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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 27/11/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
RGAC 390/2025
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile R.G.N. 390/2025 trattata all'udienza del 26/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 390/2025, posta in deliberazione tra:
Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Buttarazzi Anna RI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
IN RI TA, giusta procura generale alle liti
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona del CP_2 legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/80 con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Nell'ambito di tale procedimento è stata accertato dal C.T.U. nominato dal Giudice l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
La parte ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio indicato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei CP_2 dovuti.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_2 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 26/11/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta nei limiti di seguito indicati.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio debba depositare, entro 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo. Quest'ultimo deve contenere, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi di contestazione della C.T.U. Come è noto, inoltre, il giudizio di merito instaurato con il deposito del ricorso è un vero e proprio giudizio ordinario che verte non sul solo dato sanitario ma anche sugli altri presupposti socio-sanitari prescritti ai fini del godimento della prestazione controversa.
Si ritiene che l'obbligo di specificare nel ricorso di merito, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione risponda all'esigenza di evitare la duplicazione indiscriminata ed immotivata dell'accertamento sanitario, ed anche di evitare che l'invalido, che abbia ottenuto un ATP favorevole, veda procrastinarsi l'erogazione della provvidenza a causa di ricorsi nel merito dell' meramente strumentali. CP_2
Nella specie parte ricorrente ha contestato le conclusioni del C.T.U. mediante dichiarazione di dissenso e nel successivo ricorso di merito si è specificato che le conclusioni del Consulente d'Ufficio sarebbero errate in quanto il CTU non ha tenuto in debito conto l'intero quadro clinico della parte ricorrente (pag. 3 e ss. ricorso).
Questi argomenti dedotti alla base del dissenso espresso rispetto alle conclusioni del C.T.U., ad avviso del Giudicante sono idonei a giustificare l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
In conclusione, si osserva che, in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – CP_2 parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P.
Si è quindi ritenuto di disporre una nuova consulenza medico legale sulla parte ricorrente al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il beneficio richiesto.
Il C.T.U. della presente fase di opposizione, ha accertato che “1) Allo stato attuale la sig.ra è affetta da: Controparte_1 declino cognitivo ingravescente da vascolopatia cerebrale cronica con sindrome depressiva. cardiopatia sclero-ipertensiva. ipotiroidismo in trattamento post tiroidectomia. ipertensione arteriosa. pregresso intervento di ricostruzione vie biliari. incontinenza urinaria. polidiscoartrosi a grosso impegno funzionale. 2) Le suddette patologie erano presenti, alla visita della Commissione di Frosinone e all'ATP. CP_2
3) La ricorrente subisce, a causa del complesso morboso esaminato, una invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa (100%).
4) La condizione patologica, rappresentata dalle minorazioni precisate al punto 1), è tale da rendere necessario l'aiuto permanente di un accompagnatore per compiere i comuni atti della vita, a partire dal Novembre 2024. 5) Le infermità di cui al punto 1 non risultano dipendenti da causa di guerra, infortunio sul lavoro o causa di servizio”.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Sull'oggetto del presente giudizio di cognizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., si aderisce all'orientamento espresso dalla S.C. con la recente sentenza n. 9876 del 9.4.2019 ove è affermato che
“il thema decidendum del giudizio di merito è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico” e dunque sulla sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta, mentre è escluso l'accertamento degli altri presupposti extrasanitari condizionanti il beneficio. Ne deriva che “la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria” e che la sentenza pronunciata all'esito della fase di merito non può contenere una
“condanna dell'ente previdenziale alla erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari” (Cass. n. 9876 del 2019, che richiama svariati precedenti della S.C. in senso analogo, tra cui Cass. 27010 del 2018, 8533 del 2015).
La Cassazione di recente ha ribadito che “nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa” - precisando – “ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo” (cfr. da ultimo Cass. 28659/2025; Cass. n.27010 del 2018 e Cass. n.9876 del 2019 cit.; Cass. n. 30828 del 2024).
Alla luce delle osservazioni esposte, va accertato che la ricorrente è invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento ex L. 18/80 a decorrere da novembre 2024, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extra sanitari.
Respinge quindi per il resto la presente opposizione (con riguardo alla decorrenza dalla domanda amministrativa).
La domanda, quindi, può essere accolta nei limiti di cui sopra.
Atteso l'esito della controversia (riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento del beneficio dopo la domanda amministrativa ma prima del deposito della data di deposito del ricorso di merito), le spese di lite vanno compensate tra le parti per 1/3; per il resto le spese sono a carico dell' secondo la norma CP_2 della soccombenza.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e liquidate tenendo CP_2 in considerazione la completezza e la complessità dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell , in Controparte_1 CP_2 persona del legale rappresentante p.t. nella causa iscritta al n. 390/2025 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Accerta la sussistenza in capo alla parte ricorrente dell'invalidità al 100% e dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex L. 18/80 con decorrenza da novembre 2024;
b) Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l al CP_2 pagamento in favore della ricorrente della restante parte non compensata, che si liquida in euro 1798,00 oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge, con distrazione;
c) Pone in capo alla parte convenuta le spese di CTU che si liquidano con separato decreto.
