Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00690/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02350/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114, comma 3, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2350 del 2025, proposto da IG MA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tigano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune di San Vito Lo Capo, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
al giudicato di cui all'ordinanza (con valore decisorio) del 16.4.2025, resa dalla Corte d'Appello di Palermo nel giudizio di opposizione alla stima r.g. n. 1286/2020, notificata il 10.6.2025 e passata in cosa giudicata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa EN HA, nessuno presente per parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha chiesto che venga disposta l’esecuzione dell’ordinanza decisoria indicata in epigrafe, divenuta definitiva, la quale ha disposto come segue: " accerta e dichiara che l'indennità dovuta alla IG MA s.r.l. per l'espropriazione del terreno già di sua proprietà distinto in catasto al foglio 6, particella 1707, in esito al provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001 di cui alla Deliberazione di C.C. n. 24 del 3.9.2020 è pari alla somma di € 1.151.892,00, indicata nella predetta Deliberazione, oltre interessi nella misura legale dal 3.9.2020 al saldo ”, inoltre “ pone a carico del Comune di San Vito Lo Capo le spese della CTU come liquidate in atti ".
In particolare, con il ricorso parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del capo relativo al pagamento degli interessi legali maturati sul capitale dal 3.9.2020 al soddisfo e delle spese anticipate per la CTU svolta in corso di causa.
2. Nella memoria depositata il 29.12.2025 parte ricorrente ha dichiarato e provato con la documentazione allegata che il Comune di San Vito Lo Capo ha provveduto, con bonifico dell’11.12.2025, a dare esecuzione alla delibera di C.C. n. 57 del 29.11.2025, avente ad oggetto il riconoscimento di debito fuori bilancio riferito all’esecuzione in oggetto. In particolare, è stato disposto il pagamento della somma complessiva di 117.240,47 euro (composta da 116.606,07 a titolo di interessi legali maturati “ dal 03.09.2020 al saldo ” sull’importo di euro € 1.151.892,00, e da euro 634,40 a titolo di rimborso delle spese della CTU).
Per quanto riguarda i superiori profili, pertanto, il Collegio deve dichiarare la cessata materia del contendere essendo stato integralmente soddisfatto l’interesse della ricorrente all’esecuzione del giudicato sub iudice .
3. Nella memoria del 29.12.2025 parte ricorrente ha, altresì, richiesto il pagamento da parte del Comune di ulteriori € 479,20, a titolo di interessi maturati dalla data della notifica del presente ricorso (17.11.2025) a quella del ricevimento del bonifico satisfattivo (11.12.2025).
Osserva il Collegio che tale richiesta non merita accoglimento e deve essere rigettata ai sensi dell’art. 1283 c.c. (divieto di anatocismo), atteso che la somma prospettata è richiesta a titolo di interesse calcolato, a sua volta, sugli interessi già quantificati come remunerativi del ritardo nel pagamento della somma capitale.
4. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza tra le parti, atteso l’ingiustificato ritardo nel pagamento di quanto dovuto da parte del Comune il quale è tenuto anche al rimborso del contributo unificato (di euro trecento) e delle spese vive, documentare in misura di 38,92 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara, in parte, cessata la materia del contendere, e per il resto lo rigetta.
Condanna il Comune di San Vito Lo Capo al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano, in favore di parte ricorrente, nel complessivo importo di euro 1200,00 (euro milleduecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti ed oltre al rimborso delle spese vive (documentate nella misura di euro 38,92 – euro trentotto e novantadue centesimi/00) e del contributo unificato (pari a euro 300 – euro trecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER BR, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
EN HA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN HA | ER BR |
IL SEGRETARIO