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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/11/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 4192/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da on l'Avv. MATTEO DI NARDA Parte_1
e
, con l'Avv. MATTEO DI NARDA CP_1
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e trattazione di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO I ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio civile in data 05.03.2020, celebrato in Sydney (Australia), con atto regolarmente trascritto in
Italia, nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ruffrè – Mendola (TN) sub atto n.
1 - parte II – serie C – anno 2021, e che dalla loro unione non sono nati figli. I coniugi hanno dedotto che la vita coniugale si è svolta prevalentemente ed in via pressoché esclusiva in Australia, luogo in cui i medesimi si sono trasferiti, sino al mese di maggio del 2023, allorquando, venuto meno l'affectio coniugalis e la comunione materiale e spirituale che è alla base del rapporto matrimoniale, il sig. ritornava a vivere in Italia, mentre la sig.ra rimaneva a Parte_1 CP_1 vivere in Australia. I ricorrenti, i quali entrambi sono cittadini italiani, di comune accordo desiderano che i loro rapporti giuridici siano regolati per mezzo della legge italiana, ed a tal fine riferiscono di vivere separati di fatto ormai dal 2023. Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la loro separazione personale e, decorso il termine previsto dalla legge per lo scioglimento del matrimonio civile e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale, la successiva pronuncia della sentenza di divorzio, alle seguenti condizioni:
“a) autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco mutuo rispetto;
b) prendere atto che le parti, tenuto conto delle rispettive condizioni economico - finanziarie, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia eventuale somma a titolo di mantenimento e/o assegno confermando, ad ogni buon fine, di avere debitamente regolato ogni rapporto patrimoniale e di non avere conseguentemente null'altro a pretendere l'una dall'altra con riferimento al rapporto di coniugi intercorso;
c) prendere atto che le spese anche e precipuamente legali afferenti il presente procedimento di separazione saranno a carico del sigṇor in via Parte_1 esclusiva.”
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Preliminarmente, va osservato che sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 co. 1 (La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge) e dell'art. 32 (In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'art. 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia) della L. n. 218 del 1995.
Giova ancora osservare che ai sensi dell'art. 5 del Reg. UE n. 1259 del 2010 (Scelta della legge applicabile dalle parti) “1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede
Pag. 2 di 4 ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
3. Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. In tal caso, quest'ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro.”
La scelta della legge applicabile può essere esercitata dai coniugi a favore di una qualsiasi delle leggi indicate, senza che tra le stesse sia stabilita alcuna gerarchia e potrà esplicarsi anche a favore della legge di uno Stato non membro dell'Unione europea, stante la portata universale del regolamento. Ciò posto, la causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. nelle quali le parti confermavano la rinuncia alla comparizione personale, la volontà di non volersi conciliare e confermavano altresì espressamente tutte le condizioni di cui al ricorso, nonché le conclusioni ivi contenute. Il Tribunale, dato atto che tali condizioni non trovino ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse di alcune delle parti;
p.q.m.
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c. omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dispone per il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza. Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente est.
(Dott. Luciano Spina)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 4192/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da on l'Avv. MATTEO DI NARDA Parte_1
e
, con l'Avv. MATTEO DI NARDA CP_1
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e trattazione di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO I ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio civile in data 05.03.2020, celebrato in Sydney (Australia), con atto regolarmente trascritto in
Italia, nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ruffrè – Mendola (TN) sub atto n.
1 - parte II – serie C – anno 2021, e che dalla loro unione non sono nati figli. I coniugi hanno dedotto che la vita coniugale si è svolta prevalentemente ed in via pressoché esclusiva in Australia, luogo in cui i medesimi si sono trasferiti, sino al mese di maggio del 2023, allorquando, venuto meno l'affectio coniugalis e la comunione materiale e spirituale che è alla base del rapporto matrimoniale, il sig. ritornava a vivere in Italia, mentre la sig.ra rimaneva a Parte_1 CP_1 vivere in Australia. I ricorrenti, i quali entrambi sono cittadini italiani, di comune accordo desiderano che i loro rapporti giuridici siano regolati per mezzo della legge italiana, ed a tal fine riferiscono di vivere separati di fatto ormai dal 2023. Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la loro separazione personale e, decorso il termine previsto dalla legge per lo scioglimento del matrimonio civile e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale, la successiva pronuncia della sentenza di divorzio, alle seguenti condizioni:
“a) autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco mutuo rispetto;
b) prendere atto che le parti, tenuto conto delle rispettive condizioni economico - finanziarie, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia eventuale somma a titolo di mantenimento e/o assegno confermando, ad ogni buon fine, di avere debitamente regolato ogni rapporto patrimoniale e di non avere conseguentemente null'altro a pretendere l'una dall'altra con riferimento al rapporto di coniugi intercorso;
c) prendere atto che le spese anche e precipuamente legali afferenti il presente procedimento di separazione saranno a carico del sigṇor in via Parte_1 esclusiva.”
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Preliminarmente, va osservato che sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 co. 1 (La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge) e dell'art. 32 (In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'art. 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia) della L. n. 218 del 1995.
Giova ancora osservare che ai sensi dell'art. 5 del Reg. UE n. 1259 del 2010 (Scelta della legge applicabile dalle parti) “1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede
Pag. 2 di 4 ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
3. Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. In tal caso, quest'ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro.”
La scelta della legge applicabile può essere esercitata dai coniugi a favore di una qualsiasi delle leggi indicate, senza che tra le stesse sia stabilita alcuna gerarchia e potrà esplicarsi anche a favore della legge di uno Stato non membro dell'Unione europea, stante la portata universale del regolamento. Ciò posto, la causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. nelle quali le parti confermavano la rinuncia alla comparizione personale, la volontà di non volersi conciliare e confermavano altresì espressamente tutte le condizioni di cui al ricorso, nonché le conclusioni ivi contenute. Il Tribunale, dato atto che tali condizioni non trovino ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse di alcune delle parti;
p.q.m.
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c. omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dispone per il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza. Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente est.
(Dott. Luciano Spina)
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