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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 01.04.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 1491/2024 R.g. Previdenza avente ad oggetto: ripetizione di indebito
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ciccone ed elettivamente C.F._1 domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Diodato Ardolina ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.02.2024 la parte ricorrente ha esposto di essere titolare dal
01.04.2009 di pensione cat. IO nr. 18441461; di essere venuta a conoscenza di avere un indebito nei CP_ confronti dell' pari ad € 5.856,35 per indebita percezione di ratei della suddetta pensione per il periodo dal 01.01.2016 al 31.08.2019; che i ratei sono sempre stati percepiti in assenza di dolo in quanto CP_ l' è sempre stato a conoscenza della propria situazione contributiva e reddituale in quanto
Pag. 1 di 5 lavoratore dipendente della Unip Ge Avio s.r.l., le cui retribuzioni e contribuzioni sono sempre state denunciate mensilmente dal datore di lavoro;
di aver regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2016 al 2019.
Dedotta l'applicabilità dell'art. 52 della L. 88/1989, la riscossione dei ratei in buona fede, la genericità del provvedimento di indebito e, in subordine, l'applicabilità dell'art. 13, comma 2, L. CP_ 412/1991 in quanto i ratei sono stati riscossi dall' dopo l'anno dalla conoscenza della propria situazione reddituale e contributiva, ha chiesto di annullare il provvedimento di indebito, con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che l'indebito trae origine dall'applicazione delle trattenute ex art. 1, comma 41, L. 335/1995 in costanza di rapporto lavorativo. In particolare, ha esposto che a seguito di applicazione della suddetta trattenuta per il periodo dal 01/2016 al 08/2016 è sorto in capo al ricorrente un credito di € 2.855,11 parzialmente compensato con l'indebito, che dunque è pari alla minor somma di € 2.731,24, che trae origine dall'eliminazione delle trattenute per l'anno 2017 e dal ricalcolo della posizione contributiva del ricorrente 2018 e 2019. Tale somma è dovuta dal ricorrente a causa dell'incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente.
Letti gli atti, ritenuto il carattere documentale della controversia, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è procedibile avendo l'istante presentato in data 18.09.2023 ricorso in sede amministrativa
(cfr. all. prod. tel. ric.).
Venendo al merito, mette conto evidenziare che l'indebito per cui è causa promana da una prestazione previdenziale.
Nel dettaglio, la fattispecie in esame attiene all'indebita percezione di somme sulla pensione categoria IO nr. 18441461 dal 01.01.2016 al 31.08.2019, a seguito di un'operazione di ricalcolo eseguita CP_ dall' sulla base dell'acquisizione dei dati delle dichiarazioni dei redditi di lavoro percepiti dal ricorrente.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Si condividono le argomentazioni giuridiche recentemente espresse da altro Giudice di questa
Sezione Lavoro in giudizio del tutto analogo istaurato (cfr. sentenza nr. 2195 del 14.11.2024 dott.
Francesco Fucci, all. note di udienza parte ricorrente), che di seguito si riportano nelle parti di interesse ai sensi degli artt. 118 disp. att. c.p.c.
«Secondo l'interpretazione consolidata della disciplina richiamata, la ripetibilità dell'indebito previdenziale presuppone, in deroga al generale principio di cui all'art. 2033 c.c., il dolo dell'interessato
Pag. 2 di 5 cui è parificata l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (cfr. da ultimo Cass. 10627/2021, Cass.
14517/2020, Cass. 17417 del 2016).
L'art 35 DL 207/2008, al comma 8, prevede che: “8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.
Al comma 10 bis è previsto, inoltre, che: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. CP_ Ebbene, in base a tali norme, sono onerati a comunicare il reddito all' che eroga la prestazione, alcuni titolari di prestazioni collegate al reddito (ad es. i pensionati che non hanno redditi ulteriori rispetto a quello da pensione, se la loro situazione reddituale si è modificata rispetto a quella che era stata dichiarata l'anno precedente;
coloro che percepiscono prestazioni collegate al reddito e che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria tutti i redditi sulle prestazioni, in quanto ininfluenti sulle prestazioni e perché non devono essere comunicati con la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate, come nel caso degli interessi bancari e postali, del lavoro dipendente prestato all'estero, dei proventi di quote di investimento;
coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi e che sono in possesso di redditi ulteriori rispetto a quelli da pensione, come ad esempio il reddito da abitazione principale;
coloro che sono titolari di determinate tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali, che sono dichiarati in maniera
Pag. 3 di 5 diversa ai fini fiscali all'Agenzia delle Entrate, quali i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o da lavoro autonomo).
Dunque, in tali casi, l'onere di presentare la dichiarazione della situazione reddituale grava interamente sui pensionati, che devono ricordarsi autonomamente di provvedere a tale adempimento.
Laddove, tuttavia, il pensionato sia tenuto a comunicare i propri redditi all'Agenzia delle Entrate –
e, ovviamente, vi ottemperi- deve ritenersi, invece, che gli stessi siano già conosciuti ed in ogni caso CP_ acquisibili dall'
Difatti, con il D.L. n. 78 del 2009, art. 15, conv. in L. n. 102 del 2009, si è previsto che: "1. A decorrere dal 1 gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma CP_1 disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia"».
Questa essendo la disciplina in materia, si osserva che nel caso in esame i dati reddituali del ricorrente da lavoro dipendente erano regolarmente comunicati all'Amministrazione finanziaria CP_ (circostanza non contestata dallo stesso , sicché non è pertanto configurabile il dolo dell'interessato né tantomeno la violazione di obblighi di comunicazione di dati non conoscibili CP_ dall'
La domanda va dunque accolta e l'indebito va annullato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Sono determinate secondo i criteri aggiornati di cui al DM 55/14, utilizzando i parametri minimi in ragione della non complessità, espunta l'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del giudice dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, in parziale accoglimento, così provvede:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara non dovuta la somma di € 5.586,35 per indebita percezione di ratei o quote di ratei di assegno di invalidità (cat. IO nr. 18441461) per il periodo dal 01.01.2016 al 31.08.2019; CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1.865,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Vincenzo Ciccone, dichiaratosi
Pag. 4 di 5 antistatario.
SI COMUNICHI.
Nola, 01.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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