Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/05/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 215 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CAPITELLI Parte_1
PA presso cui è elettivamente domiciliata e , rappresentato e difeso, CP_1 giusta procura in atti, dall'avv. Adriano Tufariello, presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/01/2025 le parti esponevano: - di avere contratto matrimonio in Santa Maria Capua Vetere in data 29/06/1991; che, dallo stesso, sono nati tre figli, maggiorenni ed autosufficienti;
- che, la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta intollerabile.
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 09.05.2025, le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione.
Ciò posto, chiedevano la decisione.
La causa era rimessa al Collegio.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con impegno del sig. di trasferire anche formalmente la propria residenza anagrafica presso CP_1
altra abitazione, entro e non oltre 15 giorni dal deposito del presente ricorso;
2) Nessun assegno di mantenimento e/o alimentare sarà dovuto reciprocamente dai coniugi, in quanto economicamente autonomi, né in favore dei figli, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
3) L'intero mobilio e tutto quanto contenuto nella casa coniugale viene definitivamente assegnato alla signora che potrà disporne liberamente;
Parte_1
4) I coniugi dichiarano di non essere proprietari in via esclusiva Parte_2 ne' in via compartecipativa di beni immobili nè mobili da dividere e dichiarano, altresì, che con le disposizioni di cui innanzi definiscono ogni rapporto patrimoniale e non hanno altro a pretendere
l'uno dall'altro a qualsiasi titolo in relazione al pregresso rapporto coniugale.
5) I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza cartolare del 09.05.2025.
Posto che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023).
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione dei coniugi
[...]
, nata il [...] in [...], e , nato Parte_1 CP_1
a S. Maria C.V. il 06/07/1970; 3
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria Capua Vetere di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 68, parte II, serie A, anno 1991);
3) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 09/05/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese