Cass. civ., sez. I, sentenza 20/06/2011, n. 13455
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Sentenza 20 giugno 2011

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In tema di espropriazione parziale per pubblica utilità, la natura pertinenziale di parte dell'area espropriata non riveste alcuna rilevanza nella liquidazione del risarcimento, che va operata in misura pari alla differenza tra il valore dell'intera area prima dell'espropriazione e quello successivo della porzione residua, senza necessità di una determinazione specifica del valore delle singole componenti dell'immobile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/06/2011, n. 13455
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13455
    Data del deposito : 20 giugno 2011

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