Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 182/2022
RE PU BBLICA ITATIINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Consigliere Estensore Dott. Alberto Panu
Dott.ssa Paola Caporali Consigliera
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 182/2022 promossa da: (C.F. C.F. 1
) e Parte 2 Parte 1 in qualità di eredi del Sig. PEsona 1 nato a [...](C.F. C.F. 2
1'8.9.1955 e deceduto in data 1.10.2016, con il patrocinio dell'avv. MONIA ROSSI, elettivamente domiciliati come da procura in atti APPELLANTI contro P.IVA 1 ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 (C.F.
VINCENZO GIARDINO, elettivamente domiciliata come da procura in atti APPELLATA
CONCLUSIONI:
PE gli appellanti:
"Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti dell'art. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave derivante dall'esecuzione della medesima ed in considerazione della presunta fondatezza dell'odierno ricorso in appello, per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 545/2021, rg 4460/2018, depositata in data 29/06/2021, pronunciata dal Tribunale di Livorno, nella persona del Dott. Carlo Cardi, per l'effetto mandando esente gli appellanti da qualsiasi obbligo nei confronti delle controparti, altresì disponendo che controparte provveda alla restituzione delle somme che gli appellanti fossero eventualmente costretti a versare in caso di esecuzione della sentenza, accogliere le seguenti CONCLUSIONI,Voglia l'Ecc. Ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza appellate, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio del
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delle somme di seguito indicate nelle conclusioni qui rassegnate;
2) Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del veicolo SUV, di colore scuro, non identificato e conseguentemente l' obbligo ex lege del F.G.V.S. a risarcire tutti i danni e per l'effetto, condannare la convenuta Controparte_3 quale Impresa designata per la Regione Toscana per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti da parte appellante, nessuno escluso, sia patrimoniali che non, biologici, esistenziali morali, iure proprio che iure ereditatis a seguito della morte del Sig. Persona 1 e in particolare, in favore di figlio del sig. Persona 1 la complessiva somma di €. Parte 1 و
395.000,00 cosi determinata: €. 300.000,00 per danno non patrimoniale;
€. 75.000 per danno morale biologico iure proprio pari ad 4; €. 20.000,00 per danno iure ereditatis;
in favore di Parte 2 moglie separata del sig. PEsona_1 la complessiva somma di €.
,
355.000,00 cosi determinata: €. 250.000,00 per danno non patrimoniale;
€. 65.000 per danno morale biologico iure proprio pari ad;
€. 20.000,00 per danno iure ereditatis e così la complessiva somma di € 750.000,00 o nelle misure maggiori o minori che l' On. Giudicante vorrà stabilire secondo Giustizia, il tutto con gli interessi legali e rivalutazione del credito, dal dì del dovuto alla data della decisone. Con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso spese forfettarie del presente giudizio di appello e del giudizio di primo grado, con attribuzione dei compensi al sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario. IN ISTRUTTORIA, ammettere tutti i mezzi di prova già richiesti e non ammessi in primo grado, specificati nella memoria 183 n. 2 c.p.c. da parte attrice, alla quale ci si riporta integralmente, per tutte le ragioni esplicate nella parte motiva del presente appello e nello specifico ammettersi: PROVA PER TESTI con il sig. e con il sig. EStimone 1 Tes 2 sui seguenti capitoli di prova: a) vero che, in data 15.09.2016, alle ore 15,40 circa in agro di Collesalvetti (LI) sulla SGCFILIPI, al km. 67,00 circa, ramo Livorno - Direz. Livorno, altezza svincolo Vicarello, il Sig. PEsona_1 conducente del motociclo Piaggio Beverly, tg. CY85607, di proprietà del Sig. Parte 3 nato ad [...] il [...] e residente in [...], mentre percorreva regolarmente, sul margine destro della carreggiata, detta strada extraurbana secondaria a due carreggiate separate da new jersey centrale in cemento armato e protetta al margine dx da barriera di acciaio, denominato guard rail, con direzione Livorno, all'altezza dello svincolo di Vicarello, si vedeva interamente tagliare la strada da un veicolo di colore scuro, non identificato, che viaggiava nella stessa direzione di marcia del motociclo, e che poco prima lo aveva sorpassato;
b) vero che, a seguito di ciò, il Persona 1 tentava una manovra di emergenza per evitare la collisione, ma perdendo il controllo del motociclo Piaggio Beverly, rovinava a terra con il proprio motociclo;
c) vero che, il conducente del veicolo non identificato anziché fermarsi per prestare soccorso si allontanava facendo perdere le proprie tracce;
d) vero che, a seguito della rovinosa caduta a terra, il Per 1
[...] riportava gravi lesioni alla propria persona, ed in particolare: "trauma cranico moderato, multipli focolai emorragici lacerocontusivi più frattura rocca petrosa sn, frattura scomposta della clavicola sn, frattura scomposta dell'acromion, frattura dell'arco posteriore della III costola a destra", come emerge dal referto n. 2018.0047758 del P.S. dell'Ospedale di Livorno, ove veniva portato con autoambulanza e giudicato con "prognosi riservata"; e) vero che, dopo oltre 15 giorni, ed in particolare in data 1.10.2016, il Per 1 nonostante fosse cosciente e vigile, per complicanze mediche decedeva;
f) vero che, sul luogo del sinistro interveniva la Polizia di Stato - Sezione Polizia Stradale di Pisa, che provvedeva alla redazione del relativo verbale. PROVA PER TESTI con il sig. Controparte 4 ed il sig. Controparte_5 sui seguenti capitoli di prova: a) Vero che alla morte del Sig. Per 1
[...] gli attori hanno sofferto turbamento, patema d'animo e si sono chiusi in loro stessi per un lungo periodo non riuscendo più ad avere alcuna relazione con il mondo esterno;
b) Vero che anche se il PEsona 1 non era convivente con gli istanti manteneva con loro un continuo ed assiduo rapporto e contribuiva sempre ad aiutarli sia economicamente che con la propria presenza, in caso di necessità; c) Vero che la Sig.ra Parte 2 nonostante la separazione con il Persona 1 manteneva un rapporto familiare stretto con quest'ultimo, avendo figli in comune ed entrambi pacificamente, cooperavano reciprocamente al loro benessere;
d) Vero che la separazione tra la Parte 2 ed il Persona 1 non aveva affatto gravato sullo stretto legame familiare che li univa;
CONSULENZA MEDICO LEGALE su parte appellante al fine di accertare: 1) i danni subiti dagli appellanti e la loro compatibilità con il sinistro per cui è causa 2) la durata dell'invalidità temporanea assoluta e parziale derivatene 3) la sussistenza di postumi invalidanti permanenti. PE l'appellata:
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: in via principale: rigettare l'appello avversario così come proposto poiché infondato in fatto e diritto, confermando integralmente nel merito la sentenza impugnata, con refusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio. in subordine: respingere in ogni caso i motivi di appello in assenza di prova della effettiva dinamica del sinistro e della responsabilità del veicolo non identificato, per essere il sinistro imputabile a colpa esclusiva dell'attore stesso che viaggiava con il casco non allacciato come attestato nel Rapporto d'Autorità e negli atti d'indagine, con vittoria di spese ed onorari;
in ipotesi: nella deprecata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenga sussistenti e provati i presupposti d'intervento del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, per (figlio del PE 1 ) e Parte 1 Parte 2 (ex moglie separata del Per 1 ), previa verifica della loro effettiva qualità di eredi del de cuius, limitare il risarcimento a quanto rigorosamente provato all'esito dell'istruttoria di primo grado in proporzione all'effettivo grado di colpa accertato ed in concreto attribuibile al conducente del veicolo non identificato ed all'entità del solo danno provato e delle voci spettanti, tenuto conto del concorso colposo del danneggiato che, allo stato, non può dirsi escluso a fronte della sua condotta valutabile ex art. 1227 comma I c.c. per i motivi illustrati negli scritti difensivi della convenuta in primo grado, e tenuto conto dell'incidenza causale della patologia cardiaca pregressa che ha rivestito ruolo preponderante nel determinismo dell'exitus nonché delle lesioni da porsi in nesso causale diretto con il non corretto uso del casco ed imputabili alla condotta PE 1 ; Con vittoria di spese ed onorari di causa.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 545/2021 del Tribunale di Livorno pubblicata in data 29.06.2021, in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale.
I FATTI DI CAUSA E LE DOMANDE PROPOSTE
Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri Parte 1 Parte 2 e
Parte 4 rispettivamente moglie separata, figlio e figliastra di PEsona 1 hanno
,
citato in giudizio innanzi al Tribunale di Livorno la in qualità di Controparte_2 impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada (F.G.V.S.), per ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito in conseguenza della morte di PEsona 1 occorsa a seguito di un sinistro stradale verificatosi sulla
,
S.G.C. FI.PI.LI., località Collesalvetti (LI), in data 15/09/2016.
Assumono gli attori che quel giorno, alle 15:40 circa, Persona 1 stava percorrendo la FI.PI.LI., in direzione Livorno, alla guida del motociclo Piaggio Beverly tg. CY 85607, di proprietà di Parte 3 allorquando, giunto in prossimità dello svincolo per Vicarello, '
un veicolo SUV di colore scuro, che viaggiava nella stessa direzione, gli avrebbe tagliato la strada dopo averlo sorpassato, facendolo cadere a terra. Il conducente del veicolo non identificato si sarebbe poi allontanato, senza prestare soccorso, facendo così perdere le proprie tracce. Sul luogo è intervenuta la Polizia Stradale di Pisa, che ha eseguito i rilievi redigendo il relativo verbale. Persona 1 è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Livorno, riportando un politrauma con fratture multiple e giudicato con “prognosi riservata", dove è deceduto quindici giorni dopo, nonostante fosse cosciente e vigile, per complicanze mediche. Alla luce dei fatti, così ricostruiti, gli attori chiedevano al Tribunale di Livorno l'accertamento della esclusiva responsabilità del sinistro del veicolo SUV di colore scuro, non identificato, con conseguente obbligo di risarcire il danno subito, ricadente ex lege sul F.G.V.S.. PE l'effetto, chiedevano la condanna della Controparte_2 quale impresa designata per la gestione del F.G.V.S., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, così ripartiti: in favore della Sig.ra Parte 2 coniuge separata e cugina di primo "
و
grado, la complessiva somma di € 355.000,00 cosi determinata: € 250.000,00 per danno non patrimoniale;
€ 65.000,00 per danno morale biologico iure proprio pari ad 14; € 20.000,00 per danno iure hereditatis;
in favore di Parte 1 , figlio del defunto, la complessiva '
somma di € 395.000,00 così determinata: € 300.000,00 per danno non patrimoniale;
€ 75.000,00 per danno morale biologico iure proprio pari ad 14; € 20.000,00 per danno iure hereditatis e in favore di Parte_4 figliastra e nipote, la complessiva somma di €
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'
270.000,00 così determinata: € 200.000,00 per danno non patrimoniale;
€ 50.000,00 per danno morale biologico iure proprio pari ad 4; € 20.000,00 per danno iure hereditatis o nelle misure maggiori o minori che l' On. Giudicante volesse stabilire secondo Giustizia, il tutto con gli interessi legali dal fatto e rivalutazione del credito alla data della decisone. Con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso spese forfettarie, con attribuzione ai procuratori antistatari".
Si è costituita in giudizio la Controparte_2 per il F.G.V.S., per contestare la fondatezza della domanda e la quantificazione dell'asserito danno, chiedendo il rigetto delle pretese avversarie in considerazione dell'assenza di prove del coinvolgimento e della responsabilità di un veicolo rimasto non identificato. La convenuta ha prodotto in giudizio gli atti dell'Autorità, le deposizioni rese dalle persone sopraggiunte sul luogo poco dopo il fatto e il verbale redatto dalla Polizia Stradale di Pisa, da cui sembrava emergere una diversa dinamica del sinistro, dipeso esclusivamente dalla condotta del conducente del motociclo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 545/2021, pubblicata in data 29/06/2021, in questa sede impugnata, ha così deciso: “1) rigetta le domande proposte nei confronti di [...] Controparte 1 2) condanna parti attrici, in solido tra loro, a rimborsare a [...] Controparte 1 le spese processuali, che liquida in € 4.387,50 per la fase di studio della controversia, € 2.895,10 per la fase introduttiva del giudizio, € 4.000,00 per la fase istruttoria ed € 3.815,50 per la fase decisoria, oltre 15% spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge". Avverso la sentenza hanno proposto appello i Sig.ri Parte 1 e Parte 2 per i seguenti motivi:
1) Errata interpretazione delle risultanze istruttorie e violazione dell'art. 115 c.p.c.; Motivazione carente e contraddittoria;
2)
Mancata ammissione delle prove richieste da parte attrice in primo grado. 3)
Si è costituita in giudizio la Controparte 2 per il F.G.V.S., per contestare i motivi di appello, chiederne il rigetto e la conferma della sentenza impugnata. In subordine, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, ha chiesto la verifica dell'effettiva qualità di eredi degli appellanti e la limitazione del risarcimento a quanto provato all'esito dell'istruttoria del primo grado di giudizio, tenuto conto del concorso colposo del danneggiato, allo stato da ritenersi non escluso. Sulle conclusioni scritte depositate dalle parti all'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione all'esito del decorso dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Deducono gli appellanti che il Giudice di primo grado avrebbe basato la propria decisione svalutando la testimonianza di EStimone 3 sentito all'udienza del 16/12/2020, le cui dichiarazioni sono state ritenute “strutturat(e), quanto al collegamento causale della caduta del mezzo a due ruote con la manovra di altro veicolo, in termini di mera possibilità ("forse") e per il resto carent(i) di ogni elemento circostanziale idoneo a essere confrontato con le oggettive emergenze acquisite dalla Polizia Stradale". Il Tribunale avrebbe valutato le dichiarazioni di in modo del tutto superficiale e frettoloso, EStimone 3 considerandole inattendibili, senza addurre alcuna motivazione logica. Non avrebbe, poi, fatto alcun accenno alle dichiarazioni dallo stesso rese alla Polizia Stradale di Pisa poco dopo l'accaduto, come riportate nel verbale del 05/10/2016, basandosi esclusivamente sulla deposizione testimoniale fondata su ricordi inevitabilmente sbiaditi dal trascorrere del tempo. ES Inoltre, non avrebbe tenuto conto della deposizione degli altri testimoni, ossia del Sig. e del Sig. Tes 1 che, pur non avendo assistito alla dinamica del sinistro, essendo giunti sul luogo successivamente al suo verificarsi, avrebbero contribuito in modo considerevole alla ricostruzione del fatto.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Gli appellanti assumono che la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe carente e contraddittoria, poiché fondata sulla mancanza della prova della responsabilità del sinistro in capo al conducente del mezzo rimasto non identificato. La prova dell'asserita responsabilità del conducente del SUV si trarrebbe invece dalle dichiarazioni riportate nel verbale redatto dalla Polizia Stradale di Pisa e rilasciate da che ha affermato di aver EStimone 3 visto chiaramente che “l'autovettura è passata davvero radente alla scooter, tanto che quest'ultimo ha oscillato sulla carreggiata e poi ha perso il controllo". Il Giudice avrebbe ritenuto inattendibile il testimone ES 3 senza spiegare perché, così come nulla avrebbe detto in ordine al perché le sue dichiarazioni, contenute in un documento ufficiale, non siano da porre a fondamento della decisione. La sentenza, secondo gli appellanti, risulterebbe contraddittoria in quanto il Giudice, in un primo momento, con Ordinanza del 03/10/2019, aveva formulato alle parti la seguente proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c.: "pagamento dal parte della convenuta agli attori, a titolo risarcitorio, della complessiva somma di € 40.000,00 e refusione degli esborsi connessi alla instaurazione del giudizio, contributo spese legali in ragione di € 2.500,00 oltre spese generali 15% CPA e IVA”, per poi ritenere non più attendibili i documenti depositati in causa e giungere al rigetto della domanda. I due motivi, trattabili congiuntamente in quanto connessi, non possono essere condivisi. Il Tribunale di Livorno ha rigettato le domande risarcitorie per difetto di prova in relazione all'attribuibilità dell'incidente alla responsabilità del conducente di un veicolo non identificato. La ricostruzione degli attori, odierni appellanti, in base alla quale Persona 1 cadde rovinosamente a terra dallo scooter che guidava, dopo che il conducente di un SUV di colore scuro gli aveva tagliato la strada, non è suffragata da alcun dato probatorio, neanche indiziario. L'unico elemento posto a fondamento della pretesa risarcitoria consiste nella testimonianza di EStimone 3 che il Giudice ha ritenuto inattendibile, in quanto dubbia e "carente di ogni elemento circostanziale idoneo a essere confrontato con le oggettive emergenze acquisite dalla Polizia Stradale". Emerge, dall'informativa conclusiva della Polizia Stradale in atti, che il Sig. ES 3 si era recato dalla Polizia Stradale di Pisa, in modo del tutto spontaneo, in data 05/10/2016, circa venti giorni dopo l'accaduto, asserendo di aver visto direttamente la caduta del Sig. Per 1 dallo scooter, senza spiegare perché avesse atteso numerosi giorni, prima di riferire su tali circostanze. Queste le dichiarazioni: “il giorno 15.09.2016, non ricordo esattamente l'orario ma mi sembra verso le 16,00, mi trovavo alla guida della mia autovettura Seat Ibiza, tg. CN041XJ, colore marrone scuro, solo a bordo, e stavo percorrendo la corsia di marcia della SGCFIPILI da DE (lavoro nella zona Ind.le di Gello al Centro Carni Fresche della Coop) in direzione Livorno, per fare rientro a casa. Mi trovavo ancora sul viadotto che precede lo svincolo di Vicarello quando davanti a me, ad una distanza di circa 100 mt, sulla stessa corsia di marcia, scorgevo un'autovettura di colore scuro, forse nero, che a forte velocità superava uno scooter che stava viaggiando nella nostra stessa direzione di marcia in prossimità del margine dx.. Io non ho visto se c'è stato qualche urto laterale tra i due veicoli, ma ho visto chiaramente che l'autovettura è passata davvero radente allo scooter tanto che quest'ultimo ha oscillato sulla carreggiata e poi ha perso il controllo...".
