Ordinanza cautelare 27 maggio 2021
Sentenza 4 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 27/05/2021, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2021
N. 00426/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 426 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Rita Lai, Maria Gabriella Maggiora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Gabriella Maggiora in Verona, corso Porta Nuova 11;
contro
Comune di Peschiera del Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Segna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Marco 3480;
nei confronti
GI EP non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-della Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Peschiera del Garda n. 20 in data 1.3.2021 avente ad oggetto: “Mercato estivo anno 2021: posticipo inizio, spostamento banchi, approvazione graduatoria di anzianità dei titolari di posteggio” e relativi allegati;
-della determinazione n. 205 del 30.3.2021 del Responsabile dell'Area Trasparenza e Anticorruzione del Comune di Peschiera del Garda avente ad oggetto “Approvazione e criteri di scorrimento della graduatoria di anzianità dei posteggi nel mercato settimanale di Peschiera del Garda” e relativo allegato;
-di ogni atto presupposto e conseguente anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Peschiera del Garda;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che non sussistano i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare;
considerato, invero, che le censure articolate in ricorso non appaiono assistite da evidenti profili di fondatezza, tenuto conto che il trasferimento parziale del mercato (limitatamente a 75 posteggi) non costituisce una modifica sostanziale e risponde, da un lato, alle esigenze evidenziate dalle comunicazioni della Polizia Municipale e, dall’altro, alla necessità di fare fronte al perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid 19;
rilevato, altresì, che il suddetto trasferimento è al momento limitato all’anno 2021 e che, comunque, garantisce a tutti i titolari di concessione di posteggio la possibilità di operare in tutte le giornate di mercato, eliminando la turnazione praticata nel corso dell’anno 2020;
considerato, inoltre, che l’Amministrazione comunale ha individuato la porzione ovest del Parcheggio del Campo Sportivo quale unica area, all’interno del Comune, in grado di contenere in sicurezza i 75 posteggi in questione, individuazione che non risulta adeguatamente contestata dalla parte ricorrente, la quale, peraltro, non ha indicato un’area alternativa che potesse ospitare tutti i banchi in questione;
considerato, infine, anche in relazione al periculum , che l’individuazione dell’area operata dall’Amministrazione consente, per l’anno 2021, lo svolgimento del mercato con regolarità settimanale, svolgimento che, diversamente, non avrebbe potuto essere garantito;
ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), Respinge l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO