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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/02/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 5423/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile procedure concorsuali - esecuzioni nella persona del Giudice Alessandro Pernigotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5423/2021 R.G. riassunta da:
Parte_1 con l'Avv. Angelo Petracca
Parte attrice
contro
e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
[...] con gli l'Avv. Alessandro Fontana
Parte convenuta nonché contro
Controparte_4
Parte conventa contumace ritenuta in decisione - a seguito di udienza di precisazione delle conclusioni del 30.1.2025 con rinuncia ai termini per il deposito degli scritti di cui agli artt. 190 e 281 quinquies c.p.c.
- sulle seguenti conclusioni: per 1) In accoglimento della eccezione preliminare sollevata Pt_1 Parte_1 accertare e dichiarare che la scrittura prVAta del 30/5/2012 è atto nullo, in quanto lo stesso riferito a riconoscimento di debito derVAnte da attività bancaria e finanziaria
1 illecita, posta in essere, dal defunto nell'effettuare una serie di prestiti Persona_1 in favore di così come meglio descritti in narratVA e analiticamente CP_4 descritti nella scrittura del 30/05/2012 a firma di 2) Di conseguenza Controparte_4 accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n° 6474/2012 è nullo, in quanto lo stesso
è fondato, solo ed esclusVAmente su riconoscimento di debito nullo in cui risultano rappresentati, quali fonte indicata del debito, ben 22 operazioni di finanziamento, di cui
18 tutte nell'anno 2000 a titolo oneroso, così come indicato al punto B) della scrittura ove sono riportati interessi per complessivi euro 343.742,09 per interessi;
3) Di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo n° 6474/2012 emesso dal Tribunale di
Brescia in data 3/8/2012; 4) In subordine, nel merito, rigettata ogni domanda proposta nelle forme del rito monitorio, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da CP_4 in favore di , cessionaria del credito, già indicato in testa a Controparte_1
in quanto in ogni caso, ove mai, il che si disconosce Persona_2 fermamente esistente qualunque credito in testa oggi alla , lo Controparte_1 stesso deve essere dichiarato ritenersi inesistente in quanto abbondantemente prescritto per decorso di termini superiori non solo al decennio previsto dalla legge, ma a ben oltre un ventennio già trascorso;
5) Accertare e dichiarare che in data 06/12/2010 è stato sottoscritto tra il sig. e il sig. contratto Persona_1 Parte_1 preliminare di vendita, in cui il sig. prometteva di acquistare per sé e/o Persona_1 per persona da denominare a rogito n. 4 immobili siti nel Comune di Sarezzo riportati nel Catasto Provinciale di Brescia al foglio 8, n° 2084/1, 2084/43, 2084/49, 2084/46 e
2084/47 al prezzo convenuto tra le parti per la somma di euro 1.402.500,00 (diconsi unmilionequattrocentoduemilacinqueento//00), somma che, leggesi testualmente nel preliminare di compravendita risulta, già interamente pagata a saldo, e con l'impegno delle parti a far redigere il rogito entro il mese di giugno 2011; 6) Accertare e dichiarare che i predetti immobili in esecuzione degli obblighi stabiliti a carico del promittente venditore nel predetto preliminare, invece di risultare essere venduti in favore di
[...]
o di persona dallo stesso nominata sono stati, invece, trasferiti, così come Per_1 preteso da , e da in favore di quest'ultimo Pt_2 Per_1 Parte_3
2 mediante un atto di dazione in pagamento, per il minor valore di euro Persona_1
990.000,00 anziché per il valore, già quietanzato in preliminare e pari ad euro
1.402.500,00 (unmilionequattrocentoduemilacinqueento//00); 7) Accertare e dichiarare che per effetto di quanto innanzi il sig. va creditore nei confronti Parte_1 delle sig.re e , quali eredi di CP_2 Controparte_3 Persona_2
, per la somma di euro 412.500,00 o di quell'altra somma maggiore, che dovesse
[...] essere accertata nel corso del Giudizio oltre interessi e rVAlutazione monetaria dal
10/08/2012 al soddisfo, in proporzione alla somma che risulterà accertata effettVAmente
a credito compensabile in favore di al 06.12.2010 che invece appare Persona_1 essere limitata ad euro 600.000,00 che poi sono quelli prestati a in pari data e CP_4 cioè in data 06.12.2010; 8) Per l'effetto condannare le sig.re e la sig.ra CP_2
al pagamento della somma in favore di , Controparte_3 Parte_1 di euro 412.500,00 o di quell'altra somma maggiore, pari quantomeno ad 802.500,00, che dovesse essere accertata nel corso del Giudizio oltre interessi e rVAlutazione monetaria dal 10/08/2012 al soddisfo, ove la somma compensata non fosse dovuta nella indicata entità di Euro 1.402.500,00, bensì in quella minore che risulterà nel corso del Giudizio pari, salvo altro, ad apparenti euro 600.000,00; 9) Condannare tutti i convenuti, in solido, al pagamento di spese e competenze di causa;
10)
Il tutto in via immediatamente esecutVA. per e Piaccia Controparte_1 CP_2 Controparte_3 all'Ill.mo Tribunale di Brescia adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per i motivi sopra esposti: In via preliminare e di rito: “in accoglimento dell'istanza del 13.06.2022 dichiarare con ordinanza non impugnabile l'estinzione ex art. 305-307 cpc della causa in epigrafe con i provvedimenti ritenuti opportuni tra cui la conseguente cancellazione dal ruolo”; In via preliminare: “dichiarare la presente azione inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile per le causali di cui in narratVA della comparsa di costituzione e per l'effetto rigettarla”; In via preliminare e pregiudiziale:
“dichiarare il presente ricorso in riassunzione inammissibile e improponibile poiché promosso nell'interesse del fallimento in assenza di un valido potere a CP_4
3 proporre ricorso in riassunzione”. In via principale nel merito: “rigettare l'azione presentata da (c.f. ) in proprio e Parte_1 C.F._1 nell'interesse di perché infondata in fatto e in diritto;
In ogni caso: CP_4
“Condannare (c.f. ) in proprio al Parte_1 C.F._1 risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. comma primo e terzo a favore della San Marco sapa srl nella misura che il Giudice vorrà determinare in via equitatVA”; In via subordinata nel merito nel caso di costituzione del successVA al Controparte_4 deposito della presente comparsa: “rigettare l'azione (c.f. Controparte_4
e P.VA ) perché infondata in fatto e in diritto per le P.IVA_1 P.IVA_2 motVAzioni espresse in comparsa di costituzione;
In ogni caso: “Condannare
[...]
(c.f. e P.VA ) al risarcimento dei danni ex Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2 art. 96 c.p.c. comma primo e terzo a favore della San Marco sapa srl nella misura che il
Giudice vorrà determinare in via equitatVA”; in subordine: qualora il Giudice adito ritenesse di dover istruire la causa per la decisione, si chiede, di rimettere la causa in istruttoria per l'espletamento dei mezzi istruttori ritualmente formulati in memoria 183 comma VI n. 2 e 3 c.p.c. e non ammessi.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in bonis e Controparte_4 Parte_1 hanno convenuto in giudizio e Controparte_1 CP_2 [...]
(queste ultime nella loro qualità di eredi di allo Controparte_3 Persona_1 scopo di sentire accolte le conclusioni su riportate.
Più in particolare, gli attori hanno dedotto la nullità del decreto ingiuntivo n. 6474/2012
d.i. emesso da parte di questo Tribunale in data 9.7.2012 per mezzo del quale CP_4 in bonis è stata condannata a pagare in favore di la somma di €
[...] Persona_1
1.444.594,03= oltre ad accessori e spese oltreché la sussistenza in capo a Parte_1 di un credito, quantificato in almeno € 412.500,00=, in relazione all'intervenuta
[...] stipulazione in data 6.12.2010 di un contratto preliminare di compravendita per mezzo del quale il medesimo si è obbligato a vendere a Parte_1 Persona_1 talune unità immobiliari site in Sarezzo (BS).
4 Con comparsa depositata in data 17.9.2021 si sono costituite in giudizio Controparte_1
e domandando il rigetto delle
[...] CP_2 Controparte_3 domande attoree.