Frosinone, 27/11/2025
Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile R.G.N. 390/2025 trattata all'udienza del 26/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 390/2025, posta in deliberazione tra:
Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Buttarazzi Anna RI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
IN RI TA, giusta procura generale alle liti
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona del CP_2 legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/80 con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Nell'ambito di tale procedimento è stata accertato dal C.T.U. nominato dal Giudice l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
La parte ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio indicato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei CP_2 dovuti.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_2 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 26/11/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta nei limiti di seguito indicati.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio debba depositare, entro 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo. Quest'ultimo deve contenere, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi di contestazione della C.T.U. Come è noto, inoltre, il giudizio di merito instaurato con il deposito del ricorso è un vero e proprio giudizio ordinario che verte non sul solo dato sanitario ma anche sugli altri presupposti socio-sanitari prescritti ai fini del godimento della prestazione controversa.
Si ritiene che l'obbligo di specificare nel ricorso di merito, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione risponda all'esigenza di evitare la duplicazione indiscriminata ed immotivata dell'accertamento sanitario, ed anche di evitare che l'invalido, che abbia ottenuto un ATP favorevole, veda procrastinarsi l'erogazione della provvidenza a causa di ricorsi nel merito dell' meramente strumentali. CP_2
Nella specie parte ricorrente ha contestato le conclusioni del C.T.U. mediante dichiarazione di dissenso e nel successivo ricorso di merito si è specificato che le conclusioni del Consulente d'Ufficio sarebbero errate in quanto il CTU non ha tenuto in debito conto l'intero quadro clinico della parte ricorrente (pag. 3 e ss. ricorso).
Questi argomenti dedotti alla base del dissenso espresso rispetto alle conclusioni del C.T.U., ad avviso del Giudicante sono idonei a giustificare l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
In conclusione, si osserva che, in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – CP_2 parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P.
Si è quindi ritenuto di disporre una nuova consulenza medico legale sulla parte ricorrente al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il beneficio richiesto.
Il C.T.U. della presente fase di opposizione, ha accertato che “1) Allo stato attuale la sig.ra è affetta da: Controparte_1 declino cognitivo ingravescente da vascolopatia cerebrale cronica con sindrome depressiva. cardiopatia sclero-ipertensiva. ipotiroidismo in trattamento post tiroidectomia. ipertensione arteriosa. pregresso intervento di ricostruzione vie biliari. incontinenza urinaria. polidiscoartrosi a grosso impegno funzionale. 2) Le suddette patologie erano presenti, alla visita della Commissione di Frosinone e all'ATP. CP_2
3) La ricorrente subisce, a causa del complesso morboso esaminato, una invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa (100%).
4) La condizione patologica, rappresentata dalle minorazioni precisate al punto 1), è tale da rendere necessario l'aiuto permanente di un accompagnatore per compiere i comuni atti della vita, a partire dal Novembre 2024. 5) Le infermità di cui al punto 1 non risultano dipendenti da causa di guerra, infortunio sul lavoro o causa di servizio”.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Sull'oggetto del presente giudizio di cognizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., si aderisce all'orientamento espresso dalla S.C. con la recente sentenza n. 9876 del 9.4.2019 ove è affermato che
“il thema decidendum del giudizio di merito è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico” e dunque sulla sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta, mentre è escluso l'accertamento degli altri presupposti extrasanitari condizionanti il beneficio. Ne deriva che “la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria” e che la sentenza pronunciata all'esito della fase di merito non può contenere una
“condanna dell'ente previdenziale alla erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari” (Cass. n. 9876 del 2019, che richiama svariati precedenti della S.C. in senso analogo, tra cui Cass. 27010 del 2018, 8533 del 2015).
La Cassazione di recente ha ribadito che “nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa” - precisando – “ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo” (cfr. da ultimo Cass. 28659/2025; Cass. n.27010 del 2018 e Cass. n.9876 del 2019 cit.; Cass. n. 30828 del 2024).
Alla luce delle osservazioni esposte, va accertato che la ricorrente è invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento ex L. 18/80 a decorrere da novembre 2024, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extra sanitari.
Respinge quindi per il resto la presente opposizione (con riguardo alla decorrenza dalla domanda amministrativa).
La domanda, quindi, può essere accolta nei limiti di cui sopra.
Atteso l'esito della controversia (riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento del beneficio dopo la domanda amministrativa ma prima del deposito della data di deposito del ricorso di merito), le spese di lite vanno compensate tra le parti per 1/3; per il resto le spese sono a carico dell' secondo la norma CP_2 della soccombenza.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e liquidate tenendo CP_2 in considerazione la completezza e la complessità dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell , in Controparte_1 CP_2 persona del legale rappresentante p.t. nella causa iscritta al n. 390/2025 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Accerta la sussistenza in capo alla parte ricorrente dell'invalidità al 100% e dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex L. 18/80 con decorrenza da novembre 2024;
b) Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l al CP_2 pagamento in favore della ricorrente della restante parte non compensata, che si liquida in euro 1798,00 oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge, con distrazione;
c) Pone in capo alla parte convenuta le spese di CTU che si liquidano con separato decreto.
Frosinone, 27/11/2025
Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore