TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/12/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5937 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IA ET LD CA Presidente relatore dr.ssa Liboria IA Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa per Separazione consensuale e Scioglimento di matrimonio congiunto iscritta al n. 5937 /2024 RG promossa ai sensi dell'art. 473bis 49 cpc con ricorso depositato il 01/10/2024 da
(C.F. , nata a [...] – Parte_1 C.F._1
NI (UCRAINA) il 29.8.1984 con il proc. dom. avv. SAETTA BARBARA del
Foro di Bergamo, giusta procura in atti,
e
(C.F. ), nato a [...] – NI CP_1 C.F._2
(UCRAINA) il 10/08/1981 , con il proc. dom. avv. SAETTA BARBARA del Foro di
Bergamo, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO OGGETTO: scioglimento di matrimonio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: sulle conclusioni concorde come da nota depositata per l'udienza cartolare del 18.11.25.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i ricorrenti adivano questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione consensuale e di scioglimento di matrimonio congiunto.
Assumevano di aver contratto matrimonio civile in data 28/08/2003 a Vydyniv
(Ucraina), non trascritto in Italia , dalla cui unione è nata la figlia (19.5.2015) Per_1
, ancora minore.
Con sentenza n. 69/25 del 14.11.2024 veniva quindi pronunciata la separazione consensuale delle parti e la causa rimessa in istruttoria per la causa di scioglimento.
Il comune difensore delle parti per l'udienza prefissata depositava, come richiesto, la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato e così la causa si portava all'attenzione del Collegio senza la pronuncia di alcun provvedimento provvisorio.
La domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che, come detto sopra, che la sentenza n. 69/25 pubblicata il 15.1.25 è passata in giudicato (vedi attestazione della Cancelleria allegata dal procuratore) e pertanto appaiono decorsi i termini di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Vengono così confermate le condizioni che sono state enucleate nel ricorso cumulativo cui le parti si ricollegano in seno alle note la cui conformità alle norme di legge e, soprattutto, agli interessi della minore, era già stata avallata da questo Tribunale con la decisione sulla separazione pronunciata nel novembre 2024.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in Vydyniv (Ucraina) il 28/08/2003, non trascritto in Italia;
CP_1
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025.
Il Presidente est.
IA ET LD CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IA ET LD CA Presidente relatore dr.ssa Liboria IA Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa per Separazione consensuale e Scioglimento di matrimonio congiunto iscritta al n. 5937 /2024 RG promossa ai sensi dell'art. 473bis 49 cpc con ricorso depositato il 01/10/2024 da
(C.F. , nata a [...] – Parte_1 C.F._1
NI (UCRAINA) il 29.8.1984 con il proc. dom. avv. SAETTA BARBARA del
Foro di Bergamo, giusta procura in atti,
e
(C.F. ), nato a [...] – NI CP_1 C.F._2
(UCRAINA) il 10/08/1981 , con il proc. dom. avv. SAETTA BARBARA del Foro di
Bergamo, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO OGGETTO: scioglimento di matrimonio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: sulle conclusioni concorde come da nota depositata per l'udienza cartolare del 18.11.25.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i ricorrenti adivano questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione consensuale e di scioglimento di matrimonio congiunto.
Assumevano di aver contratto matrimonio civile in data 28/08/2003 a Vydyniv
(Ucraina), non trascritto in Italia , dalla cui unione è nata la figlia (19.5.2015) Per_1
, ancora minore.
Con sentenza n. 69/25 del 14.11.2024 veniva quindi pronunciata la separazione consensuale delle parti e la causa rimessa in istruttoria per la causa di scioglimento.
Il comune difensore delle parti per l'udienza prefissata depositava, come richiesto, la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato e così la causa si portava all'attenzione del Collegio senza la pronuncia di alcun provvedimento provvisorio.
La domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che, come detto sopra, che la sentenza n. 69/25 pubblicata il 15.1.25 è passata in giudicato (vedi attestazione della Cancelleria allegata dal procuratore) e pertanto appaiono decorsi i termini di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Vengono così confermate le condizioni che sono state enucleate nel ricorso cumulativo cui le parti si ricollegano in seno alle note la cui conformità alle norme di legge e, soprattutto, agli interessi della minore, era già stata avallata da questo Tribunale con la decisione sulla separazione pronunciata nel novembre 2024.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in Vydyniv (Ucraina) il 28/08/2003, non trascritto in Italia;
CP_1
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025.
Il Presidente est.
IA ET LD CA