Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2544 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4443/22 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Undicesima Civile, in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4443/2022 R.G.A.C. decisa all'udienza cartolare ex art. 127ter c.p.c. del 21/11/2024
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/8/1974, elett.te dom.to a Pozzuoli in Via Annecchino n. 180 presso lo studio dell'avv. Antonino Garofalo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
(P. Iva ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede a Roma al Viale Regina Margherita n. 125, in persona del suo
Procuratore, dott. , in qualità di legale rappresentante Controparte_2
pro tempore di (P. Iva ), in forza di procura CP_3 P.IVA_2
autenticata nella firma per atto del Notaio dott. di Roma del Persona_1
09.10.2018 (Rep. n. 57511 - Racc. n. 29127) in atti, elett.te dom.to a Catania in Via Leopardi n. 63 presso lo studio dell'Avv. Vittorio Camilleri che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 9380/21, R.g. 29803/21, emesso dal Tribunale di Napoli il 21/12/2021.
Conclusioni: per l'opponente accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 9380/2021 emesso dal Tribunale di
Napoli il 21/12/2021, perché il credito azionato risulta inammissibile, infondato in fatto e diritto e non provato per tutte le motivazioni esposte in atti, oltre che prescritto, essendo relativo ad un periodo anteriore al biennio rispetto alla comunicazione ed all'emissione della fattura in contestazione;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Per l'opposto in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per cui è causa, poiché infondata in fatto ed in diritto, rigettando ogni domanda avanzata ex adverso, e, per l'effetto, confermare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 9380/2021 del 21/12/2021, emesso dal
Tribunale di Napoli, con ogni statuizione conseguente ed accessoria;
in via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare la somma dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, nei limiti di quanto effettivamente provato dalla prima, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria interamente espletata dal
G.U. dott.ssa V. Valletta e dal Gop dott.ssa M.R. Scotti, viene redatta ai sensi dell'art. 132, co.2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17 della legge
18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, e viene motivata attraverso una "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. Civ n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle
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forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.lgs n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del
S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto
- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n. 642, secondo la quale nel processo civile -ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.lgs n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamato il contenuto assertivo dell'atto introduttivo di citazione e quello impeditivo, modificativo od estintivo della comparsa di risposta del convenuto;
richiamato il contenuto delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa;
ritenuta esaustiva l'attività istruttoria svolta.
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In fatto ed in sintesi, il sig. (d'ora innanzi solo Parte_1
“l'opponente”) citava in giudizio la società Controparte_1
(d'ora innanzi solo “l'opposta”) proponendo opposizione al D.I. 9380/21 emesso dal Tribunale di Napoli il 21/12/2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 15.704,61, oltre accessori e spese, a titolo di mancato pagamento del corrispettivo per fornitura di energia elettrica portato dalla fattura n. 63207131112191A del 20/8/2018.
In particolare, l'opponente eccepiva l'assenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo stante l'incertezza in ordine alla rilevazione ed al conteggio dei consumi e, quindi, al quantum richiesto nonché l'insussistenza dei crediti vantati relativamente al periodo anteriore all'ultimo biennio, rispetto alla data del 20 agosto 2018 -emissione della fattura in contestazione- in quanto prescritti ex art. 1, comma 4, Legge n. 205 del 27 dicembre 2017.
Si costituiva l'opposto che eccepiva la fondatezza della pretesa creditoria e ciò in quanto il flusso di consumi ricostruito dal distributore E-Distribuzione
Spa e non contestate (mediante querela di falso mai proposta) le rilevazioni dei tecnici accertatori che rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio;
contestava l'eccezione di prescrizione biennale, inapplicabile al caso di specie, in quanto erronea la rilevazione dei dati di consumo derivata da responsabilità dall'utente e pertanto, il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data dell'accertamento dell'illecito, avvenuto in data
24/07/2018, quindi nemmeno in parte prescritto il credito azionato.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, assegnata allo scrivente per la trattazione a far data dall'udienza del 1/7/2024 (poi differita), riservata in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
In via preliminare occorre rilevare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, in quanto fondato su prova scritta, consistente, nel caso specifico,
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nella documentazione di cui al fascicolo della fase monitoria, ossia in particolare dall'estratto autentico del libro giornale dei crediti in contenzioso della società opposta, dell'estratto conto e copia della fattura.
Tale documentazione, pur contestata dall'opponente, costituisce prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'art. 633 c.p.c..
Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n.
8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n. 2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass.
Civ. Sez. II, 29/01/1999, n. 807).
In particolare, con riferimento al caso che ci occupa, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.
Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale
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rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ.
03/04/2008, n. 8549, Cass. Civ. 04/03/2003, n. 3188; Cass. Civ. 08/06/2004,
n. 10830).
Con l'atto di opposizione al D.I. si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni
(Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).
Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione dell'opponente è quella di convenuto in senso sostanziale, incombendo sull'opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
Occorre premettere che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale è stato ingiunto all'opponente sig. il pagamento della fattura Parte_1
n. 63207131112191A del 20/08/2018 per l'importo di € 15.704,61 a titolo di
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pagamento del corrispettivo della fornitura elettrica relativa all'utenza sita in
Quarto (NA) alla via Gemito n. 3 identificata dal codice POD
IT001E801262732 e dal codice cliente 801262732.
In particolare, tale credito, secondo gli assunti dell'opposta, derivava dall'accertamento da parte del distributore territorialmente competente (ENEL ora E-Distribuzione Spa), effettuato in data 8/1/2018, di un prelievo irregolare di energia per effetto della manomissione del contatore, cui è conseguito il ricalcolo dei consumi dal momento in cui si è verificata la manomissione al momento dell'accertamento (8/1/2018) come da Tabella di ricostruzione dei consumi non contabilizzati allegata.
Nel merito l'opposizione è risultata infondata e va rigettata nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
Preliminarmente occorre evidenziare che l'eccezione di prescrizione è infondata. Invero con la previsione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 205/2017 (c.d. legge di bilancio 2018) il legislatore ha ridotto il termine di prescrizione per i crediti relativi alla somministrazione di energia elettrica, gas e fornitura del servizio idrico da cinque a due anni. Tale modifica ha trovato applicazione a decorrere dalle fatture con scadenza successiva al 01.03.2018 per il servizio elettrico ma con una eccezione costituita dalla c.d. “causa cliente”. Il comma 5 infatti disponeva che la previsione di cui al comma 4 non trovasse applicazione qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivasse da una accertata responsabilità dell'utente. In tal caso il termine di prescrizione era da considerarsi comunque quinquennale.
Successivamente la c.d. legge di bilancio 2020 ha abrogato il comma 5 con la conseguenza che non è più possibile applicare il termine di prescrizione quinquennale anche nelle ipotesi di “causa cliente” tra le quali rientra il caso di manomissione del contatore.
Orbene, per quanto concerne il caso de quo, nella denuncia di reato allegata da parte opposta (doc. 6 allegato al fascicolo di parte opposta) si fa riferimento, quale dies a quo per il ricalcolo dei consumi, al dicembre 2009
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determinato sulla base del flesso dei consumi, mentre la ricostruzione è stata effettuata nell'ambito della prescrizione quinquennale (luglio 2013-gennaio
2018). Dunque, il termine di prescrizione decorre dalla data dell'accertamento che ha verificato la manomissione e l'anomalia dei consumi.
Pertanto, trattandosi di fatti antecedenti il 1° gennaio 2020 e trattandosi di fatture emesse prima della suddetta norma di entrata in vigore del termine di prescrizione biennale anche per i consumi anomali, si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale.
Nel merito giova ricordare che la società opposta ha allegato verbale di verifica n. 54384751 del 24/07/2018 sul POD IT001E801262732 (doc. 4 allegato al fascicolo di parte opposta) inerente l'utenza intestata all'opponente e sopradescritta;
da tale verbale emerge un prelievo irregolare di energia elettrica atteso che i tecnici accertatori riscontravano una manomissione del misuratore mediante la rottura dei tenoni, l'asportazione del collante e la manomissione del circuito amperometrico (fili intrecciati) che ha determinato un prelievo irregolare di energia elettrica con alterazione della misura pari al –
86% protratto dal luglio 2013 al gennaio 2018.
Dette operazioni venivano eseguite in assenza dell'opponente che, tuttavia, risulta essere stato avvisato dell'avvio di tale procedimento mediante comunicazione ricevuta il 21/2/2018 (doc. 5 allegato al fascicolo di parte opponente) e senza che lo stesso si sia reso parte diligente nel seguire l'evoluzione delle operazioni di verifica eseguite solo in seguito, come detto, in data 24/7/2018.
La fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria dalla società opposta è ulteriormente corroborata dalla nota recante “denuncia di notizia di reato ai sensi dell'art 331 c.p.p. – Prelievi irregolari di energia elettrica (art.
624, 625 c.p.” (doc. 6 allegato al fascicolo di parte opposta) indirizzata alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, territorialmente competente e alla società di fornitura odierna opposta, in seno alla quale il
Distributore ha ancora una volta indicato quale formale intestatario all'epoca
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di inizio del prelievo irregolare e quale utilizzatore di fatto al momento della verifica indicando la società opposta quale parte offesa in relazione alla rilevata condotta abusiva.
In merito alla rilevanza probatoria della documentazione prodotta, va osservato che, il verbale di verifica redatto da personale di E-Distribuzione nell'esercizio di suo specifico compito, ha rilevanza probatoria propria dell'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio di una funzione specificamente diretta alla documentazione. Tale funzione non è stata persa a seguito della privatizzazione dell'ENEL in virtù dell'entrata in vigore della legge n. 359/1992, in quanto la trasformazione di un ente pubblico in società per azioni non la priva di per sé della qualifica pubblicistica ove persista il controllo maggioritario dell'azionista pubblico ed il perseguimento di finalità di interesse pubblico (Consiglio di Stato n. 4711/2002). Malgrado la trasformazione in s.p.a. e la progressiva liberalizzazione del settore dell'energia elettrica, l'ENEL, oggi E-Distribuzione, continua ad agire per il perseguimento delle finalità pubblicistiche, svolgendo un servizio pubblico volto a soddisfare i bisogni generali della collettività in cui lo Stato riveste il ruolo di azionista di maggioranza. Risulta così dimostrato il fatto storico del prelievo abusivo di energia posto alla base della pretesa creditoria rimasta inevasa e per la quale l'opponente non ha assolto l'onere probatorio di cui era gravato e di cui si è dato prima conto. Può quindi dirsi che, mentre la creditrice in senso sostanziale, ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante e come sopra rappresentato, fornendo la prova della fonte della pretesa creditoria e dell'esatto adempimento della prestazione effettuata, il debitore in senso sostanziale non ha fornito la prova liberatoria a lui spettante, limitandosi a delle mere generiche contestazioni, da ritenersi del tutto inconsistenti a fronte della avversa posizione e della documentazione prodotta.” (Trib. Napoli nord 17.07.2020 in RG 4806/2018). Di particolare rilevanza probatoria è dunque la verifica compiuta dal Distributore ed i documenti che la comprovano, costituendo prova della fonte del titolo
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creditorio della società opposta confermati ulteriormente poi dalla tabella di ricostruzione dei consumi a seguito dell'accesso dell'8/1/2018 e della verifica del 24/7/2018, ricostruzione che si fonda sulla base del coefficiente di correzione accertato in verifica;
dunque deve concludersi che l'alterazione del contatore è stata verificata sulla scorta di elementi univoci ed obiettivi, tenuto conto delle operazioni di verifica.
Irrilevante ai fini civilistici è la circostanza che non sia stato materialmente individuato l'autore materiale della manomissione, atteso che il contatore è affidato alla custodia e vigilanza del cliente come da condizioni di contratto, che pertanto risponde dell'eventuale alterazione e danneggiamento ai sensi dell'art. 2051 c.c., salvo dunque la prova del caso fortuito e della forza maggiore, nella fattispecie non fornita.
Acclarato l'illegittimo prelievo di energia sull'utenza intestata all'opponente, va osservato come da un punto di vista strettamente contrattuale la manomissione del contatore ha comportato una sopravvenuta alterazione del sinallagma contrattuale, atteso che a fronte dell'effettiva erogazione di una quantità di energia e del relativo consumo da parte dell'utente, quest'ultimo ha pagato (per il periodo da luglio 2013 a gennaio 2018) un corrispettivo inferiore a quello dovuto nella misura dell'86%.
Ne consegue la legittimità dell'azione di adempimento, avendo la società opposta fornito una prestazione alla controparte non integralmente pagata secondo tariffe vigenti;
pertanto, del tutto irrilevante, sul piano civilistico è la circostanza che il contatore fosse esterno e dunque non possa esservi certezza su chi sia stato l'autore materiale della manomissione, atteso che in ogni caso l'opponente si è avvantaggiato di tale condotta illecita beneficiando di consumi di energia sottostimati.
Con riferimento alle contestazioni inerenti al quantum debeatur, va osservato che per quanto sopra evidenziato gli operatori della E-Distribuzione hanno agito in qualità di esercenti un pubblico servizio, sicché gli atti da loro compiuti sono coperti da “fede privilegiata”; va in ogni caso rappresentato che
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per costante giurisprudenza della Suprema Corte in materia, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso,
l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (Cass. Civ. 9/1/2020 n. 297).
Nella fattispecie, attesa la genericità delle contestazioni, ritiene questo giudicante che l'opponente non abbia assolto l'onere della prova di cui era gravato.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia (valore minimo dello scaglione fino ad € 26.000,00), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base, però, dei nuovi parametri introdotti dal decreto del Ministro della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (G.U. n. 77 del 02/04/14), come aggiornati dal
DM n. 147 del 13/8/2022 (G.U. n. 236 dell'8/10/2022).
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione:
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 9380/21 rilasciato dal Tribunale di Napoli il 21/12/2021, dichiarandolo esecutivo;
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3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.540,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, Iva e Cpa.
Così deciso in Napoli il 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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