TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/09/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3039/2023
TRIBUNALE DI MANTOVA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3039/2023 tra
) con l'avv. Sebastiano Spagnoli Parte_1 P.IVA_1
PEC: Email_1
- Ricorrente -
Contro
, C.F.: con l'Avv.to Maria Chiara Tomelleri Controparte_1 C.F._1 pec: Email_2
- Resistente -
Il giudice, all'esito dell'udienza del 18.9.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, letti gli atti e i documenti di causa, il Giudice trattiene la causa in decisione e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Mantova 18.9.2025
Il Giudice
dott. Emanuele Croci
pagina 1 di 5 UDIENZA DEL 18.9.2025 N. 3039/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MANTOVA SEZIONE CIVILE
***** in composizione monocratica in persona del dott. Emanuele CROCI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(P.IVA ) con l'avv. Sebastiano Spagnoli Parte_1 P.IVA_1
PEC: Email_1
- Ricorrente -
Contro
(C.F.: con l'Avv.to Maria Chiara Tomelleri Controparte_1 C.F._1 pec: Email_2
- Resistente -
Oggetto: Noleggio
****** FATTO E DIRITTO
I. Conclusioni delle parti Conclusioni rassegnate da parte attrice / ricorrente con ricorso depositato in data 18.12.2023: ordinarsi al Sig. (C.F.: , residente in [...] C.F._1 Cristoforo Colombo n. 26, di immediatamente restituire il contatore del gas di cui in premessa, precisando sin d'ora che la rimozione potrà avvenire solo per il tramite dei tecnici di che dovranno agire presso l'utenza posta in SU Parte_1
(MN), Via Cristoforo Colombo n. 26, per consentire il rientro nel possesso da parte della ricorrente del misuratore matr. n. 3934103. Con vittoria di spese e competenze professionali.
***** II. Fatto e svolgimento del processo
pagina 2 di 5 Part II.
1. A sostegno dell'azione la ricorrente espone che in forza di che in forza di contratto di fornitura n. 20992070 intervenuto tra il Sig. (cod. cliente n. 30206728) e la Controparte_1 società Tea Energia S.r.l., quest'ultima effettuava forniture di gas in favore del primo presso l'utenza da questo indicata di SU (MN), Via Cristoforo Colombo n. 26;
II.
2. Per la somministrazione di gas veniva utilizzato il misuratore marca Samgas portata G4 matr. n. 3934103, pdr n. 03370000037964 di proprietà della società già Parte_1 CP_2 collocato all'interno delle ragioni CP_1
II.
3. Il Sig. in forza del contratto di cui sopra, risulta detentore del suddetto CP_1 apparecchio, sito in comune di SU (MN), Via Cristoforo Colombo n. 26, collocato in area privata e inaccessibile dall'esterno;
II.
4. Lo stesso ometteva il regolare pagamento delle fatture, tanto che si Controparte_1 rendeva necessario procedere alla chiusura del contatore
II.
5. Facendo seguito a detta richiesta, l'operatore incaricato da si recava presso Parte_1
l'ubicazione del contatore per provvedere alla sigillatura dello stesso ma senza riuscirvi, a causa dell'inaccessibilità del contatore, la non sezionabilità e l'assenza del debitore, peraltro debitamente pre allertato dell'imminente accesso, e dunque regolarmente convocato per consentire le operazioni. Part II.
6. In virtù di quanto sopra, ha intrapreso il presente giudizio.
******
II.
7. Radicato il contraddittorio il sig. si costituiva in giudizio eccependo che alla data CP_1 di costituzione il debito originario pari ad € 2.223,09 risulta integralmente saldato, posto che il convenuto ha corrisposto l'ultima rata in data 28 ottobre 2024, dando esecuzione al piano di rientro formalizzato con la società NPL Management incaricata da TEA Spa per il recupero del credito.
II.
8. Evidenzia che la società parte attrice nel presente procedimento, risulta Pt_1 appartenere al che, all'epoca, aveva conferito incarico alla suddetta società di Parte_2 recupero crediti.
II.
9. Chiede pertanto la sospensione della procedura e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese legali.
******
II.10. All'udienza di comparizione parti le stesse insistevano come in atti.
pagina 3 di 5 II.11. Esperito senza successo il tentativo di conciliazione, il giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
II.12. All'udienza del 18.9.202, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter, il giudice tratteneva la causa in decisione.
II.12. Nelle note scritte parte ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
CHIEDE rinunciando alla domanda principale volta all'asportazione del contatore, condannarsi parte resistente alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 legali del presente giudizio, coì come quantificate comprensive di accessori in € 396,15, di cui €
82,80 da imputarsi ad anticipazioni.
