Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/06/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3996 R.G.A.C. dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del
27.5.2025, vertente
TRA
in persona del suo procuratore alle liti, dott. , Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Moruzzo;
APPELLANTE
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1
Corina;
in persona del l.r.p.t., contumace;
CP_2
, contumace;
Controparte_3
APPELLATI
Oggetto: responsabilità extracontrattuale (danni a cose) - appello a sentenza del Giudice di
Pace di Cosenza n. 1274/2023.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha agito dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza per ottenere la Parte_1
condanna in solido degli odierni appellati al risarcimento dei danni materiali riportati dal veicolo di sua proprietà, Iveco Daily tg. ET041TH, in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 15.3.18, alle ore 11,30 circa, in Mendicino (CS), in via Domenico Martire, deducendo che, mentre lo stesso si trovava in sosta sul margine destro della già menzionata via, veniva urtato nella parte anteriore sinistra dal veicolo Iveco Daily tg. AJ530WC, condotto da e di proprietà della a causa della manovra di retromarcia del Controparte_3 CP_2
detto veicolo, assicurato con Controparte_4
pagina 1 di 5
[...]
Avverso tale decisione ha proposto appello deducendo l'errata Parte_1
valutazione delle risultanze istruttorie e chiedendo dichiararsi, in riforma della sentenza,
l'esclusiva responsabilità degli appellati e condannarli in solido al risarcimento dei danni materiali arrecati al veicolo di proprietà dell'appellante, pari alla somma di € 1.630,34, oltre all'importo di € 159,50 quale spesa sostenuta per l'onorario del consulente di parte, nonché dichiarare non dovuto il pagamento dell'onorario del ctu e le spese e competenze legali del primo grado di giudizio.
L'appellata ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
per mancanza dei requisiti normativamente richiesti e, nel merito, ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
e non si sono costituiti in giudizio. CP_2 Controparte_3
Innanzitutto, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame.
Infatti, la motivazione dell'appello risulta rispettosa delle prescrizioni contenute nell'art. 342
c.p.c. essendo sufficientemente individuati i punti della decisione sottoposti a censura, le ragioni per le quali è chiesta la riforma della pronuncia e i rilievi fondanti l'impugnazione.
Nel merito, l'appello è fondato.
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, le risultanze istruttorie, complessivamente valutate, hanno fornito adeguato riscontro tanto della verificazione, quanto della dinamica del sinistro.
Al riguardo, viene innanzitutto in rilievo il modulo di constatazione amichevole allegato al fascicolo di primo grado dell'odierna appellante, sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, pienamente confermativo della dinamica descritta da parte attrice, da esso risultando che il sinistro si è verificato mentre il veicolo di proprietà della era Parte_1
“in fermata/in sosta” e quello di proprietà “retrocedeva”. Nel medesimo modulo è CP_2 inoltre rappresentata graficamente la posizione dei due veicoli al momento dell'urto.
Rispetto alle dette circostanze il modulo assume una portata confessoria in confronto di che lo ha sottoscritto e se è vero che la confessione del conducente, Controparte_3
litisconsorte facoltativo, ha valore di prova legale nei confronti del solo confitente, è anche vero che non è del tutto priva di valore probatorio rispetto al proprietario del veicolo e pagina 2 di 5 all'assicuratore, rientrando tra gli elementi liberamente apprezzabili dal giudice (cfr. 13718/21,
24187/14).
Nel caso di specie, la confessione stragiudiziale, cui si aggiunge, come elemento rilevante nella medesima direzione, il contegno processuale dello stesso , valutabile ex art. CP_3
232 c.p.c., il quale non è comparso senza giustificato motivo a rendere l'interrogatorio deferitogli, è corroborata dagli esiti della espletata prova testimoniale, peraltro già di per sé sufficienti a fornire prova del fatto storico e della sua dinamica.
Infatti, il testimone oculare , sentito all'udienza del 25.2.20, ha integralmente Testimone_1 confermato la verificazione e la dinamica del sinistro dedotte dall'odierna appellante, riscontrando che il mezzo di parte convenuta, muovendosi in retromarcia, ha urtato, con la sua parte posteriore, l'automezzo di parte attrice Iveco Daily tg. ET041TH.
La devalutazione di detta deposizione da parte del primo giudice muove da un rilievo non condivisibile, non potendosi ritenere decisiva la circostanza che il teste non sia stato in grado di ricordare precisamente la data del sinistro, tenuto conto dell'arco temporale intercorso tra il fatto e la deposizione (oltre due anni) che può avere ragionevolmente affievolito il ricordo del giorno specifico dell'accadimento, a maggior ragione ove si tenga conto dell'attività di
“corriere di professione” svolta dal teste, come dallo stesso precisato, che evidentemente lo impegna quotidianamente in svariate consegne.
Infine, la espletata ctu modale non solo non ha fatto emergere alcun elemento di dissonanza rispetto alle dette emergenze istruttorie, ma ha, piuttosto, consentito di acquisire conferma, quanto meno, della compatibilità tra i danni riportati dal veicolo di proprietà della odierna appellante (risultanti dalla documentazione fotografica in atti) e la descritta dinamica del sinistro.
Peraltro, nel corso delle operazioni peritali è stato acquisito un ulteriore elemento di conferma della detta dinamica, attraverso le dichiarazioni rese da , indicato nel Controparte_5 verbale di sopralluogo del 27.4.22 come “altro convenuto” (ed in effetti si tratta dell'amministratore unico della come da visura camerale in atti), aventi valore di CP_2
confessione stragiudiziale fatta al terzo (cfr. Cass. 24468/20) e dunque utili, unitamente alle altre emergenze istruttorie, a determinare il convincimento del Tribunale.
Alla luce della comprovata dinamica, deve ritenersi la responsabilità esclusiva, nella determinazione del sinistro, del conducente del veicolo di proprietà che ha attinto CP_2
il mezzo della odierna appellante mentre questo era in sosta, sicchè nulla poteva il suo conducente per evitare l'urto.
pagina 3 di 5 Passando alla valutazione delle conseguenze del sinistro ed alla quantificazione dei danni riportati dal veicolo di parte attrice, devono essere condivise le conclusioni rassegnate dal ctu
(sul punto non contestate dal consulente della compagnia assicuratrice, se non per un profilo
- quello attinente alla maggiorazione iva, peraltro di rilevanza strettamente giuridica -, rispetto al quale il ctu ha recepito, nelle conclusioni definitive, le osservazioni di parte), il quale, sulla scorta della documentazione in atti e degli esiti delle indagini svolte, ha determinato l'importo di spesa necessario nella stessa somma indicata nella fattura di riparazione in atti
(confermata in sede istruttoria dal teste , socio della s.n.c. emittente) pari ad € Testimone_2
1.630,34.
In definitiva, dunque, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento della domanda proposta da gli appellati , la quale, non Parte_1 Controparte_3 CP_2
costituendosi in giudizio, neanche ha allegato che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà (art. 2054, comma 3, c.c.), e la compagnia assicuratrice devono essere condannati, in solido, al pagamento della somma di € 1.630,34, da rivalutarsi all'attualità, oltre interessi legali (al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale in primo grado), da calcolarsi su detta somma, devalutata alla data del sinistro
(15.3.18) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi enunciati da Cass., Sez. Un., 1712/95.
Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale rivalutata dalla presente sentenza al saldo.
Le spese processuali del doppio grado del giudizio, incluse quelle di ctu, devono essere poste a carico degli appellati, in ossequio al principio della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, nei limiti, quanto al presente grado, della richiesta (cfr. nota specifica).
Nelle spese del primo grado sono incluse quelle sostenute per il consulente di parte nominato in quella sede (€ 159,50, come da fattura in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro di e condanna lo Controparte_3
stesso e la in persona del l.r.p.t., nonché la in CP_2 Controparte_4 solido, al pagamento della somma di € 1.630,34, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva, in favore dell'appellante;
pagina 4 di 5 - condanna gli appellati, in solido, al rimborso delle spese processuali del doppio grado del giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 284,50 per esborsi ed € 1.265,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, in € 150,00 per esborsi ed € 1.900,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, per il presente grado;
- pone definitivamente a carico degli appellati, in solido, le spese della ctu espletata in primo grado, con obbligo di rimborso di quanto a tale titolo anticipato dall'appellante.
Cosenza, 12.6.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
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