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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 286/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TT RO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2491/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2679/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8
e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501MD00141 ADDIZ. IRPEF 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501MD00141 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501MD00141 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7527/2025 depositato il
10/12/2025 Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO, E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnò l'avviso di accertamento n. TF501MD00141/2023 con il quale, sulla base dell'accertamento TF503MD00069/2023 emesso nei confronti della srl Società_1, della quale era socio con la quota del 76%, era stato determinato il reddito di capitale non sottoposto a tassazione per euro
24.546,56, un mancato versamento IRPEF in conseguenza del reddito così rideterminato per € 9.555,00 cui aggiungere addizionale regionale per € 498,00 comunale per € 196,00 e, contestualmente, era stata irrogata una sanzione di € 9.224,10.
Il ricorrente, oltre a riproporre le eccezioni sollevate con il ricorso presentato avveso l'avviso emesso nei confronti della società, dedusse la violazione e/o falsa applicazione della direttiva 2006/112/ce, la violazione e/o falsa applicazione del dpr 663/72, la violazione e/o falsa applicazione del dpr 600/73, la violazione e/o falsa applicazione del dpr 633/72, l'eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, del difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione del principio del giusto procedimento e di effettività della tutela, l'ingiustizia manifesta, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 l. 212/00, l'eccesso di potere per violazione dei canoni di correttezza e buona fede;
ingiustizia manifesta e la violazione e/o falsa applicazione dello statuto del contribuente;
eccesso di potere: difetto di istruttoria;
violazione del principio di giusto procedimento;
violazione della regola “praesumptum de praesumpto non admittitur”; irragionevolezza;
violazione del principio di proporzionalità.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, si costituì in giudizio con controdeduzioni, chiedendo la conferma dell'atto impugnato.
La CGT di primo grado di Napoli con sentenza n. 2679 emessa all'udienza del 29.11.2023 e depositata il
19.2.2024 accolse il ricorso compensando le spese. La decisione di accoglimento era fondata sul fatto che il ricorso presentato dalla società sull'accertamento presupposto era stato accolto.
La sentenza è stata appellata dall'agenzia delle entrate che ha formulato queste richieste:
valutato se sussista il requisito della ammissibilità del ricorso, considerato che lo Resistente_1 non ha proposto alcun motivo specifico di impugnazione relativo all'atto impugnato,
valutata anche la necessità di sospendere il processo in attesa dell'esito definitivo del giudizio intentato dalla società o di procedere alla riunione del presente appello al procedimento già pendente innanzi a Codesta
Corte al n. R.G.A. 1638/2024,
in riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento del presente ricorso in appello, e in riforma della sentenza di primo grado, dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, e, in ogni caso confermare in via integrale l'atto impugnato, con condanna del contribuente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitosi in giudizio, lo Resistente_1 ha così concluso:
in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile il giudizio che qui occupa o, in subordine, disporre la riunione dello stesso con quelli allibrati al numero di R.G. 6973/2023 e 1638/2024;
nel merito, respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto. All'udienza del 9 dicembre 2025 la Corte, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il collegio rileva che ricorso avverso l'avviso di accertamento T F503MD00069-2023 emesso nei confronti della società, fu accolto in primo grado, la sentenza fu riformata in appello con l'accoglimento dell'impugnazione proposta dall'agenzia delle entrate;
averso questa sentenza la società propose ricorso in Cassazione definito con decreto del 14.11.2025 con il quale il giudizio è stato dichiarato estinto.
L'esito del giudizio rende improponibili, in questa sede, eccezioni sul merito dell'avviso di accertamento presupposto.
Risulta ancora pendente, in Cassazione, un altro giudizio relativo ad un altro e diverso avviso di accertamento a carico della società, emesso per l'anno di imposta 2017, n. TF503MD00431/2024, che, per la diversità dell'anno, non può condizionare la decisione di questo giudizio.
Né a diversa determinazioni può pervenirsi per l'esistenza di altro giudizio che sarebbe stato instaurato dalle socie di minoranza.
Nel merito l'avviso di accertamento a carico del socio per la distribuzione di utili è a giudizio di questo collegio fondato in quanto la Società_1 è società a ristretta base partecipativa, composta da tre soci .