Intervenuto il fallimento di (pronunciato da parte di questo Tribunale con Controparte_4 sentenza n. 181/2021 del 17.12.2021), il giudice con ordinanza riservata comunicata alle parti in data 9.2.2022 ha dichiarato l'interruzione del processo.
Con ricorso depositato in data 29.4.2022 il solo ha dunque Parte_1 riassunto il processo, convenendo in giudizio oltreché Controparte_1 [...]
e anche la ed CP_2 Controparte_3 Controparte_4 insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già formulate per mezzo dell'atto di citazione su richiamato.
Mentre la curatela del fallimento non si è costituita in giudizio, Controparte_4 [...]
e si sono nuovamente Controparte_1 CP_2 Controparte_3 costituite domandando ancora il rigetto delle domande attoree ed eccependo preliminarmente l'estinzione del processo stante la tardività della sua riassunzione.
A seguito della concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, c.
VI, c.p.c. la causa è stata istruita in via documentale e trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni su riportate con assegnazione alle parti dei termini massimi di cui agli artt. 190 e 281 quinquies c.p.c.
Dopodiché la causa è stata rimessa sul ruolo per l'esperimento di un tentativo di conciliazione e, stante il suo insuccesso, trattenuta nuovamente in decisione all'udienza del 30.1.2025, sulle medesime conclusioni, ma con rinuncia ad opera delle parti alla assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, stante la regolarità della notificazione dell'atto in riassunzione nei suoi confronti, va dichiarata la contumacia del fallimento Controparte_4
Ancora in via preliminare, l'eccezione di estinzione del processo opposta da
[...]
e non può trovare Controparte_1 CP_2 Controparte_3 accoglimento.
5 Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 12154 del 7.5.2021, nel risolvere un risalente contrasto giurisprudenziale hanno affermato che “in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relatVA riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art.
305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario”.
Nel caso in esame emerge dal fascicolo processuale che l'interruzione del processo è stata dichiarata con ordinanza riservata comunicata alle parti in data 9.2.2022 mentre il ricorso in riassunzione è stato depositato da parte di in data Parte_1
29.4.2022: risulta dunque essere stato rispettato il termine di tre mesi (scaduto il successivo 9.5.2022) di cui all'art. 305 c.p.c.
Venendo, ciò premesso, alle domande dispiegate già dispiegate da in bonis e Controparte_4
e per il cui accoglimento, a seguito della dichiarazione di Parte_1 fallimento della prima, ancora oggi insiste il solo esse non Parte_1 possono trovare accoglimento.
Quanto alle domande attoree riportate in epigrafe sub 1), 2), 3) e 4), va innanzitutto rilevato come queste riguardino tutte un rapporto patrimoniale facente capo, a seguito dell'apertura del concorso a carico di alla curatela del fallimento. Controparte_4
Ed infatti si tratta di domande relative alla validità del decreto ingiuntivo n. 6474/2012
d.i. emesso da parte di questo Tribunale in data 9.7.2012 per mezzo del quale CP_4 in bonis è stata condannata a pagare in favore di la somma di €
[...] Persona_1
1.444.594,03= oltre ad accessori e spese nonché alla sussistenza del rapporto creditizio a quello sottostante.
Dacché, trattandosi di domande afferenti un rapporto patrimoniale attinto dalla procedura concorsuale maggiore aperta a carico di la relatVA Controparte_4
6 legittimazione processuale è migrata ex art. 43, c. I, L.F. in capo al curatore del fallimento
(il quale non ha ritenuto, all'evidenza, di coltVAre le domande in esame).
Questo, in disparte la considerazione per cui rispetto all'ingiunzione di cui si tratta, in difetto di opposizione ex art. 645 c.p.c., in data 14.5.2021 è stato emesso il decreto di cui all'art. 647 c.p.c. (cfr. doc. n. 2 di parte convenuta) con la conseguenza per cui può trovare applicazione il consolidato arresto giurisprudenziale a mente del quale “il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relatVA domanda in altro giudizio”
(Cass. Civ., Sez. I, 19.9.2024, n. 25180).
