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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/09/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 26/09/2025 , RGC n. 1628 / 2024 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:
L'avv. BUONGIORNO CARMELA e l'avv. Scillone per parte attrice, presente personalmente, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
L'avv. CASTELLANETA MICHELE per parte convenuta, presente personalmente limitatamente a
[...]
, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte Per_1
le sue richieste;
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1628 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a precetto e vertente
TRA
(P.I. in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 PartitaIVA_1 dagli avv.ti Carmela Buongiorno e Salvatore Scillone
OPPONENTE
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Persona_1
), rappresentati e difesi dall'avv. Michele Castellaneta C.F._2
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1 1.1. Parte opponente ha proposto opposizione al precetto per obbligo di fare notificato il 31 luglio 2024 e fondato sul verbale di mediazione sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori in data 11 dicembre 2 023 ed avente ad oggetto un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile sito in Rocca Imperiale alla via Commercio, 71.
Ha dedotto: a) quanto all'impegno alla posa del pavimento, di dover ancora ricevere euro
8.800,00 euro dai committenti e che, in ogni caso, non è previsto alcun termine per provvedere ai lavori in esame;
b) di aver adempiuto all'obbligo di chiedere l'annullamento della originaria pratica di cessione del credito e di aver ottenuto positivo riscontro dall'Agenzia delle Entrate, nonché di aver provveduto all'aggiornamento catastale così come pattuito;
c) di non poter proporre nuova istanza, in quanto l'immobile non avrebbe i requisiti necessari e che parte opposta non ha mai prestato il relativo consenso e consegnato la documentazione utile.
Ha chiesto, quindi, la declaratoria di inefficacia del precetto opposto.
1.2. Si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2. Nel merito si osserva quanto segue.
La vicenda trae origine da un contratto di appalto con richiesta di accesso al bonus 50% per la ristrutturazione del sopra indicato fabbricato, sul quale è insorta controversia, risolta in sede di mediazione sulla base di un accordo, di cui si riportano le parti rilevanti ai fini della decisione;
“1) L'impresa si impegna alla posa del pavimento su quello già Controparte_2 esistente con spese di manodopera a proprio carico. Restano a carico del committente le spese relative alla fornitura del materiale da intendersi limitatamente alle piastrelle e ai battiscopa. L'impresa si impegna altresì ad onorare il contrato di appalto con il completamento di tutte le opere ivi previste;
2) L'impresa unitamente all'Ing. avendo riscontrato un vizio nella Controparte_2 CP_3 pratica di cessione del credito depositata pre sso l'Agenzia delle Entrate, si impegnano, previo consenso del committente, a presentare istanza di annullamento;
3) L'Ing. si impegna ad aggiornare catastalmente l'immobile; gli onorari a CP_4 saldo e stralcio da riconoscere all'Ing. Pace sono par i ad Euro 1.000,00 più accessori, già detratto l'eventuale acconto ricevuto;
4) L' previo aggiornamento catastale e previo consenso di tutti i Controparte_5 soggetti interessati, si impegna per il tramite del suo consulente Dott. a Persona_2 riproporre istanza di cessione del credito entro il 31.12.2023;
5) La Sig.ra si impegna a prestare consenso per l'espletamento Controparte_1 delle attività di cui innanzi e conseguentemente a produrre copia della fattura in suo possesso rilasciata dall'Ing. Pace;
6) Le parti, con l'adempimento di quanto ivi previsto, si dichiarano soddisfatte e dichiarano di non aver null'altro a pretendere per la stessa causale”.
2 2.1. Ciò premesso, per quel che riguarda il precetto relativo all'obbligo di cui al punto 1, si osserva che le obbligazioni dell'originario contratto di appalto sono state rimodulate in sede di mediazione, nell'ambito della quale non è stato previsto il pagamento di alcun compenso da parte degli opposti, i quali devono soltanto fornir e all'opponente il materiale necessario
(piastrelle e battiscopa) per la posa del nuovo pavimento.
Pertanto, del tutto infondata è la pretesa dell'opponente di subordinare l'esecuzione di detto lavoro al pagamento di euro 8.800,00 da parte degli opposti, n on essendo una simile obbligazione oggetto dell'accordo di mediazione e dovendosene escludere l'esistenza anche in ragione della clausola 6, in base alla quale con l'adempimento delle obbligazioni pattuite in mediazione le parti non avranno null'altro a pr etendere.
2.1.1. Infine, per quel che riguarda l'assenza di un termine per l'esecuzione dei lavori in esame, si osserva che, ai sensi dell'art. 1183, comma I, c.c., se non è previsto un termine per l'adempimento, la prestazione è immediatamente esigibile, salvo che, per la natura dell'obbligazione stessa o per gli usi, sia necessario un termine, che, in tal caso, è fissato dal
Giudice.
Nel caso di specie, non si ravvisa alcun elemento idoneo a giustificare un differimento per l'esecuzione dei lavori di posa di un pavimento (né alcuna deduzione in tal senso è stata formulata da parte opponente), per cui deve ritenersi che la prestazione sia immediatamente esigibile.
2.1.2. Le doglianze relative al precetto sull'obbligo di cui al punto 1 sono, quindi, respinte .
2.2. Dalla documentazione in atti risulta, invece, che l'obbligo di richiedere l'annullamento della pratica originaria di bonus 50% (punto 2) è stato adempiuto dall'opponente, che ha ricevuto positivo riscontro dall'Agenzia delle Entrate, al pari dell'ob bligo di provvedere all'aggiornamento catastale (punto 3).
Pertanto, parte opposta nulla ha da pretendere in relazione a tali obblighi.
2.3. Per quel che riguarda, invece, il punto 4, va precisato che l'obbligo stabilito in sede di mediazione è quello di p resentare una nuova istanza di accesso al bonus 50%, la cui valutazione, positiva o negativa che sia, non spetta all'opponente, bensì all'Agenzia delle
Entrate.
In altri termini, parte opponente deve limitarsi a presentare la nuova istanza di accesso al beneficio, ovviamente in buona fede e ponendo in essere tutto ciò che è possibile per l'accoglimento, e non può astenersi dall'impegno assunto per il fatto che, a suo dire,
l'istanza non verrebbe accolta.
Inoltre, l'accordo transattivo non prevede alcuna for ma di compenso in favore dell'opponente in caso di mancato accoglimento dell'istanza, per cui, considerata anche la sopra richiamata clausola 6, deve ritenersi, semplicemente, che la parte opponente esaurisca il proprio impegno con la presentazione dell'istanza e che, in caso di mancato accesso al beneficio, non si produca alcuna conseguenza sui rapporti dare/avere tra le parti, che restano cristallizzati
3 come stabilito in sede di mediazione, senza alcuna obbligazione di pagamento in capo agli opposti in favore dell'opponente.
2.4. Va, infine, precisato che la circostanza per cui la stessa opponente abbia tentato di giustificare la mancata presentazione dell'istanza con la sua impossibilità di accoglimento evidenzia che detta omissione non è derivata dalla m ancanza del consenso da parte degli opposti previsto al punto 5 dell'accordo, bensì dalla mera inerzia dell'opponente.
Del resto, l'opponente nulla deduce e dimostra su eventuali richieste del consenso in esame rimaste inevase.
Da ultimo, neppure è chiaro quale sia la documentazione necessaria alla proposizione dell'istanza che gli opposti non avrebbero consegnato, in quanto nell'atto di opposizione vi è un riferimento ad una generica e non meglio descritta documentazione, né vi è prova dell'avvenuta richiesta di tale documentazione e del conseguente contegno omissivo degli opposti medesimi.
Pertanto, anche tali doglianze vanno respinte.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 2.700,00 (di cui euro
500,00 per la fase di studio , euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase di trattazione ed euro 900,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Michele Castellaneta.
Parte opposta ha chiesto anche la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna in parola deve essere rigettata, risultando assorbente l'assoluta mancanza di prova del pregiudizio patito e di cui si ch iede ristoro.
Questo Giudice non ignora l'orientamento affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 23 agosto 2011, n. 17485), secondo cui all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione del danno subito dalla parte vittoriosa.
Appare, tuttavia, preferibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui la condanna ex art. 96, co.
I, c.p.c. presuppone pur sempre la prova, da parte dell'istante, sia dell'an che del quantum debeatur e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (Cass. 30 luglio
2010, n. 17902; Cass. 8 giugno 2007 n. 13395).
Anche la facoltà di liquidazione equitativa del danno, infatti, deve essere letta alla luce dei criteri generali di cui agli art. 1226 e 2056 c.c., che impongono al danneggiato di allegare
(almeno) gli elementi di fatto posti a supporto della propria pretesa risarcitoria, anche a fronte di pregiudizi di difficile o impossibile quantificazione economica. La facoltà di liquidazione equitativa, in altri termini, non trasforma il risarcimento per lite temeraria in
4 una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione in relazione agli obblighi di cui ai punti 1 e 4 dell'accordo di mediazione descritto in parte motiva, dichiarando adempiuti da parte dell'opponente gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 dell'accordo medesimo;
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta che liquida in euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Michele Castellaneta;
3. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opposta .
Così deciso in Castrovillari, 26 s ettembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
5
L'avv. BUONGIORNO CARMELA e l'avv. Scillone per parte attrice, presente personalmente, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
L'avv. CASTELLANETA MICHELE per parte convenuta, presente personalmente limitatamente a
[...]
, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte Per_1
le sue richieste;
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1628 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a precetto e vertente
TRA
(P.I. in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 PartitaIVA_1 dagli avv.ti Carmela Buongiorno e Salvatore Scillone
OPPONENTE
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Persona_1
), rappresentati e difesi dall'avv. Michele Castellaneta C.F._2
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1 1.1. Parte opponente ha proposto opposizione al precetto per obbligo di fare notificato il 31 luglio 2024 e fondato sul verbale di mediazione sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori in data 11 dicembre 2 023 ed avente ad oggetto un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile sito in Rocca Imperiale alla via Commercio, 71.
Ha dedotto: a) quanto all'impegno alla posa del pavimento, di dover ancora ricevere euro
8.800,00 euro dai committenti e che, in ogni caso, non è previsto alcun termine per provvedere ai lavori in esame;
b) di aver adempiuto all'obbligo di chiedere l'annullamento della originaria pratica di cessione del credito e di aver ottenuto positivo riscontro dall'Agenzia delle Entrate, nonché di aver provveduto all'aggiornamento catastale così come pattuito;
c) di non poter proporre nuova istanza, in quanto l'immobile non avrebbe i requisiti necessari e che parte opposta non ha mai prestato il relativo consenso e consegnato la documentazione utile.
Ha chiesto, quindi, la declaratoria di inefficacia del precetto opposto.
1.2. Si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2. Nel merito si osserva quanto segue.
La vicenda trae origine da un contratto di appalto con richiesta di accesso al bonus 50% per la ristrutturazione del sopra indicato fabbricato, sul quale è insorta controversia, risolta in sede di mediazione sulla base di un accordo, di cui si riportano le parti rilevanti ai fini della decisione;
“1) L'impresa si impegna alla posa del pavimento su quello già Controparte_2 esistente con spese di manodopera a proprio carico. Restano a carico del committente le spese relative alla fornitura del materiale da intendersi limitatamente alle piastrelle e ai battiscopa. L'impresa si impegna altresì ad onorare il contrato di appalto con il completamento di tutte le opere ivi previste;
2) L'impresa unitamente all'Ing. avendo riscontrato un vizio nella Controparte_2 CP_3 pratica di cessione del credito depositata pre sso l'Agenzia delle Entrate, si impegnano, previo consenso del committente, a presentare istanza di annullamento;
3) L'Ing. si impegna ad aggiornare catastalmente l'immobile; gli onorari a CP_4 saldo e stralcio da riconoscere all'Ing. Pace sono par i ad Euro 1.000,00 più accessori, già detratto l'eventuale acconto ricevuto;
4) L' previo aggiornamento catastale e previo consenso di tutti i Controparte_5 soggetti interessati, si impegna per il tramite del suo consulente Dott. a Persona_2 riproporre istanza di cessione del credito entro il 31.12.2023;
5) La Sig.ra si impegna a prestare consenso per l'espletamento Controparte_1 delle attività di cui innanzi e conseguentemente a produrre copia della fattura in suo possesso rilasciata dall'Ing. Pace;
6) Le parti, con l'adempimento di quanto ivi previsto, si dichiarano soddisfatte e dichiarano di non aver null'altro a pretendere per la stessa causale”.
2 2.1. Ciò premesso, per quel che riguarda il precetto relativo all'obbligo di cui al punto 1, si osserva che le obbligazioni dell'originario contratto di appalto sono state rimodulate in sede di mediazione, nell'ambito della quale non è stato previsto il pagamento di alcun compenso da parte degli opposti, i quali devono soltanto fornir e all'opponente il materiale necessario
(piastrelle e battiscopa) per la posa del nuovo pavimento.
Pertanto, del tutto infondata è la pretesa dell'opponente di subordinare l'esecuzione di detto lavoro al pagamento di euro 8.800,00 da parte degli opposti, n on essendo una simile obbligazione oggetto dell'accordo di mediazione e dovendosene escludere l'esistenza anche in ragione della clausola 6, in base alla quale con l'adempimento delle obbligazioni pattuite in mediazione le parti non avranno null'altro a pr etendere.
2.1.1. Infine, per quel che riguarda l'assenza di un termine per l'esecuzione dei lavori in esame, si osserva che, ai sensi dell'art. 1183, comma I, c.c., se non è previsto un termine per l'adempimento, la prestazione è immediatamente esigibile, salvo che, per la natura dell'obbligazione stessa o per gli usi, sia necessario un termine, che, in tal caso, è fissato dal
Giudice.
