Decreto cautelare 15 giugno 2024
Ordinanza cautelare 28 giugno 2024
Ordinanza cautelare 25 ottobre 2024
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 07/04/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00588/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00722/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 722 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Vozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Massafra, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Dimito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale della II^ Ripartizione del Comune di Massafra prot. n. -OMISSIS- del 03/05/2024 (Reg. gen. n. -OMISSIS- del 03.05.2024), pubblicata in pari data, avente ad oggetto: “ concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale (18 ore sett.) ed indeterminato di n. 4 posti di agente di Polizia Locale, cat. C, pos. Ec. C1 (ora, Area degli Istruttori) – Ammissione candidati alle prove d’esame – Esclusioni ”, con la quale è stata disposta l’esclusione del ricorrente dalle prove d’esame per carenza del requisito di cui all’art. 2, lett. g), del bando di concorso e, comunque, in ogni sua parte di interesse;
- dell’elenco, allegato alla predetta determinazione dirigenziale, dei candidati ammessi alle prove d’esame relativamente al concorso in oggetto, con cui viene indicata l’esclusione disposta in danno del ricorrente;
- della proposta di determinazione n. -OMISSIS-del 03/05/2024 e richiamata nella stessa determinazione dirigenziale;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 20/05/2024, di riscontro all’istanza di annullamento in autotutela (prot. n. -OMISSIS- del 16.05.2024), con la quale veniva integralmente confermato il contenuto del provvedimento di esclusione;
- del “ bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato di n. 4 agenti di polizia locale categoria giuridica C – posizione economica C/1 ” e, in particolar modo, del suo art. 2, lett. g), ove interpretato in via estensiva ricomprendendo tutte le forme di condanna di natura penale, anche se non eseguite o rispetto alle quali sia stata disposta la sospensione della pena nonché ove interpretato che ai fini della carenza del requisito possa essere sufficiente anche una condanna non definitiva e, comunque, in ogni sua parte di interesse;
- nonché, ove necessario e per quanto di interesse, della determinazione dirigenziale della II^ Ripartizione del Comune di Massafra Prot. n. -OMISSIS- del 23/12/2022, di approvazione dello schema del “ bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato di n. 4 agenti di polizia locale categoria giuridica C – posizione economica C/1 ”, della proposta prot. n. -OMISSIS- del 23/12/2022, della nota prot. n. -OMISSIS-del 04/04/2024, del parere espresso in data 19.04.2024 in riscontro alla richiesta pervenuta con nota prot. n. -OMISSIS- del 04.03.2024, della stessa nota Prot. n. -OMISSIS- del 04.03.2024, dell’avviso di convocazione per la celebrazione della prova scritta del concorso e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 5.12.2024 per l’annullamento :
- ove occorra, della Determinazione Dirigenziale II^ Ripartizione del Comune di Massafra Prot. n. -OMISSIS- del 26.09.2024 di approvazione della graduatoria finale di merito relativa al “ concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale (18 ore sett.) ed indeterminato di n. 4 posti di agente di Polizia Locale, cat. C, pos. Ec. C1 (ora, Area degli Istruttori) ”, sia laddove intesa quale viziata, in via derivata, dai medesimi profili di illegittimità del provvedimento di esclusione impugnato con il ricorso introduttivo, sia in ogni caso nella parte in cui si intende il ricorrente come ammesso con riserva in virtù dell’ordinanza cautelare n. 426/2024 di Codesto Ecc.mo TAR e, comunque, in ogni sua parte di interesse;
- della Determinazione Dirigenziale II^ Ripartizione del Comune di Massafra Prot. n. -OMISSIS-del 17.10.2024 avente ad oggetto “ concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale (18 ore sett.) ed indeterminato di n. 4 posti di agente di Polizia Locale, cat. C, pos. Ec. C1 (ora, Area degli Istruttori) – Graduatoria finale di merito approvata con Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS-/RG del 26.09.2024. Provvedimenti ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Massafra;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2025 il dott. Paolo Fusaro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato e depositato in data 14.6.2024, -OMISSIS-, esponendo di aver partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dal Comune di Massafra e volto alla copertura di “ n. 4 posti di agente di Polizia Locale, cat. C, pos.ec. C1 (ora, Area degli Istruttori) ” a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato, impugna in questa sede, ai fini dell’annullamento, gli atti in epigrafe meglio indicati, tra cui, in particolare: i) la determina comunale n. -OMISSIS- del 3.5.2024, con cui lo stesso veniva escluso dalla partecipazione alle prove d’esame per ritenuta carenza del requisito indicato dall’art. 2, lett. g), del bando di concorso; ii) la medesima disposizione della lex specialis , qualora interpretata nei termini accolti dall’Amministrazione comunale; iii) la nota prot. n. -OMISSIS- del 20.5.2024, con cui il medesimo Comune ha rigettato l’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione del ricorrente.
La parte assegna la fondatezza del ricorso a una pluralità di censure, come di seguito compendiate:
I. “ Violazione e/o falsa applicazione art. 5 l. n. 65/1986. Violazione e/o falsa applicazione art. 3 l. n. 241/90. Eccesso di potere sotto diversi profili. Sviamento. Illogicità. Irragionevolezza. Contraddittorietà. Ingiustizia manifesta. Motivazione incongrua, apparente, contraddittoria. Carenza di istruttoria. Violazione delle norme sul giusto procedimento ”;
II. “ Violazione e/o falsa applicazione art. 5 l. n. 65/1986. Violazione e/o falsa applicazione art. 3 l. n. 241/90. Eccesso di potere sotto diversi profili. Sviamento. Illogicità. Irragionevolezza. Contraddittorietà. Ingiustizia manifesta. Motivazione incongrua, apparente, contraddittoria. carenza di istruttoria. violazione delle norme sul giusto procedimento ”;
III. “ Violazione e/o falsa applicazione art. 5 l. n. 65/1986. Violazione e/o falsa applicazione art. 3 l. n. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione art. 2 DPR n. 487/1994. Eccesso di potere sotto diversi profili. Sviamento. Illogicità. Irragionevolezza. Contraddittorietà. Ingiustizia manifesta. Motivazione incongrua, apparente, contraddittoria. Carenza di istruttoria. violazione delle norme sul giusto procedimento ”;
IV. “ Violazione e/o falsa applicazione art. 5 l. n. 65/1986. Violazione e/o falsa applicazione art. 3 l. n. 241/90. Eccesso di potere sotto diversi profili. Sviamento. Illogicità. Irragionevolezza. Contraddittorietà. Ingiustizia manifesta. Motivazione incongrua, apparente, contraddittoria. Carenza di istruttoria. Violazione delle norme sul giusto procedimento ”.
1.1. Con decreto monocratico n. 386 del 15.6.2024, il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente, disponendo tuttavia l’abbreviazione dei termini ex artt. 53 e 55 c.p.a.
1.2. Si è costituito nel presente giudizio il Comune di Massafra in data 21.6.2024, sviluppando le proprie difese con successiva memoria del 25.6.2024.
1.3. All’esito dell’udienza camerale del 27.6.2024, il Tribunale, con ordinanza n. 426 del 28.6.2024, ha disposto l’ammissione con riserva del ricorrente alle prove di concorso, effettuando attività istruttoria e fissando nuova udienza camerale al 24.10.2024.
1.4. Successivamente, il concorso veniva integralmente espletato dall’Amministrazione e il ricorrente si collocava, all’esito della procedura, all’ottavo posto della graduatoria tra gli idonei non vincitori.
1.5. In ragione di ciò, all’esito dell’udienza camerale del 24.10.2024, il Tribunale rigettava la richiesta di cautela di parte ricorrente con ordinanza n. 672 del 25.10.2024, fissando comunque la trattazione del contenzioso all’udienza pubblica del 10.3.2025.
2. Con successivo ricorso, notificato in data 22.11.2024 e depositato il 5.12.2024, -OMISSIS- ha poi proposto motivi aggiunti, ribadendo essenzialmente le medesime doglianze già formulate con l’atto introduttivo di giudizio e impugnando la determina dirigenziale del Comune di Massafra n. -OMISSIS- del 26.9.2024 di approvazione della graduatoria finale di merito relativamente al concorso di cui si discute, nonché la successiva determina comunale n. -OMISSIS-del 17.10.2024, con richiesta di condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento di conferma per consentire la permanenza del ricorrente in graduatoria.
3. Depositate dalle parti ulteriori memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 10.3.2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto alla luce delle argomentazioni che seguono.
5. È anzitutto pacifico in questa sede, anche perché riscontrabile dalla documentazione agli atti del presente giudizio (cfr. deposito di parte ricorrente del 26.8.2024), che -OMISSIS- è stato condannato alla pena di un anno di reclusione dal Tribunale di RA per il reato di cui all’art. 319- quater c.p. con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. la sentenza del Tribunale di RA n. -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS-).
