Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO IL GIUDICE Dott.ssa M. FONTANA quale giudice del lavoro letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 11323/'24 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA
, rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avvocati Parte_1
Stefania Angelone e Giovanni Giordano, presso il cui studio in Benevento alla piazza Leonida Bissolati n.8, in, elett.te domicilia
E
in persona del leg. rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, dall'avv. Pasquale Allocca e dall'avv. Marco Sica, presso il cui studio in Napoli al Corso Garibaldi, 387, elett.te domicilia
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 14.5.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva: di prestare la propria attività alle dipendenze dell' in Controparte_1 virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full– time dall'1.09.1995 con la qualifica di operatore qualificato, inquadrato nel parametro retributivo 160 del CCNL degli autoferrotranviari 23 luglio 1976 e successive modifiche ed integrazioni del 12 marzo 1980, 27 novembre 2000 e da ultimo 28 novembre 2015; di aver prestato lavoro straordinario, sia diurno che notturno, in violazione del limite massimo consentito dalla legge (250 ore annue
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TPL 28/11/2015 dal 01/01/2016). Tanto premesso, assumendo di aver subito danno da usura psicofisica, rassegnava le seguenti conclusioni: “-- accertare e dichiarare che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente in maniera costante e continuativa, per dieci anni consecutivi, nel periodo 01/01/2014 – 31/12/2023, eccedono il limite massimo fissato dagli articoli 5 comma 3 D.Lgs.n.66/03 e 28 comma 2 TPL Controparte_3
28/11/2015, in violazione di tali norme – applicabili 'ratione temporis' – e del principio di ragionevolezza, nonché in violazione degli articoli 36 e 32 Cost., 1175, 1375, 1218, 2108 comma 3 cod.civ. e dell'obbligo prevenzionale di cui all'art.2087 cod.civ., e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di esso ricorrente al risarcimento del danno da usura psicofisica, in attuazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione nelle pronunce nn.26450/21, 12538/19, 12539/19, 12540/19, per i motivi esplicitati nel presente atto, ovvero per le diverse causali ravvisate dall'Ill.mo Giudice adìto ; - per l'effetto, condannare l' in persona del Presidente Controparte_1 del CdA, nonché legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica relativamente al suddetto periodo, l'importo complessivo di € 38.368,76– risultante dal prospetto contabile, costituente parte integrante del presente atto – ovvero il diverso importo eventualmente accertato e liquidato dal Giudice in via equitativa ex art.432 c.p.c., o tramite CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo;
…”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva parte resistente. Eccepiva la nullità del ricorso e concludeva per il rigetto della domanda. Il ricorrente agisce per il risarcimento del danno da usura psicofisica causato dallo svolgimento di un elevato numero di ore di lavoro straordinario. In particolare, assume che dal 2014 avrebbe prestato lavoro straordinario in una quantità eccessiva ed esorbitante i limiti contrattuali. In punto di fatto la resistente deduceva che nella specie trovano applicazione le disposizioni del RD espressamente richiamate dall'art 5 del dlgs 66 del 2003. La disposizione citata prevede che:
“Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di
2 lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”. E' poi intervenuta la contrattazione collettiva che all'art. 28 ha previsto che: Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore. L'art 27 del ccnl stabilisce che
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo
3 pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”. La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive che comunque non può superare le 150 ore lavorabili. Sono state prodotte dal ricorrente le buste per ciascun anno per il quale è richiesto il riconoscimento del danno ed elaborati dei computi sulla base delle stese per ciascun mese ed anno da cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario rispetto alla norma contrattuale. Orbene come statuito dalla Suprema Corte “la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540)”. Il ricorrente ha richiesto il risarcimento del danno da usura psicofisica. Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici. In fattispecie similari la giurisprudenza di legittimità ha distinto il danno da "usura psico-fisica" (conseguente alla mancata fruizione del riposo), dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'"an" deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000, Rv.534580) trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale. Ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento "de qua" (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581).
4 Gli insegnamenti della Suprema Corte ammettono l'esistenza di un danno da usura psico fisica in re ipsa;
tuttavia, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, superamento che, tuttavia, viene definito con l'espressione “di gran lunga” di talché deve essere di una certa entità e la reiterazione per “diversi anni”. Presupposti ravvisabili nella fattispecie in esame in cui vi è stato lo svolgimento di un numero ingente di ore oltre l'ordinario previsto dalla contrattazione in misura sistematica per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi (più di cinque anni) che ha di certo determinato il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto costituzionalmente protetto,(art 36 comma 2) quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta. La lunghezza dei periodi nei quali si è registrato “l'inadempimento datoriale" l'anormale gravosità del lavoro generano il danno da usura psico-fisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia. In relazione al quantum dovendo procedersi alla sua quantificazione si reputa congruo considerare quale parametro di riferimento la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario nella sua integrità attesa la rilevanza delle ore di straordinario espletate in più e gli anni consecutivi in cui ciò è avvenuto. Da ciò consegue la condanna della resistente al pagamento, in favore del ricorrente, per il periodo dal gennaio 2014 a 31.12.2023, della somma di euro € 38.368,76, oltre interessi sulle singole componenti del credito via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore di , per il titolo di cui in motivazione, la Parte_1 somma di euro € 38.368,76, oltre interessi sulle singole componenti del credito via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo.
Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 4.600,00 oltre IVA CPA oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli, 3.4.2025 IL Giudice del lavoro
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