*****
III. Ragioni della decisione
III.
1. Occorre preliminarmente dare atto della cessazione della materia del contendere sulla domanda di restituzione/rilascio formulata dalla ricorrente nell'atto introduttivo, attesa l'estinzione dell'obbligazione gravante sul resistente e la rinuncia alla domanda stessa da parte della Pt_1
III.
2. Come noto, la giurisprudenza ha chiarito che “il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”. (conf. sentenza del 29/11/2016 n.
24234,) cfr. Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022 n.24714).
III.
3. Sotto tale profilo emerge che il resistente era in morosità nel pagamento delle forniture da tempo, e nell'aprile 2023 gli è stata inviata la raccomandata relativa alla risoluzione del contratto.
III.
3.4. Nell'ottobre 2023 ha ricevuto la raccomandata per la rimozione del contatore.
III.
3.5. In data 18.12.2023 la ricorrente ha depositato il ricorso, notificato il 23.12.2023.
III.
3.6. Emerge dagli atti che il piano di rientro con la società fornitrice, rectius la sua mandataria, per i debiti maturati dal resistente nei confronti della stessa, è stato concordato dal sig. solo in data 11.3.2024, comunque dopo l'instaurazione del giudizio. CP_1
III.
3.7. Per tali ragioni si ritiene che le spese legali debbano essere poste a carico del resistente per quanto riguarda la fase introduttiva del giudizio, avendo l'inadempimento del medesimo dato causa all'insorgenza della lite giudiziaria.
pagina 4 di 5 III.
3.8. Si ritiene invece che le spese legali successive debbano essere compensate fra le parti, alla luce del perfezionamento dell'accordo transattivo a lite già in corso, e della circostanza che sarebbe stato onere della società mandante farsi carico di avvertire la ricorrente dell'accordo in essere.
III.
3.9. Alla luce di quanto sopra il signor deve essere condannato alla Controparte_1 rifusione delle spese di giudizio nella misura di euro 300,00, tenendo conto della minima complessità della controversia, oltre ad accessori di legge se dovuti.
III3.9. Spese compensate per il resto.
*****
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara cessata la materia del contendere sulle domande di restituzione azionate nel ricorso, condanna parte convenuta resistente, all'esito della compensazione parziale, alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore della ricorrente in complessivi € 300,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Mantova, 18.9.2025
IL GIUDICE
Emanuele CROCI
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI MANTOVA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3039/2023 tra
) con l'avv. Sebastiano Spagnoli Parte_1 P.IVA_1
PEC: Email_1
- Ricorrente -
Contro
, C.F.: con l'Avv.to Maria Chiara Tomelleri Controparte_1 C.F._1 pec: Email_2
- Resistente -
Il giudice, all'esito dell'udienza del 18.9.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, letti gli atti e i documenti di causa, il Giudice trattiene la causa in decisione e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Mantova 18.9.2025
Il Giudice
dott. Emanuele Croci
pagina 1 di 5 UDIENZA DEL 18.9.2025 N. 3039/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MANTOVA SEZIONE CIVILE
***** in composizione monocratica in persona del dott. Emanuele CROCI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(P.IVA ) con l'avv. Sebastiano Spagnoli Parte_1 P.IVA_1
PEC: Email_1
- Ricorrente -
Contro
(C.F.: con l'Avv.to Maria Chiara Tomelleri Controparte_1 C.F._1 pec: Email_2
- Resistente -
Oggetto: Noleggio
****** FATTO E DIRITTO
I. Conclusioni delle parti Conclusioni rassegnate da parte attrice / ricorrente con ricorso depositato in data 18.12.2023: ordinarsi al Sig. (C.F.: , residente in [...] C.F._1 Cristoforo Colombo n. 26, di immediatamente restituire il contatore del gas di cui in premessa, precisando sin d'ora che la rimozione potrà avvenire solo per il tramite dei tecnici di che dovranno agire presso l'utenza posta in SU Parte_1
(MN), Via Cristoforo Colombo n. 26, per consentire il rientro nel possesso da parte della ricorrente del misuratore matr. n. 3934103. Con vittoria di spese e competenze professionali.
***** II. Fatto e svolgimento del processo
pagina 2 di 5 Part II.
1. A sostegno dell'azione la ricorrente espone che in forza di che in forza di contratto di fornitura n. 20992070 intervenuto tra il Sig. (cod. cliente n. 30206728) e la Controparte_1 società Tea Energia S.r.l., quest'ultima effettuava forniture di gas in favore del primo presso l'utenza da questo indicata di SU (MN), Via Cristoforo Colombo n. 26;
II.
