Ordinanza collegiale 15 luglio 2025
Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 18/12/2025, n. 23093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23093 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23093/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00768/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 72 bis e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 768 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Guzzi, Beissan Al Qaryouti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del DM del 9.9.2021 - DI RIGETTO DELLA RICHIESTA DI CITTADINANZA -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 72 bis e 74 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 la dott.ssa IA TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
con il ricorso in esame il ricorrente impugna il decreto del Ministero dell’Interno con cui è stato annullato il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-;
si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con atto di stile;
alla camera di consiglio odierna il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione alle spese di lite;
la parte resistente non si è opposta.
Ritenuto che:
al Collegio non resta che dare atto della rinuncia al ricorso in esame, e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio;
va disposta l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, non essendovi motivi per non accogliere la concorde volontà delle parti al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dà atto della rinuncia e, per l’effetto, dichiara l’estinzione del processo.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA TO, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Antonietta Giudice, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.