TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/07/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 381/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elena Manuela Aurora Luppino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 381/2024 promossa da:
(alla nascita , C.F. nata il [...] a Parte_1 Parte_2 C.F._1
New Brunswick, New Jersey (Stati Uniti d'America), residente in 302 Frogtown Rd, Kintnersville,
EN18930 (Stati Uniti d'America), (Cfr. procura);
(alla nascita , C.F. , nata Parte_3 Persona_1 C.F._2 il 02.04.1980 e residente in 1717 Wildeberry Rd, Bethlehem, EN 18015 (Stati Uniti
d'America), in proprio (Cfr. procura) e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori, tutte con lei residenti:
C.F. nata l'[...] a [...], Controparte_1 C.F._3
EN (Stati Uniti d'America) (Cfr. procura);
C.F. , nata l'[...] a [...], EN Controparte_2 C.F._4
(Stati Uniti d'America) (Cfr. procura);
C.F. nata l'[...] a [...], Controparte_3 C.F._5
EN (Stati Uniti d'America) (Cfr. procura);
C.F. , nata l'[...] a [...], EN Parte_4 C.F._6
(Stati Uniti d'America) (Cfr. procura); tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Permunian, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea
Permunian, ed elettivamente domiciliati in Rovigo - Corso del Popolo n. 222, presso e nello studio dell'Avv. Marco Permunian.
ricorrenti contro
(CF , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliato resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato il 10.04.2024, le ricorrenti convenivano in giudizio il al fine di chiedere accertarsi e dichiararsi il loro status di cittadine italiane iure Controparte_4 sanguinis.
In particolare, deducono di essere tutte discendenti del cittadino italiano alias Persona_2 ovvero nato il [...] ad [...] Per_3 Persona_4 Per_5 Controparte_5
e (Cfr. doc. n. 1), il quale, dopo avere contratto matrimonio ad Ardore (RC) Controparte_6 il 20/09/1919 con (Cfr. doc. n. 2), nata a [...] il [...] (Cfr. Persona_6 doc. n. 3), è emigrato negli Stati Uniti d'America.
Dalla loro unione matrimoniale, il 23/08/1935, è nata, in USA, la figlia (Cfr. doc. n. Persona_7
4), che, in data 28/08/1955, ha sposato (Cfr. doc. n. 11) e dalla loro Controparte_7 unione, il 05/08/1958, è nata (Cfr. doc. n. 12). Parte_2
Quest'ultima (odierna ricorrente), il 23/04/1978, ha sposato (Cfr. doc. n. 13), Persona_8 così cambiando il proprio cognome in e dalla loro unione è nata, il 02/04/1980, Pt_1 Persona_1
(Cfr. doc. n. 14), la quale (anch'ella odierna ricorrente), il 14/06/2003, ha sposato
[...] [...] alias (Cfr. dichiarazione giurata di congruità anagrafica, doc. n. 16 e Per_9 Persona_10 doc. n. 15), così venendosi a chiamare Dalla loro unione sono nati quattro figli Parte_3
(Cfr. doc. in atti nn. 17, 18, 19, 20): l'08/04/2008 e Controparte_1 Controparte_2 mentre l'01/09/2011 e (nell'interesse delle quali oggi agisce Controparte_3 Parte_4 la madre, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle minori).
La Difesa ha evidenziato che nonostante le ricorrenti avessero, a partire dal 2022, più volte tentato di presentare la richiesta di convocazione presso il in Filadelfia, Parte_5
“competente in base alla residenza degli odierni ricorrenti” al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, non erano “riuscite a prendere appuntamento presso il
[...]
a Filadelfia sul Portale dedicato, nonostante i numerosi tentativi quotidiani da oltre Parte_5 un anno, in quanto “al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto”” (Cfr. doc. n.
21).
Conseguentemente, le ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il si costituiva in giudizio in data 14.05.2024, chiedendo il rigetto della Controparte_4 domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 21.05.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 06.11.2024 lo scrivente giudice, rilevate numerose incongruenze tra i documenti anagrafici prodotti, che impedivano di ritenere adeguatamente provata la linea di trasmissione della cittadinanza italiana, rimetteva la causa sul ruolo istruttorio al fine di acquisire informazioni utili a dirimere i dubbi sorti in merito alle suddette discrepanze riscontrate.
In data 20.12.2024, il , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_4
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, depositava i documenti ricevuti dagli Enti interessati, sulla base dell'ordinanza emessa in data 6.11.2024, ossia: 1) nota del 03.12.2024 trasmessa dal
Comune di Ardore (RC) contenente rapporto informativo sulla sig.ra e Persona_6 relativi allegati (attestazione Ufficio Anagrafe e copia integrale dell'atto di matrimonio); 2) nota del di Napoli attestante l'incompetenza della suddetta rappresentanza Parte_6 consolare ad evadere quanto richiesto.
All'udienza del 18.02.2025, innanzi allo scrivente giudice, compariva per parte ricorrente l'avv.
Giuseppe Critelli, per delega degli avv.ti Permunian Andrea e Permunian Marco, mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. L'avv. Critelli rappresentava che erano state depositate delle note difensive in data 14.02.2025, con allegata una sentenza della Corte d'Appello di Torino e chiedeva la decisione della causa. Il giudice rinviava la causa per i medesimi incombenti fissando alle parti termine ex art. 127ter c.p.c. fino al 20.05.2025 per il deposito di note sostitutive d'udienza.
In data 19.05.2025, la difesa di parte ricorrente depositava le note, richiamandosi integralmente al contenuto del ricorso introduttivo, contestando integralmente le eccezioni sollevate dal
[...]
e argomentando in merito alle discrepanze anagrafiche rilevate, relative agli avi degli CP_4 odierni ricorrenti;
chiedeva, pertanto, il pieno accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate volte all'accertamento e dichiarazione dello status civitatis italiano iure sanguinis in capo ai ricorrenti.
Con ordinanza del 17.06.2025 il giudice, esaminate le note difensive tempestivamente depositate da parte ricorrente, tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano delle ricorrenti è nato ad [...] e pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Nel merito, giova rilevare che, dai documenti prodotti a sostegno del ricorso risultano alcune discrepanze sui nomi, cognomi e date di nascita attribuiti agli avi delle odierne ricorrenti, che potrebbero suscitare incertezza circa la discendenza dall'originario avo Persona_2
In particolare, si rileva che: 1) l'originario cognome del primo avo italiano è Persona_2 riportato negli atti dello stato civile americano talvolta come (doc. in atti n. 4) e tal altra Per_5 come (doc. in atti n. 11); 2) nel certificato di nascita della figlia (doc. in Per_4 Persona_11 atti n. 4) l'età dei genitori non corrisponde a quella effettiva (il padre in data 23.08.1935 aveva 34 anni e non 33 mentre la madre ne aveva 39 e non 34); 3) diventa poi Persona_11 Persona_7 nel certificato di matrimonio (doc. in atti n. 11), dove il padre è indicato come e Persona_2 la madre come anziché ; 4) nel certificato di nascita di Persona_6 Per_6 Persona_6
(doc. in atti n. 3) si legge che ella è nata a [...] il [...] mentre nell'atto di matrimonio
[...]
(doc. in atti n. 2) risulta nata nel 1906 (senza alcuna indicazione di giorno e mese) a Gerace ed avere
23 anni (età compatibile con l'effettiva data di nascita e non con quella indicata nell'atto - 1906 - da cui deriverebbe che aveva solo 13 anni al momento del matrimonio).
La difesa, con note depositate il 19.05.2025, ha chiarito che “le apparenti discrepanze nei dati anagrafici siano riconducibili a fenomeni storicamente documentati nell'emigrazione italiana negli
Stati Uniti: l'elevato tasso di analfabetismo tra gli emigranti, che comportava difficoltà nella corretta comunicazione delle proprie generalità alle autorità locali, e l'americanizzazione dei nomi italiani per ragioni di integrazione sociale” e che “Per tale ragione in alcuni documenti è presente il cognome originario dell'Avo ed in altri Polichimi o Polichemi”; a conferma di ciò, a Persona_2 dimostrazione che trattasi della medesima persona, “basti confrontare tali dati con il doc. 11 certificato di matrimonio di (discendente di ) e , Persona_7 Per_2 Controparte_7 laddove il nome da nubile della madre di è ”. Vengono effettuate le medesime Per_7 Persona_6 argomentazioni anche riguardo alle discrepanze relative all'età degli antenati e Persona_2
, “dovute all'analfabetizzazione degli stessi al momento della registrazione Persona_6 dei loro dati anagrafici in un Paese Estero”. In merito al punto 3), la difesa ha ribadito che, nonostante il cognome avesse subito nel tempo diverse trasformazioni, “non vi è alcun dubbio che Per_2
è la medesima persona di e tale assunto si desume non solo dal fatto Persona_11 Persona_7 che nel certificato di matrimonio sono indicati rispettivamente come genitori i due avi
[...] ed entrambi alias di e , ma Per_2 Persona_6 Persona_2 Persona_6 anche dalla identità residenziale con particolare riferimento all'ubicazione in Jersey City, dato che trova conferma sia nel certificato di nascita di (doc. 4) che nel censimento (doc. 10)” Persona_11 sottolineando tra l'altro “che vi è una continuità dei dati genealogici anche confrontando il certificato di nascita di (doc. 4) con il certificato di matrimonio di e Persona_7 Persona_7 [...]
(doc. 11) dove i genitori di sono i medesimi avi per cui si procede alla Controparte_7 Per_7 richiesta di accertamento della cittadinanza italiana”. Infine, riguardo il punto 4) ha rilevato che “la documentazione prodotta dal Comune di Ardore (RC) conferma come la sig.ra Parte_7
sia nata in [...] in data [...] e coniugata in data 20.09.1919”.
[...]
In aggiunta a quanto sopra, si evidenzia che l'atto di nascita di è stato oggetto di Persona_7 rettifica in data 04.04.2022 da parte dell'Ufficio di Stato Civile e Anagrafe del New Jersey laddove in luogo di (“voce attualmente registrata nell'atto”) è stato indicato il nome corretto Persona_11
(“voce come dovrebbe apparire”) ossia Persona_7
Ed ancora, nel censimento del 1940 del New Jersey versato in atti (cfr. doc. 10) tutto il nucleo familiare del capostipite (tra cui anche viene indicato con l'unico cognome Persona_2 Per_7
Per_4
Ciò posto, è evidente come vi siano stati negli anni degli errori di trascrizione da parte dell'ufficiale di stato civile, in parte certamente dovuti alle difficoltà di comprendere nomi e cognomi in altra lingua e alla traduzione del nome dell'avo in lingua locale ( e corrispondono a ), che Per_3 Per_4 Per_2 quindi corrispondono al nome di battesimo dell'avo e, in parte, all'incapacità degli originari emigranti di leggere nella lingua locale.
Pertanto, la variazione registrata nel corso del tempo e che ha, di fatto, trasformato l'originario cognome italiano del capostipite “Pollichemi” in “Polichemi” ovvero “Polichimi” e di sua moglie
” in “Carabeta”, valutata unitamente alle altre informazioni dei discendenti che Per_6 coincidono quanto a date di nascita e paternità/maternità, è sufficiente per fugare ogni dubbio circa la discendenza ininterrotta dal nativo italiano.
Deve, dunque, ritenersi che le ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova della discendenza dall'originario avo Persona_2
Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza
l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea materna delle ricorrenti da avo italiano, attraverso una serie di passaggi solo in linea femminile, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del
1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
A tal proposito, occorre precisare che la prima donna coinvolta nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore delle ricorrenti è nata nel New Jersey (USA) il 23/08/1935 e figlia Persona_7 di (dante causa) ed è indubbio che ella abbia trasmesso il diritto “iure sanguinis” Persona_2 alla figlia (in , sin dal momento della nascita di quest'ultima, avvenuta il Parte_2 Pt_1
05/08/1958, ovvero in epoca post costituzionale.
Talché, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via materna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_4
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, le ricorrenti, dirette discendenti di avo italiano, evidenziano le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n.
91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato statunitense.
Lamentano, infatti, l'impossibilità di fissare un apposito appuntamento presso la suddetta rappresentanza consolare, allegando al presente ricorso la prova dei reiterati e vani tentativi effettuati sul portale telematico consolare, a partire dal 2022 e sino al mese di gennaio 2024, al fine di potere formalizzare la fissazione di una data utile per la loro convocazione.
Dalla documentazione allegata, infatti, si evince che l'autorità consolare, ad ogni tentativo di prenotazione (anche a quelli più recenti) ha risposto attraverso il messaggio automatico: “Al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto”.
