Ordinanza collegiale 3 marzo 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00525/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00473/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 473 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia 81;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
avverso il silenzio
serbato sulla richiesta di riammissione in servizio avanzata al Ministero della giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Direzione generale del personale e delle risorse, e trasmessa il -OMISSIS- a mezzo della Direzione Casa circondariale di -OMISSIS-, con nota prot.-OMISSIS-;
e per il riconoscimento del diritto a ottenere espresso riscontro a quanto richiesto con la predetta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha disposto istruttoria sullo stato del procedimento finalizzato all’esame dell’istanza di riammissione in servizio presentata dal ricorrente, il cui mancato riscontro è oggetto del ricorso.
2. Il Ministero della Giustizia ha depositato documenti, tra cui, il parere contrario alla riammissione in servizio, di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-).
3. In ragione di ciò, in data 20 maggio 2025 il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso nel merito, chiedendo che venga comunque disposta la condanna del Ministero alle spese di giudizio.
4. Il Collegio ritiene quindi di darne atto, con conseguente pronuncia di improcedibilità del ricorso, in applicazione dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm..
5. Le spese, in considerazione della ritardata adozione del provvedimento, fanno carico al Ministero, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad oneri ed accessori di legge, per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.