Quanto invece alle domande attoree riportate in epigrafe sub 5), 6), 7) e 8), si osserva quanto segue.
Si tratta di domande fondate da parte di sulla allegazione di un Parte_1 articolato complesso di vicende fattuali e negoziali dalla cui valutazione dovrebbe emergere la sussistenza, a suo favore, di un ulteriore credito di importo pari ad almeno €
412.500,00=, nei confronti di e nella loro Parte_4 Controparte_3 qualità di eredi del defunto Persona_1
Questo, in ogni caso, in forza dell'intervenuta stipulazione in data in data 6.12.2010 di un contratto preliminare di compravendita per mezzo del quale il medesimo Parte_1
quale promittente alienante, si è obbligato a vendere a quale
[...] Persona_1 promissario acquirente, talune unità immobiliari site in Sarezzo (BS).
Sennonché, come evidenziato anche da parte convenuta, dall'esame del documento contrattuale relativo al contratto preliminare datato 6.12.2010 (cfr. doc. n. 6 di parte
7 attrice) emerge che la somma pari al prezzo pattuito per la futura vendita “risulta già interamente pagata a saldo”.
Anche le domande in esame vanno dunque rigettate.
--=o0o=--
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (a carico ed a favore delle sole parti costituite in sede di riassunzione) ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo al valore della causa ed all'attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
Più in particolare, pare equo farsi riferimento ai valori previsti per i “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” di valore compreso fra € 260.000,00= ed € 520.000= con riconoscimento degli importi medi per le fasi di studio della controversia e introduttVA del giudizio nonché minimi per le restanti fasi, stante il carattere documentale della controversia e quello meramente riassuntivo delle argomentazioni già dispiegate degli scritti finali.
Non sussistono invece le condizioni per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitVAmente pronunciando così provvede:
dichiara la contumacia del fallimento Controparte_4
rigetta le domande tutte proposte da Parte_1
condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 [...]
e le spese del presente giudizio che liquida CP_2 Controparte_3 complessVAmente in € 14.170,00= per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15 % del compenso così liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Brescia, il 14 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile procedure concorsuali - esecuzioni nella persona del Giudice Alessandro Pernigotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5423/2021 R.G. riassunta da:
Parte_1 con l'Avv. Angelo Petracca
Parte attrice
contro
e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
[...] con gli l'Avv. Alessandro Fontana
Parte convenuta nonché contro
Controparte_4
Parte conventa contumace ritenuta in decisione - a seguito di udienza di precisazione delle conclusioni del 30.1.2025 con rinuncia ai termini per il deposito degli scritti di cui agli artt. 190 e 281 quinquies c.p.c.
- sulle seguenti conclusioni: per 1) In accoglimento della eccezione preliminare sollevata Pt_1 Parte_1 accertare e dichiarare che la scrittura prVAta del 30/5/2012 è atto nullo, in quanto lo stesso riferito a riconoscimento di debito derVAnte da attività bancaria e finanziaria
1 illecita, posta in essere, dal defunto nell'effettuare una serie di prestiti Persona_1 in favore di così come meglio descritti in narratVA e analiticamente CP_4 descritti nella scrittura del 30/05/2012 a firma di 2) Di conseguenza Controparte_4 accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n° 6474/2012 è nullo, in quanto lo stesso
è fondato, solo ed esclusVAmente su riconoscimento di debito nullo in cui risultano rappresentati, quali fonte indicata del debito, ben 22 operazioni di finanziamento, di cui
18 tutte nell'anno 2000 a titolo oneroso, così come indicato al punto B) della scrittura ove sono riportati interessi per complessivi euro 343.742,09 per interessi;
3) Di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo n° 6474/2012 emesso dal Tribunale di
Brescia in data 3/8/2012; 4) In subordine, nel merito, rigettata ogni domanda proposta nelle forme del rito monitorio, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da CP_4 in favore di , cessionaria del credito, già indicato in testa a Controparte_1
in quanto in ogni caso, ove mai, il che si disconosce Persona_2 fermamente esistente qualunque credito in testa oggi alla , lo Controparte_1 stesso deve essere dichiarato ritenersi inesistente in quanto abbondantemente prescritto per decorso di termini superiori non solo al decennio previsto dalla legge, ma a ben oltre un ventennio già trascorso;
5) Accertare e dichiarare che in data 06/12/2010 è stato sottoscritto tra il sig. e il sig. contratto Persona_1 Parte_1 preliminare di vendita, in cui il sig. prometteva di acquistare per sé e/o Persona_1 per persona da denominare a rogito n. 4 immobili siti nel Comune di Sarezzo riportati nel Catasto Provinciale di Brescia al foglio 8, n° 2084/1, 2084/43, 2084/49, 2084/46 e
2084/47 al prezzo convenuto tra le parti per la somma di euro 1.402.500,00 (diconsi unmilionequattrocentoduemilacinqueento//00), somma che, leggesi testualmente nel preliminare di compravendita risulta, già interamente pagata a saldo, e con l'impegno delle parti a far redigere il rogito entro il mese di giugno 2011; 6) Accertare e dichiarare che i predetti immobili in esecuzione degli obblighi stabiliti a carico del promittente venditore nel predetto preliminare, invece di risultare essere venduti in favore di
[...]
o di persona dallo stesso nominata sono stati, invece, trasferiti, così come Per_1 preteso da , e da in favore di quest'ultimo Pt_2 Per_1 Parte_3
2 mediante un atto di dazione in pagamento, per il minor valore di euro Persona_1
990.000,00 anziché per il valore, già quietanzato in preliminare e pari ad euro
1.402.500,00 (unmilionequattrocentoduemilacinqueento//00); 7) Accertare e dichiarare che per effetto di quanto innanzi il sig. va creditore nei confronti Parte_1 delle sig.re e , quali eredi di CP_2 Controparte_3 Persona_2
, per la somma di euro 412.500,00 o di quell'altra somma maggiore, che dovesse
[...] essere accertata nel corso del Giudizio oltre interessi e rVAlutazione monetaria dal
10/08/2012 al soddisfo, in proporzione alla somma che risulterà accertata effettVAmente
a credito compensabile in favore di al 06.12.2010 che invece appare Persona_1 essere limitata ad euro 600.000,00 che poi sono quelli prestati a in pari data e CP_4 cioè in data 06.12.2010; 8) Per l'effetto condannare le sig.re e la sig.ra CP_2
al pagamento della somma in favore di , Controparte_3 Parte_1 di euro 412.500,00 o di quell'altra somma maggiore, pari quantomeno ad 802.500,00, che dovesse essere accertata nel corso del Giudizio oltre interessi e rVAlutazione monetaria dal 10/08/2012 al soddisfo, ove la somma compensata non fosse dovuta nella indicata entità di Euro 1.402.500,00, bensì in quella minore che risulterà nel corso del Giudizio pari, salvo altro, ad apparenti euro 600.000,00; 9) Condannare tutti i convenuti, in solido, al pagamento di spese e competenze di causa;
10)
Il tutto in via immediatamente esecutVA. per e Piaccia Controparte_1 CP_2 Controparte_3 all'Ill.mo Tribunale di Brescia adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per i motivi sopra esposti: In via preliminare e di rito: “in accoglimento dell'istanza del 13.06.2022 dichiarare con ordinanza non impugnabile l'estinzione ex art. 305-307 cpc della causa in epigrafe con i provvedimenti ritenuti opportuni tra cui la conseguente cancellazione dal ruolo”; In via preliminare: “dichiarare la presente azione inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile per le causali di cui in narratVA della comparsa di costituzione e per l'effetto rigettarla”; In via preliminare e pregiudiziale:
“dichiarare il presente ricorso in riassunzione inammissibile e improponibile poiché promosso nell'interesse del fallimento in assenza di un valido potere a CP_4
3 proporre ricorso in riassunzione”. In via principale nel merito: “rigettare l'azione presentata da (c.f. ) in proprio e Parte_1 C.F._1 nell'interesse di perché infondata in fatto e in diritto;
In ogni caso: CP_4
“Condannare (c.f. ) in proprio al Parte_1 C.F._1 risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. comma primo e terzo a favore della San Marco sapa srl nella misura che il Giudice vorrà determinare in via equitatVA”; In via subordinata nel merito nel caso di costituzione del successVA al Controparte_4 deposito della presente comparsa: “rigettare l'azione (c.f. Controparte_4
e P.VA ) perché infondata in fatto e in diritto per le P.IVA_1 P.IVA_2 motVAzioni espresse in comparsa di costituzione;
In ogni caso: “Condannare
[...]
(c.f. e P.VA ) al risarcimento dei danni ex Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2 art. 96 c.p.c. comma primo e terzo a favore della San Marco sapa srl nella misura che il
Giudice vorrà determinare in via equitatVA”; in subordine: qualora il Giudice adito ritenesse di dover istruire la causa per la decisione, si chiede, di rimettere la causa in istruttoria per l'espletamento dei mezzi istruttori ritualmente formulati in memoria 183 comma VI n. 2 e 3 c.p.c. e non ammessi.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in bonis e Controparte_4 Parte_1 hanno convenuto in giudizio e Controparte_1 CP_2 [...]
(queste ultime nella loro qualità di eredi di allo Controparte_3 Persona_1 scopo di sentire accolte le conclusioni su riportate.
Più in particolare, gli attori hanno dedotto la nullità del decreto ingiuntivo n. 6474/2012
d.i. emesso da parte di questo Tribunale in data 9.7.2012 per mezzo del quale CP_4 in bonis è stata condannata a pagare in favore di la somma di €
[...] Persona_1
1.444.594,03= oltre ad accessori e spese oltreché la sussistenza in capo a Parte_1 di un credito, quantificato in almeno € 412.500,00=, in relazione all'intervenuta
[...] stipulazione in data 6.12.2010 di un contratto preliminare di compravendita per mezzo del quale il medesimo si è obbligato a vendere a Parte_1 Persona_1 talune unità immobiliari site in Sarezzo (BS).
4 Con comparsa depositata in data 17.9.2021 si sono costituite in giudizio Controparte_1
e domandando il rigetto delle
[...] CP_2 Controparte_3 domande attoree.
Intervenuto il fallimento di (pronunciato da parte di questo Tribunale con Controparte_4 sentenza n. 181/2021 del 17.12.2021), il giudice con ordinanza riservata comunicata alle parti in data 9.2.2022 ha dichiarato l'interruzione del processo.
Con ricorso depositato in data 29.4.2022 il solo ha dunque Parte_1 riassunto il processo, convenendo in giudizio oltreché Controparte_1 [...]
e anche la ed CP_2 Controparte_3 Controparte_4 insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già formulate per mezzo dell'atto di citazione su richiamato.
Mentre la curatela del fallimento non si è costituita in giudizio, Controparte_4 [...]
e si sono nuovamente Controparte_1 CP_2 Controparte_3 costituite domandando ancora il rigetto delle domande attoree ed eccependo preliminarmente l'estinzione del processo stante la tardività della sua riassunzione.
A seguito della concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, c.
VI, c.p.c. la causa è stata istruita in via documentale e trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni su riportate con assegnazione alle parti dei termini massimi di cui agli artt. 190 e 281 quinquies c.p.c.
Dopodiché la causa è stata rimessa sul ruolo per l'esperimento di un tentativo di conciliazione e, stante il suo insuccesso, trattenuta nuovamente in decisione all'udienza del 30.1.2025, sulle medesime conclusioni, ma con rinuncia ad opera delle parti alla assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, stante la regolarità della notificazione dell'atto in riassunzione nei suoi confronti, va dichiarata la contumacia del fallimento Controparte_4
Ancora in via preliminare, l'eccezione di estinzione del processo opposta da
[...]
e non può trovare Controparte_1 CP_2 Controparte_3 accoglimento.
5 Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 12154 del 7.5.2021, nel risolvere un risalente contrasto giurisprudenziale hanno affermato che “in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relatVA riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art.
305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario”.
Nel caso in esame emerge dal fascicolo processuale che l'interruzione del processo è stata dichiarata con ordinanza riservata comunicata alle parti in data 9.2.2022 mentre il ricorso in riassunzione è stato depositato da parte di in data Parte_1
29.4.2022: risulta dunque essere stato rispettato il termine di tre mesi (scaduto il successivo 9.5.2022) di cui all'art. 305 c.p.c.
Venendo, ciò premesso, alle domande dispiegate già dispiegate da in bonis e Controparte_4
e per il cui accoglimento, a seguito della dichiarazione di Parte_1 fallimento della prima, ancora oggi insiste il solo esse non Parte_1 possono trovare accoglimento.
Quanto alle domande attoree riportate in epigrafe sub 1), 2), 3) e 4), va innanzitutto rilevato come queste riguardino tutte un rapporto patrimoniale facente capo, a seguito dell'apertura del concorso a carico di alla curatela del fallimento. Controparte_4
Ed infatti si tratta di domande relative alla validità del decreto ingiuntivo n. 6474/2012
d.i. emesso da parte di questo Tribunale in data 9.7.2012 per mezzo del quale CP_4 in bonis è stata condannata a pagare in favore di la somma di €
[...] Persona_1
1.444.594,03= oltre ad accessori e spese nonché alla sussistenza del rapporto creditizio a quello sottostante.
Dacché, trattandosi di domande afferenti un rapporto patrimoniale attinto dalla procedura concorsuale maggiore aperta a carico di la relatVA Controparte_4
6 legittimazione processuale è migrata ex art. 43, c. I, L.F. in capo al curatore del fallimento
(il quale non ha ritenuto, all'evidenza, di coltVAre le domande in esame).
Questo, in disparte la considerazione per cui rispetto all'ingiunzione di cui si tratta, in difetto di opposizione ex art. 645 c.p.c., in data 14.5.2021 è stato emesso il decreto di cui all'art. 647 c.p.c. (cfr. doc. n. 2 di parte convenuta) con la conseguenza per cui può trovare applicazione il consolidato arresto giurisprudenziale a mente del quale “il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relatVA domanda in altro giudizio”
(Cass. Civ., Sez. I, 19.9.2024, n. 25180).
Quanto invece alle domande attoree riportate in epigrafe sub 5), 6), 7) e 8), si osserva quanto segue.
Si tratta di domande fondate da parte di sulla allegazione di un Parte_1 articolato complesso di vicende fattuali e negoziali dalla cui valutazione dovrebbe emergere la sussistenza, a suo favore, di un ulteriore credito di importo pari ad almeno €
412.500,00=, nei confronti di e nella loro Parte_4 Controparte_3 qualità di eredi del defunto Persona_1
Questo, in ogni caso, in forza dell'intervenuta stipulazione in data in data 6.12.2010 di un contratto preliminare di compravendita per mezzo del quale il medesimo Parte_1
quale promittente alienante, si è obbligato a vendere a quale
[...] Persona_1 promissario acquirente, talune unità immobiliari site in Sarezzo (BS).
Sennonché, come evidenziato anche da parte convenuta, dall'esame del documento contrattuale relativo al contratto preliminare datato 6.12.2010 (cfr. doc. n. 6 di parte
7 attrice) emerge che la somma pari al prezzo pattuito per la futura vendita “risulta già interamente pagata a saldo”.
Anche le domande in esame vanno dunque rigettate.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (a carico ed a favore delle sole parti costituite in sede di riassunzione) ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo al valore della causa ed all'attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
Più in particolare, pare equo farsi riferimento ai valori previsti per i “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” di valore compreso fra € 260.000,00= ed € 520.000= con riconoscimento degli importi medi per le fasi di studio della controversia e introduttVA del giudizio nonché minimi per le restanti fasi, stante il carattere documentale della controversia e quello meramente riassuntivo delle argomentazioni già dispiegate degli scritti finali.
Non sussistono invece le condizioni per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitVAmente pronunciando così provvede:
dichiara la contumacia del fallimento Controparte_4
rigetta le domande tutte proposte da Parte_1
condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 [...]
e le spese del presente giudizio che liquida CP_2 Controparte_3 complessVAmente in € 14.170,00= per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15 % del compenso così liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Brescia, il 14 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
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