato in data 28.01.2021, a mezzo del quale il Tribunale di
Catanzaro, accogliendo il ricorso proposto da le aveva Controparte_1 ingiunto di pagare in favore di parte ricorrente la somma di € 50.923,56, oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio, quale credito maturato a titolo di corrispettivo per le prestazioni socio-sanitarie erogate nell'anno 2018 dal
“Centro di riabilitazione estensiva extraospedaliera San Vito Hospital” in favore dell' e ceduto dall' , gestore Controparte_3 Controparte_4 della predetta struttura, alla società ricorrente.
L' opponente, a sostegno della spiegata opposizione, deduceva: Parte_1 la nullità del decreto ingiuntivo opposto, sul rilievo che, non essendo avvenuta la certificazione dei crediti oggetto di cessione ai sensi della legge n. 52/1991 e dell'art. 117 del d.lgs. n. 163/2006, il credito azionato sarebbe privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; che delle fatture n. 15/17 e n. 15/18 dell'08.01.2019, poste a corredo del ricorso monitorio, soltanto la n.
15/18 sarebbe da liquidarsi, dal momento che la fattura n. 15/17 risulta totalmente stornata in virtù di nota di credito n. 15/31 emessa il 22.01.2019.
Deduceva, inoltre, che la mancanza di liquidità del credito e della costituzione in mora della convenuta precluderebbero il riconoscimento degli interessi moratori di cui al D.lgs. 231/2002.
Per tali ragioni, l' agiva in Parte_1 giudizio, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.07.2021, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 eccepiva l'infondatezza dei motivi di opposizione rilevando: che la certificazione del credito non costituirebbe affatto una condicio sine qua non ai fini della validità ed efficacia della cessione, dal momento che quest'ultima è regolamentata dalla legge n. 130/1999 sulla cartolarizzazione dei crediti che rappresenta lex specialis
pagina 3 di 13 in tema di cessione del credito;
che la richiamata normativa di cui alla L. n.
130/1999 prevede ai fini della validità ed efficacia della cessione, la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni, senza ulteriori formalità, mentre non consente al ceduto il rifiuto della cessione;
che, pertanto, non può dubitarsi della validità ed efficacia della cessione del credito per cui è causa, atteso che l'accordo quadro di cessione stipulato con l' è stato notificato all'Azienda opponente con Controparte_4
p.e.c. del 15.06.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 07.06.2018; che è stato depositato in atti anche il contratto di cessione successivo del
10.01.2019, anch'esso ritualmente notificato a mezzo p.e.c. all' di CP_3
in data 14.01.2019; che, contrariamente a quanto asserito da Parte_1 controparte, la certificazione del credito non costituirebbe requisito necessario per il recupero dello stesso in via giudiziale, in quanto si tratta di una procedura funzionale a garantire l'efficiente smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della
P.A.: la certificazione offre la possibilità al creditore di scegliere se attendere il pagamento da parte della P.A. alla scadenza indicata nella certificazione ovvero di chiedere una anticipazione del credito vantato presso una banca o intermediario autorizzato, chiedere all'Agente della Riscossione o all'Agenzia delle Entrate la compensazione del credito o ancora cedere in tutto o in parte il credito stesso con la garanzia pro-soluto dello Stato;
che, pertanto, un credito non certificato dalla
P.A. non è da ritenersi per tale motivo privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; che l'eccezione sollevata dall'opponente secondo cui sarebbe da liquidarsi soltanto la fattura n. 15/18, atteso l'avvenuto storno mediante nota di credito della n. 15/17, comporta un implicito riconoscimento dell'erogazione delle prestazioni da parte della struttura, di talché tale circostanza deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
La società opposta contestava, infine, i rilievi dell'opponente in ordine alla non debenza degli interessi moratori di cui al D.lgs. 231/2002.
In virtù di quanto innanzi esposto ha, dunque, Controparte_1 rassegnato le conclusioni riportate in premessa.
pagina 4 di 13 Con comparsa depositata telematicamente in data 07/03/2022, spiegava intervento la e per essa, in qualità di mandataria, la società CP_2
deducendo: che, con contratto di cessione del credito Parte_2 del 23.12.2020, la terza interventrice aveva acquistato, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, il credito vantato nei confronti dell'odierna opponente;
che la predetta cessione dei crediti era stata pubblicata sulla G.U. n. 4 del 9.01.2021 e notificata all' Parte_1
in data 11.01.2021 e 1.03.2021.
[...]
Pertanto, concludeva riportandosi alle difese, eccezioni e conclusioni già formulate da nei suoi scritti difensivi. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente e mediante C.T.U. contabile, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 20/06/2023 il presente procedimento veniva riassegnato allo scrivente magistrato.
All'odierna udienza, a seguito di discussione svoltasi in “modalità cartolare”, la causa è stata decisa dalla scrivente con l'emissione della presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
***
L'opposizione è fondata nei limiti di seguito indicati.
