TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/10/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 2983 2024 R.G., promossa in proprio e nella qualità di legale Parte 1
Parte 2 (rappr. e dif. dall'avv. rappresentante della
TE RA e dal'avv. CASCONE CLAUDIA)
contro
CP_1
(rappr. e dif. dall'avv. GALEANO MANLIO), avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. ;
rilevato che il ricorrente ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione meglio descritta in ricorso;
che l' CP_1 ha dichiarato di essere in procinto di archiviare il procedimento sanzionatorio in discorso, riconoscendo la fondatezza dell'opposizione;
che i provvedimenti in contestazione vanno dunque annullati;
che a carico dell'istituto resistente vanno poste le spese di lite (spese da liquidare avuto riguardo alla consistenza dell'attività difensiva svolta in concreto);
che di tali spese va disposta la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: annulla le ordinanze ingiunzione poggetto di opposizione;
condanna l' CP_1 a rifondere ai procuratori antistatari del ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 900,00, oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 15/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 2983 2024 R.G., promossa in proprio e nella qualità di legale Parte 1
Parte 2 (rappr. e dif. dall'avv. rappresentante della
TE RA e dal'avv. CASCONE CLAUDIA)
contro
CP_1
(rappr. e dif. dall'avv. GALEANO MANLIO), avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. ;
rilevato che il ricorrente ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione meglio descritta in ricorso;
che l' CP_1 ha dichiarato di essere in procinto di archiviare il procedimento sanzionatorio in discorso, riconoscendo la fondatezza dell'opposizione;
che i provvedimenti in contestazione vanno dunque annullati;
che a carico dell'istituto resistente vanno poste le spese di lite (spese da liquidare avuto riguardo alla consistenza dell'attività difensiva svolta in concreto);
che di tali spese va disposta la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: annulla le ordinanze ingiunzione poggetto di opposizione;
condanna l' CP_1 a rifondere ai procuratori antistatari del ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 900,00, oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 15/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)