Pertanto, è di tutta evidenza come il competente Consolato Generale a Filadelfia-USA, non Pt_5 sia stato in grado né di riferire quando avrebbe potuto essere avviata la pratica di cittadinanza né di indicare i tempi presumibili di espletamento della stessa. Da tale inerzia del Consolato italiano competente ne deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, occorre a questo punto valutare se l'avo italiano indicato, si sia mai Persona_2 naturalizzato cittadino statunitense o abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Orbene, esaminando la documentazione prodotta dalle ricorrenti (regolarmente apostillata e tradotta con atto notarile), ed in particolare visionando i dati riportati nel Censimento federale negli Stati Uniti del 1940, si ricava che l'avo emigrato, alla data del 19 aprile 1940 risultasse Persona_2 naturalizzato, così come la primogenita ( ) - all'epoca ventenne e unica tra i figli ad Persona_12 essere nata in - e non la moglie, quest'ultima censita come “straniera”. Dalla documentazione Pt_5 prodotta e segnatamente dalle attestazioni rilasciate da RA (Archivi Nazionali e Gestione
Documentale) il 17.02.2022 e il 23.06.2023, da USCIS (Ufficio Cittadinanza e Immigrazione degli
Stati Uniti) il 07.02.2023 e dagli Archivi Statali del New Jersey il 29.10.2021, è emerso rispettivamente che:
- “non è stato possibile trovare un atto di naturalizzazione per ( Persona_2 Per_4 [...] tra i registri” specificando che “l'esito negativo delle ricerche indica solo che RA non Per_13
è in possesso dei documenti di naturalizzazione, non che questi non esistono” e consigliando di rivolgersi a USCIS, custode legale di qualsiasi documento di naturalizzazione dal 1906 (cfr. doc. 8);
- “non è stato possibile trovare un atto di naturalizzazione in riferimento ad (alias Per_2 Per_3
Per_ e (alias con data di nascita 17 luglio 1901 ad Ardore, Reggio Calabria, Per_4 Per_2
Italia negli archivi” (cfr. doc. 5);
- “a seguito di una ricerca approfondita nei sistemi di banca dati non è stato trovato nessun documento relativo al soggetto indicato di seguito: noto anche come Per_2 Per_2
nato il [...] in ” [specificando che la ricerca è Controparte_8 Pt_5 stata effettuata attraverso i sistemi Central Index System (CIS) e/o Microfilm Digitization Application
System (MiDAS)] - (cfr. doc. 6);
- “In risposta alla sua recente richiesta, non è stato possibile trovare un atto di naturalizzazione relativo ad presso il Tribunale di Prima Istanza della Persona_14 contea di Hudson. È stata condotta una ricerca senza esito positivo in riferimento a:
- Indici delle Istanze di naturalizzazione (1920 – 1924, 1924-1936 e 1936-1940)” (cfr. doc. 7).
Pertanto, non è dato sapersi se prima della data del censimento del 1940, sia stato Persona_2
Parte naturalizzato cittadino , né, ad ogni modo, risulta che mai abbia rinunciato alla propria cittadinanza italiana.
Alla luce di quest'ultima argomentazione, considerato che la figlia di Persona_2 [...]
è nata nel 1935 e che l'uomo, almeno fino al 1940, non risulta essere stato naturalizzato, è Per_7 da ritenersi che il diritto di cittadinanza iure sanguinis sia stato comunque trasmesso dal padre alla figlia, così da permettere di essere tramandato alle successive generazioni.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta delle ricorrenti dall'antenato cittadino, con la conseguenza per cui la cittadinanza italiana è stata trasmessa dall'avo italiano, senza interruzione, alle proprie discendenti odierne ricorrenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando le ricorrenti cittadine italiane iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alle ricorrenti (alla nascita Parte_1 [...]
, C.F. nata il [...] a [...], New Jersey (Stati Pt_2 C.F._1
Uniti d'America), (alla nascita , C.F. Parte_3 Persona_1
, nata il [...], C.F. C.F._2 Controparte_1 C.F._3 nata l'[...] a [...], EN (Stati Uniti d'America), C.F. Controparte_2
, nata l'[...] a [...], EN (Stati Uniti d'America), C.F._4
C.F. nata l'[...] a [...], Controparte_3 C.F._5
EN (Stati Uniti d'America) e C.F. Parte_4
, nata l'[...] a [...], EN (Stati Uniti d'America), il C.F._6 diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_9 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 08.07.2025.
Il Giudice dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elena Manuela Aurora Luppino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 381/2024 promossa da:
(alla nascita , C.F. nata il [...] a Parte_1 Parte_2 C.F._1
New Brunswick, New Jersey (Stati Uniti d'America), residente in 302 Frogtown Rd, Kintnersville,
EN18930 (Stati Uniti d'America), (Cfr. procura);
(alla nascita , C.F. , nata Parte_3 Persona_1 C.F._2 il 02.04.1980 e residente in 1717 Wildeberry Rd, Bethlehem, EN 18015 (Stati Uniti
d'America), in proprio (Cfr. procura) e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori, tutte con lei residenti:
C.F. nata l'[...] a [...], Controparte_1 C.F._3
EN (Stati Uniti d'America) (Cfr. procura);
C.F. , nata l'[...] a [...], EN Controparte_2 C.F._4
(Stati Uniti d'America) (Cfr. procura);
C.F. nata l'[...] a [...], Controparte_3 C.F._5
EN (Stati Uniti d'America) (Cfr. procura);
C.F. , nata l'[...] a [...], EN Parte_4 C.F._6
(Stati Uniti d'America) (Cfr. procura); tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Permunian, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea
Permunian, ed elettivamente domiciliati in Rovigo - Corso del Popolo n. 222, presso e nello studio dell'Avv. Marco Permunian.
ricorrenti contro
(CF , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliato resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato il 10.04.2024, le ricorrenti convenivano in giudizio il al fine di chiedere accertarsi e dichiararsi il loro status di cittadine italiane iure Controparte_4 sanguinis.
In particolare, deducono di essere tutte discendenti del cittadino italiano alias Persona_2 ovvero nato il [...] ad [...] Per_3 Persona_4 Per_5 Controparte_5
e (Cfr. doc. n. 1), il quale, dopo avere contratto matrimonio ad Ardore (RC) Controparte_6 il 20/09/1919 con (Cfr. doc. n. 2), nata a [...] il [...] (Cfr. Persona_6 doc. n. 3), è emigrato negli Stati Uniti d'America.
Dalla loro unione matrimoniale, il 23/08/1935, è nata, in USA, la figlia (Cfr. doc. n. Persona_7
4), che, in data 28/08/1955, ha sposato (Cfr. doc. n. 11) e dalla loro Controparte_7 unione, il 05/08/1958, è nata (Cfr. doc. n. 12). Parte_2
Quest'ultima (odierna ricorrente), il 23/04/1978, ha sposato (Cfr. doc. n. 13), Persona_8 così cambiando il proprio cognome in e dalla loro unione è nata, il 02/04/1980, Pt_1 Persona_1
(Cfr. doc. n. 14), la quale (anch'ella odierna ricorrente), il 14/06/2003, ha sposato
[...] [...] alias (Cfr. dichiarazione giurata di congruità anagrafica, doc. n. 16 e Per_9 Persona_10 doc. n. 15), così venendosi a chiamare Dalla loro unione sono nati quattro figli Parte_3
(Cfr. doc. in atti nn. 17, 18, 19, 20): l'08/04/2008 e Controparte_1 Controparte_2 mentre l'01/09/2011 e (nell'interesse delle quali oggi agisce Controparte_3 Parte_4 la madre, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle minori).
La Difesa ha evidenziato che nonostante le ricorrenti avessero, a partire dal 2022, più volte tentato di presentare la richiesta di convocazione presso il in Filadelfia, Parte_5
“competente in base alla residenza degli odierni ricorrenti” al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, non erano “riuscite a prendere appuntamento presso il
[...]
a Filadelfia sul Portale dedicato, nonostante i numerosi tentativi quotidiani da oltre Parte_5 un anno, in quanto “al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto”” (Cfr. doc. n.
21).
Conseguentemente, le ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il si costituiva in giudizio in data 14.05.2024, chiedendo il rigetto della Controparte_4 domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 21.05.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 06.11.2024 lo scrivente giudice, rilevate numerose incongruenze tra i documenti anagrafici prodotti, che impedivano di ritenere adeguatamente provata la linea di trasmissione della cittadinanza italiana, rimetteva la causa sul ruolo istruttorio al fine di acquisire informazioni utili a dirimere i dubbi sorti in merito alle suddette discrepanze riscontrate.