1. Deve innanzitutto ritenersi priva di pregio l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria opposta sollevata Controparte_1 da parte opponente con le note di trattazione scritta del 09.09.2021 sul rilievo che la cessione del credito azionato non si sarebbe validamente perfezionata, stante il rifiuto della stessa.
Dalla documentazione prodotta emerge che l' e Controparte_4 la società in data 25.05.2018, hanno stipulato un Controparte_1 contratto di cessione avente ad oggetto il credito azionato in via monitoria (cfr. all. n. 6 della produzione di parte opposta).
pagina 5 di 13 Successivamente, con proposta e accettazione, entrambe del 23.12.2020, il credito veniva ceduto dalla società alla Controparte_1 CP_5
(cfr. all. n. 2 all'atto di intervento).
[...]
Ai fini dell'opponibilità della predetta cessione ai debitori ceduti, le società cessionarie e hanno rispettivamente Controparte_1 Controparte_2 provveduto a pubblicare il relativo avviso di cessione nella G.U., Parte II, n. 65 del
07.06.2018 (cfr. all. n. 7 della produzione di parte opposta) e nella G.U., Parte
II, n. 4 del 09.01.2021 (cfr. all. n. 3 e 4 all'atto di intervento) nonché, a darne comunicazione a mezzo p.e.c. all' Parte_1
(cfr. all. K della produzione di parte opposta e all. n. 4 all'atto
[...] di intervento).
Tanto premesso, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' opponente appare del tutto destituita di fondamento, atteso che le CP_3 cessioni dei crediti de quibus sono frutto di operazioni di cartolarizzazione, che rinvengono la loro disciplina nella legge 30 aprile 1999 n. 130.
Più segnatamente, alla stregua del disposto dell'art. 4, comma 4 bis, della legge
130/1999, così come introdotto dal d.l. 23.12.2013 n. 145 (secondo cui: “alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del RD 18 novembre 1923 n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedono formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle della presente legge.
Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera
c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.”), il legislatore ha ritenuto sufficiente che della cessione sia dato avviso mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
Alla luce del chiaro tenore letterale della citata disposizione normativa, non può che concludersi che a fronte di una operazione di cartolarizzazione dei crediti vantati nei confronti della P.A., nessun altro adempimento formale è richiesto e, anzi, è esclusa la necessità di autorizzazione e/o accettazione da parte dell'Amministrazione ceduta. Né può giungersi a diverse conclusioni sull'assunto pagina 6 di 13 che la nuova norma del Codice dei Contratti pubblici (art. 106, co. 13. D.lgs.
50/2016) abbia implicitamente abrogato l'art. 4, comma 4 bis, della legge
130/1999, dal momento che, in tema di cartolarizzazione dei crediti, tale disciplina prevale in quanto speciale.
Sul punto, il Consiglio di Stato ha chiarito che: “non può condividersi la tesi secondo cui la norma del nuovo codice degli appalti (art. 106 comma 13 del d.lgs.
50/2016) avrebbe abrogato implicitamente la norma recata dal comma 4-bis dell'art. 4 della L. 130/1999 in quanto successiva, poiché la norma in questione è meramente riproduttiva della precedente disposizione recata dall'art. 117 del d.lgs.
n. 163/06 che era ad essa antecedente. Neppure risulta convincente la tesi secondo cui la norma del codice degli appalti prevarrebbe, in base al principio di specialità, sulla disposizione recata dall'art. 4, comma 4 bis, della L. 130/1999, in quanto tale disposizione si appalesa speciale rispetto alla disciplina codicistica, mentre la norma recata dal comma 4-bis dell'art. 4 cit. è norma speciale rispetto a tutte le disposizioni che disciplinano le formalità per la cessione dei crediti, con la conseguenza che l art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016, che richiama le sole cessioni dei crediti e non contiene un espresso riferimento alla cartolarizzazione è inapplicabile, essendo prevalente la disciplina speciale recata dall'art. 4, comma 4 bis, della L. 130/1999. ” (Cons. Stato, sent. 5562/2020).
Inoltre, nel caso di specie, non trova applicazione neanche il disposto di cui all' art. 9 allegato E della legge 2248/1865, a mente del quale “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere alcun sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”, atteso che secondo ripetuto orientamento giurisprudenziale, l'art. 9 All. E cit. nonché le disposizioni di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923, non possono trovare applicazione analogica nei confronti di enti diversi da quelli dello Stato, o dagli enti pubblici territoriali (v. Cass. civ. n.
30658 del 21 dicembre 2017). Quanto alle l'inapplicabilità in via analogica Pt_3 della predetta disciplina trova ulteriore giustificazione proprio in virtù delle caratteristiche peculiari che differenziano tali enti da quelli statali o territoriali, atteso che i primi sono costituiti con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale e la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con pagina 7 di 13 atto aziendale di diritto privato nel rispetto della normativa regionale di riferimento.