2. Per la somministrazione di gas veniva utilizzato il misuratore marca Samgas portata G4 matr. n. 3934103, pdr n. 03370000037964 di proprietà della società già Parte_1 CP_2 collocato all'interno delle ragioni CP_1
II.
3. Il Sig. in forza del contratto di cui sopra, risulta detentore del suddetto CP_1 apparecchio, sito in comune di SU (MN), Via Cristoforo Colombo n. 26, collocato in area privata e inaccessibile dall'esterno;
II.
4. Lo stesso ometteva il regolare pagamento delle fatture, tanto che si Controparte_1 rendeva necessario procedere alla chiusura del contatore
II.
5. Facendo seguito a detta richiesta, l'operatore incaricato da si recava presso Parte_1
l'ubicazione del contatore per provvedere alla sigillatura dello stesso ma senza riuscirvi, a causa dell'inaccessibilità del contatore, la non sezionabilità e l'assenza del debitore, peraltro debitamente pre allertato dell'imminente accesso, e dunque regolarmente convocato per consentire le operazioni. Part II.
6. In virtù di quanto sopra, ha intrapreso il presente giudizio.
******
II.
7. Radicato il contraddittorio il sig. si costituiva in giudizio eccependo che alla data CP_1 di costituzione il debito originario pari ad € 2.223,09 risulta integralmente saldato, posto che il convenuto ha corrisposto l'ultima rata in data 28 ottobre 2024, dando esecuzione al piano di rientro formalizzato con la società NPL Management incaricata da TEA Spa per il recupero del credito.
II.
8. Evidenzia che la società parte attrice nel presente procedimento, risulta Pt_1 appartenere al che, all'epoca, aveva conferito incarico alla suddetta società di Parte_2 recupero crediti.
II.
9. Chiede pertanto la sospensione della procedura e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese legali.
******
II.10. All'udienza di comparizione parti le stesse insistevano come in atti.
pagina 3 di 5 II.11. Esperito senza successo il tentativo di conciliazione, il giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
II.12. All'udienza del 18.9.202, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter, il giudice tratteneva la causa in decisione.
II.12. Nelle note scritte parte ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
CHIEDE rinunciando alla domanda principale volta all'asportazione del contatore, condannarsi parte resistente alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 legali del presente giudizio, coì come quantificate comprensive di accessori in € 396,15, di cui €
82,80 da imputarsi ad anticipazioni.
*****
III. Ragioni della decisione
III.
1. Occorre preliminarmente dare atto della cessazione della materia del contendere sulla domanda di restituzione/rilascio formulata dalla ricorrente nell'atto introduttivo, attesa l'estinzione dell'obbligazione gravante sul resistente e la rinuncia alla domanda stessa da parte della Pt_1
III.
2. Come noto, la giurisprudenza ha chiarito che “il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”. (conf. sentenza del 29/11/2016 n.
24234,) cfr. Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022 n.24714).
III.
3. Sotto tale profilo emerge che il resistente era in morosità nel pagamento delle forniture da tempo, e nell'aprile 2023 gli è stata inviata la raccomandata relativa alla risoluzione del contratto.
III.
3.4. Nell'ottobre 2023 ha ricevuto la raccomandata per la rimozione del contatore.
III.
3.5. In data 18.12.2023 la ricorrente ha depositato il ricorso, notificato il 23.12.2023.
III.
3.6. Emerge dagli atti che il piano di rientro con la società fornitrice, rectius la sua mandataria, per i debiti maturati dal resistente nei confronti della stessa, è stato concordato dal sig. solo in data 11.3.2024, comunque dopo l'instaurazione del giudizio. CP_1
III.
3.7. Per tali ragioni si ritiene che le spese legali debbano essere poste a carico del resistente per quanto riguarda la fase introduttiva del giudizio, avendo l'inadempimento del medesimo dato causa all'insorgenza della lite giudiziaria.
pagina 4 di 5 III.
3.8. Si ritiene invece che le spese legali successive debbano essere compensate fra le parti, alla luce del perfezionamento dell'accordo transattivo a lite già in corso, e della circostanza che sarebbe stato onere della società mandante farsi carico di avvertire la ricorrente dell'accordo in essere.
III.
3.9. Alla luce di quanto sopra il signor deve essere condannato alla Controparte_1 rifusione delle spese di giudizio nella misura di euro 300,00, tenendo conto della minima complessità della controversia, oltre ad accessori di legge se dovuti.
III3.9. Spese compensate per il resto.
*****
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara cessata la materia del contendere sulle domande di restituzione azionate nel ricorso, condanna parte convenuta resistente, all'esito della compensazione parziale, alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore della ricorrente in complessivi € 300,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Mantova, 18.9.2025
IL GIUDICE
Emanuele CROCI
pagina 5 di 5