In data 20.12.2024, il , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_4
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, depositava i documenti ricevuti dagli Enti interessati, sulla base dell'ordinanza emessa in data 6.11.2024, ossia: 1) nota del 03.12.2024 trasmessa dal
Comune di Ardore (RC) contenente rapporto informativo sulla sig.ra e Persona_6 relativi allegati (attestazione Ufficio Anagrafe e copia integrale dell'atto di matrimonio); 2) nota del di Napoli attestante l'incompetenza della suddetta rappresentanza Parte_6 consolare ad evadere quanto richiesto.
All'udienza del 18.02.2025, innanzi allo scrivente giudice, compariva per parte ricorrente l'avv.
Giuseppe Critelli, per delega degli avv.ti Permunian Andrea e Permunian Marco, mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. L'avv. Critelli rappresentava che erano state depositate delle note difensive in data 14.02.2025, con allegata una sentenza della Corte d'Appello di Torino e chiedeva la decisione della causa. Il giudice rinviava la causa per i medesimi incombenti fissando alle parti termine ex art. 127ter c.p.c. fino al 20.05.2025 per il deposito di note sostitutive d'udienza.
In data 19.05.2025, la difesa di parte ricorrente depositava le note, richiamandosi integralmente al contenuto del ricorso introduttivo, contestando integralmente le eccezioni sollevate dal
[...]
e argomentando in merito alle discrepanze anagrafiche rilevate, relative agli avi degli CP_4 odierni ricorrenti;
chiedeva, pertanto, il pieno accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate volte all'accertamento e dichiarazione dello status civitatis italiano iure sanguinis in capo ai ricorrenti.
Con ordinanza del 17.06.2025 il giudice, esaminate le note difensive tempestivamente depositate da parte ricorrente, tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano delle ricorrenti è nato ad [...] e pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Nel merito, giova rilevare che, dai documenti prodotti a sostegno del ricorso risultano alcune discrepanze sui nomi, cognomi e date di nascita attribuiti agli avi delle odierne ricorrenti, che potrebbero suscitare incertezza circa la discendenza dall'originario avo Persona_2
In particolare, si rileva che: 1) l'originario cognome del primo avo italiano è Persona_2 riportato negli atti dello stato civile americano talvolta come (doc. in atti n. 4) e tal altra Per_5 come (doc. in atti n. 11); 2) nel certificato di nascita della figlia (doc. in Per_4 Persona_11 atti n. 4) l'età dei genitori non corrisponde a quella effettiva (il padre in data 23.08.1935 aveva 34 anni e non 33 mentre la madre ne aveva 39 e non 34); 3) diventa poi Persona_11 Persona_7 nel certificato di matrimonio (doc. in atti n. 11), dove il padre è indicato come e Persona_2 la madre come anziché ; 4) nel certificato di nascita di Persona_6 Per_6 Persona_6
(doc. in atti n. 3) si legge che ella è nata a [...] il [...] mentre nell'atto di matrimonio
[...]
(doc. in atti n. 2) risulta nata nel 1906 (senza alcuna indicazione di giorno e mese) a Gerace ed avere
23 anni (età compatibile con l'effettiva data di nascita e non con quella indicata nell'atto - 1906 - da cui deriverebbe che aveva solo 13 anni al momento del matrimonio).
La difesa, con note depositate il 19.05.2025, ha chiarito che “le apparenti discrepanze nei dati anagrafici siano riconducibili a fenomeni storicamente documentati nell'emigrazione italiana negli
Stati Uniti: l'elevato tasso di analfabetismo tra gli emigranti, che comportava difficoltà nella corretta comunicazione delle proprie generalità alle autorità locali, e l'americanizzazione dei nomi italiani per ragioni di integrazione sociale” e che “Per tale ragione in alcuni documenti è presente il cognome originario dell'Avo ed in altri Polichimi o Polichemi”; a conferma di ciò, a Persona_2 dimostrazione che trattasi della medesima persona, “basti confrontare tali dati con il doc. 11 certificato di matrimonio di (discendente di ) e , Persona_7 Per_2 Controparte_7 laddove il nome da nubile della madre di è ”. Vengono effettuate le medesime Per_7 Persona_6 argomentazioni anche riguardo alle discrepanze relative all'età degli antenati e Persona_2
, “dovute all'analfabetizzazione degli stessi al momento della registrazione Persona_6 dei loro dati anagrafici in un Paese Estero”. In merito al punto 3), la difesa ha ribadito che, nonostante il cognome avesse subito nel tempo diverse trasformazioni, “non vi è alcun dubbio che Per_2
è la medesima persona di e tale assunto si desume non solo dal fatto Persona_11 Persona_7 che nel certificato di matrimonio sono indicati rispettivamente come genitori i due avi
[...] ed entrambi alias di e , ma Per_2 Persona_6 Persona_2 Persona_6 anche dalla identità residenziale con particolare riferimento all'ubicazione in Jersey City, dato che trova conferma sia nel certificato di nascita di (doc. 4) che nel censimento (doc. 10)” Persona_11 sottolineando tra l'altro “che vi è una continuità dei dati genealogici anche confrontando il certificato di nascita di (doc. 4) con il certificato di matrimonio di e Persona_7 Persona_7 [...]
(doc. 11) dove i genitori di sono i medesimi avi per cui si procede alla Controparte_7 Per_7 richiesta di accertamento della cittadinanza italiana”. Infine, riguardo il punto 4) ha rilevato che “la documentazione prodotta dal Comune di Ardore (RC) conferma come la sig.ra Parte_7
sia nata in [...] in data [...] e coniugata in data 20.09.1919”.
[...]
In aggiunta a quanto sopra, si evidenzia che l'atto di nascita di è stato oggetto di Persona_7 rettifica in data 04.04.2022 da parte dell'Ufficio di Stato Civile e Anagrafe del New Jersey laddove in luogo di (“voce attualmente registrata nell'atto”) è stato indicato il nome corretto Persona_11
(“voce come dovrebbe apparire”) ossia Persona_7
Ed ancora, nel censimento del 1940 del New Jersey versato in atti (cfr. doc. 10) tutto il nucleo familiare del capostipite (tra cui anche viene indicato con l'unico cognome Persona_2 Per_7
Per_4
Ciò posto, è evidente come vi siano stati negli anni degli errori di trascrizione da parte dell'ufficiale di stato civile, in parte certamente dovuti alle difficoltà di comprendere nomi e cognomi in altra lingua e alla traduzione del nome dell'avo in lingua locale ( e corrispondono a ), che Per_3 Per_4 Per_2 quindi corrispondono al nome di battesimo dell'avo e, in parte, all'incapacità degli originari emigranti di leggere nella lingua locale.
Pertanto, la variazione registrata nel corso del tempo e che ha, di fatto, trasformato l'originario cognome italiano del capostipite “Pollichemi” in “Polichemi” ovvero “Polichimi” e di sua moglie
” in “Carabeta”, valutata unitamente alle altre informazioni dei discendenti che Per_6 coincidono quanto a date di nascita e paternità/maternità, è sufficiente per fugare ogni dubbio circa la discendenza ininterrotta dal nativo italiano.
Deve, dunque, ritenersi che le ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova della discendenza dall'originario avo Persona_2
Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza
l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea materna delle ricorrenti da avo italiano, attraverso una serie di passaggi solo in linea femminile, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del
1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
A tal proposito, occorre precisare che la prima donna coinvolta nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore delle ricorrenti è nata nel New Jersey (USA) il 23/08/1935 e figlia Persona_7 di (dante causa) ed è indubbio che ella abbia trasmesso il diritto “iure sanguinis” Persona_2 alla figlia (in , sin dal momento della nascita di quest'ultima, avvenuta il Parte_2 Pt_1
05/08/1958, ovvero in epoca post costituzionale.
Talché, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via materna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_4
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, le ricorrenti, dirette discendenti di avo italiano, evidenziano le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n.
91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato statunitense.
Lamentano, infatti, l'impossibilità di fissare un apposito appuntamento presso la suddetta rappresentanza consolare, allegando al presente ricorso la prova dei reiterati e vani tentativi effettuati sul portale telematico consolare, a partire dal 2022 e sino al mese di gennaio 2024, al fine di potere formalizzare la fissazione di una data utile per la loro convocazione.
Dalla documentazione allegata, infatti, si evince che l'autorità consolare, ad ogni tentativo di prenotazione (anche a quelli più recenti) ha risposto attraverso il messaggio automatico: “Al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto”.
Pertanto, è di tutta evidenza come il competente Consolato Generale a Filadelfia-USA, non Pt_5 sia stato in grado né di riferire quando avrebbe potuto essere avviata la pratica di cittadinanza né di indicare i tempi presumibili di espletamento della stessa. Da tale inerzia del Consolato italiano competente ne deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, occorre a questo punto valutare se l'avo italiano indicato, si sia mai Persona_2 naturalizzato cittadino statunitense o abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Orbene, esaminando la documentazione prodotta dalle ricorrenti (regolarmente apostillata e tradotta con atto notarile), ed in particolare visionando i dati riportati nel Censimento federale negli Stati Uniti del 1940, si ricava che l'avo emigrato, alla data del 19 aprile 1940 risultasse Persona_2 naturalizzato, così come la primogenita ( ) - all'epoca ventenne e unica tra i figli ad Persona_12 essere nata in - e non la moglie, quest'ultima censita come “straniera”. Dalla documentazione Pt_5 prodotta e segnatamente dalle attestazioni rilasciate da RA (Archivi Nazionali e Gestione
Documentale) il 17.02.2022 e il 23.06.2023, da USCIS (Ufficio Cittadinanza e Immigrazione degli
Stati Uniti) il 07.02.2023 e dagli Archivi Statali del New Jersey il 29.10.2021, è emerso rispettivamente che:
- “non è stato possibile trovare un atto di naturalizzazione per ( Persona_2 Per_4 [...] tra i registri” specificando che “l'esito negativo delle ricerche indica solo che RA non Per_13
è in possesso dei documenti di naturalizzazione, non che questi non esistono” e consigliando di rivolgersi a USCIS, custode legale di qualsiasi documento di naturalizzazione dal 1906 (cfr. doc. 8);
- “non è stato possibile trovare un atto di naturalizzazione in riferimento ad (alias Per_2 Per_3
Per_ e (alias con data di nascita 17 luglio 1901 ad Ardore, Reggio Calabria, Per_4 Per_2
Italia negli archivi” (cfr. doc. 5);
- “a seguito di una ricerca approfondita nei sistemi di banca dati non è stato trovato nessun documento relativo al soggetto indicato di seguito: noto anche come Per_2 Per_2
nato il [...] in ” [specificando che la ricerca è Controparte_8 Pt_5 stata effettuata attraverso i sistemi Central Index System (CIS) e/o Microfilm Digitization Application
System (MiDAS)] - (cfr. doc. 6);
- “In risposta alla sua recente richiesta, non è stato possibile trovare un atto di naturalizzazione relativo ad presso il Tribunale di Prima Istanza della Persona_14 contea di Hudson. È stata condotta una ricerca senza esito positivo in riferimento a:
- Indici delle Istanze di naturalizzazione (1920 – 1924, 1924-1936 e 1936-1940)” (cfr. doc. 7).
Pertanto, non è dato sapersi se prima della data del censimento del 1940, sia stato Persona_2
Parte naturalizzato cittadino , né, ad ogni modo, risulta che mai abbia rinunciato alla propria cittadinanza italiana.
Alla luce di quest'ultima argomentazione, considerato che la figlia di Persona_2 [...]
è nata nel 1935 e che l'uomo, almeno fino al 1940, non risulta essere stato naturalizzato, è Per_7 da ritenersi che il diritto di cittadinanza iure sanguinis sia stato comunque trasmesso dal padre alla figlia, così da permettere di essere tramandato alle successive generazioni.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta delle ricorrenti dall'antenato cittadino, con la conseguenza per cui la cittadinanza italiana è stata trasmessa dall'avo italiano, senza interruzione, alle proprie discendenti odierne ricorrenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando le ricorrenti cittadine italiane iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alle ricorrenti (alla nascita Parte_1 [...]
, C.F. nata il [...] a [...], New Jersey (Stati Pt_2 C.F._1
Uniti d'America), (alla nascita , C.F. Parte_3 Persona_1
, nata il [...], C.F. C.F._2 Controparte_1 C.F._3 nata l'[...] a [...], EN (Stati Uniti d'America), C.F. Controparte_2
, nata l'[...] a [...], EN (Stati Uniti d'America), C.F._4
C.F. nata l'[...] a [...], Controparte_3 C.F._5
EN (Stati Uniti d'America) e C.F. Parte_4
, nata l'[...] a [...], EN (Stati Uniti d'America), il C.F._6 diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_9 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 08.07.2025.
Il Giudice dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino