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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/06/2025, n. 8470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8470 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3220 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 3.3.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano MONACO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Carso 57, per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 13.9.2022; attrice
E
, nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore GAGLIARDO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani n. 15, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
Oggetto: Revocazione donazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.3.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva: Parte_1
di aver donato, con atto del 23.10.2019, ai due figli, e CP_1 CP_2
, nella misura del 50% ciascuno, il diritto di piena proprietà di cui era titolare
[...]
1 sull'appartamento sito in Roma Via Tuscolana 1500, piano 7°, scala B, int 28, ed il diritto di proprietà, pari ad 1/3, sull'appartamento sito al medesimo indirizzo int. 27, acquistato per successione ereditaria del coniuge, riservando per sé, su quest'ultimo bene, il diritto di abitazione;
che, con scrittura privata redatta nella stessa data, i due figli si accordavano per la permuta dei diritti spettanti a ciascuno sui due appartamenti, in modo che Per_1
divenisse proprietario per intero dell'int. 28 e per intero dell'int. 27 su cui CP_2
gravava il diritto di abitazione della madre;
che contestualmente, assumeva l'impegno di corrispondere alla madre una Per_1
rendita vitalizia mensile di € 500,00 mensili a mezzo bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese;
che nonostante, i solleciti verbali e scritti, metteva il versamento della rendita CP_1
dal mese di novembre 2019, salvo l'importo di € 300 versato nel mese di marzo 2020, risultando quindi debitore per € 7.200,00; che inoltre, poche settimane dopo la donazione, il convenuto iniziava ad adottare comportamenti irriguardosi e riprovevoli verso la madre, proibendo ai propri figli di frequentare e salutare la nonna;
che, con raccomandata del 14.6.2021, inviata in risposta alla raccomandata di sollecito al pagamento del 7.5.2021, il figlio incurante del precario stato di CP_1
salute della madre e dello stato di bisogno economico della stessa (titolare di una pensione di invalidità di € 427,21), l'invitava al pagamento del canone di locazione per l'appartamento int. 27, sul presupposto l'attrice vantasse esclusivamente il diritto di abitazione rispetto ad 1/3; che la condotta del figlio, culminata nella richiesta del maggio 2021 di pagamento di un canone di locazione, integrava i presupposti per la revocazione della donazione per ingratitudine ex art. 801 e 802 c.c.
Concludeva quindi chiedendo:
“Nel merito, in via principale:
2 accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 800 e 802 c.c. per ingratitudine del donatario SI. e per avere lo stesso arrecato grave CP_1
pregiudizio al patrimonio della donante SI.ra non corrispondendole la Parte_1
rendita vitalizia di € 500,00 mensili nonostante l'impegno assunto nella scrittura privata sottoscritta dalle parti contestualmente all'atto di liberalità (cfr. doc. 5-6) e nonostante a conoscenza del suo grave stato di bisogno di salute ed economico, revocare la donazione dei seguenti diritti immobiliari effettuata con atto per Notaio del 23.10.2019, repertorio n. 53723, dalla SI.ra , a Persona_2 Parte_1
favore del SI. così contraddistinti: CP_1
a1) diritti pari ad 1/3 dell'appartamento insistente nel fabbricato in Roma, alla Via
Tuscolana 1500, piano 7°, scala “B”, interno 27, composto da 4,5 vani catastali, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 965, particella 38, subalterno 50, categoria A/3, classe 4, zona censuaria 5, superficie catastale mq. 80, trasmessile dal coniuge SI. deceduto il 24.4.2004, come da Persona_3
dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 al n.
3558 in data 26.10.2015 e trascritta a Roma il 1.2.2016 al n. 6110 di formalità (cfr. doc. 2-3);
a2) diritti, pari all'intero, dell'appartamento insistente nel fabbricato in Roma, alla
Via Tuscolana 1500, piano 7°, scala “B”, interno 28, composto di 5,5 vani catastali, distino al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 965, particella 38, subalterno 51, categoria A/3, classe 4, zona censuaria 5, superficie catastale mq. 102
(cfr. doc.1), con ogni conseguente statuizione di legge in merito alla reintestazione dei detti diritti immobiliari donati al figlio ed ordine di trascrizione CP_1
della sentenza presso la competente Agenzia delle Entrate.
