CASS
Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2024, n. 9697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9697 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: ME LE alias ME BL, nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 03/02/2023 dalla Corte d'Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
,J t udito il Pubblico Ministero, persona del Sostituto Procuratore Generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Stefania Amato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 03/02/2023, la Corte d'Appello di Brescia ha - per quanto qui rileva - confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Brescia, in data 15/11/2021, con la quale ME LE alias ME BL era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cessione di 500 grammi di eroina, a lui ascritto al capo D) in concorso con ME AR e ad altri soggetti separatamente giudicati (l'intermediario BUTHI ed i cessionari SA AZ e BRAHIMA3 Luan). Penale Sent. Sez. 3 Num. 9697 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 10/01/2024 2. Ricorre per cassazione ME LE, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si censura la sentenza per avere la Corte ipotizzato (ma non dichiarato) l'inammissibilità della doglianza, devoluta con i motivi aggiunti: al riguardo, si evidenzia che il motivo concernente la qualificazione giuridica doveva ritenersi ammissibile sia perché strettamente connesso al punto relativo al trattamento sanzionatorio, sia perché su di esso si era correttamente instaurato il contraddittorio con la Pubblica Accusa. Si deduce inoltre, a sostegno della fondatezza del motivo, l'insufficienza del dato ponderale e la erroneità del riferimento della Corte alla dose media singola, parametro non rilevante per la valutazione delle "dosi da strada", concretamente confezionata per lo spaccio. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla recidiva. Si censura la sentenza per aver valorizzato condotte successive a quella in esame, senza tra l'altro riferimenti al carattere specifico della recidiva contestata, mentre quelle precedenti non erano tali da giustificare la valutazione di accresciuta pericolosità dell'agente. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva. Si lamenta la mancanza di una valutazione in concreto ai sensi dell'art. 58 I. n. 689 del 1981, avendo la Corte d'Appello fatto riferimento ai soli precedenti dell'imputato, ritenuti ostativi, e alla sua condizione di detenuto per altra causa. Si deduce inoltre il travisamento in cui la Corte territoriale era incorsa richiamando due sentenze di condanna ad anni cinque, mesi quattro e ad anni sei di reclusione, laddove invece la continuazione tra i reati giudicati irrevocabilmente aveva determinato un aumento e una pena complessiva di anni sei per una unica vicenda (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio commessi nel 2019). Si censura altresì il riferimento alla necessità di una valutazione unitaria ai fini della risocializzazione, essendo il percorso rieducativo del ME avviato da tempo (essendo egli ristretto in esecuzione pena dal dicembre 2021). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, assume rilievo assorbente la fondatezza del rilievo di inammissibilità formulato dalla Corte territoriale con riferimento alla corrispondente doglianza proposta in appello solo con i motivi aggiunti. Si ritiene invero di dar seguito all'indirizzo interpretativo di questa 2 Suprema Corte, secondo cui «in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione» (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01). Nessun dubbio, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, può porsi in ordine all'autonomia della doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73, rispetto a quelle formulate con l'atto di appello in ordine al trattamento sanzionatorio. Né, tanto meno, può attribuirsi alcun rilievo al fatto che la Corte d'Appello, dopo aver rilevato l'inammissibilità, si sia comunque pronunciata (cfr. pag. 15 della sentenza: "A parte i profili di inammissibilità..."): questa Suprema Corte ha invero ripetutamente chiarito che «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento» (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha invero richiamato le condanne per reati pregressi relative non solo alla violazione delle norme in tema di immigrazione, ma anche al delitto di rapina, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, facendo solo un conclusivo riferimento alle ulteriori e ancor più gravi condanne riportate successivamente. La motivazione addotta a sostegno della decisione di tener ferma la recidiva appare pertanto immune da censure (sulla possibilità di considerare la medesimezza dell'indole tra i reati contro il patrimonio e la cessione di sostanze stupefacenti cfr. Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Garbocci, Rv. 270107 - 01, relativa ad una ipotesi di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.). 4. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto alla residua censura. La Corte d'Appello ha esaustivamente motivato la propria valutazione prognostica negativa, facendo riferimento alle gravi pregresse condanne riportate dal ME in tempi recenti e alla necessità di valutarie unitariamente la posizione del condannato nella specifica prospettiva di sostituibilità dellepentk, detentiva, non essendo possibile parcellizzare tale apprezzamento prendendo in considerazione la sola condanna che, astrattamente, sarebbe suscettibile dell'intervento sostitutivo (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata). 3 Si tratta di un percorso argomentativo che, del tutto correttamente, ha conferito rilevanza decisiva ai precedenti penali a carico (sul punto, cfr. da ultimo Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381 - 01), e che non può dirsi in alcun modo vulnerato dal fatto che gli ultimi allarmanti reati siano stati ritenuti avvinti dalla continuazione ed unificati ai sensi dell'art. 81 cod. pen. (cfr. la sentenza prodotta dalla difesa). 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 gennaio 2023 Il Consiglire,éstensore Il Presidente
,J t udito il Pubblico Ministero, persona del Sostituto Procuratore Generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Stefania Amato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 03/02/2023, la Corte d'Appello di Brescia ha - per quanto qui rileva - confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Brescia, in data 15/11/2021, con la quale ME LE alias ME BL era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cessione di 500 grammi di eroina, a lui ascritto al capo D) in concorso con ME AR e ad altri soggetti separatamente giudicati (l'intermediario BUTHI ed i cessionari SA AZ e BRAHIMA3 Luan). Penale Sent. Sez. 3 Num. 9697 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 10/01/2024 2. Ricorre per cassazione ME LE, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si censura la sentenza per avere la Corte ipotizzato (ma non dichiarato) l'inammissibilità della doglianza, devoluta con i motivi aggiunti: al riguardo, si evidenzia che il motivo concernente la qualificazione giuridica doveva ritenersi ammissibile sia perché strettamente connesso al punto relativo al trattamento sanzionatorio, sia perché su di esso si era correttamente instaurato il contraddittorio con la Pubblica Accusa. Si deduce inoltre, a sostegno della fondatezza del motivo, l'insufficienza del dato ponderale e la erroneità del riferimento della Corte alla dose media singola, parametro non rilevante per la valutazione delle "dosi da strada", concretamente confezionata per lo spaccio. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla recidiva. Si censura la sentenza per aver valorizzato condotte successive a quella in esame, senza tra l'altro riferimenti al carattere specifico della recidiva contestata, mentre quelle precedenti non erano tali da giustificare la valutazione di accresciuta pericolosità dell'agente. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva. Si lamenta la mancanza di una valutazione in concreto ai sensi dell'art. 58 I. n. 689 del 1981, avendo la Corte d'Appello fatto riferimento ai soli precedenti dell'imputato, ritenuti ostativi, e alla sua condizione di detenuto per altra causa. Si deduce inoltre il travisamento in cui la Corte territoriale era incorsa richiamando due sentenze di condanna ad anni cinque, mesi quattro e ad anni sei di reclusione, laddove invece la continuazione tra i reati giudicati irrevocabilmente aveva determinato un aumento e una pena complessiva di anni sei per una unica vicenda (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio commessi nel 2019). Si censura altresì il riferimento alla necessità di una valutazione unitaria ai fini della risocializzazione, essendo il percorso rieducativo del ME avviato da tempo (essendo egli ristretto in esecuzione pena dal dicembre 2021). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, assume rilievo assorbente la fondatezza del rilievo di inammissibilità formulato dalla Corte territoriale con riferimento alla corrispondente doglianza proposta in appello solo con i motivi aggiunti. Si ritiene invero di dar seguito all'indirizzo interpretativo di questa 2 Suprema Corte, secondo cui «in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione» (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01). Nessun dubbio, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, può porsi in ordine all'autonomia della doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73, rispetto a quelle formulate con l'atto di appello in ordine al trattamento sanzionatorio. Né, tanto meno, può attribuirsi alcun rilievo al fatto che la Corte d'Appello, dopo aver rilevato l'inammissibilità, si sia comunque pronunciata (cfr. pag. 15 della sentenza: "A parte i profili di inammissibilità..."): questa Suprema Corte ha invero ripetutamente chiarito che «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento» (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha invero richiamato le condanne per reati pregressi relative non solo alla violazione delle norme in tema di immigrazione, ma anche al delitto di rapina, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, facendo solo un conclusivo riferimento alle ulteriori e ancor più gravi condanne riportate successivamente. La motivazione addotta a sostegno della decisione di tener ferma la recidiva appare pertanto immune da censure (sulla possibilità di considerare la medesimezza dell'indole tra i reati contro il patrimonio e la cessione di sostanze stupefacenti cfr. Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Garbocci, Rv. 270107 - 01, relativa ad una ipotesi di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.). 4. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto alla residua censura. La Corte d'Appello ha esaustivamente motivato la propria valutazione prognostica negativa, facendo riferimento alle gravi pregresse condanne riportate dal ME in tempi recenti e alla necessità di valutarie unitariamente la posizione del condannato nella specifica prospettiva di sostituibilità dellepentk, detentiva, non essendo possibile parcellizzare tale apprezzamento prendendo in considerazione la sola condanna che, astrattamente, sarebbe suscettibile dell'intervento sostitutivo (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata). 3 Si tratta di un percorso argomentativo che, del tutto correttamente, ha conferito rilevanza decisiva ai precedenti penali a carico (sul punto, cfr. da ultimo Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381 - 01), e che non può dirsi in alcun modo vulnerato dal fatto che gli ultimi allarmanti reati siano stati ritenuti avvinti dalla continuazione ed unificati ai sensi dell'art. 81 cod. pen. (cfr. la sentenza prodotta dalla difesa). 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 gennaio 2023 Il Consiglire,éstensore Il Presidente