In relazione alla dedotta violazione del divieto di doppia presunzione, il collegio, dando seguito al costante orientamento della Cassazione, ritiene che la presunzione semplice applicabile agli accertamenti nei confronti dei soci di società a ristretta base non violi il divieto di presunzione di secondo grado, poiché, il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà che porta ciascuno dei soci a conoscere attraverso un reciproco controllo gli affari dell'attività societaria.
In relazione alla ripartizione dell'onere della prova, va ricordato che in relazione alla distribuzione degli utili, la costante dottrina ed anche la giurisprudenza della Corte di cassazione ( cfr. sent. 21158 del 29.7.2024 ) affermano che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la previsione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con la conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, ma deve dimostrare – eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva – che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società e che quest'ultima non li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne è appropriato altro soggetto.
La conclusione non è diversa alla luce delle novità legislative.
L'articolo 6 della legge n. 130/2022 ha inserito il comma 5-bis all'articolo 7 del Dlgs n. 546/1992. Tale comma stabilisce che “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”.
Allo stesso tempo, l'articolo 4 della stessa legge n. 130/2022 aveva sostituito il comma 4 del medesimo articolo 7, inserendo la possibilità di prova testimoniale nel contenzioso tributario. Per quello che riguarda il comma 5-bis, successivamente alla sua introduzione si era affermato che esso stabilisse oneri di prova più gravosi in capo all'Amministrazione.
La suprema Corte di cassazione ha però, prontamente, chiarito l'impatto applicativo della novità normativa.
Con l'ordinanza n. 31878/2022 ha infatti statuito che “la nuova formulazione legislativa […] non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”.
Tale principio è stato immediatamente confermato dall'ordinanza 31880, della stessa data. I giudici di legittimità hanno, quindi, fissato un importante criterio, secondo cui non risultano introdotti oneri di prova più pesanti a carico dell'Amministrazione finanziaria.
Quanto detto, in ogni caso vale “in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali […] non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio”. Ciò significa che, in ogni caso, restano ferme le previsioni normative, le quali – stabilendo specifiche presunzioni, come avviene per la distribuzione di utili in società a ristretta base azionaria – impongono determinati oneri o obblighi di prova a carico di una specifica parte del rapporto tributario.
Tali presunzioni non sono state superate dalla parte.
L'appello va accolto.
Le spese del doppio grado, per la peculiarità delle questioni, vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Compensa le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TT RO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2491/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2679/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8
e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501MD00141 ADDIZ. IRPEF 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501MD00141 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501MD00141 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7527/2025 depositato il
10/12/2025 Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO, E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnò l'avviso di accertamento n. TF501MD00141/2023 con il quale, sulla base dell'accertamento TF503MD00069/2023 emesso nei confronti della srl Società_1, della quale era socio con la quota del 76%, era stato determinato il reddito di capitale non sottoposto a tassazione per euro
24.546,56, un mancato versamento IRPEF in conseguenza del reddito così rideterminato per € 9.555,00 cui aggiungere addizionale regionale per € 498,00 comunale per € 196,00 e, contestualmente, era stata irrogata una sanzione di € 9.224,10.
Il ricorrente, oltre a riproporre le eccezioni sollevate con il ricorso presentato avveso l'avviso emesso nei confronti della società, dedusse la violazione e/o falsa applicazione della direttiva 2006/112/ce, la violazione e/o falsa applicazione del dpr 663/72, la violazione e/o falsa applicazione del dpr 600/73, la violazione e/o falsa applicazione del dpr 633/72, l'eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, del difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione del principio del giusto procedimento e di effettività della tutela, l'ingiustizia manifesta, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 l. 212/00, l'eccesso di potere per violazione dei canoni di correttezza e buona fede;
ingiustizia manifesta e la violazione e/o falsa applicazione dello statuto del contribuente;
eccesso di potere: difetto di istruttoria;
violazione del principio di giusto procedimento;
violazione della regola “praesumptum de praesumpto non admittitur”; irragionevolezza;
violazione del principio di proporzionalità.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, si costituì in giudizio con controdeduzioni, chiedendo la conferma dell'atto impugnato.
La CGT di primo grado di Napoli con sentenza n. 2679 emessa all'udienza del 29.11.2023 e depositata il
19.2.2024 accolse il ricorso compensando le spese. La decisione di accoglimento era fondata sul fatto che il ricorso presentato dalla società sull'accertamento presupposto era stato accolto.
La sentenza è stata appellata dall'agenzia delle entrate che ha formulato queste richieste:
valutato se sussista il requisito della ammissibilità del ricorso, considerato che lo Resistente_1 non ha proposto alcun motivo specifico di impugnazione relativo all'atto impugnato,
valutata anche la necessità di sospendere il processo in attesa dell'esito definitivo del giudizio intentato dalla società o di procedere alla riunione del presente appello al procedimento già pendente innanzi a Codesta
Corte al n. R.G.A. 1638/2024,
in riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento del presente ricorso in appello, e in riforma della sentenza di primo grado, dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, e, in ogni caso confermare in via integrale l'atto impugnato, con condanna del contribuente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitosi in giudizio, lo Resistente_1 ha così concluso:
in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile il giudizio che qui occupa o, in subordine, disporre la riunione dello stesso con quelli allibrati al numero di R.G. 6973/2023 e 1638/2024;
nel merito, respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto. All'udienza del 9 dicembre 2025 la Corte, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il collegio rileva che ricorso avverso l'avviso di accertamento T F503MD00069-2023 emesso nei confronti della società, fu accolto in primo grado, la sentenza fu riformata in appello con l'accoglimento dell'impugnazione proposta dall'agenzia delle entrate;
averso questa sentenza la società propose ricorso in Cassazione definito con decreto del 14.11.2025 con il quale il giudizio è stato dichiarato estinto.
L'esito del giudizio rende improponibili, in questa sede, eccezioni sul merito dell'avviso di accertamento presupposto.
Risulta ancora pendente, in Cassazione, un altro giudizio relativo ad un altro e diverso avviso di accertamento a carico della società, emesso per l'anno di imposta 2017, n. TF503MD00431/2024, che, per la diversità dell'anno, non può condizionare la decisione di questo giudizio.
Né a diversa determinazioni può pervenirsi per l'esistenza di altro giudizio che sarebbe stato instaurato dalle socie di minoranza.
Nel merito l'avviso di accertamento a carico del socio per la distribuzione di utili è a giudizio di questo collegio fondato in quanto la Società_1 è società a ristretta base partecipativa, composta da tre soci .
In relazione alla dedotta violazione del divieto di doppia presunzione, il collegio, dando seguito al costante orientamento della Cassazione, ritiene che la presunzione semplice applicabile agli accertamenti nei confronti dei soci di società a ristretta base non violi il divieto di presunzione di secondo grado, poiché, il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà che porta ciascuno dei soci a conoscere attraverso un reciproco controllo gli affari dell'attività societaria.
In relazione alla ripartizione dell'onere della prova, va ricordato che in relazione alla distribuzione degli utili, la costante dottrina ed anche la giurisprudenza della Corte di cassazione ( cfr. sent. 21158 del 29.7.2024 ) affermano che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la previsione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con la conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, ma deve dimostrare – eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva – che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società e che quest'ultima non li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne è appropriato altro soggetto.
La conclusione non è diversa alla luce delle novità legislative.
L'articolo 6 della legge n. 130/2022 ha inserito il comma 5-bis all'articolo 7 del Dlgs n. 546/1992. Tale comma stabilisce che “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”.
Allo stesso tempo, l'articolo 4 della stessa legge n. 130/2022 aveva sostituito il comma 4 del medesimo articolo 7, inserendo la possibilità di prova testimoniale nel contenzioso tributario. Per quello che riguarda il comma 5-bis, successivamente alla sua introduzione si era affermato che esso stabilisse oneri di prova più gravosi in capo all'Amministrazione.
La suprema Corte di cassazione ha però, prontamente, chiarito l'impatto applicativo della novità normativa.
Con l'ordinanza n. 31878/2022 ha infatti statuito che “la nuova formulazione legislativa […] non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”.
Tale principio è stato immediatamente confermato dall'ordinanza 31880, della stessa data. I giudici di legittimità hanno, quindi, fissato un importante criterio, secondo cui non risultano introdotti oneri di prova più pesanti a carico dell'Amministrazione finanziaria.
Quanto detto, in ogni caso vale “in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali […] non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio”. Ciò significa che, in ogni caso, restano ferme le previsioni normative, le quali – stabilendo specifiche presunzioni, come avviene per la distribuzione di utili in società a ristretta base azionaria – impongono determinati oneri o obblighi di prova a carico di una specifica parte del rapporto tributario.
Tali presunzioni non sono state superate dalla parte.
L'appello va accolto.
Le spese del doppio grado, per la peculiarità delle questioni, vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Compensa le spese.