TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/10/2025, n. 2707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2707 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N.r.g. 2500/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 2500/2025, avente ad oggetto: “divorzio – scioglimento del matrimonio” e vertente TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. A. Pecora, Parte_1 C.F._1 procuratore domiciliatario;
-ricorrente- CONTRO (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. G. P. Ianne, Controparte_1 C.F._2 procuratore domiciliatario;
-resistente- Conclusioni: Come da verbale di udienza del 16.09.2026. Con la partecipazione del P.M. Fatto e diritto Preso atto del matrimonio celebrato da e il 27.12.2013, ritiene Parte_1 Controparte_1 il Tribunale che la domanda di scioglimento del matrimonio, in questa sede proposta, risulti fondata e vada pertanto accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L. n. 898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito civile in Carmiano il 27.12.2013, è intervenuta separazione personale alle condizioni indicate nel decreto di omologa del Tribunale di Lecce del 21.12.2022. Dal giorno della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunziato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Le parti, all'udienza del 16.09.2025 chiedevano di definire consensualmente la presente controversia alle condizioni da loro accordate e sottoscritte, ossia: Ritiene il Tribunale che sussistano le condizioni legittimanti la richiesta, in quanto conformi all'interesse Per_ delle parti e delle figlie minorenni, (15.03.2014) e (7.09.2017). Per_2
Dato l'esito del procedimento le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone: - dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il Parte_1
23.10.1993, e nato a [...] il [...], alle condizioni indicate in parte Controparte_1 motiva;
- spese del presente procedimento tutte compensate. Manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carmiano. Lecce, 27.09.2025
Il giudice estensore La presidente
Agnese DI BATTISTA Cinzia MONDATORE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 2500/2025, avente ad oggetto: “divorzio – scioglimento del matrimonio” e vertente TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. A. Pecora, Parte_1 C.F._1 procuratore domiciliatario;
-ricorrente- CONTRO (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. G. P. Ianne, Controparte_1 C.F._2 procuratore domiciliatario;
-resistente- Conclusioni: Come da verbale di udienza del 16.09.2026. Con la partecipazione del P.M. Fatto e diritto Preso atto del matrimonio celebrato da e il 27.12.2013, ritiene Parte_1 Controparte_1 il Tribunale che la domanda di scioglimento del matrimonio, in questa sede proposta, risulti fondata e vada pertanto accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L. n. 898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito civile in Carmiano il 27.12.2013, è intervenuta separazione personale alle condizioni indicate nel decreto di omologa del Tribunale di Lecce del 21.12.2022. Dal giorno della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunziato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Le parti, all'udienza del 16.09.2025 chiedevano di definire consensualmente la presente controversia alle condizioni da loro accordate e sottoscritte, ossia: Ritiene il Tribunale che sussistano le condizioni legittimanti la richiesta, in quanto conformi all'interesse Per_ delle parti e delle figlie minorenni, (15.03.2014) e (7.09.2017). Per_2
Dato l'esito del procedimento le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone: - dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il Parte_1
23.10.1993, e nato a [...] il [...], alle condizioni indicate in parte Controparte_1 motiva;
- spese del presente procedimento tutte compensate. Manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carmiano. Lecce, 27.09.2025
Il giudice estensore La presidente
Agnese DI BATTISTA Cinzia MONDATORE