La Polizia Stradale di Pisa ha dubitato della sua attendibilità, poiché, ha osservato, il Sig. Tes 3 non ha fornito una ricostruzione “particolarmente precisa, né dettagliata dei fatti", nonostante avesse affermato di aver visto in diretta la caduta dello scooter;
questa valutazione va condivisa, in quanto il teste oculare non solo non ha ricordato quantomeno i primi numeri di targa del veicolo “pirata”, ma non ha neppure precisato né la marca né il modello del veicolo. Stante il tenore delle dichiarazioni, la Polizia Stradale ha rimesso alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Livorno la valutazione in merito a ulteriori accertamenti sul conto del Sig. ES_3 e all'eventuale acquisizione del traffico telefonico dell'utenza mobile in suo uso. La genericità di queste affermazioni si è poi amplificata in sede istruttoria, quando, all'udienza del 16/12/2020, come emerge dal verbale, il teste ha esordito, dichiarando spontaneamente: "Io di queste cose per le quali sono venuto qua non so niente". Come condivisibilmente affermato dal primo Giudice, la ricostruzione del fatto compiuta dal testimone è lacunosa, imprecisa e incerta. È lo stesso testimone a ribadire, a più riprese, che
“non si ricordava”, che “h(a) visto che un signore in motorino è caduto per terra, ma non ricord(a) bene perché non h(a) fatto mente locale ed è passato del tempo”, che “er(a) forse a 200-300 metri" di distanza, oltre al fatto che "c'erano delle macchine e forse una di queste l'ha fatto sbandare o forse gli ha tagliato la strada". Sul punto, che risulta essere decisivo, alla domanda del difensore degli attori, ha risposto: "Confermo che "forse" la macchina ha fatto sbandare o ha tagliato la strada al motorino. Non sono sicuro". Tale ricostruzione del sinistro non trova riscontro oggettivo in nessun altro elemento istruttorio. Le dichiarazioni rese dalle altre persone informate sui fatti, che sono state sentite nell'immediatezza dalla Polizia Stradale, non sono dirimenti – tanto è vero che il Giudice di Primo Grado ha ritenuto es superflua l'assunzione della loro testimonianza - perché sia il Sig. ES 1 che il Sig. sono sopraggiunti sul luogo dopo che il sinistro si era verificato, sicché non hanno potuto contribuire a dimostrare l'eventuale coinvolgimento nell'incidente di un altro mezzo, oltre allo scooter condotto da PEsona 1 Invero, il Sig. ES 1 ha dichiarato di aver visto ES il motociclista a terra e alcuni veicoli in strada, mentre il Sig. che aveva effettuato la chiamata di soccorso, ha riferito di essere intervenuto a sinistro già avvenuto e di aver visto il corpo dell'uomo in strada. Anche dai rilievi effettuati nell'immediatezza dalla Polizia
Stradale di Pisa non emergono elementi a sostegno del coinvolgimento nel sinistro di un altro veicolo. La Polizia Stradale riferisce, nell'informativa conclusiva, che, all'esito del sopralluogo, si constatava che: il casco protettivo, presumibilmente indossato da [...] PE 1 poco prima della caduta, è stato trovato dagli operatori della Polizia nella parte finale della banchina non transitabile, 97 metri circa prima del motorino, con il cintolino aperto, e ciò faceva ritenere che, al momento della circolazione, il casco non fosse regolarmente allacciato e si fosse sfilato durante la marcia;
che sul piano stradale non erano state rinvenute particolari tracce di frenata e/o di scarrocciamento attribuibili all'evento; che il fatto potesse verosimilmente ricostruirsi in questi termini: Persona 1 alla guida del 66
motociclo Piaggio - solo bordo percorreva la SGC FI-PI-LI con direzione di marcia
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Firenze-Livorno quando, giunto in prossimità del km 67 circa (poco prima che iniziasse la corsia di decelerazione dell'uscita di "Vicarello"), per cause imprecisate si presume abbia inizialmente perso il casco protettivo a sua volta verosimilmente non regolarmente allacciato alla testa - dopodiché abbia perso il controllo del veicolo, fino ad andare a strusciare lateralmente il guard rail al margine dx della citata corsia di decelerazione, ove cadeva definitivamente a terra e si adagiava sul fianco sx". La stessa Sig.ra Parte 5 sentita dalla Polizia Stradale nell'immediatezza del fatto, ha riferito di essersi imbattuta sulla
FI-PI-LI in un casco che rotolava, di averlo colpito con l'auto e di aver notato, più avanti, una persona e uno scooter a terra. Sentita dagli agenti della Polizia Stradale il 17/10/2016, ha aggiunto che l'impressione avuta nell'istante in cui impattò contro il casco fosse stata quella di non essere "in una situazione di incidente stradale, in quanto non avev(a) visto frenate né altro che potesse far(le) pensare a uno scontro tra veicoli". Da notare che la Parte 5 pur viaggiando nella stessa direzione di marcia del motociclista e pur avendolo raggiunto subito dopo la caduta a terra ( dato che costei ha colpito il casco indossato dal PE 1 che stava ancora rotolando sulla strada), non ha visto alcun Suv nero in transito sul posto.
Tutto ciò considerato, si ritiene di dover confermare integralmente la decisione del Giudice di Primo Grado, che ha ritenuto non esser stata raggiunta la prova, secondo il criterio valutativo del "più probabile che non”, che il sinistro stradale fosse riconducibile alla responsabilità del conducente di un veicolo non identificato, e quindi al F.G.V.S.. Quanto alla asserita contraddittorietà della motivazione, che si dedurrebbe dal fatto che alla proposta transattiva di cui all'art. 185 bis c.p.c. non sarebbe seguito l'accoglimento delle domande attoree, si rileva che tale opzione del Giudice rappresenta un mezzo di definizione delle controversie alternativo al giudizio, e ha la funzione di indurre le parti a una soluzione consensuale, non di anticipare il giudizio;
pertanto, non può accogliersi l'argomentazione dell'appellante, che lamenta la contraddittorietà della decisione del giudice laddove, “senza alcuna motivazione logica", ha ritenuto inattendibili i documenti depositati e ha rigettato la domanda, nonostante avesse in precedenza formulato una proposta transattiva (così gli appellanti). TERZO MOTIVO DI APPELLO Gli appellanti affermano che il Tribunale avrebbe erroneamente deciso di non ammettere altri mezzi istruttori, senza fornire un'adeguata motivazione. Si assume che, accogliendo le richieste di prova formulate dagli attori in primo grado, il Giudice avrebbe potuto acquisire elementi precisi e utili ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e dell'entità del danno da perdita del rapporto parentale subito. La censura non merita accoglimento. Il Tribunale, in base a una valutazione che può essere condivisa, ha ritenuto di non ammettere ulteriori mezzi di prova, poiché i documenti e la testimonianza acquisita non consentono di addivenire all'accertamento dell'asserita responsabilità del conducente di un SUV non identificato, in ordine alla causazione del sinistro stradale. I mezzi di prova richiesti risultano superflui come tali non decisivi per la decisione - e comunque non puntualmente indicati, perché gli appellanti si limitano ad affermare che il Giudice avrebbe “senza dubbio potuto avere una visione completa dei fatti e certamente avrebbe potuto decidere in maniera più equa", senza indicare quali circostanze o fatti avrebbero potuto essere dimostrati attraverso l'espletamento dei mezzi di prova richiesti. Si fa un generico riferimento alla ricostruzione es della dinamica del sinistro con riguardo alle dichiarazioni che il Sig. Tes 1 e il Sig. avrebbero potuto rendere come testimoni e alla ctu medico-legale; si indicano, inoltre, il Sig. EStimone 4 e il Sig. Controparte_5 come coloro che avrebbero potuto chiarire l'entità del danno parentale. Tuttavia, l'esclusione di eventuali responsabilità in capo al conducente del SUV non identificato (cioè l'an debeatur), e quindi dell'imputazione del danno, rende di per sé superfluo l'accertamento in ordine alla sua quantificazione.
L'appello, pertanto, deve essere respinto e la sentenza di primo grado merita l'integrale conferma.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i parametri del D.M.147/22, valore della causa determinato in base alle pretese risarcitorie fatte valere dagli appellanti, compreso nello scaglione da 520.001 a 1.000.000 di euro: considerati i valori medi, esclusa la fase istruttoria/trattazione, in quanto non espletata, possono liquidarsi in euro 18.511,00 oltre 15% per spese generali, iva e cpa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1. respinge l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Livorno n. 545/2021, pubblicata in data 29/06/2021;
2. condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato, liquidate in complessivi € 18.511,00, oltre 15 % per spese generali, iva e cpa. Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso. Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 03/10/2024. Il Consigliere estensore La Presidente
Alberto Panu Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni