TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/06/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6150/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6150/2022 tra (c.f. ), e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. DI CUIA GIOVANNI, (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati CORSO MAZZINI N. 170 - C.F._3
60121 ANCONA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORI e
(c.f. ) rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. BALDONI DANIELE, (c.f. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliati in VIA TRENTO 33 - 62100 MACERATA, presso e nello studio di quest'ultimo
(contumaci) Controparte_2 CP_3
CONVENUTI
Oggi 23 giugno 2025 ad ore 9,13 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per + 1 l'avv. DI CUIA GIOVANNI Parte_1
per con l'avv. Baldoni Daniele Controparte_1 oggi sostituito dall'avv. Fabio Longhi;
Per + 1 nessuno è presente CP_4
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,20 sospende la trattazione del presente procedimento per altri già calendarizzati. Ad ore 12,16 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 18,25
Il Giudice dott. Rosario Vizzari pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6150/2022 promossa da:
(c.f. ), e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. DI CUIA GIOVANNI, (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati CORSO MAZZINI N. 170 - C.F._3
60121 ANCONA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. BALDONI DANIELE, (c.f. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliati in VIA TRENTO 33 - 62100 MACERATA, presso e nello studio di quest'ultimo
(contumaci) Controparte_2 CP_3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio la oggi Controparte_5 Controparte_6
, il sig. e il sig. dinanzi all'Intestato tribunale per
[...] CP_3 Controparte_2 sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, NEL MERITO: previo accertamento della univoca responsabilità del signor nella determinazione del sinistro stradale Controparte_2 verificatosi il giorno 5 agosto 2020, accogliere la domanda attrice e per l'effetto condannarlo unitamente al sig. quale proprietario del veicolo Opel CP_3 modello Zafira targata DW953KW e alla Controparte_7 pagina 2 di 7 (p.iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore sedente a P.IVA_1
Lungadige Cangrande n. 16, 37126 VERONA al pagamento in favore del signor Pt_1
della somma di euro 300,00 (si legga trecento,00) e del Signor
[...] Parte_2 della somma di euro 53.000,00 (si legga cinquantatremila,00) per i danni rispettivamente subiti dal motoveicolo Yamaha targato DE30262 di proprietà del sig.
e per i danni fisici patrimoniali e non patrimoniali, danno morale, Parte_1 esistenziale, alla vita di relazione e quant'altro di ragione e legge nessuno eccettuato comprensivo di spese mediche sostenute riportati dal sig. oltre interessi in Parte_2 cumulo con la rivalutazione monetaria o in caso di contestazione sul quantum, alla maggiore e minore somma dovuta così come sarà accertata in corso di causa, anche all'esito della richiesta consulenza tecnica d'ufficio. Con vittoria di spese e compensi professionali di legge”.
Si costituiva in giudizio la compagnia Controparte_8 chiedendo il rigetto della domanda e così concludendo: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: Nel merito in via principale: accertata l'esclusiva responsabilità di parte attrice nella causazione del dedotto incidente stradale, respingere la domanda perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
in subordine nella denegata ipotesi si dovesse ritenere impegnata la responsabilità dei convenuti in ordine alla causazione del dedotto evento, ritenere prevalente il concorso colposo degli attori e ridurre il quantum debeatur della domanda in relazione (i) alla effettiva entità, natura e durata delle lesioni subite dal sig. in occasione Parte_2 dell'incidente stradale occorsogli in data 05.08.20, e strettamente correlate sotto il profilo causale a detto incidente (ii) alla effettiva risarcibilità delle spese di diagnosi, cura ed assistenza riferibili alle predette lesioni quale conseguenza immediata e diretta, (iii) alla effettiva entità del danno al veicolo e tenendo conto in quest'ultimo caso, di quanto già percepito da cp ad opera della Con il riconoscimento delle CP_9 spese di giudizio.
Rimanevano contumaci gli altri convenuti.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, prova per testi e CTU.
All'odierna udienza, dopo brevissima discussione orale, sulle conclusioni rassegante in atti dalle parti costituite la causa veniva decisa.
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt.
132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini pagina 3 di 7 della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Dall'espletata istruttoria, pur non emergendo dubbi sul fatto che il sinistro sia effettivamente avvenuto nei luogo e nella data indicati, essendo tale risultanza l'unica chiaramente e inequivocabilmente emersa, non appare, di converso, provata alcuna esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro in parola, per cui non può ritenersi superata la presunzione di cui all'art. 2054 cc.
A tal fine occorre che entrambe le parti forniscano la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformati ai principi di comune prudenza e, più in generale, dimostrino di non aver posto in essere alcuna manovra atta a causare danni agli altri utenti della strada. Di contro, tutte le volte in cui l'entità (percentuale) dell'apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti sia stata positivamente determinata, così che all'altro, che non abbia provato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, sarà legittimamente imputabile soltanto la residua area di responsabilità (Cass. Civ.
2739/2022).
Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione del concorso di colpa da parte dei conducenti ex art. 2054 comma 2° cc, ha carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria, dovendosi applicare soltanto quando sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro.
Orbene nel caso di specie l'istruttoria non ha fornito prova univoca della responsabilità, essendo emerse prove nettamente contrastanti tra loro, che non consentono di assumere una decisione diversa da quella del concorso di colpa paritario a carico dei due conducenti. I testi, peraltro non proprio attendibili, riferiscono fatti e circostanze in contrasto tra loro e non essendo intervenute le forze dell'ordine per i rilievi del caso, in atti non sono stati rinvenuti altri documenti o comunque prove che possano far vincere la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 cc, non avendo peraltro nessuna delle parti provato di aver osservato i dovuti criteri di prudenza ed attenzione necessari percorrendo un tratto di strada come quello ov'è accaduto il sinistro.
Ciò posto ed andando ad esaminare la questione in punto di quantificazione del danno, a mezzo della CTU medico legale, immune da vizi logico giuridici e nel complesso condivisibile che rispondendo a specifici quesiti così riferiva: sull'inabilità temporanea:
“….Per quanto riguarda la durata dell'inabilità temporanea totale e parziale
pagina 4 di 7 inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 35 (trentacinque) relativamente al periodo in cui è stata necessaria l'applicazione di valva gessata;
inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30 (trenta) relativi alla graduale ripresa della deambulazione mediante mezzi ortesici;
inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30 (trenta) relativi al recupero della deambulazione fino alla stabilizzazione degli esiti.”
Sull'inabilità permanente (danno biologico): “In merito alle conseguenze di carattere permanente, la perizianda allo stato attuale manifesta postumi invalidanti che, considerato il lungo periodo trascorso dall'evento (febbraio 2022), possono ritenersi di carattere permanente. Essi sono rappresentati da: Esiti di trauma da schiacciamento del piede destro consecutivo a sinistro della strada, rappresentati frattura del I, II (evoluti in pseudoatrosi) e III metatarso, microdistacco osseo della base del V MTT, frattura del
I cuneiforme e del cuboide, in monocrono esito cicatrizzale della lunghezza di di 3 cm al dorso del piede destro. Volendo quantificare la riduzione permanente dell'integrità psico-fisica del periziando, si ritiene che essa sia pari al 14% (quattordici per cento); valutazione che ben si adatta, per quanto sopra considerato, con quanto proposto nei principali baremès di riferimento….”
Pertanto, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano (anno 2024 già rivalutate)
i seguenti importi:
Età del danneggiato alla data del sinistro 19 anni
Percentuale di invalidità permanente 14%
Punto danno biologico € 3.091,34
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 30%) € 927,40
Punto danno non patrimoniale € 4.018,74
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
pagina 5 di 7 Danno biologico risarcibile (14x €4018,74) € 56.262,36
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.018,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 5.606,25
Totale generale: € 61.868,61
Quanto poi alle spese di cura il CTU riferisce: “Allo stato attuale, risultano congrue le spese mediche per un importo totale pari a € 430,20 cui vanno aggiunti €716,20 qualora si dimostri l'avvenuto pagamento”, Purtuttavia, rilevato che le spese riguardano una la prenotula della CTP (presente in atti) e l'altra una ricevuta di prestazione ospedaliera di rx (spese peraltro rritenute congrue dal CTU) le stesse andranno riconosciute per intero quindi per €.1146,20.
Pertanto il totale risarcibile ammonta da €. 63.014,81, da cui detrarre il 50% a titolo di corresponsabilità nella causazione del sinistro a titolo di responsabilità paritaria, risultando liquidabile a favore dell'attore la somma complessiva di €. Parte_2
31.507,40.
Nulla per le spese del motociclo, dovendosi ritenere esaustiva la somma di €. 300,00 già percepita ante causam.
Le spese di lite appare corretto compensarle per metà, ponendo altrettanto per metà di ciascuna parte quelle di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara che il sinistro del 05.08.20 si è verificato per colpa e causa paritarie tra le parti attrice e convenuta ex art.2054, comma 2° cc e conseguentemente in accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea condanna la Compagnia in persona del suo legale rapp. te p.t. in Controparte_8 solido con i convenuti e al pagamento in favore del CP_3 Controparte_2 sig. della complessiva somma di €. 31.507,40, oltre interessi al tasso Parte_2 legale dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
pagina 6 di 7 Nulla per i danni allo scooter;
Condanna altresì le parti convenute in solido tra loro a rimborsare alla parte Pt_2 le spese di lite, che si liquidano già compensate per metà in € 3.850,00 per
[...] compensi, € 393,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
Liquida le spese di C.T.U. come da separato decreto ponendole definitivamente per metà di ciascuna delle parti attrice e convenuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
Ancona 23 giugno 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6150/2022 tra (c.f. ), e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. DI CUIA GIOVANNI, (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati CORSO MAZZINI N. 170 - C.F._3
60121 ANCONA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORI e
(c.f. ) rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. BALDONI DANIELE, (c.f. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliati in VIA TRENTO 33 - 62100 MACERATA, presso e nello studio di quest'ultimo
(contumaci) Controparte_2 CP_3
CONVENUTI
Oggi 23 giugno 2025 ad ore 9,13 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per + 1 l'avv. DI CUIA GIOVANNI Parte_1
per con l'avv. Baldoni Daniele Controparte_1 oggi sostituito dall'avv. Fabio Longhi;
Per + 1 nessuno è presente CP_4
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,20 sospende la trattazione del presente procedimento per altri già calendarizzati. Ad ore 12,16 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 18,25
Il Giudice dott. Rosario Vizzari pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6150/2022 promossa da:
(c.f. ), e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. DI CUIA GIOVANNI, (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati CORSO MAZZINI N. 170 - C.F._3
60121 ANCONA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. BALDONI DANIELE, (c.f. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliati in VIA TRENTO 33 - 62100 MACERATA, presso e nello studio di quest'ultimo
(contumaci) Controparte_2 CP_3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio la oggi Controparte_5 Controparte_6
, il sig. e il sig. dinanzi all'Intestato tribunale per
[...] CP_3 Controparte_2 sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, NEL MERITO: previo accertamento della univoca responsabilità del signor nella determinazione del sinistro stradale Controparte_2 verificatosi il giorno 5 agosto 2020, accogliere la domanda attrice e per l'effetto condannarlo unitamente al sig. quale proprietario del veicolo Opel CP_3 modello Zafira targata DW953KW e alla Controparte_7 pagina 2 di 7 (p.iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore sedente a P.IVA_1
Lungadige Cangrande n. 16, 37126 VERONA al pagamento in favore del signor Pt_1
della somma di euro 300,00 (si legga trecento,00) e del Signor
[...] Parte_2 della somma di euro 53.000,00 (si legga cinquantatremila,00) per i danni rispettivamente subiti dal motoveicolo Yamaha targato DE30262 di proprietà del sig.
e per i danni fisici patrimoniali e non patrimoniali, danno morale, Parte_1 esistenziale, alla vita di relazione e quant'altro di ragione e legge nessuno eccettuato comprensivo di spese mediche sostenute riportati dal sig. oltre interessi in Parte_2 cumulo con la rivalutazione monetaria o in caso di contestazione sul quantum, alla maggiore e minore somma dovuta così come sarà accertata in corso di causa, anche all'esito della richiesta consulenza tecnica d'ufficio. Con vittoria di spese e compensi professionali di legge”.
Si costituiva in giudizio la compagnia Controparte_8 chiedendo il rigetto della domanda e così concludendo: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: Nel merito in via principale: accertata l'esclusiva responsabilità di parte attrice nella causazione del dedotto incidente stradale, respingere la domanda perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
in subordine nella denegata ipotesi si dovesse ritenere impegnata la responsabilità dei convenuti in ordine alla causazione del dedotto evento, ritenere prevalente il concorso colposo degli attori e ridurre il quantum debeatur della domanda in relazione (i) alla effettiva entità, natura e durata delle lesioni subite dal sig. in occasione Parte_2 dell'incidente stradale occorsogli in data 05.08.20, e strettamente correlate sotto il profilo causale a detto incidente (ii) alla effettiva risarcibilità delle spese di diagnosi, cura ed assistenza riferibili alle predette lesioni quale conseguenza immediata e diretta, (iii) alla effettiva entità del danno al veicolo e tenendo conto in quest'ultimo caso, di quanto già percepito da cp ad opera della Con il riconoscimento delle CP_9 spese di giudizio.
Rimanevano contumaci gli altri convenuti.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, prova per testi e CTU.
All'odierna udienza, dopo brevissima discussione orale, sulle conclusioni rassegante in atti dalle parti costituite la causa veniva decisa.
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt.
132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini pagina 3 di 7 della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Dall'espletata istruttoria, pur non emergendo dubbi sul fatto che il sinistro sia effettivamente avvenuto nei luogo e nella data indicati, essendo tale risultanza l'unica chiaramente e inequivocabilmente emersa, non appare, di converso, provata alcuna esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro in parola, per cui non può ritenersi superata la presunzione di cui all'art. 2054 cc.
A tal fine occorre che entrambe le parti forniscano la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformati ai principi di comune prudenza e, più in generale, dimostrino di non aver posto in essere alcuna manovra atta a causare danni agli altri utenti della strada. Di contro, tutte le volte in cui l'entità (percentuale) dell'apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti sia stata positivamente determinata, così che all'altro, che non abbia provato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, sarà legittimamente imputabile soltanto la residua area di responsabilità (Cass. Civ.
2739/2022).
Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione del concorso di colpa da parte dei conducenti ex art. 2054 comma 2° cc, ha carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria, dovendosi applicare soltanto quando sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro.
Orbene nel caso di specie l'istruttoria non ha fornito prova univoca della responsabilità, essendo emerse prove nettamente contrastanti tra loro, che non consentono di assumere una decisione diversa da quella del concorso di colpa paritario a carico dei due conducenti. I testi, peraltro non proprio attendibili, riferiscono fatti e circostanze in contrasto tra loro e non essendo intervenute le forze dell'ordine per i rilievi del caso, in atti non sono stati rinvenuti altri documenti o comunque prove che possano far vincere la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 cc, non avendo peraltro nessuna delle parti provato di aver osservato i dovuti criteri di prudenza ed attenzione necessari percorrendo un tratto di strada come quello ov'è accaduto il sinistro.
