TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 04/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1165/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1165/2024 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
26/04/1995 con il patrocinio dell'avv. LANZA ANTONINO, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in CORSO DELLA REPUBBLICA 108,
FORLI'; ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera
COA del 22.1.2024 nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FORLÌ;
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in persona del Procuratore della Repubblica in Sede.
In punto a: rettificazione di genere
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 febbraio 2025, la ricorrente , precisando le Parte_1
conclusioni come da ricorso introduttivo depositato in data 21.05.2024 e riportandosi integralmente a tale atto, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate ovvero: “accertare il diritto del ricorrente Pt_1
ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, disporre e
[...]
conseguentemente attribuire a l sesso femminile ed il nome Parte_1
di “ , ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cesena Parte_2
di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita del Sig. nel senso che laddove è indicato il Parte_1
"sesso maschile" sia rettificato, letto ed inteso "sesso femminile" e che laddove è
indicato il prenome di ” sia rettificato, letto ed inteso il prenome di Pt_1
“ ” ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in “ , Pt_2 Parte_2
disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte ricorrente sia assegnato il prenome “ ” ed il nome completo sia pertanto , Pt_2 Parte_2
per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita di
Cesena, di residenza di , Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Per_1
Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo
“ onde consentire la rettificazione/l' adeguamento/ Parte_2
correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio, autorizzare il Sig. ad effettuare tutti gli interventi medico-chirurgici di Parte_1
adeguamento dei propri caratteri sessuali da uomo a donna”. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.05.2024, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale, formulando le conclusioni di cui in epigrafe
- allegava di essere di stato libero e di non avere figli (cfr. doc.1 e 2);
- riferiva che sin da piccolo aveva percepito l'incongruenza tra il genere femminile attribuito alla nascita ed il genere maschile sentito e vissuto, ragione per cui aveva intrapreso il percorso che si va ad esporre e che è intenzionato a portare a termine, stante altresì il disagio percepito ogniqualvolta deve rapportarsi con gli enti pubblici;
- percependo un forte disagio per l'incongruenza tra il genere esperito
(maschile) e quello biologicamente assegnato (femminile), nel 2022 parte ricorrente si rivolgeva al centro specialistico Istituto Auxologico di Milano e nel novembre del 2022, avendo finalmente la necessaria disponibilità economica, iniziava la terapia ormonale presso la suindicata struttura;
- allegava una relazione psicoclinica, firmata dal dott. e datata Persona_2
20.05.2024, nella quale si rilevava che "Sulla base di quanto emerso durante i colloqui, è stato possibile formulare la diagnosi di Disforia di Genere, ovvero una condizione clinica caratterizzata da un'incongruenza tra il genere che la persona si attribuisce e quello cui è stato assegnato alla nascita, che si associa a marcato disagio e ad una compromissione rilevante in varie importanti aree di funzionamento (in primis l'area lavorativa e le relazioni sociali e interpersonali).
(…) Alla luce di quanto rilevato nel corso dei colloqui risulta Parte_2
soddisfare appieno i criteri stabiliti per la terapia ormonale femminilizzante.
(…) Nell'ultimo colloquio effettuato con lo scrivente, la Sig.ra si Pt_2
dichiarava globalmente soddisfatta degli effetti della terapia ormonale. Essa ha sensibilmente migliorata la sua qualità di vita, ha ridotto sensibilmente il disagio legato all'incongruenza di genere e ha permesso un iniziale riallineamento della sua identità fisica con quella psichica. Inoltre, non si è mai registrato alcun pentimento, neanche parziale, né un ritorno, neppure temporaneo, ad un ruolo o ad una espressione di genere maschile.
Nel corso dei colloqui effettuati con lo scrivente, la Sig.ra a espresso Pt_2
l'intento di procedere con la richiesta di correzione anagrafica del genere e con
l'intervento chirurgico di vaginoplastica.
Alla luce delle informazioni in mio possesso, tale richiesta appare motivata, profondamente meditata e supportata da una chiara e matura consapevolezza di tutte le sue implicazioni”.