Nel caso di specie, non si ravvisa alcun elemento idoneo a giustificare un differimento per l'esecuzione dei lavori di posa di un pavimento (né alcuna deduzione in tal senso è stata formulata da parte opponente), per cui deve ritenersi che la prestazione sia immediatamente esigibile.
2.1.2. Le doglianze relative al precetto sull'obbligo di cui al punto 1 sono, quindi, respinte .
2.2. Dalla documentazione in atti risulta, invece, che l'obbligo di richiedere l'annullamento della pratica originaria di bonus 50% (punto 2) è stato adempiuto dall'opponente, che ha ricevuto positivo riscontro dall'Agenzia delle Entrate, al pari dell'ob bligo di provvedere all'aggiornamento catastale (punto 3).
Pertanto, parte opposta nulla ha da pretendere in relazione a tali obblighi.
2.3. Per quel che riguarda, invece, il punto 4, va precisato che l'obbligo stabilito in sede di mediazione è quello di p resentare una nuova istanza di accesso al bonus 50%, la cui valutazione, positiva o negativa che sia, non spetta all'opponente, bensì all'Agenzia delle
Entrate.
In altri termini, parte opponente deve limitarsi a presentare la nuova istanza di accesso al beneficio, ovviamente in buona fede e ponendo in essere tutto ciò che è possibile per l'accoglimento, e non può astenersi dall'impegno assunto per il fatto che, a suo dire,
l'istanza non verrebbe accolta.
Inoltre, l'accordo transattivo non prevede alcuna for ma di compenso in favore dell'opponente in caso di mancato accoglimento dell'istanza, per cui, considerata anche la sopra richiamata clausola 6, deve ritenersi, semplicemente, che la parte opponente esaurisca il proprio impegno con la presentazione dell'istanza e che, in caso di mancato accesso al beneficio, non si produca alcuna conseguenza sui rapporti dare/avere tra le parti, che restano cristallizzati
3 come stabilito in sede di mediazione, senza alcuna obbligazione di pagamento in capo agli opposti in favore dell'opponente.
2.4. Va, infine, precisato che la circostanza per cui la stessa opponente abbia tentato di giustificare la mancata presentazione dell'istanza con la sua impossibilità di accoglimento evidenzia che detta omissione non è derivata dalla m ancanza del consenso da parte degli opposti previsto al punto 5 dell'accordo, bensì dalla mera inerzia dell'opponente.
Del resto, l'opponente nulla deduce e dimostra su eventuali richieste del consenso in esame rimaste inevase.
Da ultimo, neppure è chiaro quale sia la documentazione necessaria alla proposizione dell'istanza che gli opposti non avrebbero consegnato, in quanto nell'atto di opposizione vi è un riferimento ad una generica e non meglio descritta documentazione, né vi è prova dell'avvenuta richiesta di tale documentazione e del conseguente contegno omissivo degli opposti medesimi.
Pertanto, anche tali doglianze vanno respinte.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 2.700,00 (di cui euro
500,00 per la fase di studio , euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase di trattazione ed euro 900,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Michele Castellaneta.
Parte opposta ha chiesto anche la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna in parola deve essere rigettata, risultando assorbente l'assoluta mancanza di prova del pregiudizio patito e di cui si ch iede ristoro.
Questo Giudice non ignora l'orientamento affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 23 agosto 2011, n. 17485), secondo cui all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione del danno subito dalla parte vittoriosa.
Appare, tuttavia, preferibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui la condanna ex art. 96, co.
I, c.p.c. presuppone pur sempre la prova, da parte dell'istante, sia dell'an che del quantum debeatur e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (Cass. 30 luglio
2010, n. 17902; Cass. 8 giugno 2007 n. 13395).
Anche la facoltà di liquidazione equitativa del danno, infatti, deve essere letta alla luce dei criteri generali di cui agli art. 1226 e 2056 c.c., che impongono al danneggiato di allegare
(almeno) gli elementi di fatto posti a supporto della propria pretesa risarcitoria, anche a fronte di pregiudizi di difficile o impossibile quantificazione economica. La facoltà di liquidazione equitativa, in altri termini, non trasforma il risarcimento per lite temeraria in
4 una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione in relazione agli obblighi di cui ai punti 1 e 4 dell'accordo di mediazione descritto in parte motiva, dichiarando adempiuti da parte dell'opponente gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 dell'accordo medesimo;
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta che liquida in euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Michele Castellaneta;
3. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opposta .
Così deciso in Castrovillari, 26 s ettembre 2025
IL GIUDICE
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