Nel merito, sempre: accertata, altresì, la sussistenza del diritto all'istante a percepire la rendita vitalizia mensile di € 500,00 posta a carico del figlio donatario (cfr. doc. 6), CP_1
dichiarare tenuto e condannare quest'ultimo a pagare all'istante la stessa detta somma di € 7.200,00 (settemiladuecento/00) per i motivi esposti sub 5) pagina 3),
3 ovvero nella misura di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal mese di novembre
2019 all'effettivo soddisfo.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze, onorari.”
Si costituiva deducendo che la madre faceva uso di psicofarmaci in CP_1
ragione di uno stato depressivo per il quale le era stata riconosciuta l'invalidità nella misura del 75%; che la stessa intratteneva regolari rapporti di frequentazione con il figlio CP_1
(abitante nell'appartamento di fianco), ospitandolo a pranzo e a cena quotidianamente e rivolgendosi a lui per ogni necessità; che, quindi, non vi era stato alcun fatto qualificabile come ingiuria grave da parte del figlio né atti dolosi che le avessero arrecato pregiudizio patrimoniale;
che la scrittura privata intervenuta tra le parti prevedeva a favore dell'attrice una rendita vitalizia e non gli alimenti regolati dall'art. 433 e s.s. c.c.; che, inoltre, l'obbligo ivi assunto era subordinato alla permuta delle rispettive quote di comproprietà tra i due fratelli, non avvenuta a causa del diniego della madre di consentire il coutilizzo dell'appartamento int. 27 all'altro figlio , seppure la CP_2
stessa si fosse riservata il diritto di abitazione esclusivamente rispetto alla quota di
1/3 ceduta;
che, in ogni caso, la richiesta di revocazione della donazione doveva ritenersi tardiva, avendo l'attrice riferito in citazione che le condotte ingiuriose, risalenti ad epoca anteriore la donazione, si erano comunque manifestate poche settimane dopo la stipula dell'atto, avvenuta in data 23.10.2019, così risultando decorso il termine di un anno di cui all'art. 802 c.c.
Concludeva quindi chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto accertando, inter alia, la violazione da parte dell'attrice del diritto di co-uso ai co-titolari del diritto di abitazione in relazione all'appartamento interno 27. Con vittoria di compensi e spese di causa.”
4 Assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. e respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 3.3.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche, scaduti in data 26.5.2025.
<<<< >>>>
Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di decadenza dell'azione di revocazione, sollevata dal convenuto.
In merito può richiamarsi quanto affermato dalla Cassazione secondo cui:
“In tema di revocazione della donazione per ingratitudine, determinata da una pluralità di atti ingiuriosi rivolti verso il donante e tra loro strettamente connessi, il termine annuale di decadenza per la proposizione della domanda, ex art. 802 c.c., decorre dal momento in cui l'offesa raggiunge un livello tale da non poter essere più ragionevolmente tollerata, secondo una valutazione di normalità.” (Cass. n. 21010 del 18.10.2016; confor. n. 6025/1998).
Nel caso in questione, lamenta l'attrice una serie di condotte ingiuriose e lesive del proprio patrimonio, culminate proprio nella richiesta di canone di locazione per l'utilizzo dell'immobile donato, sul quale si era riservata il diritto di abitazione, inoltrata in data 7.11.2021.
A fronte quindi della rappresentazione dell'attrice, sarebbe stato onere del convenuto, che ha sollevato l'eccezione di decadenza, provare che le condotte abbiano superato il grado di normale tollerabilità prima di detta data
L'eccezione deve quindi essere respinta.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 24.2.2025, il convenuto ha documentato l'avvenuta stipula di un atto pubblico di vendita dell'appartamento int.
28, sottoscritto in data 29.4.2024 dai proprietari, e , CP_1 CP_2
nonché il conferimento di incarico di vendita dell'appartamento int. 27, con decorrenza dal 22.4.2024, sottoscritto oltre che dai richiamati proprietari e CP_1
, anche dall'attrice titolare del diritto di abitazione. CP_2
5 L'attrice ha, a sua volta, documentato di aver proposto, in data 20.5.2024, querela verso i figli per averla costretta a sottoscrivere l'incarico di vendita con minacce.
I documenti depositati non possono avere rilievo nel presente giudizio, considerato che l'attrice è rimasta estranea alla vendita dell'appartamento int. 28, così da non potersi desumere alcuna rinuncia all'odierna domanda. Inoltre, l'eventuale mancata trascrizione della domanda giudiziale di revocazione, non incidendo sull'ammissibilità dell'azione, comporterà la non opponibilità della pronuncia a terzi, con applicazione, quanto agli effetti, della previsione di cui all'art. 807 2° comma c.c.
Quanto all'incarico di vendita relativo all'appartamento int. 27, sottoscritto anche dall'attrice, deve escludersi, alla luce della querela svolta, che la stessa integri rinuncia alla domanda svolta nell'odierno giudizio.
Nel merito, va evidenziato che l'ingiuria grave, richiesta ex art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, si distacca, tuttavia, dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p., e consiste in un comportamento del donatario che manifesti un sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la comune coscienza, dovrebbe invece improntarne l'atteggiamento (Cass. 5 aprile 2005 n. 7033; Cass. 28 maggio 2008 n. 14093; Cass.
24 giugno 2008 n. 17188; Cass. 30 marzo 2011 n. 7487).
In altri termini, deve costituire segno di una ingratitudine esteriorizzata, in modo da rendere palese ai terzi l'opinione irriguardosa maturata nei confronti del donante. E una tale ipotesi costituisce formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali "che trovino riconoscimento nel succedersi della legislazione" (Cassazione n. 20722/2018
e Cass. n. 22013/2016).
Inoltre, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la nozione di ingiuria grave non coincida con le figure dei delitti di ingiuria e diffamazione, integrando la revocazione una sanzione civile indipendente da quella penale (Cass. n. 8165 del 28/08/1997).
6 La richiamata pronuncia n. 20722/2018 ha ritenuto ingiurioso il comportamento dei donatari che, in assenza di un'oggettiva giustificazione, avevano dapprima intimato, con lettera formale, alla donante il rilascio dell'immobile oggetto della donazione e, successivamente, agito a tal fine in giudizio, chiedendo altresì il pagamento di un'indennità di occupazione.
Fatte queste premesse, va altresì evidenziato come non rilevino in questa sede le condizioni di salute dell'attrice e il dedotto stato di depressione della stessa, laddove neanche si paventi una sua incapacità di intendere e di volere, mentre le problematiche evidenziate e la documentazione medica prodotta costituiscono, al contrario di quanto affermato dal convenuto, una conferma della condizione di fragilità della stessa, rispetto alla quale valutare la condotta del donatario.
Ciò detto, va evidenziato come non abbiano trovato riscontro probatorio le dedotte condotte ingiuriose e aggressive del convenuto verso l'attrice, avendo peraltro lei stessa escluso, nella querela sporta, che il figlio l'abbia mai aggredita CP_1
verbalmente o minacciata.
Va tuttavia valutata la complessiva condotta tenuta dal convenuto, al fine di verificare se possa aver integrato quella lesività alla dignità della donante tale da giustificare la richiesta revocazione.
Dalla documentazione prodotta emerge come la conflittualità insorta tra la madre e i figli, all'indomani della donazione, abbia riguardato proprio la gestione dei beni ed il mancato adempimento alla scrittura privata stipulata tra le parti contestualmente alla donazione.
In particolare, da un lato va rilevato che, dalla detta scrittura, non emerge alcuna correlazione tra il trasferimento reciproco cui si erano impegnai i fratelli e l'obbligo assunto da alla corresponsione di una rendita;
dall'altro, emerge, pur sempre CP_1
dagli atti, il diritto di abitazione che l'attrice si era riservata nel donare la proprietà dell'int. 27, non sulla sola quota di 1/3 ceduta bensì sull'intero appartamento, considerato che il detto diritto di abitazione era stato dalla stessa acquisito per effetto
7 della successione ereditaria del coniuge secondo la previsione di cui all'art. 540 c.c. ed a prescindere quindi dalla titolarità della minor quota di 1/3 ceduta poi ai figli.
In assenza di espressa rinuncia al diritto di abitazione ed, anzi, a fronte della inequivoca riserva manifestata nell'atto di donazione, deve ritenersi che il detto diritto gravi sull'intero appartamento.di
Peraltro, può ben immaginarsi che la rendita posta a carico del solo figlio si CP_1
spieghi proprio in ragione della circostanza che, in base agli accordi raggiunti, CP_1
avrebbe acquistato, per effetto della permuta con il fratello , l'intera proprietà CP_2
dell'appartamento int. 28, mentre avrebbe acquistato la proprietà CP_2
sull'appartamento int. 27 gravato tuttavia dal diritto di abitazione della madre.
Emerge quindi la lesività della condotta assunta dal figlio laddove la CP_1 Pt_1
dopo aver donato ai figli entrambi gli appartamenti, riservandosi il solo diritto di abitazione su uno dei due ed una rendita vitalizia, si è vista da un lato negare la rendita, dall'altro contestare financo il diritto di abitare l'appartamento, con una richiesta di canone.
La detta condotta, volta a negare ogni diritto all'attrice rispetto agli accordi raggiunti contestualmente alla donazione, appare tanto più grave ove si consideri la condizione di debolezza economica della (essendo incontestato che la stessa abbia quale Pt_1
unico reddito una pensione di invalidità o non disponga di altri immobili da adibire ad abitazione), ed anche le condizioni di salute precaria e di fragilità personale documentate anche dal convenuto.
Può quindi ritenersi provata una condotta del convenuto irrispettosa della dignità del donante, in quanto idonea ad esporla ad una condizione di precarietà di vita e di difficoltà economica, contrastante con il senso di riconoscimento dovuto dal donatario per la donazione ricevuta, tale da giustificare la richiesta revocazione della donazione.
E dunque, in accoglimento della domanda, deve dichiararsi la revocazione della donazione dei due appartamenti effettuata in favore del convenuto.
8 Emergendo dagli atti come l'obbligo di corresponsione della rendita fosse correlato alla donazione, l'accoglimento della domanda di revocazione fa venir meno i presupposti per l'accoglimento dell'ulteriore domanda svolta di condanna al pagamento della rendita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al DM n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio
(cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore indeterminato della causa di complessità media, delle attività svolte e delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento della domanda svolta da : Parte_1
• Dichiara la revocazione per ingratitudine della donazione effettuata da Pt_1
in favore di con atto Notaio del
[...] CP_1 Persona_2
23.10.2019, rep. 53723, avente ad oggetto il 50% dei seguenti beni: 1) intera proprietà dell'immobile sito in Roma, Via Tuscolana n. 1500, piano 7°, scala
“B”, int. 28, distinto al NCEU del Comune di Roma al foglio 965, particella
38, sub 51; 2) quota di proprietà pari ad 1/3 dell'immobile sito in Roma, Via
Tuscolana n. 1500, piano 7°, scala “B”, int. 27, distinto al NCEU del Comune di Roma al foglio 965, particella 38, sub 50;
• Respinge ogni altra domanda svolta;
• Condanna al pagamento delle spese processuali in favore CP_1
dell'attrice nella misura di € 545,00 per spese e € 10.000,00 per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 6.6.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3220 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 3.3.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano MONACO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Carso 57, per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 13.9.2022; attrice
E
, nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore GAGLIARDO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani n. 15, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
Oggetto: Revocazione donazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.3.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva: Parte_1
di aver donato, con atto del 23.10.2019, ai due figli, e CP_1 CP_2
, nella misura del 50% ciascuno, il diritto di piena proprietà di cui era titolare
[...]
1 sull'appartamento sito in Roma Via Tuscolana 1500, piano 7°, scala B, int 28, ed il diritto di proprietà, pari ad 1/3, sull'appartamento sito al medesimo indirizzo int. 27, acquistato per successione ereditaria del coniuge, riservando per sé, su quest'ultimo bene, il diritto di abitazione;
che, con scrittura privata redatta nella stessa data, i due figli si accordavano per la permuta dei diritti spettanti a ciascuno sui due appartamenti, in modo che Per_1
divenisse proprietario per intero dell'int. 28 e per intero dell'int. 27 su cui CP_2
gravava il diritto di abitazione della madre;
che contestualmente, assumeva l'impegno di corrispondere alla madre una Per_1
rendita vitalizia mensile di € 500,00 mensili a mezzo bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese;
che nonostante, i solleciti verbali e scritti, metteva il versamento della rendita CP_1
dal mese di novembre 2019, salvo l'importo di € 300 versato nel mese di marzo 2020, risultando quindi debitore per € 7.200,00; che inoltre, poche settimane dopo la donazione, il convenuto iniziava ad adottare comportamenti irriguardosi e riprovevoli verso la madre, proibendo ai propri figli di frequentare e salutare la nonna;
che, con raccomandata del 14.6.2021, inviata in risposta alla raccomandata di sollecito al pagamento del 7.5.2021, il figlio incurante del precario stato di CP_1
salute della madre e dello stato di bisogno economico della stessa (titolare di una pensione di invalidità di € 427,21), l'invitava al pagamento del canone di locazione per l'appartamento int. 27, sul presupposto l'attrice vantasse esclusivamente il diritto di abitazione rispetto ad 1/3; che la condotta del figlio, culminata nella richiesta del maggio 2021 di pagamento di un canone di locazione, integrava i presupposti per la revocazione della donazione per ingratitudine ex art. 801 e 802 c.c.
Concludeva quindi chiedendo:
“Nel merito, in via principale:
2 accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 800 e 802 c.c. per ingratitudine del donatario SI. e per avere lo stesso arrecato grave CP_1
pregiudizio al patrimonio della donante SI.ra non corrispondendole la Parte_1
rendita vitalizia di € 500,00 mensili nonostante l'impegno assunto nella scrittura privata sottoscritta dalle parti contestualmente all'atto di liberalità (cfr. doc. 5-6) e nonostante a conoscenza del suo grave stato di bisogno di salute ed economico, revocare la donazione dei seguenti diritti immobiliari effettuata con atto per Notaio del 23.10.2019, repertorio n. 53723, dalla SI.ra , a Persona_2 Parte_1
favore del SI. così contraddistinti: CP_1
a1) diritti pari ad 1/3 dell'appartamento insistente nel fabbricato in Roma, alla Via
Tuscolana 1500, piano 7°, scala “B”, interno 27, composto da 4,5 vani catastali, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 965, particella 38, subalterno 50, categoria A/3, classe 4, zona censuaria 5, superficie catastale mq. 80, trasmessile dal coniuge SI. deceduto il 24.4.2004, come da Persona_3
dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 al n.
3558 in data 26.10.2015 e trascritta a Roma il 1.2.2016 al n. 6110 di formalità (cfr. doc. 2-3);
a2) diritti, pari all'intero, dell'appartamento insistente nel fabbricato in Roma, alla
Via Tuscolana 1500, piano 7°, scala “B”, interno 28, composto di 5,5 vani catastali, distino al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 965, particella 38, subalterno 51, categoria A/3, classe 4, zona censuaria 5, superficie catastale mq. 102
(cfr. doc.1), con ogni conseguente statuizione di legge in merito alla reintestazione dei detti diritti immobiliari donati al figlio ed ordine di trascrizione CP_1
della sentenza presso la competente Agenzia delle Entrate.
Nel merito, sempre: accertata, altresì, la sussistenza del diritto all'istante a percepire la rendita vitalizia mensile di € 500,00 posta a carico del figlio donatario (cfr. doc. 6), CP_1
dichiarare tenuto e condannare quest'ultimo a pagare all'istante la stessa detta somma di € 7.200,00 (settemiladuecento/00) per i motivi esposti sub 5) pagina 3),
3 ovvero nella misura di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal mese di novembre
2019 all'effettivo soddisfo.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze, onorari.”
Si costituiva deducendo che la madre faceva uso di psicofarmaci in CP_1
ragione di uno stato depressivo per il quale le era stata riconosciuta l'invalidità nella misura del 75%; che la stessa intratteneva regolari rapporti di frequentazione con il figlio CP_1
(abitante nell'appartamento di fianco), ospitandolo a pranzo e a cena quotidianamente e rivolgendosi a lui per ogni necessità; che, quindi, non vi era stato alcun fatto qualificabile come ingiuria grave da parte del figlio né atti dolosi che le avessero arrecato pregiudizio patrimoniale;
che la scrittura privata intervenuta tra le parti prevedeva a favore dell'attrice una rendita vitalizia e non gli alimenti regolati dall'art. 433 e s.s. c.c.; che, inoltre, l'obbligo ivi assunto era subordinato alla permuta delle rispettive quote di comproprietà tra i due fratelli, non avvenuta a causa del diniego della madre di consentire il coutilizzo dell'appartamento int. 27 all'altro figlio , seppure la CP_2
stessa si fosse riservata il diritto di abitazione esclusivamente rispetto alla quota di
1/3 ceduta;
che, in ogni caso, la richiesta di revocazione della donazione doveva ritenersi tardiva, avendo l'attrice riferito in citazione che le condotte ingiuriose, risalenti ad epoca anteriore la donazione, si erano comunque manifestate poche settimane dopo la stipula dell'atto, avvenuta in data 23.10.2019, così risultando decorso il termine di un anno di cui all'art. 802 c.c.
Concludeva quindi chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto accertando, inter alia, la violazione da parte dell'attrice del diritto di co-uso ai co-titolari del diritto di abitazione in relazione all'appartamento interno 27. Con vittoria di compensi e spese di causa.”
4 Assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. e respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 3.3.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche, scaduti in data 26.5.2025.
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Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di decadenza dell'azione di revocazione, sollevata dal convenuto.
In merito può richiamarsi quanto affermato dalla Cassazione secondo cui:
“In tema di revocazione della donazione per ingratitudine, determinata da una pluralità di atti ingiuriosi rivolti verso il donante e tra loro strettamente connessi, il termine annuale di decadenza per la proposizione della domanda, ex art. 802 c.c., decorre dal momento in cui l'offesa raggiunge un livello tale da non poter essere più ragionevolmente tollerata, secondo una valutazione di normalità.” (Cass. n. 21010 del 18.10.2016; confor. n. 6025/1998).
Nel caso in questione, lamenta l'attrice una serie di condotte ingiuriose e lesive del proprio patrimonio, culminate proprio nella richiesta di canone di locazione per l'utilizzo dell'immobile donato, sul quale si era riservata il diritto di abitazione, inoltrata in data 7.11.2021.
A fronte quindi della rappresentazione dell'attrice, sarebbe stato onere del convenuto, che ha sollevato l'eccezione di decadenza, provare che le condotte abbiano superato il grado di normale tollerabilità prima di detta data
L'eccezione deve quindi essere respinta.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 24.2.2025, il convenuto ha documentato l'avvenuta stipula di un atto pubblico di vendita dell'appartamento int.
28, sottoscritto in data 29.4.2024 dai proprietari, e , CP_1 CP_2
nonché il conferimento di incarico di vendita dell'appartamento int. 27, con decorrenza dal 22.4.2024, sottoscritto oltre che dai richiamati proprietari e CP_1
, anche dall'attrice titolare del diritto di abitazione. CP_2
5 L'attrice ha, a sua volta, documentato di aver proposto, in data 20.5.2024, querela verso i figli per averla costretta a sottoscrivere l'incarico di vendita con minacce.
I documenti depositati non possono avere rilievo nel presente giudizio, considerato che l'attrice è rimasta estranea alla vendita dell'appartamento int. 28, così da non potersi desumere alcuna rinuncia all'odierna domanda. Inoltre, l'eventuale mancata trascrizione della domanda giudiziale di revocazione, non incidendo sull'ammissibilità dell'azione, comporterà la non opponibilità della pronuncia a terzi, con applicazione, quanto agli effetti, della previsione di cui all'art. 807 2° comma c.c.
Quanto all'incarico di vendita relativo all'appartamento int. 27, sottoscritto anche dall'attrice, deve escludersi, alla luce della querela svolta, che la stessa integri rinuncia alla domanda svolta nell'odierno giudizio.
Nel merito, va evidenziato che l'ingiuria grave, richiesta ex art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, si distacca, tuttavia, dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p., e consiste in un comportamento del donatario che manifesti un sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la comune coscienza, dovrebbe invece improntarne l'atteggiamento (Cass. 5 aprile 2005 n. 7033; Cass. 28 maggio 2008 n. 14093; Cass.
24 giugno 2008 n. 17188; Cass. 30 marzo 2011 n. 7487).
In altri termini, deve costituire segno di una ingratitudine esteriorizzata, in modo da rendere palese ai terzi l'opinione irriguardosa maturata nei confronti del donante. E una tale ipotesi costituisce formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali "che trovino riconoscimento nel succedersi della legislazione" (Cassazione n. 20722/2018
e Cass. n. 22013/2016).
Inoltre, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la nozione di ingiuria grave non coincida con le figure dei delitti di ingiuria e diffamazione, integrando la revocazione una sanzione civile indipendente da quella penale (Cass. n. 8165 del 28/08/1997).
6 La richiamata pronuncia n. 20722/2018 ha ritenuto ingiurioso il comportamento dei donatari che, in assenza di un'oggettiva giustificazione, avevano dapprima intimato, con lettera formale, alla donante il rilascio dell'immobile oggetto della donazione e, successivamente, agito a tal fine in giudizio, chiedendo altresì il pagamento di un'indennità di occupazione.
Fatte queste premesse, va altresì evidenziato come non rilevino in questa sede le condizioni di salute dell'attrice e il dedotto stato di depressione della stessa, laddove neanche si paventi una sua incapacità di intendere e di volere, mentre le problematiche evidenziate e la documentazione medica prodotta costituiscono, al contrario di quanto affermato dal convenuto, una conferma della condizione di fragilità della stessa, rispetto alla quale valutare la condotta del donatario.
Ciò detto, va evidenziato come non abbiano trovato riscontro probatorio le dedotte condotte ingiuriose e aggressive del convenuto verso l'attrice, avendo peraltro lei stessa escluso, nella querela sporta, che il figlio l'abbia mai aggredita CP_1
verbalmente o minacciata.
Va tuttavia valutata la complessiva condotta tenuta dal convenuto, al fine di verificare se possa aver integrato quella lesività alla dignità della donante tale da giustificare la richiesta revocazione.
Dalla documentazione prodotta emerge come la conflittualità insorta tra la madre e i figli, all'indomani della donazione, abbia riguardato proprio la gestione dei beni ed il mancato adempimento alla scrittura privata stipulata tra le parti contestualmente alla donazione.
In particolare, da un lato va rilevato che, dalla detta scrittura, non emerge alcuna correlazione tra il trasferimento reciproco cui si erano impegnai i fratelli e l'obbligo assunto da alla corresponsione di una rendita;
dall'altro, emerge, pur sempre CP_1
dagli atti, il diritto di abitazione che l'attrice si era riservata nel donare la proprietà dell'int. 27, non sulla sola quota di 1/3 ceduta bensì sull'intero appartamento, considerato che il detto diritto di abitazione era stato dalla stessa acquisito per effetto
7 della successione ereditaria del coniuge secondo la previsione di cui all'art. 540 c.c. ed a prescindere quindi dalla titolarità della minor quota di 1/3 ceduta poi ai figli.
In assenza di espressa rinuncia al diritto di abitazione ed, anzi, a fronte della inequivoca riserva manifestata nell'atto di donazione, deve ritenersi che il detto diritto gravi sull'intero appartamento.di
Peraltro, può ben immaginarsi che la rendita posta a carico del solo figlio si CP_1
spieghi proprio in ragione della circostanza che, in base agli accordi raggiunti, CP_1
avrebbe acquistato, per effetto della permuta con il fratello , l'intera proprietà CP_2
dell'appartamento int. 28, mentre avrebbe acquistato la proprietà CP_2
sull'appartamento int. 27 gravato tuttavia dal diritto di abitazione della madre.
Emerge quindi la lesività della condotta assunta dal figlio laddove la CP_1 Pt_1
dopo aver donato ai figli entrambi gli appartamenti, riservandosi il solo diritto di abitazione su uno dei due ed una rendita vitalizia, si è vista da un lato negare la rendita, dall'altro contestare financo il diritto di abitare l'appartamento, con una richiesta di canone.
La detta condotta, volta a negare ogni diritto all'attrice rispetto agli accordi raggiunti contestualmente alla donazione, appare tanto più grave ove si consideri la condizione di debolezza economica della (essendo incontestato che la stessa abbia quale Pt_1
unico reddito una pensione di invalidità o non disponga di altri immobili da adibire ad abitazione), ed anche le condizioni di salute precaria e di fragilità personale documentate anche dal convenuto.
Può quindi ritenersi provata una condotta del convenuto irrispettosa della dignità del donante, in quanto idonea ad esporla ad una condizione di precarietà di vita e di difficoltà economica, contrastante con il senso di riconoscimento dovuto dal donatario per la donazione ricevuta, tale da giustificare la richiesta revocazione della donazione.
E dunque, in accoglimento della domanda, deve dichiararsi la revocazione della donazione dei due appartamenti effettuata in favore del convenuto.
8 Emergendo dagli atti come l'obbligo di corresponsione della rendita fosse correlato alla donazione, l'accoglimento della domanda di revocazione fa venir meno i presupposti per l'accoglimento dell'ulteriore domanda svolta di condanna al pagamento della rendita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al DM n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio
(cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore indeterminato della causa di complessità media, delle attività svolte e delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento della domanda svolta da : Parte_1
• Dichiara la revocazione per ingratitudine della donazione effettuata da Pt_1
in favore di con atto Notaio del
[...] CP_1 Persona_2
23.10.2019, rep. 53723, avente ad oggetto il 50% dei seguenti beni: 1) intera proprietà dell'immobile sito in Roma, Via Tuscolana n. 1500, piano 7°, scala
“B”, int. 28, distinto al NCEU del Comune di Roma al foglio 965, particella
38, sub 51; 2) quota di proprietà pari ad 1/3 dell'immobile sito in Roma, Via
Tuscolana n. 1500, piano 7°, scala “B”, int. 27, distinto al NCEU del Comune di Roma al foglio 965, particella 38, sub 50;
• Respinge ogni altra domanda svolta;
• Condanna al pagamento delle spese processuali in favore CP_1
dell'attrice nella misura di € 545,00 per spese e € 10.000,00 per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 6.6.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
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