- allegava, inoltre, una relazione clinica, firmata dall'endocrinologa Per_3
e datata 20.05.2023, nella quale veniva riferito che è
[...] Pt_2
perfettamente inserita con il suo ruolo di genere femminile dal punto di vista sociale, affettivo e lavorativo. Nel periodo di tempo in cui abbiamo seguito , Pt_2
abbiamo evidenziato un progressivo miglioramento dello stato psicofisico con il procedere del percorso affermativo. Riteniamo fondamentale il completamento del percorso legale con l'attribuzione del nome e genere d'elezione per garantire a
e benessere" (cfr. doc. 4). Parte_3
All'udienza del 09.01.2025 compariva la parte ricorrente personalmente con chiare sembianze femminili, anche nelle movenze e nel parlato, apparendo serena e sicura del proprio modo di essere e del percorso intrapreso e confermava le conclusioni di cui al ricorso introduttivo. Tuttavia il processo era rinviato mancando l'intervento del Pubblico Ministero.
In data 15.01.2025 interveniva il Pubblico Ministero non opponendosi alle domande svolte da parte ricorrente.
All'udienza del 4.2.2025 il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce delle dichiarazioni rese e della documentazione sanitaria prodotta, faceva precisare le conclusioni. Il procuratore di parte ricorrente si riportava alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo ed il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione. Preliminarmente va rilevato che la mancanza di controinteressati, essendo parte ricorrente di stato libero e senza figli (cfr. doc. 2), giustifica la proposizione dell'azione soltanto nei confronti del Pubblico Ministero.
Ciò posto, le domande proposte da parte ricorrente meritano accoglimento.
Il complesso delle circostanze esposte nel ricorso introduttivo ed all'udienza del 09.01.2025, corredate da adeguata documentazione, e le relazioni psicologiche prodotte attestano che parte ricorrente ha seguito, e sta seguendo, un percorso di transizione con terapia ormonale ed è affetta da una disforia di identità di genere, diagnosi che emerge dall'analisi della documentazione medica prodotta: " Sulla base di quanto emerso durante i colloqui, è stato possibile formulare la diagnosi di Disforia di Genere, ovvero una condizione clinica caratterizzata da un'incongruenza tra il genere che la persona si attribuisce e quello cui è stato assegnato alla nascita, che si associa a marcato disagio e ad una compromissione rilevante in varie importanti aree di funzionamento (in primis l'area lavorativa e le relazioni sociali e interpersonali) (cfr. doc. 3).
Tale disforia può essere superata soltanto con la transizione dal sesso femminile a quello maschile.
Unitamente a ciò, i referti medici allegati certificano la stabilità con cui parte ricorrente si sottopone al trattamento ormonale nonché le intervenute trasformazioni fisiche quali effetti conseguiti (cfr. docc. 3 e 4). Inoltre, secondo quanto emerge dalla documentazione medica agli atti e dalle dichiarazioni rese dalla parte all'udienza del 09.01.2025, il percorso psicologico e la terapia ormonale già svolti hanno certamente conferito alla sua persona un maggiore benessere psicofisico, consolidando la percezione di sé al femminile, considerata stabile, integrata ed irreversibile.
Alla luce di queste evidenze documentali, pertanto, nonché alla luce di quanto dichiarato dalla parte personalmente alla sopra citata udienza, non si ritiene necessario il compimento di ulteriori attività istruttorie. In particolare, ritiene il
Tribunale che lo svolgimento di una C.T.U. sia ultroneo per formulare un giudizio di completezza e definitività della transizione dal genere maschile a quello femminile e di certezza della sovrapposizione tra il genere psicologico femminile ed il genere fisico, anche in assenza di un trattamento chirurgico, ma con il sostegno di trattamenti medici e psicologici.
Inoltre, avendo parte ricorrente conseguito il cambiamento dei caratteri sessuali secondari e terziari per via dei trattamenti ormonali, come ha avuto modo di constatare anche il Giudice delegato in udienza, ed avendo la parte allegato e dichiarato di essere riconosciuta come donna nel contesto sociale, non si ravvisa, nel caso di specie, alcuna compromissione dell'interesse pubblico alla certezza delle relazioni sociali e giuridiche. Occorre, dunque, procedere a sanare la dicotomia esistente tra il genere rappresentato anagraficamente e quello proprio della persona.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della domanda di autorizzazione alla rettificazione di sesso formulata, pur in assenza di un già compiuto intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari. Si osserva in proposito che la L. n. 164 del 1982 relativa alle "Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso", attribuendo preminente rilevanza al c.d. sesso psicologico e comportamentale, ha previsto che debba essere accordata l'autorizzazione all'intervento medico-chirurgico previsto dall'art. 3 della Legge medesima allorché il soggetto ricorrente, pur presentando caratteristiche genetiche, anatomiche e sessuali del proprio sesso anagrafico, abbia sempre manifestato, sin dalla tenera età, una naturale tendenza a comportarsi, con sé stesso e nella vita di relazione, come appartenente al sesso opposto. Si riteneva che la transessualità irreversibile
(intesa come la situazione in cui un soggetto, pur presentando caratteristiche cromosomiche ed anatomiche di un certo sesso, avverte tuttavia di appartenere al sesso opposto) legittimasse il soggetto interessato a chiedere l'autorizzazione per l'adeguamento anatomico del proprio corpo mediante intervento medico- chirurgico alla personalità psico-sessuale effettiva. La questione è tutt'oggi disciplinata dalla L. n. 164 del 1982, in parte sostituita dalla disciplina contenuta nell'art. 31 D.Lgs. n. 150 del 2011. In particolare, da un lato, l'art. 1 L. n. 164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su di un accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisca ad una persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali;
dall'altro, l'art. 31, co. 4 D.Lgs. n. 150 del 2011 (che ha abrogato e sostituito l'art. 3 L. n. 164 del 1982) afferma che, quando risulti necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
In controtendenza rispetto all'orientamento formatosi a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 164 del 1982, la più recente giurisprudenza di legittimità e costituzionale interpreta il combinato disposto di tali due norme, in conformità ai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 32 e 117 Cost. ed ai principi di derivazione sovranazionale, nel senso di poter affermare la non necessità dell'intervento chirurgico per l'accoglimento della domanda di rettificazione, dovendosi escludere limitazioni normative al diritto di identità di genere.
La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che "alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del
2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (cfr. Cass. 15138/2015).
La Corte Costituzionale ha, a sua volta, affermato il principio secondo cui " il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico"
(cfr. Corte cost. 221/2015, principio riconfermato anche nella successiva sentenza
Corte cost. 180/2017).
Nel caso di specie gli elementi raccolti e sopra descritti (produzioni documentali di relazioni di specialisti in psicologia ed endocrinologia e dichiarazioni rese dalla parte attrice), da cui emergono la consapevolezza e la determinazione mostrate dall'istante nel percorso di transizione, l'effettività di questo nonché la definitività della decisione assunta, impongono al Tribunale di ritenere che all'esito di un serio e consapevole processo individuale, abbia acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Per quanto sopra esposto, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale previamente riportata ed accertata la sussistenza della disforia di genere, deve accogliersi la domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile.
Inoltre, conformemente a quanto chiesto da parte ricorrente, va rettificato anche il prenome da " " a ", con conseguente ordine di rettificazione degli Pt_1 Pt_2
atti dello Stato Civile all'Ufficiale di Stato Civile competente. Va precisato sul punto che, pur in assenza di un'apposita previsione normativa nel corpus della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto è normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l' importanza che il nome riveste nell' individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che all'altro sesso;
inoltre, che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni sistematiche, per non far permanere nell'unico atto di Stato Civile elementi che posso dare luogo ad un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona.