Per di più, secondo quanto più volte ribadito da questo Tribunale, il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui al R.D. 18 novembre 1923, n.2240, art. 70 si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (cfr. Cass. n.
24758/2021; Cass. n. 18339/2014). “Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923 resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, l'inefficacia provvisoria della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti” (Cass. Civ., 286/2006; Cass. Civ., 2209/2007; Tribunale di Catanzaro, sent. n. 840/2023).
Nel caso in esame, l' opponente non ha neanche allegato che le Parte_1 cessioni oggetto del giudizio si riferirebbero a rapporti ancora in corso.
Per tutto quanto esposto, l'eccezione si rivela del tutto infondata.
2. Con il primo motivo di opposizione, parte opponente ha dedotto la nullità del decreto ingiuntivo opposto, sul rilievo che, non essendo avvenuta la certificazione dei crediti per cui è causa, il credito azionato sarebbe privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Preme innanzitutto osservare che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora, come nella specie, l'opponente eccepisca la nullità del decreto ingiuntivo per asserita mancanza dei presupposti per la sua emissione, l'eventuale invalidità del decreto opposto non impedisce, in ogni caso, l'accertamento della sussistenza pagina 8 di 13 e della misura del credito nel giudizio di opposizione - il quale, com'è noto, ha natura di giudizio a cognizione piena.
Tanto premesso, il motivo di opposizione è infondato.
Ed invero, l'art.9 co. 3-bis del D.L. n. 185/2008 prevede la certificazione dei crediti vantati nei confronti delle P.A. quale strumento di semplificazione che ha il dichiarato scopo di facilitare lo smobilizzo dei crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione agevolando i meccanismi di cessione dei crediti eventualmente effettuate ai sensi dell'art. 70, co. 3 del R.D. 2440/1923 ovvero dell'art. 106 del codice dei contratti pubblici che, come noto, prevedono meccanismi farraginosi di accettazione/autorizzazione.
Tale procedura non interferisce in alcun modo con l'efficacia di una cessione rientrante nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, per la quale assumono rilevanza unicamente le formalità previste dalla legge 130/1999 che, nel caso di specie, come già osservato, risultano essere state assolte.
3. Con il secondo motivo di opposizione, l'opponente ha eccepito la non dovutezza dell'intera somma ingiunta, evidenziando che, con nota di credito n.
15/31 del 22.01.2019 emessa dall'Associazione Interregionale Vivere Insieme, era stata annullata totalmente la fattura n. 15/17, di importo pari ad € 50.020,66.
Il motivo di opposizione è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Giova premettere che, com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Dunque, il soggetto che agisce in giudizio per l'esatto adempimento di una prestazione contrattuale, come nel caso di specie, deve fornire la prova del titolo costitutivo del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento o l'inesatta pagina 9 di 13 esecuzione della prestazione ad opera della controparte, su cui invece incombe l'onere di dimostrare il fatto estintivo costituito dall'adempimento e/o dall'esatta esecuzione della prestazione resa (Cass. civ., 13533/2001; Cass. civ.,
10261/2000).
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo opposto è stato concesso sulla base del contratto per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie stipulato dall'Associazione Interregionale Vivere Insieme con l' , delle Controparte_3 fatture nn. 15-17 e 15-18 dell'08.01.2019 e dell'estratto autentico delle scritture contabili della società cedente (cfr. produzione di parte opposta).
L' ha prodotto in giudizio la nota di Parte_1 credito n. 15/31, contestando la spettanza dell'importo di cui alla fattura n.
15/17, totalmente stornata dalla predetta nota di credito.
Ebbene, a fronte della contestazione della pretesa creditoria vantata dall'opposta, non ha fornito adeguata prova in ordine all'effettiva Controparte_1 esecuzione delle prestazioni erogate in favore dell' . Controparte_3
Non può, infatti, ritenersi a tal fine sufficiente l'allegazione in calce alla fattura stornata di un mero elenco delle prestazioni asseritamente espletate, priva di alcuna sottoscrizione.
Non merita accoglimento la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. formulata in via subordinata dall'opposta.
Tale azione, infatti, ha carattere restitutorio e non, come l'azione di arricchimento senza causa, di reintegrazione dell'equilibrio economico. La restituzione, pertanto, presuppone che la prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro ovvero cose di genere ovvero una cosa determinata.
È, quindi, evidente che una prestazione di facere, quale l'esecuzione di prestazioni sanitarie, non è suscettibile di restituzione, né d'altro canto è possibile fare riferimento al suo equivalente monetario stabilito dalle parti, posto che l'indebito presuppone che il “pagamento” non sia dovuto e che ad esso, perciò, non siano riferibili valide ed efficaci determinazioni delle parti circa il valore economico della prestazione (cfr. Cass. 21 marzo 2014 n. 6747).
pagina 10 di 13 Anche la domanda proposta ex art. 2041 c.c. dall'opposta in via subordinata è inammissibile e deve, pertanto, essere respinta.
La Suprema Corte è, infatti, costante nel ritenere che “ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo.
Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (cfr. ex multis Cass. Sez.
Un. n. 33954/2023; Cass. n. 14944/2022; Cass. n. 11682/2018).
Nel caso in esame, non avendo parte opposta provato l'avvenuta erogazione delle prestazioni, la domanda ex art. 2041 c.c. è inammissibile, in quanto difetta il presupposto della residualità dell'azione di arricchimento senza causa.
Tali conclusioni si pongono, del resto, in armonia con il principio secondo cui l'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario ed è quindi inammissibile, ai sensi dell'art. 2042 c.c., allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (cfr. Cass. Sez. Un. n. 28042/2008 Cass. n. 25461/2010), e quindi esista un altro rimedio giudiziale messo a disposizione dall'ordinamento per la tutela del soggetto depauperato (cfr. ex multis Cass. Sez. Un. n. 24772/2008).
Alla luce delle argomentazioni svolte, stante la mancata prova della pretesa creditoria di cui alla fattura n. 15/17, ne consegue la necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4. Con il terzo motivo di opposizione, parte opponente ha dedotto la non dovutezza degli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002, rilevando genericamente la mancanza di liquidità del credito e la mancata costituzione in mora dell' convenuta. CP_3
Il motivo di opposizione è infondato.
pagina 11 di 13 Sul punto, basta osservare che, per i crediti maturati a partire dall'1.1.13 (quali quelli in esame) nei confronti della P.A., ai fini della decorrenza degli interessi moratori, non è più indispensabile una rituale messa in mora, atteso che, ai sensi del primo comma dell'art. 4 d.lgs. 231/2002, introdotto dal d.lgs. 9 novembre
2012, n. 192, “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione, con una recente pronuncia ha chiarito che:
“la disciplina dettata in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e contenuta nel d.lgs. n.
231 del 9 ottobre 2002, ove stabilisce l'automatica decorrenza degli interessi moratori, senza la necessità della costituzione in mora del debitore, alla scadenza del termine legale, variamente individuato, illustra, dunque, una evoluzione tendenziale della legislazione che mira a incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito di contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, relative a cessioni o consegne di merci ovvero a prestazioni di servizi, nel cui novero va incluso anche
l'appalto” (Cass. n. 5734 del 27 febbraio 2019).
Ne consegue, pertanto, che gli interessi moratori sono dovuti con decorrenza dalle scadenze di ciascuna fattura ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 231/2002 fino al saldo effettivo, da calcolarsi al saggio di cui all'art. 5 del predetto d.lgs.
In virtù del mancato riconoscimento dell'importo di cui alla fattura n. 15/17, i predetti interessi devono essere riconosciuti sulla sola fattura n. 15/18.
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 1238/2020, l' va condannata al pagamento dell'importo Controparte_3 di € 902,90, oltre interessi di mora di cui al d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura n. 15/18 sino al soddisfo.
5. Quanto, infine, alle spese processuali, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni di compensazione integrale tra le parti del giudizio, tenuto conto pagina 12 di 13 dell'accoglimento della domanda di parte opposta-attrice in senso sostanziale in misura sensibilmente ridotta.
Per le medesime ragioni, vanno altresì compensate integralmente le spese di
C.T.U., così come liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1)ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n.
1238/2020 emesso dal Tribunale di Catanzaro;
2)CONDANNA l' al Parte_1 pagamento, in favore di parte opposta, dell'importo di € 902,90, oltre interessi come in parte motiva;
3)COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
4)COMPENSA integralmente le spese di C.T.U. tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, lì 11.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 946/2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura depositata in data 9.09.2021, dall'Avvocato Mariachiara Paone ed elettivamente domiciliata in , alla via V. Cortese n. 25 Parte_1
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
(P.IVA: ), e, per essa, in qualità di Controparte_1 P.IVA_2 mandataria, , in persona del legale rappresentantepro Parte_2 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura notarile generale alle liti del
4.11.2021 per Notaio Rep. n. 16928, Racc. n. 8243 Persona_1 depositata in data 09.03.2022, dagli Avvocati Filippo Pingue e Massimino Lo
Conte, presso il cui studio sito in Roma, via Vittorio Veneto n. 7 è elettivamente domiciliata
- PARTE OPPOSTA –
pagina 1 di 13 NONCHÉ
(P.IVA: ) e, per essa, in qualità di mandataria, CP_2 P.IVA_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura notarile generale alle liti del 4.11.2021 per
Notaio Rep. n. 16929, Racc. n. 8244 depositata in data Persona_1
07.03.2022, dagli Avvocati Filippo Pingue e Massimino Lo Conte, presso il cui studio sito in Roma, via Vittorio Veneto n. 7 è elettivamente domiciliata
-TERZA INTERVENTRICE/SUCCESSORE EX ART. 111 C.P.C.-
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia il Tribunale di Catanzaro, rigettata ogni diversa richiesta
e conclusione, in accoglimento della spiegata opposizione: dichiarare nullo e inefficace e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n.
1238/2020 del 22.12.2020, notificato il 28.01.2021; condannare CP_1
in persona del legale rappresentante pro – tempore, al pagamento delle
[...] spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Parte opposta e terza interventrice: “A) in via preliminare, rilevata
l'infondatezza e la pretestuosità dell'avverso atto di opposizione e ricorrendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., stante la mancanza di prova scritta o di pronta soluzione, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1238/2020 emesso in data 22 dicembre 2020 dal Tribunale di Catanzaro;
B) nel merito, rigettare in ogni caso l'avversa opposizione siccome del tutto destituita di fondamento per i motivi su esposti, condannando in ogni caso l' , Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...] della somma di euro 50.923,56, oltre interessi da ritardato pagamento ex CP_2
D. Lgs. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti al relativo effettivo soddisfo
o nella maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio;
C) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali liquidate ai sensi del D.M.
55/2014, maggiorate di spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, nonché con conferma di quanto liquidato a titolo di spese e competenze professionali nel
D.I. opposto.”
pagina 2 di 13
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
1238/2020, notificato in data 28.01.2021, a mezzo del quale il Tribunale di
Catanzaro, accogliendo il ricorso proposto da le aveva Controparte_1 ingiunto di pagare in favore di parte ricorrente la somma di € 50.923,56, oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio, quale credito maturato a titolo di corrispettivo per le prestazioni socio-sanitarie erogate nell'anno 2018 dal
“Centro di riabilitazione estensiva extraospedaliera San Vito Hospital” in favore dell' e ceduto dall' , gestore Controparte_3 Controparte_4 della predetta struttura, alla società ricorrente.
L' opponente, a sostegno della spiegata opposizione, deduceva: Parte_1 la nullità del decreto ingiuntivo opposto, sul rilievo che, non essendo avvenuta la certificazione dei crediti oggetto di cessione ai sensi della legge n. 52/1991 e dell'art. 117 del d.lgs. n. 163/2006, il credito azionato sarebbe privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; che delle fatture n. 15/17 e n. 15/18 dell'08.01.2019, poste a corredo del ricorso monitorio, soltanto la n.
15/18 sarebbe da liquidarsi, dal momento che la fattura n. 15/17 risulta totalmente stornata in virtù di nota di credito n. 15/31 emessa il 22.01.2019.
Deduceva, inoltre, che la mancanza di liquidità del credito e della costituzione in mora della convenuta precluderebbero il riconoscimento degli interessi moratori di cui al D.lgs. 231/2002.
Per tali ragioni, l' agiva in Parte_1 giudizio, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.07.2021, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 eccepiva l'infondatezza dei motivi di opposizione rilevando: che la certificazione del credito non costituirebbe affatto una condicio sine qua non ai fini della validità ed efficacia della cessione, dal momento che quest'ultima è regolamentata dalla legge n. 130/1999 sulla cartolarizzazione dei crediti che rappresenta lex specialis
pagina 3 di 13 in tema di cessione del credito;
che la richiamata normativa di cui alla L. n.
130/1999 prevede ai fini della validità ed efficacia della cessione, la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni, senza ulteriori formalità, mentre non consente al ceduto il rifiuto della cessione;
che, pertanto, non può dubitarsi della validità ed efficacia della cessione del credito per cui è causa, atteso che l'accordo quadro di cessione stipulato con l' è stato notificato all'Azienda opponente con Controparte_4
p.e.c. del 15.06.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 07.06.2018; che è stato depositato in atti anche il contratto di cessione successivo del
10.01.2019, anch'esso ritualmente notificato a mezzo p.e.c. all' di CP_3
in data 14.01.2019; che, contrariamente a quanto asserito da Parte_1 controparte, la certificazione del credito non costituirebbe requisito necessario per il recupero dello stesso in via giudiziale, in quanto si tratta di una procedura funzionale a garantire l'efficiente smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della
P.A.: la certificazione offre la possibilità al creditore di scegliere se attendere il pagamento da parte della P.A. alla scadenza indicata nella certificazione ovvero di chiedere una anticipazione del credito vantato presso una banca o intermediario autorizzato, chiedere all'Agente della Riscossione o all'Agenzia delle Entrate la compensazione del credito o ancora cedere in tutto o in parte il credito stesso con la garanzia pro-soluto dello Stato;
che, pertanto, un credito non certificato dalla
P.A. non è da ritenersi per tale motivo privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; che l'eccezione sollevata dall'opponente secondo cui sarebbe da liquidarsi soltanto la fattura n. 15/18, atteso l'avvenuto storno mediante nota di credito della n. 15/17, comporta un implicito riconoscimento dell'erogazione delle prestazioni da parte della struttura, di talché tale circostanza deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
La società opposta contestava, infine, i rilievi dell'opponente in ordine alla non debenza degli interessi moratori di cui al D.lgs. 231/2002.
In virtù di quanto innanzi esposto ha, dunque, Controparte_1 rassegnato le conclusioni riportate in premessa.
pagina 4 di 13 Con comparsa depositata telematicamente in data 07/03/2022, spiegava intervento la e per essa, in qualità di mandataria, la società CP_2
deducendo: che, con contratto di cessione del credito Parte_2 del 23.12.2020, la terza interventrice aveva acquistato, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, il credito vantato nei confronti dell'odierna opponente;
che la predetta cessione dei crediti era stata pubblicata sulla G.U. n. 4 del 9.01.2021 e notificata all' Parte_1
in data 11.01.2021 e 1.03.2021.
[...]
Pertanto, concludeva riportandosi alle difese, eccezioni e conclusioni già formulate da nei suoi scritti difensivi. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente e mediante C.T.U. contabile, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 20/06/2023 il presente procedimento veniva riassegnato allo scrivente magistrato.
All'odierna udienza, a seguito di discussione svoltasi in “modalità cartolare”, la causa è stata decisa dalla scrivente con l'emissione della presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
***
L'opposizione è fondata nei limiti di seguito indicati.
1. Deve innanzitutto ritenersi priva di pregio l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria opposta sollevata Controparte_1 da parte opponente con le note di trattazione scritta del 09.09.2021 sul rilievo che la cessione del credito azionato non si sarebbe validamente perfezionata, stante il rifiuto della stessa.
Dalla documentazione prodotta emerge che l' e Controparte_4 la società in data 25.05.2018, hanno stipulato un Controparte_1 contratto di cessione avente ad oggetto il credito azionato in via monitoria (cfr. all. n. 6 della produzione di parte opposta).
pagina 5 di 13 Successivamente, con proposta e accettazione, entrambe del 23.12.2020, il credito veniva ceduto dalla società alla Controparte_1 CP_5
(cfr. all. n. 2 all'atto di intervento).
[...]
Ai fini dell'opponibilità della predetta cessione ai debitori ceduti, le società cessionarie e hanno rispettivamente Controparte_1 Controparte_2 provveduto a pubblicare il relativo avviso di cessione nella G.U., Parte II, n. 65 del
07.06.2018 (cfr. all. n. 7 della produzione di parte opposta) e nella G.U., Parte
II, n. 4 del 09.01.2021 (cfr. all. n. 3 e 4 all'atto di intervento) nonché, a darne comunicazione a mezzo p.e.c. all' Parte_1
(cfr. all. K della produzione di parte opposta e all. n. 4 all'atto
[...] di intervento).
Tanto premesso, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' opponente appare del tutto destituita di fondamento, atteso che le CP_3 cessioni dei crediti de quibus sono frutto di operazioni di cartolarizzazione, che rinvengono la loro disciplina nella legge 30 aprile 1999 n. 130.
Più segnatamente, alla stregua del disposto dell'art. 4, comma 4 bis, della legge
130/1999, così come introdotto dal d.l. 23.12.2013 n. 145 (secondo cui: “alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del RD 18 novembre 1923 n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedono formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle della presente legge.
Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera
c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.”), il legislatore ha ritenuto sufficiente che della cessione sia dato avviso mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
Alla luce del chiaro tenore letterale della citata disposizione normativa, non può che concludersi che a fronte di una operazione di cartolarizzazione dei crediti vantati nei confronti della P.A., nessun altro adempimento formale è richiesto e, anzi, è esclusa la necessità di autorizzazione e/o accettazione da parte dell'Amministrazione ceduta. Né può giungersi a diverse conclusioni sull'assunto pagina 6 di 13 che la nuova norma del Codice dei Contratti pubblici (art. 106, co. 13. D.lgs.
50/2016) abbia implicitamente abrogato l'art. 4, comma 4 bis, della legge
130/1999, dal momento che, in tema di cartolarizzazione dei crediti, tale disciplina prevale in quanto speciale.
Sul punto, il Consiglio di Stato ha chiarito che: “non può condividersi la tesi secondo cui la norma del nuovo codice degli appalti (art. 106 comma 13 del d.lgs.
50/2016) avrebbe abrogato implicitamente la norma recata dal comma 4-bis dell'art. 4 della L. 130/1999 in quanto successiva, poiché la norma in questione è meramente riproduttiva della precedente disposizione recata dall'art. 117 del d.lgs.
n. 163/06 che era ad essa antecedente. Neppure risulta convincente la tesi secondo cui la norma del codice degli appalti prevarrebbe, in base al principio di specialità, sulla disposizione recata dall'art. 4, comma 4 bis, della L. 130/1999, in quanto tale disposizione si appalesa speciale rispetto alla disciplina codicistica, mentre la norma recata dal comma 4-bis dell'art. 4 cit. è norma speciale rispetto a tutte le disposizioni che disciplinano le formalità per la cessione dei crediti, con la conseguenza che l art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016, che richiama le sole cessioni dei crediti e non contiene un espresso riferimento alla cartolarizzazione è inapplicabile, essendo prevalente la disciplina speciale recata dall'art. 4, comma 4 bis, della L. 130/1999. ” (Cons. Stato, sent. 5562/2020).
Inoltre, nel caso di specie, non trova applicazione neanche il disposto di cui all' art. 9 allegato E della legge 2248/1865, a mente del quale “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere alcun sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”, atteso che secondo ripetuto orientamento giurisprudenziale, l'art. 9 All. E cit. nonché le disposizioni di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923, non possono trovare applicazione analogica nei confronti di enti diversi da quelli dello Stato, o dagli enti pubblici territoriali (v. Cass. civ. n.
30658 del 21 dicembre 2017). Quanto alle l'inapplicabilità in via analogica Pt_3 della predetta disciplina trova ulteriore giustificazione proprio in virtù delle caratteristiche peculiari che differenziano tali enti da quelli statali o territoriali, atteso che i primi sono costituiti con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale e la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con pagina 7 di 13 atto aziendale di diritto privato nel rispetto della normativa regionale di riferimento.
Per di più, secondo quanto più volte ribadito da questo Tribunale, il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui al R.D. 18 novembre 1923, n.2240, art. 70 si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (cfr. Cass. n.
24758/2021; Cass. n. 18339/2014). “Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923 resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, l'inefficacia provvisoria della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti” (Cass. Civ., 286/2006; Cass. Civ., 2209/2007; Tribunale di Catanzaro, sent. n. 840/2023).
Nel caso in esame, l' opponente non ha neanche allegato che le Parte_1 cessioni oggetto del giudizio si riferirebbero a rapporti ancora in corso.
Per tutto quanto esposto, l'eccezione si rivela del tutto infondata.
2. Con il primo motivo di opposizione, parte opponente ha dedotto la nullità del decreto ingiuntivo opposto, sul rilievo che, non essendo avvenuta la certificazione dei crediti per cui è causa, il credito azionato sarebbe privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Preme innanzitutto osservare che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora, come nella specie, l'opponente eccepisca la nullità del decreto ingiuntivo per asserita mancanza dei presupposti per la sua emissione, l'eventuale invalidità del decreto opposto non impedisce, in ogni caso, l'accertamento della sussistenza pagina 8 di 13 e della misura del credito nel giudizio di opposizione - il quale, com'è noto, ha natura di giudizio a cognizione piena.
Tanto premesso, il motivo di opposizione è infondato.
Ed invero, l'art.9 co. 3-bis del D.L. n. 185/2008 prevede la certificazione dei crediti vantati nei confronti delle P.A. quale strumento di semplificazione che ha il dichiarato scopo di facilitare lo smobilizzo dei crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione agevolando i meccanismi di cessione dei crediti eventualmente effettuate ai sensi dell'art. 70, co. 3 del R.D. 2440/1923 ovvero dell'art. 106 del codice dei contratti pubblici che, come noto, prevedono meccanismi farraginosi di accettazione/autorizzazione.
Tale procedura non interferisce in alcun modo con l'efficacia di una cessione rientrante nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, per la quale assumono rilevanza unicamente le formalità previste dalla legge 130/1999 che, nel caso di specie, come già osservato, risultano essere state assolte.
3. Con il secondo motivo di opposizione, l'opponente ha eccepito la non dovutezza dell'intera somma ingiunta, evidenziando che, con nota di credito n.
15/31 del 22.01.2019 emessa dall'Associazione Interregionale Vivere Insieme, era stata annullata totalmente la fattura n. 15/17, di importo pari ad € 50.020,66.
Il motivo di opposizione è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Giova premettere che, com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Dunque, il soggetto che agisce in giudizio per l'esatto adempimento di una prestazione contrattuale, come nel caso di specie, deve fornire la prova del titolo costitutivo del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento o l'inesatta pagina 9 di 13 esecuzione della prestazione ad opera della controparte, su cui invece incombe l'onere di dimostrare il fatto estintivo costituito dall'adempimento e/o dall'esatta esecuzione della prestazione resa (Cass. civ., 13533/2001; Cass. civ.,
10261/2000).
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo opposto è stato concesso sulla base del contratto per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie stipulato dall'Associazione Interregionale Vivere Insieme con l' , delle Controparte_3 fatture nn. 15-17 e 15-18 dell'08.01.2019 e dell'estratto autentico delle scritture contabili della società cedente (cfr. produzione di parte opposta).
L' ha prodotto in giudizio la nota di Parte_1 credito n. 15/31, contestando la spettanza dell'importo di cui alla fattura n.
15/17, totalmente stornata dalla predetta nota di credito.
Ebbene, a fronte della contestazione della pretesa creditoria vantata dall'opposta, non ha fornito adeguata prova in ordine all'effettiva Controparte_1 esecuzione delle prestazioni erogate in favore dell' . Controparte_3
Non può, infatti, ritenersi a tal fine sufficiente l'allegazione in calce alla fattura stornata di un mero elenco delle prestazioni asseritamente espletate, priva di alcuna sottoscrizione.
Non merita accoglimento la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. formulata in via subordinata dall'opposta.
Tale azione, infatti, ha carattere restitutorio e non, come l'azione di arricchimento senza causa, di reintegrazione dell'equilibrio economico. La restituzione, pertanto, presuppone che la prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro ovvero cose di genere ovvero una cosa determinata.
È, quindi, evidente che una prestazione di facere, quale l'esecuzione di prestazioni sanitarie, non è suscettibile di restituzione, né d'altro canto è possibile fare riferimento al suo equivalente monetario stabilito dalle parti, posto che l'indebito presuppone che il “pagamento” non sia dovuto e che ad esso, perciò, non siano riferibili valide ed efficaci determinazioni delle parti circa il valore economico della prestazione (cfr. Cass. 21 marzo 2014 n. 6747).
pagina 10 di 13 Anche la domanda proposta ex art. 2041 c.c. dall'opposta in via subordinata è inammissibile e deve, pertanto, essere respinta.
La Suprema Corte è, infatti, costante nel ritenere che “ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo.
Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (cfr. ex multis Cass. Sez.
Un. n. 33954/2023; Cass. n. 14944/2022; Cass. n. 11682/2018).
Nel caso in esame, non avendo parte opposta provato l'avvenuta erogazione delle prestazioni, la domanda ex art. 2041 c.c. è inammissibile, in quanto difetta il presupposto della residualità dell'azione di arricchimento senza causa.
Tali conclusioni si pongono, del resto, in armonia con il principio secondo cui l'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario ed è quindi inammissibile, ai sensi dell'art. 2042 c.c., allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (cfr. Cass. Sez. Un. n. 28042/2008 Cass. n. 25461/2010), e quindi esista un altro rimedio giudiziale messo a disposizione dall'ordinamento per la tutela del soggetto depauperato (cfr. ex multis Cass. Sez. Un. n. 24772/2008).
Alla luce delle argomentazioni svolte, stante la mancata prova della pretesa creditoria di cui alla fattura n. 15/17, ne consegue la necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4. Con il terzo motivo di opposizione, parte opponente ha dedotto la non dovutezza degli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002, rilevando genericamente la mancanza di liquidità del credito e la mancata costituzione in mora dell' convenuta. CP_3
Il motivo di opposizione è infondato.
pagina 11 di 13 Sul punto, basta osservare che, per i crediti maturati a partire dall'1.1.13 (quali quelli in esame) nei confronti della P.A., ai fini della decorrenza degli interessi moratori, non è più indispensabile una rituale messa in mora, atteso che, ai sensi del primo comma dell'art. 4 d.lgs. 231/2002, introdotto dal d.lgs. 9 novembre
2012, n. 192, “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione, con una recente pronuncia ha chiarito che:
“la disciplina dettata in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e contenuta nel d.lgs. n.
231 del 9 ottobre 2002, ove stabilisce l'automatica decorrenza degli interessi moratori, senza la necessità della costituzione in mora del debitore, alla scadenza del termine legale, variamente individuato, illustra, dunque, una evoluzione tendenziale della legislazione che mira a incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito di contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, relative a cessioni o consegne di merci ovvero a prestazioni di servizi, nel cui novero va incluso anche
l'appalto” (Cass. n. 5734 del 27 febbraio 2019).
Ne consegue, pertanto, che gli interessi moratori sono dovuti con decorrenza dalle scadenze di ciascuna fattura ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 231/2002 fino al saldo effettivo, da calcolarsi al saggio di cui all'art. 5 del predetto d.lgs.
In virtù del mancato riconoscimento dell'importo di cui alla fattura n. 15/17, i predetti interessi devono essere riconosciuti sulla sola fattura n. 15/18.
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 1238/2020, l' va condannata al pagamento dell'importo Controparte_3 di € 902,90, oltre interessi di mora di cui al d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura n. 15/18 sino al soddisfo.
5. Quanto, infine, alle spese processuali, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni di compensazione integrale tra le parti del giudizio, tenuto conto pagina 12 di 13 dell'accoglimento della domanda di parte opposta-attrice in senso sostanziale in misura sensibilmente ridotta.
Per le medesime ragioni, vanno altresì compensate integralmente le spese di
C.T.U., così come liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1)ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n.
1238/2020 emesso dal Tribunale di Catanzaro;
2)CONDANNA l' al Parte_1 pagamento, in favore di parte opposta, dell'importo di € 902,90, oltre interessi come in parte motiva;
3)COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
4)COMPENSA integralmente le spese di C.T.U. tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, lì 11.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 13 di 13