Tale pronuncia risulta essere stata poi confermata dalla Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di RA (pronuncia n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, depositata in data 2.9.2022), divenuta poi definitiva all’esito dell’impugnazione esperita presso la Corte di cassazione (sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, pubblicata in data 22.11.2023).
5.1. Ciò premesso, ai fini di una migliore comprensione delle argomentazioni che verranno esposte, va rilevato che l’art. 2, lett. g), del bando del concorso di cui si discute prevede, tra i requisiti di partecipazione dei soggetti aspiranti alla procedura selettiva, il “ possesso delle condizioni soggettive previste dall’art. 5, comma 2, lett. a), b), c), della Legge n. 65/1986 e ss.mm.ii. (Legge-quadro sull’Ordinamento della Polizia Municipale) per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ”, tra cui, per quanto di maggior interesse in questa sede, la condizione, in capo a ciascun partecipante, di “ non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo ” (cfr. secondo alinea della citata lett. g).
Vale altresì la pena evidenziare che la norma della lex specialis riproduce, in termini essenzialmente pedissequi, l’art. 5, comma 2, della L. n. 65/1986, secondo cui il Prefetto conferisce al personale che svolge servizio di polizia municipale la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militari organizzati o destituito dai pubblici uffici. Il medesimo articolo, al successivo comma 3, dispone inoltre che il Prefetto, sentito il Sindaco, è tenuto a dichiarare la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza allorché vengano meno i requisiti indicati al precedente comma.
6. Ora, nel caso di specie, il Comune di Massafra, con la determina impugnata, ha fatto applicazione della citata disciplina, ritenendo di dover escludere il ricorrente dalla procedura concorsuale, perché reputato privo di tale requisito in ragione della condanna penale sopra riportata.
L’operato dell’Amministrazione, ad avviso di questo Collegio, è immune da vizi e, dunque, pienamente legittimo, risultando infondate tutte le doglianze attoree.
7. In particolare, con il primo motivo di ricorso, la parte lamenta anzitutto: che, sebbene già condannato dal Tribunale di RA alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all’art. 319- quater c.p., -OMISSIS- aveva comunque ottenuto in sede di condanna la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; che, di conseguenza, la condanna in questione non si è mai tradotta nell’applicazione di una pena detentiva in danno del ricorrente, ovvero nella sua sottoposizione a qualsivoglia misura di prevenzione; che, pertanto, il partecipante non doveva essere escluso dalla procedura in esame; che una necessaria lettura della lex specialis in senso favorevole al ricorrente si evincerebbe anche da un’interpretazione sistematica delle ulteriori clausole del bando, in particolare valorizzando il disposto di cui all’art. 2, lett. o), che, tra i requisiti di ammissione, annovera quello “ di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento, nonché condanne penali o procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti con la Pubblica Amministrazione ”.
7.1. Le doglianze richiamate non meritano accoglimento.
Si osserva invero che la disposizione dell’art. 2, lett. g), è del tutto chiara, sotto il profilo testuale, a consentire la partecipazione alla procedura ai soli soggetti che non hanno riportato alcuna condanna a pena detentiva per una fattispecie di reato non colposa.
Come si è detto, è pacifico che -OMISSIS- abbia subito una condanna di tal tipo in ragione del pronunciamento del Tribunale di RA n. -OMISSIS-, con cui lo stesso veniva condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato doloso di cui all’art. 319- quater c.p.
Nessuna rilevanza può dunque assumere, ad avviso di questo Collegio e a dispetto di quanto obiettato da parte attrice, l’eventuale concessione, in favore del condannato, del beneficio della sospensione condizionale della pena, tenuto conto che detto beneficio non fa di per sé venir meno la sussistenza della condanna inflitta al partecipante, né l’irrogazione di una determinata pena detentiva, lo stesso incidendo invece unicamente sull’eventuale momento esecutivo della sanzione penale con tale condanna irrogata.
In tal senso si è espressa, del resto, anche la giurisprudenza amministrativa - ancorché con riferimento a una fattispecie diversa da quella per cui si procede, ma esprimendo un principio comunque pienamente applicabile anche al caso in esame - affermando che “ la rilevanza ostativa della sentenza penale di condanna prescinde dalla effettiva o meno sottoposizione del condannato al regime carcerario ” (così Cons. Stato, II, n. 4002/2023).
Ne deriva che, al fine di integrare la condizione ostativa prevista dal bando selettivo, è sufficiente la presenza di una condanna penale per reato doloso comminatoria di una pena detentiva, come nella vicenda in esame, irrilevante essendo invece la possibile mancata esecuzione della pena.
Né, d’altro canto, appare condivisibile la tesi attorea in punto di interpretazione da assegnare alla fattispecie de qua in ragione della successiva previsione di cui alla lett. o) del medesimo art. 2 del Bando di concorso.
A differenza di quanto infatti erroneamente ricostruito dal ricorrente nelle proprie difese, la disposizione di cui alla lett. o) - che, tra i requisiti partecipativi, annovera quello “ di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento, nonché condanne penali o procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti con la Pubblica Amministrazione ” - non interseca, né delimita, l’ambito di operatività della precedente fattispecie indicata dalla lett. g), posto che non ne perimetra in maniera restrittiva la portata, ma costituisce invece una norma ulteriore, di carattere residuale e dal contenuto più ampio rispetto alla precedente previsione, che consente all’Amministrazione di valorizzare in concreto, prescindendo dall’esistenza di pronunce di condanna per reati dolosi, ulteriori circostanze - quali, ad esempio, l’aver subito condanne per reati solo colposi ovvero essere sottoposti a procedimento penale - al fine di precludere la partecipazione di un soggetto alla procedura di concorso, tali circostanze potendo rappresentare un impedimento alla successiva costituzione del rapporto.
Ne consegue, in definitiva, l’infondatezza della prima censura sollevata dalla parte, non incidendo in alcun modo il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto dal ricorrente sull’integrazione del requisito ostativo previsto dall’art. 2, lett. g), del bando di concorso.
8. Ancora, con il secondo motivo di ricorso, -OMISSIS- si duole del fatto che il Comune non avrebbe operato alcuna valutazione concreta con riguardo all’incidenza della sentenza che lo aveva interessato rispetto alla possibile costituzione del rapporto di pubblico impiego, valutando erroneamente la clausola del bando come immediatamente escludente e omettendo, altresì, di considerare adeguatamente il beneficio della sospensione condizionale della pena in essa contenuto anche sotto tale profilo (circostanza, quest’ultima, che, secondo ricostruzione attorea, avrebbe dovuto comportare un surplus motivazionale ai fini della non ammissione del partecipante alla procedura).
8.1. Anche tale censura non merita accoglimento.
Fermo quanto già sopra sottolineato in punto di irrilevanza della sospensione condizionale della sanzione detentiva comminata ai fini che qui interessano, si osserva invero che la verifica di sussistenza dei requisiti di ammissione elencati all’art. 2 del bando di concorso non è in alcun modo compatibile con un vaglio discrezionale ad opera dell’Amministrazione, una simile ricostruzione ponendosi in contrasto con l’art. 5 della L. n. 65/1986 e, in via derivata, con le coerenti disposizioni della lex specialis , coerenti con il dato espresso dalla citata norma di legge.
Come si è detto, infatti, la disposizione di cui all’art. 2, lett. g), del bando di concorso ricalca pedissequamente la disciplina delineata dall’art. 5 della L. n. 65/1986, e, in relazione a detta disciplina, la giurisprudenza ha da sempre escluso qualsiasi margine di discrezionalità in capo all’Amministrazione nel riscontro dei requisiti con essa individuati (cfr., ex multis , T.A.R. Lombardia, Milano, III, n. 1789/2010; T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 1560/2010; T.A.R. Liguria, Genova, II, n. 5/2007; si veda anche, con riferimento a diversa normativa, T.A.R. Lazio, Roma, I- quater , n. 1-OMISSIS-4/2021).
Ne consegue che, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, il Comune di Massafra non aveva alcun potere di svolgere vagli in concreto in merito alla possibile incidenza e rilevanza della condanna subita da -OMISSIS-, dovendo invece limitarsi a verificare in chiave vincolata - come correttamente fatto dall’Ente - che tale condanna presentasse i connotati estrinseci previsti dalla lex specialis e dalla legge.
Anche sotto tale profilo, il ricorso risulta dunque infondato.
9. Con il terzo motivo di doglianza, la parte prospetta ulteriormente che, anche a voler accedere alla lettura della lex specialis accolta dall’Amministrazione, all’atto di esclusione del ricorrente non si era comunque ancora realizzata la condizione ostativa di cui all’art. 2, lett. g), del bando, atteso che la sentenza di condanna del ricorrente è divenuta definitiva solo a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, pubblicata in data 2.11.2023, quindi a distanza di diversi mesi dalla scadenza del termine indicato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura de qua (26.1.2023).
La parte deduce altresì che, laddove si volesse ritenere che la disposizione della lex specialis sia da riferire anche a una condanna non definitiva, allora detta disposizione sarebbe in parte qua illegittima per violazione dell’art. 5, comma 2, della L. n. 65/1986, dell’art. 27 Cost., dell’art. 6, comma 2, della Convezione europea dei diritti dell’uomo, nonché dell’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
9.1. Anche tali censure non meritano accoglimento.
L’art. 2, lett. g), del bando di concorso non fa infatti alcun riferimento alla necessaria definitività della condanna penale del soggetto, di tal che la ricostruzione ermeneutica offerta dal ricorrente si palesa in primo luogo del tutto priva di base positiva.
Al contempo, non è possibile sostenerne il contrasto con la disciplina primaria posta dall’art. 5, comma 2, della L. n. 65/1986, considerato che, come già ribadito, la stessa ne riproduce esattamente il contenuto.
Parimenti priva di pregio è l’ipotizzata illegittimità della norma della lex specialis per contrasto con le disposizioni di rango super-primario di cui agli artt. 27 Cost., 6 Cedu e 48 della Carta dei diritti dell’Unione europea, in quanto, in disparte ulteriori considerazioni spendibili ( in primis il fatto che tale illegittimità postulerebbe, a monte, un contrasto della stessa L. n. 65/1986 con le citate norme), in senso contrario alla tesi attorea si pone il pacifico interesse della Pubblica amministrazione a non reclutare, tra le proprie forze, persone con precedenti penali per delitti dolosi, sì da garantire la massima affidabilità del personale impiegato.
10. Va infine esclusa la fondatezza anche del quarto motivo di ricorso, con cui -OMISSIS- lamenta la sproporzionalità e l’irragionevolezza del provvedimento di esclusione adottato dall’Amministrazione, sostenendo che, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 65/1986, per il personale svolgente servizio di polizia municipale l’assegnazione di funzioni di pubblica sicurezza costituisce una mera eventualità, di tal che la sussistenza dei requisiti richiesti per l’attribuzione di una simile qualifica risulta necessaria se non nei casi in cui all’agente di Polizia Locale vogliano attribuirsi anche tale tipologia di funzioni.
A dimostrazione dell’infondatezza della censura articolata è sufficiente osservare che, ai sensi della citata L. n. 65/1986, “ Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche : (…) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 3 della presente legge ” (art. 5, comma 1), ossia “ quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità ” (art. 3).
Proprio, dunque, il fatto che sia prevista per gli appartenenti alla polizia municipale la possibilità di svolgere funzioni di pubblica sicurezza, rende del tutto congrua e ragionevole la previsione normativa della lex specialis contestata, garantendo la piena continuità e coerenza con il disposto primario di cui alla L. n. 65/1986, pena l’irragionevole impossibilità per l’Amministrazione di assegnare il personale reclutato a determinate funzioni espressamente consentite dalla legge.
11. Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere integralmente rigettato, essendo accertata la legittimità sia dell’esclusione operata dal Comune nei confronti del ricorrente in relazione alla procedura concorsuale di cui si discute - nonché, per l’effetto, della correlata conferma di tale esclusione disposta dall’Ente con la nota impugnata n. -OMISSIS- del 20.5.2024 - sia della previsione della lex specialis di cui all’art. 2, lett. g), del bando di concorso.
Dal rigetto del ricorso principale consegue, altresì, l’improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti azionato dalla medesima parte, considerato che l’accertata legittimità dell’originaria esclusione di -OMISSIS- dalla procedura di concorso comporta ex se il venir meno della sua permanenza nella relativa graduatoria finale di merito, disposta dall’Amministrazione esclusivamente in forza della pronuncia cautelare adottata dal Tribunale in pendenza di causa.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, da porre a carico di parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo nei confronti del Comune resistente.
Nulla, invece, deve disporsi sul punto con riguardo alle ulteriori parti non costituite nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) rigetta il ricorso principale;
b) dichiara l’improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti;
c) condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Massafra delle spese di lite, che sono liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori;
d) nulla sulle spese delle restanti parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
Paolo Fusaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Fusaro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.