Si precisa, poi, che le rettifiche disposte con il presente provvedimento possono essere fatte valere dalla parte anche al fine di richiedere alle autorità competenti eventuali rettifiche di altri atti, non potendo, in questa sede, il Tribunale disporre un ordine di rettifica nei confronti di una pluralità di destinatari indeterminati.
Quanto alla domanda di autorizzazione a sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, osserva il Tribunale che esso appare effettivamente utile e necessario al fine di dare a parte attrice una condizione di genere coerente con la sua intima identità e quindi rendere la sua collocazione sociale più sintonica con la sua inclinazione di genere. Tuttavia, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 23.7.2024, non è più necessaria l'autorizzazione del giudice per poter effettuare interventi chirurgici di adeguamento del corpo all'identità di genere compiutamente acquisita. Con detta pronuncia il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso. La Corte
Costituzionale è pervenuta a tale conclusione alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, che ormai esclude che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente essere ottenute mediante un trattamento chirurgico di adeguamento: la giurisprudenza è infatti giunta ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione da un genere all'altro per effetto del percorso seguito dalla persona interessata. Per le considerazioni che precedono, la domanda di autorizzazione ai trattamenti medicochirurgici necessari per adeguare caratteri e organi sessuali da maschili a femminili non può (più) essere accolta, ma, permanendo un interesse ex art. 100 c.p.c. di parte attrice, deve dichiararsi il diritto di sottoporsi ai trattamenti medicochirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili.
Per la non opposizione del PM convenuto e per la natura necessaria del giudizio, ritiene il Tribunale che non vi sia soccombenza di alcuna parte e che si debbano quindi compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente pronunziando, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede: dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile di
, nato il [...] a [...], e del prenome da Parte_1
“ ” a “ ”; Pt_1 Pt_2
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesena (FC) di procedere alle sopraindicate rettificazioni dell'atto di nascita (n. 578, parte I, serie A, anno 1995), in ogni altro atto dello Stato Civile e su ogni altro documento anagrafico;
dichiara il diritto di (ora ) a Parte_1 Parte_2
sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di conversione per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili;
- compensa le spese manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato
Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1165/2024 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
26/04/1995 con il patrocinio dell'avv. LANZA ANTONINO, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in CORSO DELLA REPUBBLICA 108,
FORLI'; ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera
COA del 22.1.2024 nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FORLÌ;
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in persona del Procuratore della Repubblica in Sede.
In punto a: rettificazione di genere
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 febbraio 2025, la ricorrente , precisando le Parte_1
conclusioni come da ricorso introduttivo depositato in data 21.05.2024 e riportandosi integralmente a tale atto, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate ovvero: “accertare il diritto del ricorrente Pt_1
ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, disporre e
[...]
conseguentemente attribuire a l sesso femminile ed il nome Parte_1
di “ , ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cesena Parte_2
di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita del Sig. nel senso che laddove è indicato il Parte_1
"sesso maschile" sia rettificato, letto ed inteso "sesso femminile" e che laddove è
indicato il prenome di ” sia rettificato, letto ed inteso il prenome di Pt_1
“ ” ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in “ , Pt_2 Parte_2
disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte ricorrente sia assegnato il prenome “ ” ed il nome completo sia pertanto , Pt_2 Parte_2
per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita di
Cesena, di residenza di , Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Per_1
Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo
“ onde consentire la rettificazione/l' adeguamento/ Parte_2
correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio, autorizzare il Sig. ad effettuare tutti gli interventi medico-chirurgici di Parte_1
adeguamento dei propri caratteri sessuali da uomo a donna”. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.05.2024, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale, formulando le conclusioni di cui in epigrafe
- allegava di essere di stato libero e di non avere figli (cfr. doc.1 e 2);
- riferiva che sin da piccolo aveva percepito l'incongruenza tra il genere femminile attribuito alla nascita ed il genere maschile sentito e vissuto, ragione per cui aveva intrapreso il percorso che si va ad esporre e che è intenzionato a portare a termine, stante altresì il disagio percepito ogniqualvolta deve rapportarsi con gli enti pubblici;
- percependo un forte disagio per l'incongruenza tra il genere esperito
(maschile) e quello biologicamente assegnato (femminile), nel 2022 parte ricorrente si rivolgeva al centro specialistico Istituto Auxologico di Milano e nel novembre del 2022, avendo finalmente la necessaria disponibilità economica, iniziava la terapia ormonale presso la suindicata struttura;
- allegava una relazione psicoclinica, firmata dal dott. e datata Persona_2
20.05.2024, nella quale si rilevava che "Sulla base di quanto emerso durante i colloqui, è stato possibile formulare la diagnosi di Disforia di Genere, ovvero una condizione clinica caratterizzata da un'incongruenza tra il genere che la persona si attribuisce e quello cui è stato assegnato alla nascita, che si associa a marcato disagio e ad una compromissione rilevante in varie importanti aree di funzionamento (in primis l'area lavorativa e le relazioni sociali e interpersonali).
(…) Alla luce di quanto rilevato nel corso dei colloqui risulta Parte_2
soddisfare appieno i criteri stabiliti per la terapia ormonale femminilizzante.
(…) Nell'ultimo colloquio effettuato con lo scrivente, la Sig.ra si Pt_2
dichiarava globalmente soddisfatta degli effetti della terapia ormonale. Essa ha sensibilmente migliorata la sua qualità di vita, ha ridotto sensibilmente il disagio legato all'incongruenza di genere e ha permesso un iniziale riallineamento della sua identità fisica con quella psichica. Inoltre, non si è mai registrato alcun pentimento, neanche parziale, né un ritorno, neppure temporaneo, ad un ruolo o ad una espressione di genere maschile.
Nel corso dei colloqui effettuati con lo scrivente, la Sig.ra a espresso Pt_2
l'intento di procedere con la richiesta di correzione anagrafica del genere e con
l'intervento chirurgico di vaginoplastica.
Alla luce delle informazioni in mio possesso, tale richiesta appare motivata, profondamente meditata e supportata da una chiara e matura consapevolezza di tutte le sue implicazioni”.
- allegava, inoltre, una relazione clinica, firmata dall'endocrinologa Per_3
e datata 20.05.2023, nella quale veniva riferito che è
[...] Pt_2
perfettamente inserita con il suo ruolo di genere femminile dal punto di vista sociale, affettivo e lavorativo. Nel periodo di tempo in cui abbiamo seguito , Pt_2
abbiamo evidenziato un progressivo miglioramento dello stato psicofisico con il procedere del percorso affermativo. Riteniamo fondamentale il completamento del percorso legale con l'attribuzione del nome e genere d'elezione per garantire a
e benessere" (cfr. doc. 4). Parte_3
All'udienza del 09.01.2025 compariva la parte ricorrente personalmente con chiare sembianze femminili, anche nelle movenze e nel parlato, apparendo serena e sicura del proprio modo di essere e del percorso intrapreso e confermava le conclusioni di cui al ricorso introduttivo. Tuttavia il processo era rinviato mancando l'intervento del Pubblico Ministero.
In data 15.01.2025 interveniva il Pubblico Ministero non opponendosi alle domande svolte da parte ricorrente.
All'udienza del 4.2.2025 il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce delle dichiarazioni rese e della documentazione sanitaria prodotta, faceva precisare le conclusioni. Il procuratore di parte ricorrente si riportava alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo ed il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione. Preliminarmente va rilevato che la mancanza di controinteressati, essendo parte ricorrente di stato libero e senza figli (cfr. doc. 2), giustifica la proposizione dell'azione soltanto nei confronti del Pubblico Ministero.
Ciò posto, le domande proposte da parte ricorrente meritano accoglimento.
Il complesso delle circostanze esposte nel ricorso introduttivo ed all'udienza del 09.01.2025, corredate da adeguata documentazione, e le relazioni psicologiche prodotte attestano che parte ricorrente ha seguito, e sta seguendo, un percorso di transizione con terapia ormonale ed è affetta da una disforia di identità di genere, diagnosi che emerge dall'analisi della documentazione medica prodotta: " Sulla base di quanto emerso durante i colloqui, è stato possibile formulare la diagnosi di Disforia di Genere, ovvero una condizione clinica caratterizzata da un'incongruenza tra il genere che la persona si attribuisce e quello cui è stato assegnato alla nascita, che si associa a marcato disagio e ad una compromissione rilevante in varie importanti aree di funzionamento (in primis l'area lavorativa e le relazioni sociali e interpersonali) (cfr. doc. 3).
Tale disforia può essere superata soltanto con la transizione dal sesso femminile a quello maschile.
Unitamente a ciò, i referti medici allegati certificano la stabilità con cui parte ricorrente si sottopone al trattamento ormonale nonché le intervenute trasformazioni fisiche quali effetti conseguiti (cfr. docc. 3 e 4). Inoltre, secondo quanto emerge dalla documentazione medica agli atti e dalle dichiarazioni rese dalla parte all'udienza del 09.01.2025, il percorso psicologico e la terapia ormonale già svolti hanno certamente conferito alla sua persona un maggiore benessere psicofisico, consolidando la percezione di sé al femminile, considerata stabile, integrata ed irreversibile.
Alla luce di queste evidenze documentali, pertanto, nonché alla luce di quanto dichiarato dalla parte personalmente alla sopra citata udienza, non si ritiene necessario il compimento di ulteriori attività istruttorie. In particolare, ritiene il
Tribunale che lo svolgimento di una C.T.U. sia ultroneo per formulare un giudizio di completezza e definitività della transizione dal genere maschile a quello femminile e di certezza della sovrapposizione tra il genere psicologico femminile ed il genere fisico, anche in assenza di un trattamento chirurgico, ma con il sostegno di trattamenti medici e psicologici.
Inoltre, avendo parte ricorrente conseguito il cambiamento dei caratteri sessuali secondari e terziari per via dei trattamenti ormonali, come ha avuto modo di constatare anche il Giudice delegato in udienza, ed avendo la parte allegato e dichiarato di essere riconosciuta come donna nel contesto sociale, non si ravvisa, nel caso di specie, alcuna compromissione dell'interesse pubblico alla certezza delle relazioni sociali e giuridiche. Occorre, dunque, procedere a sanare la dicotomia esistente tra il genere rappresentato anagraficamente e quello proprio della persona.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della domanda di autorizzazione alla rettificazione di sesso formulata, pur in assenza di un già compiuto intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari. Si osserva in proposito che la L. n. 164 del 1982 relativa alle "Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso", attribuendo preminente rilevanza al c.d. sesso psicologico e comportamentale, ha previsto che debba essere accordata l'autorizzazione all'intervento medico-chirurgico previsto dall'art. 3 della Legge medesima allorché il soggetto ricorrente, pur presentando caratteristiche genetiche, anatomiche e sessuali del proprio sesso anagrafico, abbia sempre manifestato, sin dalla tenera età, una naturale tendenza a comportarsi, con sé stesso e nella vita di relazione, come appartenente al sesso opposto. Si riteneva che la transessualità irreversibile
(intesa come la situazione in cui un soggetto, pur presentando caratteristiche cromosomiche ed anatomiche di un certo sesso, avverte tuttavia di appartenere al sesso opposto) legittimasse il soggetto interessato a chiedere l'autorizzazione per l'adeguamento anatomico del proprio corpo mediante intervento medico- chirurgico alla personalità psico-sessuale effettiva. La questione è tutt'oggi disciplinata dalla L. n. 164 del 1982, in parte sostituita dalla disciplina contenuta nell'art. 31 D.Lgs. n. 150 del 2011. In particolare, da un lato, l'art. 1 L. n. 164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su di un accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisca ad una persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali;
dall'altro, l'art. 31, co. 4 D.Lgs. n. 150 del 2011 (che ha abrogato e sostituito l'art. 3 L. n. 164 del 1982) afferma che, quando risulti necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
In controtendenza rispetto all'orientamento formatosi a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 164 del 1982, la più recente giurisprudenza di legittimità e costituzionale interpreta il combinato disposto di tali due norme, in conformità ai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 32 e 117 Cost. ed ai principi di derivazione sovranazionale, nel senso di poter affermare la non necessità dell'intervento chirurgico per l'accoglimento della domanda di rettificazione, dovendosi escludere limitazioni normative al diritto di identità di genere.
La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che "alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del
2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (cfr. Cass. 15138/2015).
La Corte Costituzionale ha, a sua volta, affermato il principio secondo cui " il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico"
(cfr. Corte cost. 221/2015, principio riconfermato anche nella successiva sentenza
Corte cost. 180/2017).
Nel caso di specie gli elementi raccolti e sopra descritti (produzioni documentali di relazioni di specialisti in psicologia ed endocrinologia e dichiarazioni rese dalla parte attrice), da cui emergono la consapevolezza e la determinazione mostrate dall'istante nel percorso di transizione, l'effettività di questo nonché la definitività della decisione assunta, impongono al Tribunale di ritenere che all'esito di un serio e consapevole processo individuale, abbia acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Per quanto sopra esposto, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale previamente riportata ed accertata la sussistenza della disforia di genere, deve accogliersi la domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile.
Inoltre, conformemente a quanto chiesto da parte ricorrente, va rettificato anche il prenome da " " a ", con conseguente ordine di rettificazione degli Pt_1 Pt_2
atti dello Stato Civile all'Ufficiale di Stato Civile competente. Va precisato sul punto che, pur in assenza di un'apposita previsione normativa nel corpus della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto è normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l' importanza che il nome riveste nell' individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che all'altro sesso;
inoltre, che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni sistematiche, per non far permanere nell'unico atto di Stato Civile elementi che posso dare luogo ad un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona.
Si precisa, poi, che le rettifiche disposte con il presente provvedimento possono essere fatte valere dalla parte anche al fine di richiedere alle autorità competenti eventuali rettifiche di altri atti, non potendo, in questa sede, il Tribunale disporre un ordine di rettifica nei confronti di una pluralità di destinatari indeterminati.
Quanto alla domanda di autorizzazione a sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, osserva il Tribunale che esso appare effettivamente utile e necessario al fine di dare a parte attrice una condizione di genere coerente con la sua intima identità e quindi rendere la sua collocazione sociale più sintonica con la sua inclinazione di genere. Tuttavia, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 23.7.2024, non è più necessaria l'autorizzazione del giudice per poter effettuare interventi chirurgici di adeguamento del corpo all'identità di genere compiutamente acquisita. Con detta pronuncia il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso. La Corte
Costituzionale è pervenuta a tale conclusione alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, che ormai esclude che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente essere ottenute mediante un trattamento chirurgico di adeguamento: la giurisprudenza è infatti giunta ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione da un genere all'altro per effetto del percorso seguito dalla persona interessata. Per le considerazioni che precedono, la domanda di autorizzazione ai trattamenti medicochirurgici necessari per adeguare caratteri e organi sessuali da maschili a femminili non può (più) essere accolta, ma, permanendo un interesse ex art. 100 c.p.c. di parte attrice, deve dichiararsi il diritto di sottoporsi ai trattamenti medicochirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili.
Per la non opposizione del PM convenuto e per la natura necessaria del giudizio, ritiene il Tribunale che non vi sia soccombenza di alcuna parte e che si debbano quindi compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente pronunziando, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede: dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile di
, nato il [...] a [...], e del prenome da Parte_1
“ ” a “ ”; Pt_1 Pt_2
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesena (FC) di procedere alle sopraindicate rettificazioni dell'atto di nascita (n. 578, parte I, serie A, anno 1995), in ogni altro atto dello Stato Civile e su ogni altro documento anagrafico;
dichiara il diritto di (ora ) a Parte_1 Parte_2
sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di conversione per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili;
- compensa le spese manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato
Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi