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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “locazioni di beni mobili”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine
1181 dell'anno 2021
T R A
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, assistita e difesa dall'avv. Gianni Cerisano, giusta procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato in Foggia alla p.zza Puglia n. 15, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E
in persona del curatore pro tempore, assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. Matteo Bruno, giusta provvedimento autorizzativo del G.D. e procura in atti ed elettivamente domiciliato in Foggia in Corso Vittorio Emanuele II n.45, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_2
APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi il 20 settembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2130/17,
[...] emesso dal Tribunale di Foggia, con cui veniva ingiunto a quest'ultima di pagare in favore di la somma di €. 19.032,00, oltre interessi CP_1 legali, sino al soddisfo, nonché le spese liquidate nella fase monitoria, quali canoni di noleggio “a freddo” avente ad oggetto una gru modello “Alfa 793 S 5”, montata presso il cantiere edile di proprietà della società Pt_1 in Foggia alla via Gioberti, 80.
[...]
A sostegno dell'opposizione, la assumeva che, Parte_1 in realtà, il contratto di noleggio “a freddo” stipulato in data 2 febbraio 2016, per la durata di un anno e per il canone mensile di €. 1.200,00, era intervenuto nell'ambito della definizione di pregressi rapporti in relazione a contratti di appalto tra le parti in causa, nel senso che essendo stato risolto il contratto di appalto ed essendo tenuta la allo sgombero CP_1 del cantiere, ivi compreso lo smontaggio e rimozione della citata gru, l'opposta aveva preferito lasciarla presso il cantiere e noleggiarla alla committente affinchè potesse ut ilizzarla per Parte_1 la prosecuzione dei lavori, affidati ad altra ditta appaltatrice.
Precisava, l'opponente, che, in considerazione dei pregressi rapporti burrascosi tra le parti, era stata inserita una clausola che condizionava l'efficacia del contratto di noleggio alla consegna da parte della della CP_1 documentazione indispensabile a garantire l'uso legittimo dell'impianto, clausola che prevedeva, infatti, la “risoluzione immediata” del contratto nel caso in cui la non avesse consegnato la documentazio ne in CP_1 parola nel termine brevissimo di ventiquattro ore dalla stipulazione del contratto.
Poiché, dunque, la era rimasta inadempiente rispetto alla consegna CP_1 dei documenti, il contratto doveva considerarsi immediatamente risolto ed improduttivo di effetti, rendendo, quindi, inesistente il credito vantato dall'opposta.
Inoltre, l'opponente deduceva la sussistenza di un proprio credito per la penale prevista nel contratto di appalto dell'importo di €. 300.000,00 che portava, in subordine, in compensazione rispetto al credito vantato nel decreto ingiuntivo.
L'opposta curatela del fallimento nelle more dichiarato, nel CP_1 costituirsi in giudizio contestava gli avversi assunti e chiedeva rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo.
In assenza di approfondimenti istruttori e previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva decisa con la sentenza n. 1617/2021 del 24 giugno 2021, con la quale il Tribunale di Foggia, rigettava l'opposizione della Parte_1
confermando e dichiarando definitivamente esecutivo il decreto
[...] ingiuntivo;
il tutto con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese
2 di lite sostenute dall'opposta e quantificate in € 4.835,00 per compenso professionale, oltre Iva, CPA e rimborso forfettario al 15%.
In particolare, il primo giudice ha qualificato la clausola richiamata dall'opponente come clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod. civ., evidenziando come era mancata la dichiarazione da parte dell a
[...] di avvalersi della clausola medesima, ai sensi del Parte_1 comma secondo dell'art. 1456 cit.
In mancanza di tale dichiarazione ed essendo la domanda di risoluzione contrattuale ex art. 1453 cod. civ. inammissibile, siccome nuova e t ardiva, l'opposizione andava rigettata.
Inoltre, il Tribunale aveva rilevato che l'appalto fosse stato risolto per mutuo consenso, sicché non vi era spazio per la prospettata penale a carico della da porre in compensazione rispetto al credito portat o CP_1 dal decreto ingiuntivo opposto.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 26 luglio 2021, la Parte_1
chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata
[...] decisione, l'accoglimento dell'opposizione spiegata in primo grado e la revoca del decreto ingiuntivo n. 2130/2017.
Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spes e e competenze di giudizio.
Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione, la causa, all'udienza del 20 settembre 2024, veniva riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Foggia avrebbe erroneamente interpretato il testo contrattuale intercorso tra le parti, qualificando la clausola oggetto dell'eccezione dell'opponente in primo grado come clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e ricavando, dalla mancata dichiarazione della parte non inadempiente di volersene avvalere, la inoperatività della stessa e, quindi, il rigetto dell'opposizione.
Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il contratto, interpretato alla luce degli ulteriori criteri ermeneutici, non limitati a quello strettamente letterale, avrebbe dovuto condurre il giudicante a qualificare la clausola in questione come condizione sospensiva o risolutiva, non abbisognevole della dichiarazione ex art. 1456 co. 2 cod. civ.
In particolare, già con l'atto di citazione in opposizione in primo grado, la aveva ricostruito i rappor ti contrattuali tra Parte_1 le parti che avevano preceduto la stipulazione del noleggio “a freddo” di
3 cui si discute e che consentivano di dare alla volontà delle parti e alla clausola in contestazione un senso affatto differente da quello ricavabile dal solo dato letterale.
Infatti, ha allegato l'appellante che, proprio perché la non era in CP_1 condizione di sostenere la spesa per lo smontaggio e la rimozione della gru, cui era obbligata, a seguito della risoluzione del contratto di appalto, unitamente allo sgombero, dal cantiere dalle sue ulteriori attrezzature, aveva raggiunto un accordo per lasciare la gru sul cantiere, in modo che potesse essere utilizzata dal nuovo appaltatore per la prosecuzione dei lavori.
In considerazione dei rapporti pregressi, quindi, ha spiegato – già in primo grado – la che il contratto di noleggio era Parte_1 stato condizionato all'immediata consegna della documentazione necessaria per il corretto e legittimo funzionamento della gru;
di modo che, il termine brevissimo – appena ventiquattro ore dalla stipula – per la consegna dei documenti e la dicitura “risoluzione immediata” doveva condurre a ritenere che le parti avessero posto una condizione sospensiva, laddove riferita all'adempimento della ovvero risolutiva, se posta CP_1 in relazione all'inadempimento della ma, in ogni caso, non una CP_1 clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod. civ., che, in effetti, non era stato mai richiamato dall'opponente in primo grado.
Il motivo è fondato e va accolto.
Infatti, è noto che “in tema di interpretazione del contratto, sebbene, l'elemento letterale, cioè il senso letterale delle parole, sia centrale per comprendere la reale volontà delle parti, esso deve essere considerato alla luce di ulteriori criteri ermeneutici, tra cui l'interpretazione funzionale (rivolta alla causa concreta del contratto e allo scopo pratico delle parti) e l'interpretazione secondo la buona fede” (cfr. tra le più recenti Cass. Civ., Sez. II, 4 novembre 2024, n. 28259).
Orbene, nel caso presente, la clausola oggetto di interpretazione è la seguente “La si impegna a consegnare, a pena di risoluzione CP_1 immediata del presente contratto, alla documentazione di Parte_1 corredo della prefata gru entro e non oltre 24h dalla s tipula del presente contratto”.
Ciò posto, a prescindere dal fatto che l'espressione risoluzione immediata è differente rispetto a “risoluzione di diritto” contenuta nell'art. 1456 cod. civ., sicché dal punto di vista letterale vi è solo il medesimo richia mo alla risoluzione, in ogni caso, appare evidente, tenuto conto dei rapporti pregressi tra le parti – che sono stati documentati e non contestati dalla
– che l'interesse della (la quale era CP_1 Parte_1 già venuta incontro all'interesse della consentendole di non CP_1 smontare e rimuovere la gru a sua cura e spese) era quello di avere l'immediata disponibilità della gru, con la necessaria documentazione, per poterla utilizzare per la prosecuzione dei lavori, di modo che 4 l'adempimento contenuto nella clausola era, nell'ottica delle parti, condizionante l'operatività e l'efficacia del contratto.
Invero, la clausola risolutiva espressa è il patto mediante il quale le parti assumono un determinato inadempimento come condizione ri solutiva del contratto;
attraverso la sua previsione le parti dimostrano di avere attribuito una particolare importanza alla violazione di determinati impegni contrattuali, il che spiega perché debba escludersi qualsiasi sindacato del giudice sulla gravità dell'inadempimento stesso.
Chiarisce la Suprema Corte che “la condizione risolutiva postula che le parti subordinino la risoluzione del contratto, o di un singolo patto, ad un evento, futuro ed incerto, il cui verificarsi priva di effetti il negozio ab origine, laddove invece con la clausola risolutiva espressa le stesse prevedono lo scioglimento del contratto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o lo sia secondo modalità diverse da quelle prestabilite, sicché la risoluzione ope ra di diritto ove il contraente non inadempiente dichiari di volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento della controparte” (Cass. n. 9550/2018; Cass. n. 20854/2014.
Né può ritenersi che il prevedere l'inadempimento come condizione sospensiva o risolutiva possa qualificare la condizione come meramente potestativa1.
In conclusione, ritiene la Corte che le parti in causa, nel contratto di noleggio “a Freddo” sottoscritto in data 2 febbraio 2016 abbiano inteso subordinare l'efficacia del contratto medesimo alla consegna della documentazione, perché la stessa era indispensabile al suo corretto e legittimo funzionamento e perché il termine per l'adempimento era brevissimo, appena una giorno, al punto da considerarsi quasi coevo alla stipulazione del contratto, che, si ricordi, era di durata, prevedendo un noleggio a freddo di un anno.
In altre parole, l'inadempimento dedotto nella clausola non riguardava una delle obbligazioni contrattualmente previste, al quale inadempimento le parti avessero attribuito un significato fondamentale, tanto da valutarne a priori la gravità e farne conseguire una risoluzione di diritto, ex art. 1456 cod. civ., bensì riguardava un presupposto perché il rappor to potesse avere inizio, tanto che, in mancanza, il contratto si sarebbe immediatamente, cioè il giorno dopo la stipula, risolto. 1 Sul punto, v. tra le più recenti Cass. Civ., Sez. II, 17 giugno 2021, n. 17380, secondo cui “Poiché le parti possono, nell'ambito dell'autonomia privata, prevedere l'adempimento o l'inadempimento di una di esse quale evento condizionante l'efficacia del contratto sia in senso sospensivo che risolutivo, non configura una illegittima condizione meramente potestativa la pattuizione che fa dipendere dal comportamento - adempiente o meno - della parte l'effetto risolutivo del negozio, e ciò non solo per l'efficacia (risolutiva e non sospensiva) del verificarsi dell'evento dedotto in condizione ma anche perché tale clausola, in quanto attribuisce il diritto di recesso unilaterale dal contratto (il cui esercizio è rimesso a una valutazione ponderata degli interessi della stessa parte), non subordina l'efficacia del contratto a una scelta meramente arbitraria della parte medesima. 5 Da ultimo, va considerato che l'eccezione concernente il mancato verificarsi della condizione sospensiva (adempimento) ovvero il verificarsi della condizione risolutiva (inadempimento), il che è lo stesso, era stata tempestivamente proposta in primo grado con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Quanto all'effettivo verificarsi della condizione, la ora CP_1 CP_1
non ha affatto dimostrato di avere consegnato la
[...] documentazione richiesta, dal momento che i documenti richiamati (anche con la comparsa di costituzione in secondo grado) non appaiono sufficienti ad offrire tale riscontro.
In particolare, la curatela appellata ha affermato di avere fatto richiesta di restituzione della gru e della documentazione relativa, azionando un procedimento ex art. 700 c.p.c., ma il fatto che se ne richieda la restituzione con il ricorso (doc. 7 fascicolo primo grado) (c he ha introdotto una procedura conclusasi con l'accordo tra le parti per lo smontaggio e la rimozione) non dimostra affatto che la documentazione fosse stata consegnata.
D'altro canto, proprio l'ulteriore documento richiamato dall'appellata, consistente nel verbale di riconsegna (doc. 8 fascicolo primo grado) non indica tra i beni rinvenuti sul cantiere la predetta documentazione.
Conclusivamente, qualificata la clausola contenuta nel contratto di noleggio a freddo del 2 febbraio 2016 come condizione risol utiva e rilevato l'avveramento della condizione medesima rappresentato dall'inadempimento della alla consegna della documentazione CP_1 relativa alla gru noleggiata, deve ritenersi che il contratto fosse improduttivo di effetti sin dall'origine e che, pertanto, il credito azionato con il decreto ingiuntivo fosse inesistente.
Tanto comporta, in riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Il secondo motivo di appello, formulato in via subordi nata rispetto al rigetto del primo, deve ritenersi assorbito dall'accoglimento di quest'ultimo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 26 luglio 2021, da avverso la sentenza n. n. Parte_1
1617/2021 del 24 giugno 2021, resa dal Tribunale di Foggia in composizione monocratica,
6 Accoglie l'appello ed in riforma della impugnata sentenza, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. n. 2130/17 emesso dal Tribunale di Foggia;
Condanna l'appellata alla rifusione delle Controparte_2 spese processuali nei confronti dell'appellante, spese che liquida, quanto al primo grado, in complessivi €. 5.077,00, per compensi, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, e, quanto al secondo grado, in complessivi €. 5.809,00, per compensi, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario (15%);
Così decisa il 18 dicembre 2024 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “locazioni di beni mobili”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine
1181 dell'anno 2021
T R A
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, assistita e difesa dall'avv. Gianni Cerisano, giusta procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato in Foggia alla p.zza Puglia n. 15, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E
in persona del curatore pro tempore, assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. Matteo Bruno, giusta provvedimento autorizzativo del G.D. e procura in atti ed elettivamente domiciliato in Foggia in Corso Vittorio Emanuele II n.45, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_2
APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi il 20 settembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2130/17,
[...] emesso dal Tribunale di Foggia, con cui veniva ingiunto a quest'ultima di pagare in favore di la somma di €. 19.032,00, oltre interessi CP_1 legali, sino al soddisfo, nonché le spese liquidate nella fase monitoria, quali canoni di noleggio “a freddo” avente ad oggetto una gru modello “Alfa 793 S 5”, montata presso il cantiere edile di proprietà della società Pt_1 in Foggia alla via Gioberti, 80.
[...]
A sostegno dell'opposizione, la assumeva che, Parte_1 in realtà, il contratto di noleggio “a freddo” stipulato in data 2 febbraio 2016, per la durata di un anno e per il canone mensile di €. 1.200,00, era intervenuto nell'ambito della definizione di pregressi rapporti in relazione a contratti di appalto tra le parti in causa, nel senso che essendo stato risolto il contratto di appalto ed essendo tenuta la allo sgombero CP_1 del cantiere, ivi compreso lo smontaggio e rimozione della citata gru, l'opposta aveva preferito lasciarla presso il cantiere e noleggiarla alla committente affinchè potesse ut ilizzarla per Parte_1 la prosecuzione dei lavori, affidati ad altra ditta appaltatrice.
Precisava, l'opponente, che, in considerazione dei pregressi rapporti burrascosi tra le parti, era stata inserita una clausola che condizionava l'efficacia del contratto di noleggio alla consegna da parte della della CP_1 documentazione indispensabile a garantire l'uso legittimo dell'impianto, clausola che prevedeva, infatti, la “risoluzione immediata” del contratto nel caso in cui la non avesse consegnato la documentazio ne in CP_1 parola nel termine brevissimo di ventiquattro ore dalla stipulazione del contratto.
Poiché, dunque, la era rimasta inadempiente rispetto alla consegna CP_1 dei documenti, il contratto doveva considerarsi immediatamente risolto ed improduttivo di effetti, rendendo, quindi, inesistente il credito vantato dall'opposta.
Inoltre, l'opponente deduceva la sussistenza di un proprio credito per la penale prevista nel contratto di appalto dell'importo di €. 300.000,00 che portava, in subordine, in compensazione rispetto al credito vantato nel decreto ingiuntivo.
L'opposta curatela del fallimento nelle more dichiarato, nel CP_1 costituirsi in giudizio contestava gli avversi assunti e chiedeva rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo.
In assenza di approfondimenti istruttori e previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva decisa con la sentenza n. 1617/2021 del 24 giugno 2021, con la quale il Tribunale di Foggia, rigettava l'opposizione della Parte_1
confermando e dichiarando definitivamente esecutivo il decreto
[...] ingiuntivo;
il tutto con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese
2 di lite sostenute dall'opposta e quantificate in € 4.835,00 per compenso professionale, oltre Iva, CPA e rimborso forfettario al 15%.
In particolare, il primo giudice ha qualificato la clausola richiamata dall'opponente come clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod. civ., evidenziando come era mancata la dichiarazione da parte dell a
[...] di avvalersi della clausola medesima, ai sensi del Parte_1 comma secondo dell'art. 1456 cit.
In mancanza di tale dichiarazione ed essendo la domanda di risoluzione contrattuale ex art. 1453 cod. civ. inammissibile, siccome nuova e t ardiva, l'opposizione andava rigettata.
Inoltre, il Tribunale aveva rilevato che l'appalto fosse stato risolto per mutuo consenso, sicché non vi era spazio per la prospettata penale a carico della da porre in compensazione rispetto al credito portat o CP_1 dal decreto ingiuntivo opposto.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 26 luglio 2021, la Parte_1
chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata
[...] decisione, l'accoglimento dell'opposizione spiegata in primo grado e la revoca del decreto ingiuntivo n. 2130/2017.
Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spes e e competenze di giudizio.
Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione, la causa, all'udienza del 20 settembre 2024, veniva riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Foggia avrebbe erroneamente interpretato il testo contrattuale intercorso tra le parti, qualificando la clausola oggetto dell'eccezione dell'opponente in primo grado come clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e ricavando, dalla mancata dichiarazione della parte non inadempiente di volersene avvalere, la inoperatività della stessa e, quindi, il rigetto dell'opposizione.
Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il contratto, interpretato alla luce degli ulteriori criteri ermeneutici, non limitati a quello strettamente letterale, avrebbe dovuto condurre il giudicante a qualificare la clausola in questione come condizione sospensiva o risolutiva, non abbisognevole della dichiarazione ex art. 1456 co. 2 cod. civ.
In particolare, già con l'atto di citazione in opposizione in primo grado, la aveva ricostruito i rappor ti contrattuali tra Parte_1 le parti che avevano preceduto la stipulazione del noleggio “a freddo” di
3 cui si discute e che consentivano di dare alla volontà delle parti e alla clausola in contestazione un senso affatto differente da quello ricavabile dal solo dato letterale.
Infatti, ha allegato l'appellante che, proprio perché la non era in CP_1 condizione di sostenere la spesa per lo smontaggio e la rimozione della gru, cui era obbligata, a seguito della risoluzione del contratto di appalto, unitamente allo sgombero, dal cantiere dalle sue ulteriori attrezzature, aveva raggiunto un accordo per lasciare la gru sul cantiere, in modo che potesse essere utilizzata dal nuovo appaltatore per la prosecuzione dei lavori.
In considerazione dei rapporti pregressi, quindi, ha spiegato – già in primo grado – la che il contratto di noleggio era Parte_1 stato condizionato all'immediata consegna della documentazione necessaria per il corretto e legittimo funzionamento della gru;
di modo che, il termine brevissimo – appena ventiquattro ore dalla stipula – per la consegna dei documenti e la dicitura “risoluzione immediata” doveva condurre a ritenere che le parti avessero posto una condizione sospensiva, laddove riferita all'adempimento della ovvero risolutiva, se posta CP_1 in relazione all'inadempimento della ma, in ogni caso, non una CP_1 clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod. civ., che, in effetti, non era stato mai richiamato dall'opponente in primo grado.
Il motivo è fondato e va accolto.
Infatti, è noto che “in tema di interpretazione del contratto, sebbene, l'elemento letterale, cioè il senso letterale delle parole, sia centrale per comprendere la reale volontà delle parti, esso deve essere considerato alla luce di ulteriori criteri ermeneutici, tra cui l'interpretazione funzionale (rivolta alla causa concreta del contratto e allo scopo pratico delle parti) e l'interpretazione secondo la buona fede” (cfr. tra le più recenti Cass. Civ., Sez. II, 4 novembre 2024, n. 28259).
Orbene, nel caso presente, la clausola oggetto di interpretazione è la seguente “La si impegna a consegnare, a pena di risoluzione CP_1 immediata del presente contratto, alla documentazione di Parte_1 corredo della prefata gru entro e non oltre 24h dalla s tipula del presente contratto”.
Ciò posto, a prescindere dal fatto che l'espressione risoluzione immediata è differente rispetto a “risoluzione di diritto” contenuta nell'art. 1456 cod. civ., sicché dal punto di vista letterale vi è solo il medesimo richia mo alla risoluzione, in ogni caso, appare evidente, tenuto conto dei rapporti pregressi tra le parti – che sono stati documentati e non contestati dalla
– che l'interesse della (la quale era CP_1 Parte_1 già venuta incontro all'interesse della consentendole di non CP_1 smontare e rimuovere la gru a sua cura e spese) era quello di avere l'immediata disponibilità della gru, con la necessaria documentazione, per poterla utilizzare per la prosecuzione dei lavori, di modo che 4 l'adempimento contenuto nella clausola era, nell'ottica delle parti, condizionante l'operatività e l'efficacia del contratto.
Invero, la clausola risolutiva espressa è il patto mediante il quale le parti assumono un determinato inadempimento come condizione ri solutiva del contratto;
attraverso la sua previsione le parti dimostrano di avere attribuito una particolare importanza alla violazione di determinati impegni contrattuali, il che spiega perché debba escludersi qualsiasi sindacato del giudice sulla gravità dell'inadempimento stesso.
Chiarisce la Suprema Corte che “la condizione risolutiva postula che le parti subordinino la risoluzione del contratto, o di un singolo patto, ad un evento, futuro ed incerto, il cui verificarsi priva di effetti il negozio ab origine, laddove invece con la clausola risolutiva espressa le stesse prevedono lo scioglimento del contratto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o lo sia secondo modalità diverse da quelle prestabilite, sicché la risoluzione ope ra di diritto ove il contraente non inadempiente dichiari di volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento della controparte” (Cass. n. 9550/2018; Cass. n. 20854/2014.
Né può ritenersi che il prevedere l'inadempimento come condizione sospensiva o risolutiva possa qualificare la condizione come meramente potestativa1.
In conclusione, ritiene la Corte che le parti in causa, nel contratto di noleggio “a Freddo” sottoscritto in data 2 febbraio 2016 abbiano inteso subordinare l'efficacia del contratto medesimo alla consegna della documentazione, perché la stessa era indispensabile al suo corretto e legittimo funzionamento e perché il termine per l'adempimento era brevissimo, appena una giorno, al punto da considerarsi quasi coevo alla stipulazione del contratto, che, si ricordi, era di durata, prevedendo un noleggio a freddo di un anno.
In altre parole, l'inadempimento dedotto nella clausola non riguardava una delle obbligazioni contrattualmente previste, al quale inadempimento le parti avessero attribuito un significato fondamentale, tanto da valutarne a priori la gravità e farne conseguire una risoluzione di diritto, ex art. 1456 cod. civ., bensì riguardava un presupposto perché il rappor to potesse avere inizio, tanto che, in mancanza, il contratto si sarebbe immediatamente, cioè il giorno dopo la stipula, risolto. 1 Sul punto, v. tra le più recenti Cass. Civ., Sez. II, 17 giugno 2021, n. 17380, secondo cui “Poiché le parti possono, nell'ambito dell'autonomia privata, prevedere l'adempimento o l'inadempimento di una di esse quale evento condizionante l'efficacia del contratto sia in senso sospensivo che risolutivo, non configura una illegittima condizione meramente potestativa la pattuizione che fa dipendere dal comportamento - adempiente o meno - della parte l'effetto risolutivo del negozio, e ciò non solo per l'efficacia (risolutiva e non sospensiva) del verificarsi dell'evento dedotto in condizione ma anche perché tale clausola, in quanto attribuisce il diritto di recesso unilaterale dal contratto (il cui esercizio è rimesso a una valutazione ponderata degli interessi della stessa parte), non subordina l'efficacia del contratto a una scelta meramente arbitraria della parte medesima. 5 Da ultimo, va considerato che l'eccezione concernente il mancato verificarsi della condizione sospensiva (adempimento) ovvero il verificarsi della condizione risolutiva (inadempimento), il che è lo stesso, era stata tempestivamente proposta in primo grado con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Quanto all'effettivo verificarsi della condizione, la ora CP_1 CP_1
non ha affatto dimostrato di avere consegnato la
[...] documentazione richiesta, dal momento che i documenti richiamati (anche con la comparsa di costituzione in secondo grado) non appaiono sufficienti ad offrire tale riscontro.
In particolare, la curatela appellata ha affermato di avere fatto richiesta di restituzione della gru e della documentazione relativa, azionando un procedimento ex art. 700 c.p.c., ma il fatto che se ne richieda la restituzione con il ricorso (doc. 7 fascicolo primo grado) (c he ha introdotto una procedura conclusasi con l'accordo tra le parti per lo smontaggio e la rimozione) non dimostra affatto che la documentazione fosse stata consegnata.
D'altro canto, proprio l'ulteriore documento richiamato dall'appellata, consistente nel verbale di riconsegna (doc. 8 fascicolo primo grado) non indica tra i beni rinvenuti sul cantiere la predetta documentazione.
Conclusivamente, qualificata la clausola contenuta nel contratto di noleggio a freddo del 2 febbraio 2016 come condizione risol utiva e rilevato l'avveramento della condizione medesima rappresentato dall'inadempimento della alla consegna della documentazione CP_1 relativa alla gru noleggiata, deve ritenersi che il contratto fosse improduttivo di effetti sin dall'origine e che, pertanto, il credito azionato con il decreto ingiuntivo fosse inesistente.
Tanto comporta, in riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Il secondo motivo di appello, formulato in via subordi nata rispetto al rigetto del primo, deve ritenersi assorbito dall'accoglimento di quest'ultimo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 26 luglio 2021, da avverso la sentenza n. n. Parte_1
1617/2021 del 24 giugno 2021, resa dal Tribunale di Foggia in composizione monocratica,
6 Accoglie l'appello ed in riforma della impugnata sentenza, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. n. 2130/17 emesso dal Tribunale di Foggia;
Condanna l'appellata alla rifusione delle Controparte_2 spese processuali nei confronti dell'appellante, spese che liquida, quanto al primo grado, in complessivi €. 5.077,00, per compensi, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, e, quanto al secondo grado, in complessivi €. 5.809,00, per compensi, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario (15%);
Così decisa il 18 dicembre 2024 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
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