Ciò posto ed andando ad esaminare la questione in punto di quantificazione del danno, a mezzo della CTU medico legale, immune da vizi logico giuridici e nel complesso condivisibile che rispondendo a specifici quesiti così riferiva: sull'inabilità temporanea:
“….Per quanto riguarda la durata dell'inabilità temporanea totale e parziale
pagina 4 di 7 inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 35 (trentacinque) relativamente al periodo in cui è stata necessaria l'applicazione di valva gessata;
inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30 (trenta) relativi alla graduale ripresa della deambulazione mediante mezzi ortesici;
inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30 (trenta) relativi al recupero della deambulazione fino alla stabilizzazione degli esiti.”
Sull'inabilità permanente (danno biologico): “In merito alle conseguenze di carattere permanente, la perizianda allo stato attuale manifesta postumi invalidanti che, considerato il lungo periodo trascorso dall'evento (febbraio 2022), possono ritenersi di carattere permanente. Essi sono rappresentati da: Esiti di trauma da schiacciamento del piede destro consecutivo a sinistro della strada, rappresentati frattura del I, II (evoluti in pseudoatrosi) e III metatarso, microdistacco osseo della base del V MTT, frattura del
I cuneiforme e del cuboide, in monocrono esito cicatrizzale della lunghezza di di 3 cm al dorso del piede destro. Volendo quantificare la riduzione permanente dell'integrità psico-fisica del periziando, si ritiene che essa sia pari al 14% (quattordici per cento); valutazione che ben si adatta, per quanto sopra considerato, con quanto proposto nei principali baremès di riferimento….”
Pertanto, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano (anno 2024 già rivalutate)
i seguenti importi:
Età del danneggiato alla data del sinistro 19 anni
Percentuale di invalidità permanente 14%
Punto danno biologico € 3.091,34
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 30%) € 927,40
Punto danno non patrimoniale € 4.018,74
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
pagina 5 di 7 Danno biologico risarcibile (14x €4018,74) € 56.262,36
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.018,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 5.606,25
Totale generale: € 61.868,61
Quanto poi alle spese di cura il CTU riferisce: “Allo stato attuale, risultano congrue le spese mediche per un importo totale pari a € 430,20 cui vanno aggiunti €716,20 qualora si dimostri l'avvenuto pagamento”, Purtuttavia, rilevato che le spese riguardano una la prenotula della CTP (presente in atti) e l'altra una ricevuta di prestazione ospedaliera di rx (spese peraltro rritenute congrue dal CTU) le stesse andranno riconosciute per intero quindi per €.1146,20.
Pertanto il totale risarcibile ammonta da €. 63.014,81, da cui detrarre il 50% a titolo di corresponsabilità nella causazione del sinistro a titolo di responsabilità paritaria, risultando liquidabile a favore dell'attore la somma complessiva di €. Parte_2
31.507,40.
Nulla per le spese del motociclo, dovendosi ritenere esaustiva la somma di €. 300,00 già percepita ante causam.
Le spese di lite appare corretto compensarle per metà, ponendo altrettanto per metà di ciascuna parte quelle di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara che il sinistro del 05.08.20 si è verificato per colpa e causa paritarie tra le parti attrice e convenuta ex art.2054, comma 2° cc e conseguentemente in accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea condanna la Compagnia in persona del suo legale rapp. te p.t. in Controparte_8 solido con i convenuti e al pagamento in favore del CP_3 Controparte_2 sig. della complessiva somma di €. 31.507,40, oltre interessi al tasso Parte_2 legale dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
pagina 6 di 7 Nulla per i danni allo scooter;
Condanna altresì le parti convenute in solido tra loro a rimborsare alla parte Pt_2 le spese di lite, che si liquidano già compensate per metà in € 3.850,00 per
[...] compensi, € 393,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
Liquida le spese di C.T.U. come da separato decreto ponendole definitivamente per metà di ciascuna delle parti attrice e convenuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
Ancona 23 giugno 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 7 di 7